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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 137/2000/(XD)LBD contro la Commissione europea
Decisione
Caso 137/2000/LBD/MF - Aperto(a) il Mercoledì | 01 marzo 2000 - Decisione del Mercoledì | 04 luglio 2001
Gentile signora B.,
Il 25 gennaio 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al mancato rinnovo del Suo contratto ausiliario con la Commissione europea.
Il 1° marzo 2000 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 17 luglio 2000. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 30 agosto 2000. Il 4 ottobre 2000 ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. La Commissione ha risposto il 21 dicembre 2000 e le ho trasmesso la sua risposta invitandola a formulare ulteriori osservazioni, da Lei inviate il 15 febbraio 2001.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
In sintesi, secondo il denunciante i fatti erano i seguenti:
Dal 1994 al 1999, il denunciante ha lavorato come dipendente di varie società che forniscono servizi alla DG V della Commissione (oggi parte della DG Salute e tutela dei consumatori). A seguito degli scandali verificatisi alla Commissione nel 1999, contratti di questo tipo non sono stati rinnovati. Tuttavia, al personale che aveva lavorato nei locali della Commissione per meno di tre anni sono stati offerti contratti ausiliari per cinque mesi dal 1° agosto 1999 al 31 dicembre 1999, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di un anno. Il 20 dicembre 1999, la denunciante e altri nella stessa posizione hanno ricevuto un messaggio di posta elettronica dall'assistente del direttore dell'unità F4 della DG V, in cui si affermava che il suo contratto ausiliario sarebbe stato prorogato dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2000. Tuttavia, quando è tornata a lavorare presso la Commissione il 3 gennaio 2000, le è stato detto di lasciare i locali della Commissione, a seguito del rifiuto del controllore finanziario di rinnovare il suo contratto.
Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha criticato l'atteggiamento adottato dalla Commissione nei confronti dei lavoratori sotto contratto e ha affermato che il mancato rinnovo del suo contratto ausiliario era arbitrario e iniquo. Affermava di aver lavorato 110 giorni nei locali della Commissione e che tale numero di giorni lavorativi era pertanto conforme alla norma stabilita nel codice di condotta della Commissione per quanto riguarda la durata massima di lavoro del personale esterno nei locali della Commissione. Sostiene inoltre che i contratti di altre persone con la stessa anzianità di servizio al di fuori dei locali della Commissione sono stati rinnovati.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha affermato che da un controllo ad hoc effettuato nel giugno 1995 è emerso che alcuni dipendenti, tra cui il denunciante, lavoravano nei locali della Commissione, sebbene il loro contratto imponesse loro di lavorare al di fuori dei locali della Commissione. Di conseguenza, quando è stata presentata una richiesta di proroga del contratto ausiliario del denunciante, la Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse lavorato in modo misto, sia all'interno che all'esterno dei locali della Commissione, e che il numero di giorni di lavoro superasse la regola dei tre anni. A seguito di tale valutazione, la Commissione non ha prorogato il contratto ausiliario del denunciante.
La Commissione ha inoltre spiegato che l'e-mail che informava la denunciante della proroga del suo contratto le era stata inviata per errore. La Commissione ha espresso rammarico per aver creato false aspettative e ha offerto al denunciante un importo equivalente allo stipendio netto di un agente ausiliario nel gennaio 2000 a titolo di risarcimento.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha osservato che la Commissione aveva riconosciuto e offerto un risarcimento per il mancato rinnovo del suo contratto ausiliario per il mese di gennaio 2000. Tuttavia, per quanto riguarda il numero di giorni lavorativi nei locali della Commissione, essa ha mantenuto la sua denuncia. Sottolinea che il suo contratto ausiliario presso la DGV/F4 ha una durata massima di 12 mesi e sostiene pertanto che la quota di giorni lavorativi è sufficiente. Inoltre, i servizi della Commissione hanno ritenuto che il rapporto tra i giorni di lavoro all'interno e all'esterno dei locali della Commissione fosse pari a 50:50, mentre la DG IX (personale) aveva stabilito una quota di 110 giorni di lavoro nei locali della Commissione, il che implica un rapporto più favorevole.
Ulteriori indaginiNell'ottobre 2000 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di rispondere alle osservazioni del denunciante.
In risposta, la Commissione ha innanzitutto ricordato che tutti i contratti ausiliari sono stipulati per un periodo massimo di un anno, tenendo conto dell'articolo 52 delle "Condizioni di impiego degli altri agenti" e del principio dell'annualità del bilancio.
Per quanto riguarda il rapporto 50:50 tra i giorni di lavoro all'interno e all'esterno dei locali della Commissione, la Commissione ha affermato che si trattava di un'argomentazione presentata dal denunciante. A seguito dei controlli effettuati nel 1995, i servizi della Commissione hanno ritenuto che i servizi prestati dal denunciante fossero di natura mista fino al 31 dicembre 1999. La Commissione ha inoltre sottolineato che, secondo il suo codice di condotta, la durata di un contratto per qualsiasi persona classificata come membro esterno del personale, compresi gli ausiliari, non può, di norma, superare i tre anni. È per questo motivo che l'autorità che ha il potere di nomina non ha prorogato il contratto del denunciante oltre il 31 dicembre 1999.
Nelle osservazioni sulla risposta della Commissione, la denunciante ha sottolineato che la risposta della Commissione non aveva riguardato il calcolo del numero di giorni di lavoro nei locali della Commissione. Ha inoltre ricordato che, al momento in cui era alle dipendenze delle società incaricate dalla DG V, aveva un contratto per lavorare fuori dai locali della Commissione e che i servizi della DG V avevano fatto quanto necessario per rispettare i termini del suo contratto. Sottolinea inoltre di non essere responsabile della natura mista del suo lavoro, dal momento che sono stati i suoi superiori o colleghi a richiederle di andare avanti e indietro nei locali della Commissione.
LA DECISIONE
1. Mancato rinnovo di un contratto ausiliario1.1 La denunciante ha sostenuto che il rifiuto della Commissione di rinnovare il suo contratto ausiliario era una decisione arbitraria. Sostiene di aver lavorato 110 giorni nei locali della Commissione e che tale numero di giorni lavorativi è conforme alla norma stabilita nel codice di condotta della Commissione per quanto riguarda il periodo massimo di tempo in cui il personale esterno può lavorare nei locali della Commissione. Sottolinea inoltre che il suo contratto ausiliario presso la DGV/F4 ha una durata massima di 12 mesi, per i quali la quota di giorni lavorativi stabilita dalla DG IX è sufficiente.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha affermato che da un controllo ad hoc effettuato nel giugno 1995 è emerso che alcuni dipendenti, tra cui il denunciante, lavoravano nei locali della Commissione, sebbene il loro contratto imponesse loro di lavorare al di fuori dei locali della Commissione. Di conseguenza, quando è stata presentata una richiesta di proroga del contratto ausiliario del denunciante, la Commissione ha ritenuto che il denunciante avesse lavorato sia all'interno che all'esterno dei locali della Commissione e che il numero di giorni di lavoro superasse la regola dei tre anni. A seguito di tale valutazione, la Commissione non ha prorogato il contratto ausiliario del denunciante.
1.3 La Commissione ha inoltre spiegato che l'e-mail che informava la denunciante della proroga del suo contratto era stata inviata per errore. La Commissione ha espresso rammarico per aver creato false aspettative e ha offerto al denunciante un importo equivalente allo stipendio netto di un agente ausiliario nel gennaio 2000 a titolo di risarcimento.
1.4 La Mediatrice osserva che la Commissione non ha risposto all'asserzione della denunciante di essere stata trattata in modo diverso rispetto ad altre persone che si trovavano nella stessa situazione. Tuttavia, il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare ulteriori indagini su tale affermazione.
1.5 Il Mediatore osserva inoltre che i contratti ausiliari sono disciplinati dallo statuto dei funzionari, il quale prevede che l'assunzione di agenti ausiliari cessi, se il contratto è a tempo determinato, alla data indicata nel contratto. Il Mediatore ritiene pertanto che la denunciante non avesse il diritto di aspettarsi che il suo contratto fosse prorogato oltre il periodo di un mese previsto nell'e-mail inviatale. Poiché la Commissione si è scusata con la denunciante e ha offerto un risarcimento per il mancato rinnovo del suo contratto, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla denuncia.
2. ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN