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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2302/2013/DK contro la Commissione europea

Martedì | 21 aprile 2015

Il caso riguardava la presunta insufficiente spiegazione fornita dalla Commissione europea in merito alla sua decisione di non avviare un procedimento di infrazione nei confronti dell'Austria.

Il Mediatore ha indagato sulla questione chiedendo alla Commissione di fornire ulteriori informazioni sulla sua decisione. In risposta, la Commissione ha chiarito la sua posizione. Il Mediatore ha ritenuto che le informazioni così fornite fossero coerenti, sufficienti e ragionevoli. Pertanto, ha archiviato il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1184/2012/(ER)PMC contro la Commissione europea

Mercoledì | 07 maggio 2014

Il denunciante nel caso di specie è una compagnia aerea italiana che, nel dicembre 2003, ha presentato alla Commissione una denuncia in materia di aiuti di Stato in relazione a presunti aiuti di Stato illegali ricevuti da uno dei suoi concorrenti per i voli operati da e verso un aeroporto regionale in Italia. Nel settembre 2007 la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Insoddisfatto del ritardo della Commissione nell'adottare una decisione relativa alla sua denuncia in materia di aiuti di Stato, il denunciante si è rivolto al Mediatore nel giugno 2012.

Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che la durata dell'inchiesta era giustificata nel caso di specie. Essa ha sostenuto che, in sede di valutazione della presente denuncia, occorre tener conto di vari fattori, quali la complessità della questione, la portata dell’indagine che cambia ripetutamente, l’adozione in attesa di nuovi orientamenti per il settore dell’aviazione, nonché la necessità di commissionare vari studi e di tradurre in italiano diversi documenti presentati in inglese.

Nella sua valutazione del caso, il Mediatore non è stato convinto dalle argomentazioni della Commissione e ha osservato che erano trascorsi circa dieci anni da quando il denunciante ha presentato la sua denuncia in materia di aiuti di Stato. Ha pertanto concluso che la Commissione non aveva adottato una decisione tempestiva in merito alla denuncia del denunciante in materia di aiuti di Stato e, di conseguenza, ha presentato un progetto di raccomandazione. Ha chiesto alla Commissione di prendere una decisione sulla denuncia del denunciante in materia di aiuti di Stato il più rapidamente possibile, ma in ogni caso non oltre il 30 giugno 2014.

La Commissione ha successivamente concordato con "i punti principali" dei progetti di raccomandazione del Mediatore, ma ha chiesto al Mediatore di prorogare il termine per completare la sua valutazione al 31 ottobre 2014, in quanto ciò gli consentirebbe di completare la sua valutazione sulla base dei nuovi orientamenti per il settore dell ' aviazione, adottati il 20 febbraio 2014. Il Mediatore non era tuttavia convinto del motivo addotto dalla Commissione, considerando che quest'ultima (i) aveva trattato la denuncia del denunciante in materia di aiuti di Stato per circa dieci anni e (ii) aveva anche una conoscenza approfondita degli orientamenti, dal momento che li aveva redatti e adottati essa stessa. Il Mediatore si è quindi rammaricato del fatto che la Commissione non abbia colto l'occasione per correggere questo caso di cattiva amministrazione. Ciononostante, il Mediatore ha riconosciuto che la prospettiva di un risultato definitivo entro la fine di ottobre 2014 rappresentava qualche progresso. In tali circostanze e considerando che, nelle sue osservazioni, il denunciante non ha chiesto il rispetto del termine raccomandato dal Mediatore del 30 giugno 2014, il Mediatore non ha ravvisato la necessità di ulteriori indagini. Considerando inoltre che la Commissione si era scusata con la denunciante per il ritardo subito, ha archiviato il caso.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 640/2011/AN contro la Commissione europea

Giovedì | 11 ottobre 2012

Il denunciante, un avvocato spagnolo, ha denunciato al Mediatore europeo il fatto che la Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica solo in inglese.

Il Mediatore ha avviato un'indagine non solo sulla questione della mancanza di disponibilità della consultazione specifica menzionata dal denunciante in lingue diverse dall'inglese, ma anche sulla questione generale della politica linguistica della Commissione nelle procedure di consultazione pubblica. Dall'indagine del Mediatore è emerso che sono state effettuate pochissime consultazioni pubbliche in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Inoltre, non esisteva un modello linguistico prevedibile, in quanto diverse consultazioni rivolte al grande pubblico erano state effettuate in una o in un numero molto limitato di lingue. Si trattava di casi di cattiva amministrazione.

Il Mediatore ha presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione affinché pubblichi tutte le sue consultazioni in tutte le lingue ufficiali dell'UE o fornisca ai cittadini una traduzione su richiesta. Raccomanda inoltre alla Commissione di elaborare orientamenti chiari, obiettivi e ragionevoli sull'uso delle lingue del trattato nelle sue consultazioni pubbliche, che dovrebbero essere resi noti ai cittadini.

La Commissione ha respinto il primo progetto di raccomandazione del Mediatore. Per quanto riguarda la seconda, ha preso atto delle osservazioni del Mediatore in merito alle incoerenze nell'uso delle lingue ufficiali e si è impegnato ad adoperarsi per una politica linguistica più coerente in materia di consultazioni pubbliche. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non abbia attuato correttamente i suoi progetti di raccomandazioni. Dato che il Parlamento europeo aveva appena adottato una risoluzione sulle "Consultazioni pubbliche e la loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE", che copriva l'ambito di applicazione dei progetti di raccomandazione del Mediatore, quest'ultimo non ha ritenuto opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento. Chiuse così l'inchiesta con un'osservazione critica. Il Mediatore ha informato il Parlamento della sua decisione, in modo che potesse essere presa in considerazione quando il Parlamento valuta la risposta della Commissione alla sua risoluzione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 930/2010/(ANA)CK contro la Commissione europea

Lunedì | 14 maggio 2012

Sintesi della decisione sulla denuncia 930/2010/(ANA)CK contro la Commissione europea

Il denunciante ha denunciato al Mediatore europeo che la Commissione europea non ha trattato in modo adeguato la sua denuncia di infrazione, in cui sosteneva che Cipro aveva violato il diritto dell'UE chiedendogli di pagare due tasse all'importazione di un'autovettura usata. Sosteneva che una delle tasse costituiva una "accisa".

Nel marzo 2011 il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole, invitando la Commissione a riesaminare la denuncia di infrazione presentata dal denunciante nei confronti di Cipro. Nella sua risposta alla proposta, la Commissione ha informato il Mediatore che il 7 aprile 2011 aveva inviato una lettera di costituzione in mora a Cipro in merito al fatto che quella delle imposte non era pienamente in linea con l'articolo 110 del TFUE. Essa ha aggiunto che sta esaminando un altro aspetto della legislazione cipriota in materia di tassazione delle autovetture nel quadro di un caso precedente (caso 2005/4093). La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe tenuto informato il denunciante di qualsiasi ulteriore azione che avrebbe intrapreso in relazione a tali casi.

Il Mediatore ha concluso che non sono giustificate ulteriori indagini, in quanto sembra che le questioni sostanziali sollevate nella denuncia di infrazione del denunciante ricevano un'adeguata attenzione da parte della Commissione. Al fine di assistere la Commissione nell'ulteriore miglioramento delle sue procedure, il Mediatore ha formulato altre due osservazioni.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2403/2008/OV contro la Commissione europea

Lunedì | 24 ottobre 2011

Il 27 settembre 2007 il denunciante, un cittadino olandese residente in Germania che percepisce un'indennità di disoccupazione olandese, ha denunciato alla Commissione una presunta pratica discriminatoria nei confronti di cittadini non tedeschi da parte della società di radiodiffusione pubblica per il sud-ovest della Germania per quanto riguarda l'esenzione dal canone radiotelevisivo. A seguito dell'intervento del Mediatore, la Commissione ha inviato due risposte al denunciante nel dicembre 2007 e nel luglio 2008. Tuttavia, non avendo ricevuto alcuna risposta sostanziale, il denunciante ha nuovamente presentato una denuncia al Mediatore nel luglio 2008. Egli ha asserito che la Commissione ha omesso di trattare correttamente, per quanto riguarda sia il procedimento sia il merito, la sua denuncia del 27 settembre 2007.

Per quanto riguarda il merito, la Commissione ha spiegato nel suo parere che l'indennità di disoccupazione olandese ricevuta dal denunciante (che non è soggetta a verifica delle disponibilità economiche) non era paragonabile alla prestazione tedesca che dà diritto ai suoi beneficiari a un'esenzione dal canone televisivo e radiofonico in Germania (e che è soggetta a verifica delle disponibilità economiche). La Commissione ritiene pertanto che non vi sia stata alcuna violazione delle norme dell'UE in materia di libera circolazione delle persone. Il Mediatore ha concluso che la Commissione sembrava aver correttamente analizzato e spiegato le questioni sostanziali emerse in questo caso e pertanto non ha riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione.

Per quanto riguarda la procedura, la Commissione ha sostenuto di aver trattato il caso entro un termine ragionevole e di aver informato il denunciante della sua conclusione secondo cui non vi era stata alcuna infrazione. Il Mediatore ha osservato in primo luogo che la denuncia del denunciante è stata trasferita da un servizio della Commissione a un altro in tre occasioni prima di essere trattata. Egli ha concluso che la Commissione non aveva rispettato le disposizioni della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda i) la registrazione delle denunce, ii) l'invio di un avviso di ricevimento e iii) l'archiviazione del caso. Egli ha pertanto presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione affinché i) riconosca di non aver rispettato la comunicazione, ii) si scusi per tale omissione e iii) adotti le misure necessarie per garantire che essa si conformi alla comunicazione nel trattare i casi in futuro.

La Commissione ha riconosciuto di non aver rispettato i punti 3 e 4 della comunicazione e si è scusata per non averlo fatto. Tuttavia, non ha esplicitamente riconosciuto di non aver rispettato il punto 10 della comunicazione. Né si è scusato per la sua incapacità di farlo. Il Mediatore ha pertanto concluso che il suo progetto di raccomandazione era stato parzialmente accettato dalla Commissione. Per quanto riguarda la terza parte del progetto di raccomandazione, il Mediatore ha osservato che, nel frattempo, aveva avviato un'indagine di propria iniziativa sul rapporto tra il nuovo EU Pilot e le garanzie procedurali stabilite nella comunicazione. Egli ha pertanto concluso che non sono giustificate ulteriori indagini al riguardo.