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Mancata apertura da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione nei confronti della Germania in merito al rifiuto del riconoscimento di un matrimonio omosessuale e al cambiamento del cognome - CHAP(2018)01095
Decisione
Caso 2162/2019/EWM - Aperto(a) il Lunedì | 13 gennaio 2020 - Decisione del Lunedì | 13 gennaio 2020 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Paesi Bassi
Egregio signor X,
Il 27 novembre 2019 Lei ha presentato una denuncia alla Mediatrice europea contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguarda la Sua denuncia di infrazione nei confronti della Germania per violazione del diritto dell'UE, in quanto lo Stato tedesco ha rifiutato di riconoscere il Suo matrimonio e di accettare un cambiamento di cognome. A Suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania. Il Mediatore mi ha chiesto di trattare la Sua denuncia e di rispondere a suo nome.
Sulla base delle informazioni da Lei fornite, il Mediatore non riscontra casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione [1].
La Sua denuncia di infrazione si basa sulla presunta violazione del diritto dell'UE, in particolare del Suo diritto alla libera circolazione. Dopo il suo matrimonio nei Paesi Bassi, ha chiesto il riconoscimento del suo matrimonio in Germania. Le autorità tedesche hanno rifiutato di riconoscere il matrimonio, in quanto all'epoca i matrimoni tra persone dello stesso sesso non esistevano ai sensi del diritto tedesco. Di conseguenza, le autorità tedesche le hanno chiesto di far riconoscere il suo matrimonio come unione civile ai fini della concessione del cambiamento di cognome. Ti sei rifiutato di farlo.
La Commissione ha spiegato che, a norma dei trattati dell'UE, può agire solo nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica solo nei casi in cui gli Stati membri applicano il diritto dell'UE. L'oggetto del Suo caso non riguarda l'applicazione del diritto dell'UE. Le leggi sullo stato civile di una persona, compreso lo stato di una persona, che sono pertinenti per le norme sul matrimonio, sono materie di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri sono quindi liberi di decidere se ammettere o meno il matrimonio per persone dello stesso sesso.
La Commissione Le ha inoltre comunicato che, nell'esercizio delle loro competenze, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'UE, in particolare la libera circolazione. La Commissione ha esaminato se la legislazione tedesca ostacolerebbe il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE. Essa ha concluso che non era così e che la normativa tedesca non violava il diritto dell’Unione. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere la procedura di infrazione.
La Commissione dispone di ampi poteri discrezionali nel decidere se avviare o meno una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro. Inoltre, le procedure di infrazione non costituiscono un mezzo di ricorso per singoli casi di potenziale applicazione scorretta del diritto dell'UE. La Commissione non può determinare la responsabilità o annullare una misura nazionale in ogni singolo caso. L’obiettivo principale dei procedimenti per inadempimento è piuttosto quello di garantire che gli Stati membri diano attuazione al diritto dell’Unione in generale.
In questo caso, la Germania ha introdotto la possibilità per le persone dello stesso sesso di sposarsi nell'ottobre 2017. La questione se la legislazione tedesca che non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso o il rifiuto di riconoscere il vostro matrimonio ai sensi del diritto olandese violi il diritto dell'UE non è quindi più pertinente. Ora sei libero di far riconoscere il tuo matrimonio in Germania e di cambiare il tuo cognome in conformità con le norme applicabili alle persone sposate.
Ritengo pertanto che la risposta della Commissione, secondo cui non avrebbe approfondito il Suo caso, fosse ragionevole.
Spero che le informazioni e le spiegazioni di cui sopra siano utili.
Il Mediatore archivia il caso.
Cordiali saluti,
Fergal Ó Regan
Capo delle indagini - Unità 2
Strasburgo, 13/01/2020
[1] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.