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Decisione nel caso 1764/2019/MIG sul rifiuto da parte della Commissione europea dell'accesso del pubblico a un elenco di portatori di interessi consultati durante l'elaborazione del "Piano S" sull'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici
Decisione
Caso 1764/2019/MIG - Aperto(a) il Giovedì | 10 ottobre 2019 - Decisione del Giovedì | 10 ottobre 2019 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Germania
Egregio signor X,
Il 19 settembre 2019 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al rifiuto della Commissione europea di accedere a un elenco di portatori di interessi. Il Mediatore mi ha chiesto di trattare la Sua denuncia e di risponderLe a suo nome.
Sulla base delle informazioni da Lei fornite, il Mediatore non riscontra casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione [1].
Il motivo è che la Commissione è stata legittimata a respingere la Sua domanda di riesame in quanto l'elenco, al quale Lei chiede di accedere, non esiste.
Nel febbraio 2019 Lei ha chiesto alla Commissione di concederle l'accesso all'"elenco completo dei portatori di interessi che si sono impegnati in consultazioni sulla trasformazione in accesso aperto, in generale e in particolare sul piano S" a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001. La Commissione Le ha comunicato di non essere in grado di individuare alcun documento corrispondente a tale descrizione e ha respinto la Sua richiesta di accesso del pubblico.
A seguito della Sua richiesta di riesame del 5 agosto 2019, la Commissione ha mantenuto tale decisione.
Dalla Sua denuncia al nostro Ufficio risulta che Lei non contesta l'inesistenza del documento richiesto. Desidera piuttosto che la Commissione crei questo documento ai fini della Sua richiesta, in termini di responsabilità e trasparenza.
Ai sensi delle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico, il diritto di accesso ai documenti si applica solo ai documenti esistenti in possesso delle istituzioni dell'UE [2]. Ciò è stato confermato dalla Corte dell'UE, la quale ha precisato che il diritto di accesso del pubblico ai documenti non impone a un'istituzione di creare un documento al quale è stato chiesto l'accesso ma che non esiste [3]. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le informazioni necessarie per creare un documento figurino in altri documenti (esistenti) in possesso dell'istituzione interessata [4].
Nella sua decisione di conferma, la Commissione Le ha spiegato che la Sua richiesta iniziale riguarda un documento inesistente. Ha inoltre chiarito che eventuali scambi o altre interazioni tra il sig. X e editori diversi da X (la Commissione le ha già dato accesso alla corrispondenza con tale parte interessata) non rientravano nell'ambito di applicazione della Sua richiesta in questione. Questo perché non avete chiesto tali scambi, ma un elenco delle parti interessate. Questa spiegazione della Commissione era ragionevole.
Pertanto, qualora desideri approfondire la questione, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di presentare alla Commissione una nuova richiesta di accesso del pubblico a eventuali scambi tra il sig. X e le parti interessate consultate durante lo sviluppo del "piano S". La Commissione sarebbe quindi tenuta a consultare il proprio registro per tali documenti e, qualora fosse in possesso di tali documenti, a valutare se l'accesso del pubblico possa essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Mi rendo conto che questa decisione vi deluderà, ma spero che le informazioni e le spiegazioni di cui sopra siano comunque utili.
Il Mediatore archivia il caso.
Cordiali saluti,
Fergal Ó Regan
Capo del coordinamento delle indagini di interesse pubblico - Unità 2
Strasburgo, 10/10/2019
[1] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.
[2] Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN.
[3] Sentenza della Corte del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C-127/13 P, punti 38 e 46: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158192&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1306839.
[4] Sentenza della Corte dell’11 gennaio 2017, Typke/Commissione, C-491/15 P, punto 31: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186682&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1306839.