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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1312/99/XD contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1312/99/XD - Aperto(a) il Lunedì | 29 novembre 1999 - Decisione del Mercoledì | 15 novembre 2000
Strasburgo, 15 novembre 2000
Egregio signor D., il
29 ottobre 1999 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo per conto della società "CAD Productions" in merito a un prestito concesso a CAD Productions nell'ambito del programma MEDIA 1 e per il quale la Commissione europea chiede ora il rimborso.
Il 29 novembre 1999 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 3 marzo 1999 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Il 2 maggio 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il 20 settembre 1994, la società francese "CAD Productions" ha firmato un contratto con la società "MAP TV", che ha agito per conto della Commissione europea, nel quadro del programma MEDIA 1 (1991-1995).
CAD Productions ha ricevuto due rate per un totale di 17.020 da MAP TV per produrre un documentario televisivo intitolato "Mission in Canada in 1927", la sovvenzione deve essere rimborsata al più tardi due anni dopo ogni rata.
A seguito di un cambiamento imprevedibile all'interno del canale televisivo francese "France 3", CAD Productions non è stata in grado di produrre il documentario e il progetto è stato abbandonato.
Nel novembre 1998 MAP TV ha cessato le sue attività e la Commissione ha ripreso il fascicolo "Media 1". La Commissione ha chiesto al denunciante di rimborsare l'importo totale della sovvenzione che, secondo l'istituzione, avrebbe dovuto aver luogo nel gennaio 1998.
Il denunciante ha informato la Commissione di non poter rimborsare l'importo totale della sovvenzione perché altrimenti la società sarebbe fallita. Ha chiesto alla Commissione di applicare le disposizioni del programma Media 2 (1996-2000) che specificano:
"Se il beneficiario della sovvenzione non è in grado di realizzare il progetto due anni dopo la firma della convenzione e se non vi è colpa di tale beneficiario, solo il 25% della sovvenzione sarà rimborsato."
A parere del denunciante, la Commissione dovrebbe applicare le norme più favorevoli del programma Media 2 come una questione di equità.
In una lettera del 19 luglio 1999, la Commissione ha informato il denunciante che "né le norme giuridiche né il regolamento finanziario della Commissione europea consentono una confusione tra due diversi programmi e contratti".
Il denunciante ha quindi presentato una denuncia al Mediatore europeo per cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Sostiene che la Commissione dovrebbe applicare le condizioni di rimborso più favorevoli stabilite nel programma Media 2 anziché quelle previste nel programma Media 1.
L'INCHIESTA
Il parere della Commissione
La Commissione europea ha affermato che le disposizioni di Media 2 non potevano essere applicate al caso di specie, né sulla base del diritto né dell'equità.
Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, il denunciante ha sottoscritto una sovvenzione nell'ambito del programma Media 1, che è rimborsabile incondizionatamente. La Commissione ha affermato che il denunciante non aveva rispettato i suoi impegni di rimborso per più di due anni.
Il programma Media 2 prevede disposizioni più favorevoli in caso di abbandono del progetto. Tuttavia, il denunciante non fa parte di questo programma. Il principio giuridico dell’effetto relativo delle convenzioni non rende possibile la confusione tra i programmi Media 1 e Media 2.
Per quanto riguarda l'aspetto dell'equità presentato dal denunciante, la Commissione ha sottolineato che l'equità deve essere presa in considerazione nei confronti degli altri beneficiari del programma Media 1. La Commissione ha osservato che la maggior parte di essi ha rimborsato i propri debiti o ha negoziato un piano di rimborso con la Commissione.
La Commissione ha aggiunto che il denunciante aveva già il vantaggio del capitale proprio dato che aveva un periodo di due anni per rimborsare la sovvenzione e che la Commissione non ha chiesto interessi di mora. Inoltre, il denunciante non aveva mai dato seguito a una proposta della Commissione di ripartire il rimborso.
La Commissione ha inoltre indicato che il denunciante non è in buona fede. Da un lato, il denunciante ha rimborsato solo il 10% della sovvenzione due anni dopo il termine indicato nel contratto e, dall'altro, i conti 1997 della società dimostrano che il denunciante aveva la possibilità di rimborsare l'intera sovvenzione.
Nelle
sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia.
Secondo il denunciante, le dichiarazioni di malafede presentate dalla Commissione non sono pertinenti. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione i conti 1998 e 1999 che mostrano la situazione più precaria dell'impresa.
LA DECISIONE
1. Il denunciante è una società che ha sottoscritto una sovvenzione nel 1994 per realizzare un documentario televisivo nel quadro del programma Media 1 (1991-1995) istituito dalla Commissione europea. Non poteva realizzare il progetto come previsto nel contratto e la Commissione doveva essere rimborsata dell'intera sovvenzione come previsto nel contratto. La società afferma che non può permettersi questo onere finanziario.
2. Il denunciante chiede alla Commissione di applicare le condizioni del programma Media 2 (1996-2000) che prevedono che solo un quarto della sovvenzione possa essere rimborsato in caso di mancata realizzazione del progetto. La Commissione nega al denunciante la possibilità di applicare al suo caso le disposizioni di Media 2. Sottolinea che una confusione tra i programmi Media 1 e Media 2 non è possibile da un punto di vista giuridico.
3. Il Mediatore europeo rileva che il 20 settembre 1994 è stato firmato un contratto tra il denunciante e la società Map TV, che ha agito per conto della Commissione europea, nel quadro del programma Media 1. L'articolo 8 del contratto stabilisce che "la parte contraente si impegna a rimborsare l'intero importo dell'aiuto a MAP-TV", l'articolo 9 autorizza un ulteriore periodo di un anno con il pagamento del 5% degli interessi sugli importi da rimborsare. Il Mediatore conclude da tali disposizioni che la Commissione europea ha il diritto di chiedere al denunciante il rimborso integrale della sovvenzione.
4. Il denunciante sostiene inoltre che la Commissione europea dovrebbe applicare le condizioni più favorevoli del programma Media 2 sulla base dell'equità. La Commissione risponde che il denunciante aveva già il vantaggio dell'equità. Essa sottolinea che il denunciante aveva approfittato di un periodo di due anni per rimborsare la sovvenzione, senza interessi di mora richiesti dalla Commissione. La Commissione afferma inoltre che un piano di rimborso è stato proposto al denunciante ma non è stato seguito.
5. Dai documenti a disposizione del Mediatore risulta che la Commissione non ha chiesto interessi di mora al denunciante, sebbene avesse il diritto di farlo sulla base dell'articolo 9 del contratto. Dalla corrispondenza inviata dalla Commissione al denunciante risulta inoltre che l'istituzione era pronta ad accettare un piano di rimborso che sarebbe stato proposto dal denunciante. Sulla base di tali risultanze, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia agito ragionevolmente in questo caso.
6 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN