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Decisione nei casi 688/2019/LM e 2085/2018/LM in merito al trattamento, da parte della Commissione Europea, di denunce contro l’Italia sulle condizioni di lavoro dei giudici onorari

Antefatti della denuncia

1. I denuncianti, insieme a numerosi altri cittadini italiani, nel 2018 hanno presentato una denuncia alla Commissione europea, in cui affermavano che le condizioni di lavoro dei giudici onorari in Italia sono contrarie al diritto UE. La Commissione ha inserito tali denunce per infrazione nella valutazione[1] che stava conducendo per stabilire se la legislazione italiana di riferimento sia conforme con la direttiva dell’UE sul lavoro a tempo determinato[2] e sull’orario di lavoro[3]. Dato il numero elevato di denunce ricevute su tale questione, la Commissione tiene informati i denuncianti in merito agli sviluppi del caso pubblicando un "avviso di informazione su denunce multiple" sul proprio sito web[4].

2. Nel 2016, la Commissione ha informato le autorità italiane, tramite una “lettera di messa in mora”, della sua intenzione di aprire una procedura formale di infrazione nei confronti dell’Italia su tale questione. La Commissione ha chiesto alle autorità italiane di informarla, il prima possibile, di tutti gli sviluppi che avrebbero potuto evitare l’apertura di una procedura di infrazione.

3. Negli anni successivi, molti cittadini italiani hanno presentato petizioni al Parlamento europeo sulle condizioni lavorative dei giudici onorari in Italia[5]. Nel febbraio 2018, la Commissione ha informato il Parlamento delle indagini che stava conducendo. Nella risposta al Parlamento, la Commissione ha sottolineato che l’Italia aveva adottato nuova legislazione in materia di giudici onorari nell’estate 2017[6].

4. Dal momento che la Commissione non aveva ancora inviato una lettera di messa in mora all’Italia nell’aprile 2019, i denuncianti si sono rivolti alla Mediatrice europea, affermando che la Commissione stava impiegando troppo tempo ad aprire una procedura formale nei confronti dell’Italia.

L’indagine

5. La Mediatrice ha avviato un’indagine relativa al trattamento, da parte della Commissione, delle denunce sulle condizioni lavorative dei giudici onorari in Italia.

6. Nel corso dell’indagine, la Mediatrice ha avvertito la Commissione del fatto che l’avviso di informazione su denunce multiple sul sito web non era aggiornato. La Commissione ha quindi aggiornato l’avviso.

Valutazione della Mediatrice

7. La Mediatrice plaude l’impegno della Commissione di aggiornare l’avviso di informazione su denunce multiple sul proprio sito web e, dunque, di tenere informati i denuncianti sugli sviluppi del caso.

8. L’avviso di informazione sul sito web spiega chiaramente quali siano gli aspetti legali della questione su cui la Commissione deve ottenere dei chiarimenti prima di concludere la propria valutazione. In particolare, la Commissione sta aspettando il pronunciamento di due sentenze della Corte di giustizia, prima di decidere se iniziare la procedura di infrazione[7]. I due casi sono chiaramente legati alle questioni legali rilevanti nella procedura[8].

9. Il primo dei due casi è stato presentato alla Corte nell’agosto 2017, vale a dire un anno dopo la comunicazione della Commissione all’Italia sull’apertura della procedura di infrazione. Durante questo periodo, l’Italia ha adottato nuova legislazione in materia di magistratura onoraria.

10. L'obiettivo principale della procedura di infrazione è garantire che gli Stati membri diano attuazione al diritto dell'UE. Qualora lo Stato membro modifichi la propria legislazione in modo conforme al diritto dell'UE e ponga fine all'infrazione, la Commissione archivia il procedimento d'infrazione. Di conseguenza, appare ragionevole che la Commissione non apra immediatamente una procedura di infrazione, se ritiene che, nel frattempo, uno Stato membro stia adottando una nuova legge.

11. Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ha fornito spiegazioni sufficienti sul motivo per cui non ha ancora aperto una procedura di infrazione.

12. Per queste ragioni, la Mediatrice europea non ha rilevato alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione.

 

Emily O'Reilly

Mediatrice europea

Strasburgo, 22/10/2019

 

[1] Nel contesto della procedura NIF 2016/4081.

[2] In particolare, con la clausola 5, paragrafo 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che forma parte dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

[3] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

[4] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/information-notice-complaint-update-chap-2015-1071_it.pdf.

[5] Si vedano le petizioni 1328/2017, 1376/2015 e 757/2017.

[6] Decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”.

[7] Casi Di Girolamo, C-618/18, e UX, C-658/18.

[8] Si veda, in proposito, il paragrafo 8 della “Decision of the European Ombudsman setting out suggestions following her strategic inquiry OI/5/2016/AB on timeliness and transparency in the European Commission’s handling of infringement complaints”, https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/83646.