Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Lingua attuale:
- IT Italiano
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 594/97/PD contro la Commissione europea
Decisione
Caso 594/97/XD - Aperto(a) il Mercoledì | 30 luglio 1997 - Decisione del Venerdì | 30 aprile 1999
Strasburgo, 30 aprile 1999
Gentile X,
il 24 giugno 1997 Lei ha presentato una denuncia contro la Commissione europea in merito al rifiuto di quest'ultima di esaminare la Sua richiesta di riesame dell'inquadramento iniziale.
Il 30 luglio 1997 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 23 ottobre 1997 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Con lettera del 22 dicembre 1997, Lei mi ha comunicato che avrebbe presentato osservazioni entro il 28 febbraio 1998. Con lettera del 12 marzo 1999 Lei ha presentato osservazioni.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state effettuate.
IL RECLAMO
I fatti all'origine della denuncia sono, in sintesi, i seguenti: Nel giugno 1996 il denunciante, un funzionario della Commissione, ha chiesto alla Commissione di riesaminare la posizione del denunciante per quanto riguarda la categoria. Il denunciante rientrava nella categoria B, ma riteneva che dovessero rientrare nella categoria A. Secondo il denunciante, il diploma belga "Ingénieur Technicien" autorizzava il denunciante a essere classificato nella categoria A. L'8 agosto 1996 la Commissione ha rifiutato di inserire il denunciante nella categoria A.
Il denunciante ha ritenuto che tale decisione fosse errata e discriminatoria, in quanto altri agenti titolari dello stesso diploma lavoravano nella categoria A.
In tale contesto, la denuncia è stata presentata al Mediatore europeo.
L'INCHIESTA
Nel
suo parere, la Commissione ha spiegato che la richiesta del denunciante di diventare funzionario A era scaturita da una sentenza del Tribunale di primo grado del 5 ottobre 1995 nella causa T-17/95, Alexopoulo/Commissione . In tale sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di non procedere all'inquadramento iniziale di un agente in un grado superiore al grado di base della categoria. L’annullamento era motivato dal fatto che la Commissione aveva motivato in modo errato la sua decisione. Infatti, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, la Commissione dispone, entro certi limiti, di un potere discrezionale di procedere all'inquadramento iniziale in un grado superiore, mentre la Commissione si era rifiutata di procedere all'inquadramento nel caso di specie per il motivo che le sue norme interne, adottate nel 1983, escludevano del tutto tale possibilità.
La Commissione ha poi osservato che le norme interne del 1983 non erano mai state applicate al denunciante in quanto il denunciante era stato assunto nel 1964 e, dal 1964, il denunciante era stato inserito nella categoria B. Secondo lo Statuto, il denunciante avrebbe quindi dovuto contestare l'inquadramento in quel momento. Infine, la Commissione ha osservato che, anche se la sentenza del Tribunale di primo grado fosse stata pertinente al caso del denunciante, quest’ultimo non avrebbe avuto diritto a un reinquadramento secondo la sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 1997 nella causa T-16/97, Charvin/Commissione .
Osservazioni del denunciante Nelle
sue osservazioni, la denuncia ha mantenuto la denuncia.
LA DECISIONE
1. Rifiuto della Commissione di riqualificare il denunciante
1.1. Il denunciante ha ritenuto che il rifiuto della Commissione di concedere un reinquadramento fosse errato e discriminatorio perché altri dipendenti con lo stesso diploma del denunciante erano a conoscenza del denunciante più qualificati.
1.2. Nel prendere posizione su questa denuncia, si deve in primo luogo osservare che il Mediatore non può esaminare il merito dell'inquadramento iniziale del denunciante effettuato nel 1964, in quanto l'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore prevede che le denunce siano presentate entro due anni dalla data in cui i fatti su cui si basa la denuncia sono stati portati a conoscenza del denunciante. L'oggetto della presente indagine è quindi quello di esaminare se la Commissione abbia violato una norma o un principio che la vincolano nell'adottare nel 1996 la decisione di non procedere al reinquadramento del denunciante.
1.3. Lo statuto dei funzionari e la giurisprudenza dei tribunali comunitari fissano limiti ristretti per il reinquadramento delle persone, una volta che il loro inquadramento iniziale è diventato definitivo. Fondamentalmente, una richiesta di riclassificazione deve essere basata sull'avvento di nuovi fatti. Nel caso di specie, tali fatti nuovi non sembrano sussistere. Va osservato che non vi sono elementi a disposizione per ritenere che la Commissione abbia riservato un trattamento diverso agli agenti che si trovano in una situazione identica a quella del denunciante.
2. Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN