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Decisione nel caso 785/2020/MIG sul modo in cui il Servizio europeo per l'azione esterna ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a un documento relativo all'impatto ambientale di una miniera d'oro in Armenia

Il caso riguardava una richiesta di accesso del pubblico a una nota sugli aspetti ambientali, economici e politici di un progetto di estrazione dell'oro in Armenia. Il SEAE ha concesso un ampio accesso parziale, sostenendo che la divulgazione delle restanti parti della nota arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali. Il denunciante ha ritenuto che le parti omesse contenessero informazioni ambientali e dovessero pertanto essere divulgate.

La Mediatrice ha ritenuto che il SEAE avesse divulgato tutte le informazioni ambientali contenute nel documento e che l’applicazione da parte del SEAE dell’esenzione per la protezione delle relazioni internazionali fosse ragionevole.

Il Mediatore ha pertanto archiviato l'indagine riscontrando l'assenza di cattiva amministrazione.

Fatti all’origine della denuncia

1. La denuncia riguarda un progetto di estrazione dell'oro sul monte Amulsar, nel sud dell'Armenia. Dal 2018, ci sono state proteste contro la costruzione della miniera e l'inizio dell'operazione mineraria, principalmente a causa delle preoccupazioni sulle possibili implicazioni ambientali del progetto.

2. Nell'ottobre 2019 la delegazione dell'UE in Armenia ha elaborato una nota sul progetto, compresi gli aspetti ambientali, economici e politici.

3. Nel gennaio 2020 il denunciante ha presentato una richiesta di accesso del pubblico [1] ai documenti relativi al progetto di estrazione dell'oro Amulsar, che il SEAE aveva elaborato o ricevuto nel 2018 e nel 2019.

4. Il SEAE ha individuato un documento, la nota summenzionata, e ha concesso al denunciante un accesso parziale ad esso. Per quanto riguarda le modifiche apportate, il SEAE si è basato sulla necessità di proteggere le relazioni internazionali, la necessità di proteggere il suo processo decisionale e la necessità di proteggere i dati personali [2].

5. Nel marzo 2020 il denunciante ha chiesto al SEAE di rivedere la sua decisione di negare il pieno accesso alla nota (ha presentato una cosiddetta "domanda di conferma"). Egli era altresì preoccupato per il fatto che il SEAE non avesse individuato tutti i documenti pertinenti.

6. Il SEAE ha risposto dando al denunciante un maggiore accesso parziale alla nota. Ha inoltre informato il denunciante che sia il SEAE che la delegazione dell'UE in Armenia avevano nuovamente perquisito i loro archivi, ma non avevano individuato documenti aggiuntivi che rientrassero nell'ambito della sua richiesta di accesso del pubblico.

7. Insoddisfatto di questo risultato, il denunciante si è rivolto al Mediatore nel maggio 2020.

L'indagine

8. Il Mediatore ha avviato un'indagine sui seguenti aspetti della denuncia:

1) il rifiuto del SEAE di accesso del pubblico a parti della nota sul progetto di estrazione dell’oro Amulsar, e

2) la presunta mancata identificazione da parte del SEAE di tutti i documenti pertinenti alla richiesta di accesso del pubblico presentata dal denunciante.

9. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha tenuto una riunione con i rappresentanti del SEAE per ottenere chiarimenti e ha ispezionato la nota richiesta. Il gruppo incaricato dell'inchiesta ha inoltre esaminato una relazione sulla riunione, che il denunciante riteneva potesse contenere informazioni sul progetto di estrazione dell'oro in questione. Successivamente, il Mediatore ha fornito al denunciante una relazione su tale riunione, ma non ha ricevuto alcuna osservazione da parte sua.

Argomenti presentati al Mediatore

10. Il denunciante era preoccupato per il fatto che il SEAE non avesse preso pienamente in considerazione le implicazioni ambientali del progetto di estrazione dell'oro. Sostiene che, sebbene la pubblicazione delle parti omesse della nota possa incidere negativamente sulle relazioni internazionali, ciò è meno importante del diritto del pubblico di accedere alle informazioni sull'ambiente.

11. Per quanto riguarda la portata della sua richiesta di accesso, il denunciante ha fatto riferimento a una riunione con rappresentanti del governo armeno. Ritiene che il progetto debba essere stato discusso in tale riunione. Il SEAE avrebbe pertanto dovuto individuare la relazione su tale riunione e altri documenti correlati al momento di valutare la sua richiesta di accesso del pubblico.

12. Il SEAE ha sostenuto che la divulgazione integrale della nota che aveva individuato comprometterebbe gravemente le sue relazioni con diversi portatori di interessi e partner in Armenia. Ha sottolineato che la nota era stata redatta esclusivamente per uso interno, vale a dire per informare i rappresentanti dell'UE e consentire loro di definire l'approccio dell'UE nei confronti dei suoi partner internazionali. Ha anche affermato che un rilascio unilaterale di informazioni politicamente sensibili potrebbe essere erroneamente percepito dall'Armenia e potrebbe influenzare l'opinione pubblica in Armenia. Infine, la pubblicazione della nota completa rivelerebbe informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzate per compromettere il successo di eventuali future attività diplomatiche dell'UE.

Valutazione del Mediatore

13. Il Mediatore osserva che, per quanto riguarda la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, la Corte dell'UE ha riconosciuto che le istituzioni dell'UE godono di un ampio potere discrezionale nel determinare se tale interesse possa essere compromesso dalla divulgazione di determinate informazioni [3].

14. Nel caso di specie, il SEAE ha ritenuto che la divulgazione di talune informazioni contenute nella nota controversa pregiudicherebbe gravemente le relazioni internazionali. Il SEAE ha pertanto rifiutato di concedere l'accesso del pubblico alle parti pertinenti della nota e ha fornito al denunciante spiegazioni sul motivo per cui era giunto a tale conclusione.

15. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha esaminato ciascuna redazione. La maggior parte delle redazioni era evidentemente sensibile. Per quanto riguarda alcune altre esplosioni, il SEAE ha fornito al Mediatore ulteriori spiegazioni riservate sul motivo per cui ciascuna di queste esplosioni, se divulgata, pregiudicherebbe le relazioni internazionali. Il Mediatore ritiene pertanto che la pubblicazione del testo omesso pregiudicherebbe le relazioni internazionali.

16. Il Mediatore osserva che il SEAE ha anche occultato l'elenco delle persone ed entità all'interno delle istituzioni dell'UE che hanno ricevuto la nota. L'elenco è costituito principalmente da dati personali, ossia nomi del personale dell'UE. Tale elenco comprende tuttavia anche i nomi delle delegazioni dell'UE e delle istituzioni e dei servizi dell'UE. Per quanto riguarda tali informazioni, la Mediatrice ritiene che alcune omissioni delle istituzioni e dei servizi dell'UE possano essere state eccessive, in quanto la loro divulgazione non pregiudicherebbe ragionevolmente e prevedibilmente le relazioni internazionali. Poiché tali informazioni non sembrano essere di interesse per il denunciante, non è necessaria alcuna azione da parte del SEAE su questo punto. Il Mediatore, tuttavia, invita il SEAE a valutare attentamente se sia necessario omettere informazioni di questo tipo in futuro.

17. Il denunciante era preoccupato per il fatto che le parti espunte della nota contenessero informazioni ambientali per le quali è necessario un maggiore livello di trasparenza. Dopo aver esaminato la nota, il Mediatore può verificare che il SEAE abbia divulgato tutte le informazioni ambientali in essa contenute.

18. Il Mediatore osserva che, ai sensi del diritto dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, la necessità di tutelare l'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali non può essere superata da un altro interesse pubblico.

19. Il Mediatore osserva inoltre che il denunciante non ha contestato l'occultamento dei dati personali.

20. Il Mediatore conclude pertanto che il SEAE era legittimato a rifiutare l'accesso del pubblico alle parti omesse della nota (ad eccezione di alcune omissioni minori alla fine della nota, come descritto al precedente punto 16).

21. Per quanto riguarda la preoccupazione del denunciante secondo cui il SEAE avrebbe potuto non individuare i documenti relativi a una determinata riunione con i rappresentanti del governo armeno, il Mediatore ha esaminato la relazione su tale riunione. A seguito di tale ispezione, il Mediatore può verificare che non menzioni il progetto di estrazione dell'oro Amulsar. Concorda pertanto sul fatto che la relazione non rientra nell'ambito di applicazione della richiesta del denunciante di accesso del pubblico ai documenti.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte del Servizio europeo per l'azione esterna nel trattare la richiesta del denunciante di accesso del pubblico ai documenti.

Il denunciante e il SEAE saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 16.7.2020

 

 

[1] Ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN.

[2] A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[3] Cfr., ad esempio, sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018, ClientEarth/Commissione, T-644/16, punti da 23 a 25: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203913&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46943.

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