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Decisione sul seguito dato dalla Commissione europea a una sentenza della Corte di giustizia dell'UE secondo cui la Spagna ha violato il diritto dell'UE (causa 2183/2024/(OAM)PGP)

Giovedì | 12 marzo 2026

Il caso riguardava il tempo impiegato dalla Commissione europea per garantire l'esecuzione da parte della Spagna di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle norme nazionali spagnole in materia di responsabilità dello Stato per violazioni del diritto dell'UE. Il denunciante era preoccupato per il fatto che la Commissione non stesse adottando misure tempestive ed efficaci per garantire l'esecuzione della sentenza da parte della Spagna.  

Il Mediatore ha constatato che la Commissione aveva generalmente seguito attivamente la questione dall'adozione della sentenza. Sebbene vi fosse un periodo di circa un anno che non mostrava alcuna traccia documentata di qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione, il tempo impiegato per portare avanti la questione poteva essere in parte attribuito alla situazione in Spagna. Inoltre, il Mediatore ha ritenuto ragionevole la posizione della Commissione secondo cui, quando uno Stato membro dimostra la volontà di agire, un dialogo può essere la via più efficace da seguire.

La Mediatrice ha pertanto concluso che, date le misure adottate finora dalla Commissione, compresa la recente lettera di costituzione in mora inviata alla Spagna, e considerate le circostanze del caso che spiegano il calendario delle azioni della Commissione, in quel momento non erano giustificate ulteriori indagini e ha chiuso il caso.

Decisione sul modo in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha svolto una procedura di assunzione per il corpo permanente – livello intermedio, AST4 (RCT-2023-00021) (caso 1190/2024/KT)

Martedì | 24 febbraio 2026

Il caso riguardava una procedura di assunzione organizzata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per il personale temporaneo del suo corpo permanente. Il denunciante, candidato a questa procedura, aveva ottenuto il punteggio complessivo minimo richiesto per un test eliminatorio a scelta multipla («test MCQ»). Tuttavia, Frontex lo ha escluso dall’ulteriore partecipazione alla procedura di assunzione in quanto non aveva ottenuto il punteggio minimo in ciascuna delle sezioni distinte del test a scelta multipla. Il denunciante ha sostenuto che la sua esclusione dalla procedura di assunzione era ingiusta in quanto tale requisito, che egli considerava arbitrario, non era stato comunicato ai candidati prima del test a scelta multipla.

Il Mediatore ha ritenuto che Frontex avesse il potere discrezionale di stabilire le soglie per il test a scelta multipla su computer in una fase successiva della procedura di assunzione, a condizione che lo facesse prima di conoscere le prestazioni individuali dei candidati. Poiché Frontex aveva fissato le soglie prima dello svolgimento del test, il Mediatore ha constatato che non vi era cattiva amministrazione.

Tuttavia, il Mediatore ha suggerito che, ove possibile, Frontex prenda in considerazione la possibilità di informare i candidati nelle sue procedure di assunzione delle soglie per qualsiasi prova eliminatoria prima della prova, al fine di migliorare la trasparenza e consentire ai candidati di prepararsi meglio alla prova.

Il Mediatore ha inoltre individuato carenze nel modo in cui Frontex ha tenuto registri del lavoro interno svolto dal comitato di selezione. Il Mediatore ha pertanto suggerito che, per motivi di trasparenza e responsabilità, Frontex migliori gli standard di chiarezza e accessibilità a tali registri.