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Decisione nel caso 73/2021/MIG sul rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico a un documento relativo all'esportazione di bovini riproduttori verso paesi terzi

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico a un elenco contenente informazioni sui trasporti di bovini vivi dalla Germania verso paesi al di fuori dell'UE.

La Commissione aveva dato al denunciante accesso a parti dell'elenco, cancellando i nomi delle autorità locali responsabili dell'approvazione dei trasporti in questione sulla base della necessità di proteggere i dati personali. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha concesso al denunciante un accesso illimitato all'elenco richiesto.

La Mediatrice ha accolto con favore la divulgazione dell'elenco, ma si rammarica del notevole ritardo nella gestione da parte della Commissione della richiesta di accesso del denunciante. La Commissione ha spiegato di essere stata sottoposta a una pressione particolare a causa del pesante carico di lavoro derivante dalla pandemia di COVID-19. Il Mediatore ha chiuso l'indagine invitando la Commissione ad assicurarsi che in futuro non si verifichino ritardi analoghi.

Fatti all’origine della denuncia

1. Il denunciante, un giornalista che rappresenta una stazione televisiva pubblica tedesca, sta indagando sul trasporto di animali vivi dall'UE verso paesi terzi [1].

2. Nel marzo 2020 il denunciante ha chiesto alla Commissione di dare accesso al pubblico [2] alle informazioni registrate nella banca dati TRACES [3] della Commissione. In particolare, il denunciante ha chiesto un elenco di dati sulle esportazioni di bovini riproduttori dalla Germania verso paesi terzi, relativi all'anno 2019, nonché a gennaio e febbraio 2020. Voleva un elenco che indicasse la rispettiva autorità locale responsabile, il numero di trasporti effettuati, il numero di bovini esportati e i paesi di destinazione di tali trasporti.

3. Le informazioni richieste provenivano dalle autorità tedesche, che la Commissione ha consultato [4], e che si sono opposte alla divulgazione di alcune informazioni, vale a dire i nomi delle autorità locali competenti responsabili dell'approvazione dei trasporti in questione [5]. La Commissione ha quindi concesso al denunciante l'accesso a parti dell'elenco richiesto estratte dalla banca dati TRACES, occultando le informazioni indicate dalle autorità tedesche.

4. A seguito di una richiesta di riesame da parte del denunciante (una cosiddetta "domanda di conferma"), la Commissione ha nuovamente consultato le autorità tedesche. Poiché non si sono più opposti alla divulgazione delle informazioni, nel giugno 2020 la Commissione ha concesso al denunciante pieno accesso all'elenco.

5. Il 3 giugno 2020 il denunciante ha presentato alla Commissione una richiesta di accesso del pubblico analoga a quella divulgata, chiedendo un elenco contenente le stesse informazioni sui trasporti di bovini riproduttori, ma riguardante il periodo da marzo a giugno 2020.

6. La Commissione ha consultato le autorità tedesche, che si sono nuovamente opposte alla divulgazione dei nomi delle autorità locali competenti. Essi hanno sostenuto che la divulgazione danneggerebbe la vita privata e l'integrità dei veterinari interessati che, sulla base di tali informazioni, potrebbero essere identificati.

7. L'8 luglio 2020 la Commissione ha concesso al denunciante l'accesso a parti dell'elenco richiesto, occultando i nomi delle autorità locali competenti.

8. Il 23 luglio 2020 il denunciante ha presentato una domanda di conferma.

9. Non avendo ricevuto risposta, il 17 agosto 2020 il denunciante ha inviato un sollecito alla Commissione.

10. Il 19 agosto 2020 la Commissione ha informato il denunciante di non essere stata in grado di rispondere alla sua domanda di conferma entro il termine prescritto, in quanto era ancora in attesa delle osservazioni delle autorità tedesche.

11. Il 21 agosto 2020, dopo aver chiesto di essere aggiornato, la Commissione ha informato il denunciante che, nel frattempo, aveva ricevuto le osservazioni delle autorità tedesche, affermando che avrebbe ora risposto quanto prima alla sua domanda di conferma.

12. Il 4 settembre 2020 il denunciante ha inviato un altro sollecito. Nella sua risposta del 14 settembre 2020, la Commissione ha dichiarato di non essere ancora stata in grado di raccogliere tutti gli elementi necessari per adottare una decisione. Ha ribadito che avrebbe risposto quanto prima alla domanda di conferma del denunciante.

13. Dopo aver inviato altri due solleciti, ai quali la Commissione non ha risposto, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice nel gennaio 2021.

L'indagine

14. La Mediatrice ha avviato un'indagine in merito i) al rifiuto della Commissione di concedere il pieno accesso del pubblico al documento richiesto e ii) al mancato trattamento da parte della Commissione della domanda di conferma del denunciante entro il termine prescritto.

15. Nel corso dell’indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato il documento richiesto, nonché parte della corrispondenza della Commissione con le autorità tedesche consultate.

16. Il 2 marzo 2021 la Commissione ha divulgato integralmente l’elenco richiesto (cfr. il successivo punto 23).

Argomenti presentati al Mediatore

17. La Commissione ha sostenuto di non poter dare al pubblico l'accesso completo all'elenco richiesto, in quanto la divulgazione dei nomi delle autorità locali competenti potrebbe compromettere la vita privata e l'integrità dei veterinari interessati [6].

18. Nella sua domanda di conferma, il denunciante ha fatto riferimento alle norme dell'UE in materia di protezione e benessere degli animali, che, a suo avviso, sono applicabili anche al di fuori dell'UE, vale a dire ai trasporti tra Stati membri dell'UE e paesi terzi che comportano un lungo viaggio per gli animali in questione.[7] Il denunciante ha sottolineato che spetta all'ufficio veterinario competente del rispettivo Stato membro dell'UE garantire il rispetto di tali norme. A tal fine, l'ufficio veterinario responsabile deve verificare se sono previste soste sufficienti per un determinato viaggio e se vi sono strutture adeguate ("luoghi di riposo") in tali fermate che consentono di prendersi cura adeguatamente degli animali trasportati.

19. Il denunciante ha aggiunto che un ufficio veterinario di un paese terzo aveva informato le autorità tedesche che non esistono luoghi di riposo certificati per i viaggi attraverso il suo territorio e il territorio dei paesi vicini. Sulla base della sua indagine, il denunciante sospettava che le autorità tedesche avessero comunque approvato i viaggi verso tali paesi nel periodo in questione (da marzo a giugno 2020).

20. Il denunciante ha ritenuto che vi sia un interesse pubblico specifico alla divulgazione delle informazioni espunte, vale a dire un interesse al rispetto e all'applicazione delle norme dell'UE in materia di protezione e benessere degli animali. Sostiene che, in una società democratica, i media devono avere la possibilità di verificare se le norme dell'UE sono attuate e se le autorità competenti esercitano il controllo necessario, nonché di individuare eventuali disavanzi strutturali.

21. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento alla decisione della Commissione sulla sua precedente richiesta di accesso, in cui ha divulgato le stesse informazioni relative a un periodo precedente.

22. Il denunciante ha concluso che, in questo caso, deve prevalere l'interesse pubblico a sapere se e come vengono attuati i diritti degli animali e che l'elenco richiesto dovrebbe pertanto essere divulgato nella sua interezza.

23. Il 10 febbraio 2021 la Commissione ha adottato una decisione sulla domanda di conferma del denunciante. Essa ha affermato che gli argomenti addotti dalle autorità tedesche non erano sufficienti a giustificare l’applicazione della necessità di tutelare la vita privata e l’integrità delle persone. La Commissione ha pertanto deciso di concedere al denunciante pieno accesso all'elenco richiesto a condizione che le autorità tedesche non agiscano in giudizio entro dieci giorni lavorativi. Dopo la scadenza di tale termine, la Commissione ha comunicato al denunciante l'elenco completo (il 2 marzo 2021).

24. Per quanto riguarda la durata della procedura, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva rispettato il termine prescritto per il trattamento della sua domanda di conferma [8]. Ha inoltre osservato che la Commissione non aveva spiegato perché si fosse verificato il ritardo e ha dichiarato di aver bisogno di informazioni tempestive per il suo lavoro di giornalista.

25. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha spiegato che il suo servizio responsabile della gestione della richiesta di accesso del denunciante [9] era stato sottoposto a una pressione particolare a causa del pesante carico di lavoro derivante dalla pandemia di COVID-19.

Valutazione del Mediatore

26. La Mediatrice accoglie con favore la decisione della Commissione di divulgare l'elenco richiesto. Osserva che la Commissione ha adottato tale decisione, nonostante il fatto che le autorità tedesche, da cui provengono i dati pertinenti, si fossero opposte alla divulgazione. Ritiene che la denuncia sia stata risolta.

27. Per quanto riguarda il ritardo verificatosi in questo caso, il Mediatore osserva che il regolamento (CE) n. 1049/2001 impone alle istituzioni dell'UE di trattare tempestivamente le richieste di accesso del pubblico, ossia entro 15 giorni lavorativi dalla data di registrazione [10].

28. La Mediatrice comprende la sfida senza precedenti posta dalla pandemia di COVID-19 e apprezza il fatto che in tali circostanze possano verificarsi ritardi.

29. Inoltre, l'elenco al quale il denunciante chiedeva l'accesso proveniva da un terzo che la Commissione doveva consultare.

30. Tuttavia, il ritardo che si è verificato in questo caso non è stato insignificante. La Commissione ha invece risposto alla domanda di conferma del denunciante solo sei mesi dopo la scadenza del termine applicabile. Inoltre, dal settembre 2020 la Commissione non ha più risposto ai solleciti inviati dal denunciante. Essa non gli ha fornito alcuna motivazione per l’ulteriore ritardo né un calendario (almeno) indicativo del momento in cui poteva attendersi una risposta.

31. È inoltre importante notare che il presente caso riguarda informazioni alle quali era stato precedentemente dato pieno accesso al denunciante, anche se per un periodo di tempo diverso.

32. Come il Mediatore ha ripetutamente affermato, l'accesso ritardato è negato. Ciò è chiaramente illustrato dalla presente causa proposta da un giornalista che intendeva utilizzare le informazioni contenute nel documento richiesto per il suo lavoro e si è quindi basato sul fatto che gli fossero fornite in modo tempestivo. Il Mediatore invita la Commissione a garantire che simili ritardi nel trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti siano evitati in futuro.

Conclusioni

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con le seguenti conclusioni:

La Commissione ha risolto la denuncia divulgando il documento controverso nella richiesta di accesso del denunciante al pubblico.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly Mediatore
europeo


Strasburgo, 4 marzo 2021

 

[1] Cfr. articolo del 16 luglio 2020: https://www.tagesschau.de/investigativ/mittagsmagazin/tiertransporte-

107~amp.html, e relazione trasmessa nell'agosto 2020: https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/mittagsmagazin/videos/schwerpunkt-rinderexporte-video-100.html.

[2] Ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN.

[3] TRACES è una piattaforma online che consente lo scambio di dati / documenti al fine di ottenere la certificazione richiesta per l'importazione / esportazione / commercio intra-UE di animali, prodotti animali, alimenti e mangimi e piante. Per ulteriori informazioni, cfr.: https://ec.europa.eu/food/animals/traces _en.

[4] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[5] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[6] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[7] Il denunciante ha fatto riferimento alla sentenza della Corte del 23 aprile 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, causa C-424/13: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163872&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1

[8] Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 1049/2001, un'istituzione deve trattare una domanda di conferma entro quindici giorni lavorativi. L'articolo 8, paragrafo 2, consente una proroga di altri quindici giorni lavorativi in casi eccezionali.

[9] Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare (SANTE).

[10] Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

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