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Decisione nel caso 524/2020/VB sulla presunta errata esclusione del denunciante da un concorso generale per amministratori nel settore dell'audit da parte dell'Ufficio europeo di selezione del personale - EPSO/AD/372/19
Decisione
Caso 524/2020/VB - Aperto(a) il Giovedì | 23 aprile 2020 - Decisione del Giovedì | 01 ottobre 2020 - Istituzione coinvolta Ufficio europeo di selezione del personale ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Belgio
Il caso riguardava il modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha valutato l'esperienza professionale del denunciante in una procedura di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE nel settore dell'audit.
Il Mediatore non ha riscontrato alcun errore manifesto nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato le qualifiche del denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione.
Sulla censura
1. Il denunciante ha partecipato a una procedura di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE nel settore dell'audit, organizzata dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) - EPSO/AD/372/19 [1].
2. L'EPSO ha informato il denunciante di non essere stato ammesso alla fase finale della procedura di selezione (centro di valutazione), in quanto non aveva ottenuto il punteggio sufficiente nella fase di "valutazione dei talenti". Nel talent screener, i candidati devono rispondere a domande sulla loro esperienza professionale e qualifiche. Le domande si basano sui criteri di selezione [2] per la procedura di selezione. La «commissione di selezione»[3] valuta e valuta quindi le risposte dei candidati.[4] Sulla base delle risposte del denunciante nell’ambito dello screening dei talenti, la commissione giudicatrice ha attribuito al denunciante un punteggio inferiore alla soglia richiesta per essere ammesso alla fase successiva della procedura di selezione.
3. Il denunciante ha ritenuto che avrebbe dovuto ricevere un punteggio più alto nel talent screener e ha chiesto all'EPSO di rivedere la sua decisione. A seguito del riesame, l'EPSO ha informato il denunciante che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di non ammettere il denunciante alla fase successiva della procedura di selezione.
4. Insoddisfatto dell'esito del riesame, il denunciante si è rivolto al Mediatore nel marzo 2020.
L'indagine
5. La Mediatrice ha avviato un'indagine sulla denuncia in merito al modo in cui l'EPSO ha valutato l'esperienza professionale del denunciante nella procedura di selezione.
6. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato il fascicolo dell'EPSO pertinente al caso in questione. La relazione di ispezione, corredata delle spiegazioni dettagliate dell'EPSO, è allegata alla presente decisione.
Valutazione del Mediatore
7. Nel valutare i candidati, le commissioni giudicatrici sono vincolate dai criteri di selezione per la procedura di selezione in questione. Allo stesso tempo, secondo la giurisprudenza dell’UE, le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle qualifiche e dell’esperienza professionale di un candidato rispetto a tali criteri [5]. Il ruolo del Mediatore si limita pertanto a determinare se vi sia stato un errore manifesto da parte della commissione giudicatrice [6].
8. Il talent screener mira a selezionare i candidati idonei i cui profili corrispondono meglio alle mansioni da svolgere. Al fine di effettuare tale scelta, la commissione giudicatrice determina innanzitutto i criteri di valutazione e una griglia di punteggio per ciascuna domanda di selezione dei talenti.
9. I documenti e le spiegazioni forniti al Mediatore durante l'ispezione del fascicolo dell'EPSO (cfr. la relazione di ispezione allegata alla presente decisione) non indicano che vi sia stato un errore manifesto nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato le risposte del denunciante nel talent screener.
10. La convinzione personale di un candidato circa la pertinenza della sua esperienza e il modo in cui ha risposto alle domande del talent screener non può rimettere in discussione la valutazione della commissione giudicatrice e non costituisce una prova di errore manifesto da parte della commissione giudicatrice [7].
11. Sulla base di quanto precede, il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato le risposte del denunciante al talent screener.
Conclusioni
Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso [8] con la seguente conclusione [9]:
Non vi è stata cattiva amministrazione nel modo in cui l'Ufficio europeo di selezione del personale ha valutato le risposte del denunciante al talent screener.
Il denunciante e l'EPSO saranno informati della presente decisione.
Tina Nilsson
Capo dell'unità Trattamento dei casi
Strasburgo, 01/10/2020
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.156.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:156A:TOC.
[2] I criteri di selezione sono definiti nel "avviso di concorso", che stabilisce i criteri e le norme applicabili alla procedura di selezione.
[3] Ogni procedura di selezione prevede una commissione giudicatrice incaricata di selezionare i candidati in ogni fase, sulla base di criteri prestabiliti, e di redigere l'elenco definitivo dei candidati idonei.
[4] Per maggiori informazioni sul talent screener, cfr. https://epso.europa.eu/help/faq/2711_en.
[5] Sentenza del Tribunale dell’11 febbraio 1999, causa T-244/97, Mertens/Commissione, punto 44: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61997TJ0244; sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2005, De Stefano/Commissione, T-25/03, punto 34: http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003TJ0025&lang1=en&type=TXT&ancre=.
[6] Cfr. la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 14/2010/ANA contro la
Ufficio europeo di selezione del personale, paragrafo 14 (decisione disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10427/html.bookmark#_ftnref5); e sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2005, causa T-294/03, Gibault/Commissione, punto 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.
[7] Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e.a./Commissione, punto 90: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017; sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2003, causa T-53/00, Angioli/Commissione, punto 94: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47998&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5568.
[8] La denuncia è stata trattata nell'ambito del trattamento dei casi delegati, conformemente all'articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta le disposizioni di esecuzione.
[9] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.