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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1027/98/(PD)GG contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 17 dicembre 1999

Gentile X,
il 30 settembre 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in cui denunciava che il Parlamento europeo aveva ridotto retroattivamente la Sua pensione di invalidità e non aveva risposto alla Sua lettera del 23 giugno 1998 relativa a tale riduzione.
I miei servizi hanno contattato il Parlamento europeo per sapere se sarebbe stata inviata una risposta alla Sua lettera. Il 9 novembre 1998 il Parlamento europeo mi ha informato che la Sua lettera era in fase di esame. Il 6 gennaio 1999 il Parlamento europeo Le ha scritto per informarLa dell'esito di tale esame. Il 19 gennaio 1999 Lei mi ha trasmesso copia della Sua risposta al Parlamento europeo. In tale risposta Lei ha ringraziato il Parlamento europeo per la lettera del 6 gennaio 1999, ma ha chiarito che Lei ha continuato a opporsi alla riduzione della Sua pensione.
Il 26 gennaio 1999 ho trasmesso la Sua denuncia al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere il 27 aprile 1999 e io l'ho trasmesso a voi il 7 maggio, invitandovi a formulare osservazioni. Il 7 giugno 1999 ho ricevuto le Sue osservazioni sul parere del Parlamento. Nelle Sue osservazioni Lei si è riservato il diritto di presentare ulteriori osservazioni entro il 30 giugno 1999. Tuttavia, non ho ricevuto ulteriori osservazioni entro tale data.
Il 29 luglio 1999 ho chiesto ulteriori informazioni al Parlamento europeo. Tali informazioni sono state fornite dal Parlamento europeo in una lettera inviata l'11 ottobre 1999. L'8 dicembre 1999 mi ha inviato le sue osservazioni su questa lettera del Parlamento europeo.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO


Il denunciante è un ex membro del Parlamento europeo. Nel 1994 il Parlamento europeo ha concesso al denunciante una pensione di invalidità. Le norme in base alle quali era stata concessa la pensione al denunciante sono state successivamente modificate dal Parlamento europeo. Il denunciante ha sostenuto che, con lettera inviata il 18 giugno 1998, il Parlamento europeo ha informato che la pensione di invalidità sarebbe stata ridotta retroattivamente, in quanto il denunciante aveva percepito una pensione di servizio pubblico nel proprio Stato membro. Secondo il denunciante, si tratta di una pensione contributiva dell'amministrazione aziendale per la quale il denunciante ha versato contributi durante il periodo in cui era deputato al Parlamento europeo. Il denunciante ha inoltre sostenuto che il pagamento della pensione di invalidità è stato successivamente sospeso e che il Parlamento europeo non aveva chiarito quando sarebbe stata ripresa.
Il 23 giugno 1998 il denunciante ha scritto una lettera al Parlamento europeo in cui si chiedeva se la pensione britannica potesse essere detratta dalla pensione di invalidità e che anche per il periodo precedente all'adozione della decisione del Parlamento che autorizzava tali riduzioni. Il 30 settembre 1998, e in assenza di risposta da parte del Parlamento europeo, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo riguardante sia la mancata risposta sia il merito della decisione del Parlamento europeo. Il denunciante ha espresso l'opinione che la decisione del Parlamento europeo di ridurre la pensione fosse iniqua e incoerente poiché il denunciante aveva diritto alla pensione come originariamente concessa e poiché quest'ultima era stata modificata retroattivamente senza preavviso o senza alcun cambiamento nelle circostanze del denunciante.

L'INCHIESTA


La denuncia è stata inviata al Parlamento europeo per le sue osservazioni.
Nel
suo parere,
il Parlamento europeo ha formulato le seguenti osservazioni in merito alla denuncia:
Al momento in cui al denunciante è stata concessa la pensione di invalidità, le norme pertinenti non vietavano a quest'ultimo di sovrapporsi ad altri redditi. Tuttavia, il 3 aprile 1995 sono state adottate norme rivedute, il cui articolo 2 stabiliva che:
Pagamenti ricevuti:
- a titolo di pensione nazionale di invalidità,
- ()
- per l'esercizio delle funzioni retribuite con fondi pubblici è detratto dall'importo della pensione di invalidità.

Poiché vi era una certa esitazione circa la possibilità di applicare queste nuove disposizioni alle persone cui erano state concesse pensioni prima del 3 aprile 1995, il Parlamento non ha inviato al denunciante una lettera contenente le disposizioni rivedute fino all'8 ottobre 1997. In tale lettera è stato chiesto al denunciante se avesse percepito una pensione nazionale di cui si sarebbe dovuto tenere conto in base alle norme rivedute.
In assenza di risposta da parte del denunciante, il 2 febbraio 1998 è stato inviato un sollecito. Il denunciante ha quindi inviato una risposta il cui contenuto non era chiaro. Il denunciante è stato pertanto invitato a fornire ulteriori informazioni. In risposta a tale richiesta del Parlamento europeo, il denunciante ha trasmesso un ordine di pagamento emesso dall'organismo che si occupa della pensione nazionale britannica del denunciante, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Una lettera è stata quindi inviata direttamente a tale organismo al fine di raccogliere ulteriori informazioni. Il 15 maggio 1998 l'organismo ha inviato una dichiarazione degli importi netti percepiti dal denunciante tra il gennaio 1997 e il maggio 1998 nell'ambito del regime pensionistico nazionale d'invalidità.
Il 18 giugno 1998 il denunciante è stato informato che la pensione nazionale rientrava nella categoria dei redditi da detrarre dalla pensione di invalidità versata dal Parlamento europeo e che, tenuto conto degli ingenti importi da recuperare, il pagamento di tale pensione sarebbe stato temporaneamente sospeso.
Il denunciante ha contestato tale decisione con lettera del 23 giugno 1998. Dopo aver ricevuto la presente lettera, la Direzione generale del Personale del Parlamento europeo ha adito il Collegio dei Questori il 9 settembre 1998. Prima di formulare osservazioni, il Collegio dei Questori ha consultato il Servizio giuridico del Parlamento europeo il 16 settembre 1998. Quest'ultimo, nel suo parere del 17 novembre 1998, ha ritenuto che la norma pertinente fosse stata introdotta al fine di evitare "che la stessa persona riceva prestazioni identiche o simili due volte per lo stesso motivo (ad esempio pensionamento o invalidità)" a spese del contribuente. Il Servizio giuridico ritiene che tale requisito sia in linea con lo stato attuale della legislazione sia negli Stati membri che nella Comunità. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ha fatto riferimento alle disposizioni dello statuto e del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (1) e alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 126/86 (2).
Il Servizio giuridico è giunto alla seguente conclusione:
"La norma che vieta il cumulo delle prestazioni () è applicabile al regime che disciplina le condizioni di pagamento delle pensioni di invalidità già versate dal Parlamento europeo agli ex deputati che ne hanno diritto, fermo restando che la detrazione risultante non può essere effettuata retroattivamente, ma solo a decorrere dalla data in cui la nuova disposizione è stata comunicata in debita forma agli ex deputati interessati".

Nella riunione del 1° dicembre 1998 il Collegio dei Questori ha deciso di accettare il parere del Servizio giuridico. Di conseguenza, la pensione nazionale del denunciante doveva essere presa in considerazione solo a partire dal novembre 1997, ossia il mese successivo a quello in cui il denunciante è stato informato della nuova norma. Il pagamento della pensione di invalidità del denunciante è stato quindi ripreso e regolarizzato sulla base di tale decisione nel dicembre 1998.
Il Segretario generale del Parlamento europeo ha informato il denunciante di tale decisione con lettera del 6 gennaio 1999.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che, quando ha modificato retroattivamente le sue norme in materia di pensioni di invalidità, il Parlamento europeo non aveva agito in modo coerente, in buona fede o soddisfacendo le legittime aspettative. Il denunciante ha accettato che benefici come quello ricevuto debbano essere costantemente riesaminati per possibili economie. Il denunciante ha tuttavia ritenuto che, dato il numero limitato di beneficiari, il costo delle pensioni di invalidità non fosse tale da mettere seriamente in imbarazzo il Parlamento europeo. Inoltre, il denunciante ha fatto riferimento al fatto che l'esistenza di una pensione nazionale non era considerata rilevante al momento in cui la pensione di invalidità era stata concessa dal Parlamento europeo. Il denunciante ha inoltre sottolineato che le autorità dello Stato membro del denunciante non hanno tenuto conto di tale pensione al momento della concessione di una pensione di invalidità. Il denunciante ha inoltre sostenuto che lo statuto dei funzionari e la sentenza della Corte di giustizia cui fa riferimento il Servizio giuridico del Parlamento europeo non avevano alcuna incidenza sul caso, in quanto il ruolo del deputato al Parlamento europeo era "sui generis". Il denunciante ha sostenuto che, per quanto riguarda il regolamento n. 1408/71, il suo articolo 12, relativo alla prevenzione del cumulo delle prestazioni, dichiarava che esso non si applicava alle pensioni di invalidità. Il denunciante ha inoltre criticato altri aspetti del parere del Servizio giuridico. Secondo il denunciante, anche la decisione finale del Parlamento europeo ha continuato a penalizzarlo retroattivamente.

ULTERIORI RICHIESTE


Alla luce delle osservazioni del denunciante, il Mediatore ha chiesto al Parlamento europeo di commentare l'affermazione del denunciante secondo cui il regolamento n. 1408/71 e il suo articolo 12 non riguardavano il caso in questione. Nella sua risposta, il Parlamento europeo ha sottolineato di aver fatto riferimento a tale regolamento solo per sostenere la sua opinione secondo cui le modalità e le condizioni di pagamento di una prestazione possono essere soggette alle norme di una nuova legge che entra successivamente in vigore, a condizione che la prestazione sia mantenuta. Nelle osservazioni su tale risposta, il denunciante ha mantenuto la denuncia.

LA DECISIONE


1 La mancata risposta alla lettera del denunciante del 23 giugno 1998
1.1 Nella denuncia presentata il 30 settembre 1998, il denunciante sottolinea che una lettera del 23 giugno 1998 indirizzata al Parlamento europeo in merito alla riduzione della pensione di invalidità non aveva ricevuto risposta.
1.2 La risposta del Parlamento europeo è stata infine inviata il 6 gennaio 1999. Nel suo parere, il Parlamento europeo illustra le varie fasi dell'esame della questione sollevata nella lettera del denunciante senza affrontare direttamente la questione del ritardo della sua risposta.
1.3 Il Mediatore europeo ritiene che sarebbe stato opportuno che il Parlamento europeo accusasse ricevuta della lettera del denunciante subito dopo il suo arrivo e spiegasse che la questione sollevata sarebbe stata oggetto di consultazioni in seno al Parlamento europeo. Tuttavia, nella lettera in cui il denunciante ha reagito alla lettera del Parlamento europeo del 6 gennaio 1999, il denunciante ha ringraziato quest'ultimo per la sua lettera. Né nella presente lettera né nella successiva corrispondenza il denunciante è tornato sulla questione del ritardo nella risposta del Parlamento europeo. In tali circostanze, il Mediatore europeo ritiene che non sia necessario procedere all'esame della questione.
2 La riduzione della pensione di invalidità concessa dal Parlamento europeo
2.1 Il denunciante contesta la decisione del Parlamento europeo di ridurre la pensione di invalidità tenendo conto, sulla base di una modifica delle norme pertinenti, di una pensione nazionale di invalidità concessa al denunciante. Secondo il denunciante, il Parlamento europeo non ha quindi agito in buona fede e non ha tutelato le legittime aspettative.
2.2 Il Parlamento europeo ritiene che la norma applicata nel caso del denunciante sia stata introdotta per evitare che una persona riceva due volte prestazioni identiche o simili per lo stesso motivo a spese del contribuente, e che tale norma fosse in linea sia con il diritto comunitario che con le leggi degli Stati membri.
2.3 La spiegazione fornita dal Parlamento europeo per l'introduzione della norma controversa sembra ragionevole. Come giustamente rilevato dal Parlamento europeo, le norme in materia di prevenzione del cumulo di prestazioni identiche o analoghe corrisposte alla stessa persona sono ben note sia nelle legislazioni degli Stati membri in materia di sicurezza sociale sia nel diritto comunitario. È vero che né il regolamento n. 1408/71 né gli altri precedenti menzionati nel parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo sembrano essere direttamente applicabili alla situazione del denunciante, in quanto i membri del Parlamento europeo rappresentano una categoria distinta di persone. Tuttavia, nulla sembra impedire al Parlamento europeo di lasciare che il suo approccio al trattamento delle pensioni di invalidità da esso concesse agli ex deputati al Parlamento europeo sia improntato ai principi applicati o riconosciuti dal diritto comunitario per le pensioni di invalidità concesse ad altre persone. Neppure la considerazione del Parlamento europeo secondo cui si deve tenere conto delle spese causate al contribuente può essere criticata. Il fatto che il numero di beneficiari di tali pensioni di invalidità possa essere limitato è irrilevante in tale contesto. Le Comunità devono rendere conto del modo in cui spendono il denaro del contribuente, indipendentemente dall'importo in questione.
2.4 Il Mediatore europeo ritiene che il fatto che la norma controversa non fosse in vigore al momento della concessione iniziale della pensione di invalidità al denunciante nel 1994 non modifichi tale conclusione. Non vi è alcuna garanzia che le norme che disciplinano la concessione di una prestazione rimangano inalterate. Fatta salva, in particolare, la tutela del legittimo affidamento, tali norme possono essere modificate se vi sono buone ragioni per farlo. Come spiegato in precedenza, i motivi addotti dal Parlamento europeo per introdurre la norma controversa sembrano ragionevoli. In considerazione del fatto che la pensione di invalidità concessa al denunciante dal Parlamento europeo non sembra essere stata basata sui contributi precedentemente versati dal beneficiario, la decisione del Parlamento europeo di ridurre tale pensione tenendo conto di una pensione di invalidità nazionale non sembra violare nemmeno un diritto acquisito del denunciante.
2.5 Ferma restando la questione se sia stata applicata retroattivamente (cfr. punto 3 infra), la decisione del Parlamento europeo di ridurre la pensione di invalidità del denunciante non sembra pertanto rappresentare un caso di cattiva amministrazione.
3 Sull'asserito effetto retroattivo della riduzione della pensione di invalidità
3.1 Il denunciante sostiene che il Parlamento europeo ha ridotto la pensione con effetto retroattivo, violando in tal modo le legittime aspettative del denunciante.
3.2 Il Parlamento europeo sostiene implicitamente che la sua decisione non ha avuto effetto retroattivo.
3.3 Dai documenti presentati al Mediatore europeo e in particolare dalla lettera del 6 gennaio 1999 inviata dal Parlamento europeo al denunciante emerge che il Parlamento europeo ha ridotto la pensione del denunciante a partire dal novembre 1997 e quindi per un periodo precedente alla sua lettera al denunciante del 18 giugno 1998, in cui quest'ultimo è stato informato di tale modifica. È buona prassi amministrativa non applicare le decisioni con effetto retroattivo a meno che non vi siano motivi importanti per farlo. In tale contesto, occorre tener conto del fatto che il Parlamento europeo aveva informato il denunciante della modifica delle norme pertinenti già nella sua lettera dell'8 ottobre 1997 e aveva chiesto al denunciante di dichiarare se fossero state percepite prestazioni nazionali che, secondo le nuove norme, avrebbero dovuto essere detratte dalla pensione di invalidità concessa dal Parlamento europeo. Il denunciante non ha contestato di aver ricevuto tale lettera. In tali circostanze è chiaro che già nell'ottobre 1997 il denunciante era stato informato delle nuove norme e che il denunciante non poteva dubitare dell'intenzione del Parlamento europeo di ridurre la pensione di invalidità qualora risultasse che il denunciante aveva effettivamente ricevuto prestazioni corrispondenti da altre fonti. Il fatto che l'effettiva decisione di ridurre la pensione di invalidità sia stata notificata al denunciante solo nella lettera del Parlamento europeo del 18 giugno 1998 sembra, sulla base dei documenti a disposizione del Mediatore europeo, essere dovuto al fatto che il denunciante non ha fornito al Parlamento europeo le informazioni necessarie sulla pensione di invalidità nazionale. Tali informazioni sono state fornite solo nella lettera inviata dall'organismo nazionale il 15 maggio 1998. Alla luce di tutto ciò, la decisione del Parlamento europeo di ridurre la pensione di invalidità del denunciante a decorrere dal novembre 1997, ossia dal mese successivo a quello in cui il denunciante era stato informato della modifica delle norme, sembra basarsi su considerazioni ragionevoli. In tale contesto si può anche osservare che il Parlamento europeo ha comunicato le nuove norme al denunciante solo due anni e mezzo dopo la loro adozione, il che significa che il denunciante ha beneficiato dell'intero importo della pensione durante tale periodo.
3.4 È vero che la lettera inviata al denunciante dal Parlamento europeo il 18 giugno 1998 non specificava la data di decorrenza della riduzione della pensione di invalidità del denunciante. Non si può quindi escludere che il Parlamento europeo avesse inizialmente inteso applicare tale riduzione anche al periodo precedente al novembre 1997. Tuttavia, tale questione non deve essere esaminata in quanto la lettera del Parlamento europeo del 6 gennaio 1999 avrebbe modificato tali intenzioni limitando la riduzione della pensione del denunciante al periodo che inizia nel novembre 1997.
4 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo.
Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob Söderman

(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(2) Causa 126/86, Giménez Zaera (Raccolta 1986, pag. 3712).

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