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Decisione nel caso 284/2019/JN sul rifiuto della Commissione europea di divulgare documenti relativi a due indagini in materia di aiuti di Stato riguardanti le Poste ceche
Decisione
Caso 284/2019/JN - Aperto(a) il Lunedì | 15 aprile 2019 - Decisione del Mercoledì | 07 agosto 2019 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Repubblica ceca
Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di divulgare diversi documenti che facevano parte dei fascicoli relativi alle sue indagini in materia di aiuti di Stato.
Il Mediatore ha esaminato i documenti in questione e ha ritenuto che la posizione della Commissione sia in linea con l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia. Di conseguenza, il Mediatore ha archiviato il caso ritenendo che non vi fosse cattiva amministrazione.
Fatti all’origine della denuncia
1. Nel giugno 2018 il denunciante ha contattato la Commissione europea chiedendole di inviargli copie di un documento e parti specifiche di altri tre documenti. I documenti in questione erano lettere inviate dalla Commissione alla Rappresentanza permanente della Repubblica ceca presso l’Unione europea e all’Ufficio ceco per la tutela della concorrenza nell’ambito di due indagini in materia di aiuti di Stato riguardanti le Poste ceche.
2. Poiché la Commissione si è rifiutata di divulgare tali documenti [1], il denunciante si è rivolto al Mediatore nel febbraio 2019.
L'indagine
3. La Mediatrice ha avviato un’indagine volta a stabilire se la decisione della Commissione di negare l’accesso ai documenti fosse giustificata.
4. Nel corso dell'indagine, la Commissione ha inviato al Mediatore la sua risposta alla denuncia. Ha inoltre condiviso con il Mediatore copie riservate dei documenti in questione [2].
Argomenti presentati al Mediatore
5. La Commissione ha mantenuto il suo rifiuto di divulgare i documenti. Essa ha ritenuto che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle inchieste [3], pregiudicherebbe gli interessi commerciali [4] e comprometterebbe la volontà della Repubblica ceca di collaborare alle inchieste della Commissione sugli aiuti di Stato. Ciò vale anche dopo la chiusura delle pertinenti indagini sugli aiuti di Stato.
6. La Commissione ha sostenuto principalmente che la sua decisione era corretta al momento della sua adozione in quanto si basava su una presunzione generale secondo cui la divulgazione avrebbe compromesso gli obiettivi delle indagini. I documenti appartenevano a un'unica categoria di documenti, vale a dire documenti relativi a due indagini in materia di aiuti di Stato. Pertanto, la Commissione non era tenuta ad esaminare individualmente i documenti di cui trattasi. La giurisprudenza della Corte autorizza la Commissione a rispondere a tali richieste globali in modo altrettanto globale.
7. La Commissione ha aggiunto che il denunciante non ha contestato il fatto che i documenti siano coperti da tale presunzione generale. La Commissione ha affermato che neppure il denunciante ha dimostrato un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
8. La Commissione ha fatto riferimento al suo ragionamento circostanziato sul quale aveva fondato il suo diniego. Nelle sue decisioni iniziali, la Commissione ha affermato principalmente che:
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I documenti in questione facevano parte di fascicoli relativi a indagini in materia di aiuti di Stato.
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La divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli obiettivi delle indagini.
- Scopo della relativa eccezione è garantire che la Commissione sia in grado di far sì che gli Stati membri e le imprese rispettino i loro obblighi giuridici. La Commissione ha sottolineato la necessità di non rivelare la strategia della Commissione, la valutazione preliminare e la pianificazione delle fasi procedurali.
- Nell'ambito delle indagini sugli aiuti di Stato, la Commissione tratta le informazioni sensibili, comprese le informazioni relative alle attività economiche delle imprese. La divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere la volontà dello Stato membro e degli operatori economici interessati di cooperare con la Commissione. La tutela delle indagini e degli interessi commerciali è quindi connessa.
- La Commissione ha spiegato il rapporto tra il regolamento 1049/2001 e il regolamento 2015/1589 [5] e ha affermato che il regolamento 2015/1589 non autorizza le parti interessate, diverse dallo Stato membro, ad avere accesso al fascicolo. La divulgazione non può pertanto essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.
- Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte [6], la Commissione ha ritenuto che i documenti fossero manifestamente pienamente coperti dalla presunzione che la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli obiettivi delle indagini. La Commissione ha ritenuto che la presunzione possa applicarsi anche dopo la chiusura dell'inchiesta [7]
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La divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali.
- La Commissione ha affermato che le entità economiche hanno un interesse legittimo a che i terzi non ricevano le loro importanti informazioni commerciali. Inoltre, i documenti della Commissione contenevano una valutazione che aveva la natura di informazioni commerciali sensibili.
- I documenti richiesti fanno parte dei fascicoli relativi agli aiuti di Stato. Non sono stati pubblicati e sono conosciuti solo da un numero limitato di persone.
- I documenti richiesti contengono informazioni commerciali e informazioni sensibili sul mercato. Hanno un valore commerciale. La loro divulgazione danneggerebbe gli interessi commerciali delle entità interessate.
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Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte [8], la Commissione ha ritenuto che il fatto che l'indagine sia stata chiusa non sia pertinente per le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.
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La Commissione ha aggiunto che il denunciante non aveva dimostrato che la presunzione non si applica ad alcuni documenti. La Commissione ha affermato che la presunzione si applica anche alla divulgazione parziale. Non è stato quindi possibile effettuare alcuna divulgazione parziale.
Valutazione del Mediatore
9. La Mediatrice ha esaminato i documenti interessati dal caso e ha confermato che il ragionamento della Commissione è giustificato e ragionevole.
10. I quattro documenti in questione si riferiscono a due indagini in materia di aiuti di Stato, sono stati elaborati nel loro contesto e fanno quindi parte dei pertinenti fascicoli in materia di aiuti di Stato. In quanto tale, la Commissione è stata autorizzata a basarsi su presunzioni generali per decidere di non divulgarle al denunciante. Inoltre, i documenti contengono diverse categorie di informazioni che sono state correttamente individuate dalla Commissione e che rientrano nelle eccezioni invocate dalla Commissione.
11. Il Mediatore ha esaminato attentamente il contenuto specifico di tali documenti e concorda con la Commissione sul fatto che la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle indagini e dei legittimi interessi commerciali, anche dopo la chiusura delle indagini pertinenti. Il Mediatore concorda inoltre sul fatto che non è possibile alcuna divulgazione parziale significativa. Il Mediatore ritiene che tale posizione sia in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia che disciplina l'accesso ai documenti relativi agli aiuti di Stato nella sua forma attuale [9].
12. Per questi motivi, il Mediatore conclude che non vi è stata cattiva amministrazione.
Conclusione
Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:
Non c'è stata cattiva amministrazione.
Il denunciante e la Commissione europea saranno informati della presente decisione.
Marta Hirsch-Ziembińska
Capo delle Indagini e delle TIC - Unità 1
Strasburgo, 07/08/2019
[1] La procedura era disciplinata dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564921750392&uri=CELEX:32001R1049
[2] A norma dell'articolo 4, paragrafo 8, delle disposizioni di attuazione del Mediatore, quando un'istituzione dell'UE fornisce al Mediatore documenti riservati, il Mediatore non li divulga, né al denunciante né al pubblico, senza il previo accordo dell'istituzione.
https://www.ombudsman.europa.eu/en/legal-basis/implementing-provisions/en
[3] Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001.
[4] Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001.
[5] Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1550833138415&uri=CELEX:32015R1589
[6] C-139/07 P, Commissione europea contro Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, sentenza della Corte del 29 giugno 2010, C-271/15 P Sea Handling SpA contro Commissione europea, sentenza della Corte del 14 luglio 2016, C-477/10 P, Commissione europea contro Agrofert Holding a.s., sentenza della Corte del 28 giugno 2012, T-210/15 Deutsche Telecom A.G. contro Commissione europea, sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017, T-451/15 AlzChem AG contro Commissione europea, sentenza del Tribunale del 7 settembre 2017.
[7] T-380/08, Paesi Bassi/Commissione europea, sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013.
[8] T-210/15 Deutsche Telecom A.G./Commissione europea, sentenza del Tribunale del 28 marzo 2017.
[9] Cfr., in particolare, i casi: C-139/07 P, Commissione europea contro Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, sentenza della Corte del 29 giugno 2010, C-271/15 P Sea Handling SpA contro Commissione europea, sentenza della Corte del 14 luglio 2016, T-451/15 AlzChem AG contro Commissione europea, sentenza del Tribunale del 7 settembre 2017, T-440/17, Arca Capital Bohemia a.s. contro Commissione europea, sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2018, T-441/17 Arca Capital Bohemia a.s. contro Commissione europea, sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2018, C-666/17 AlzChem AG contro Commissione europea, sentenza della Corte del 13 marzo 2019.