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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 889/2006/IP contro la Commissione europea


Strasburgo, 17 luglio 2007

Egregio Signore I.,

Il 23 marzo 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea.

Il 30 maggio 2006 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente della Commissione. Il 26 ottobre 2206 la Commissione ha trasmesso la traduzione del suo parere in italiano. Il 6 novembre 2006 Le ho poi trasmesso un invito a presentare osservazioni entro la fine di dicembre 2006. Il 23 novembre 2006 e il 16 gennaio 2007 ho ricevuto le Sue osservazioni.

L'8 maggio 2007 Lei ha telefonato ai miei servizi giuridici chiedendo informazioni in merito alla situazione della Sua denuncia. I miei servizi Le hanno comunicato che la Sua denuncia era ancora in corso di esame e che il Mediatore avrebbe fatto il possibile per informarLa appena possibile della sua decisione o di qualsiasi altra azione concernente il Suo caso.

Le scrivo adesso per farLe sapere i risultati delle indagini che sono state effettuate.


LA DENUNCIA

Secondo il denunciante, i fatti sono i seguenti:

Il 24 aprile 2005 il denunciante ha scritto alla Commissione europea. Nella sua lettera protestava per le difficoltà a cui si trovavano di fronte le piccole e medie imprese del settore tessile a causa della globalizzazione e della concorrenza sleale da parte delle grandi società multinazionali, le quali a quanto pare ricorrono a manodopera a buon mercato e sono esenti da controlli fiscali. Egli esprimeva la sua preoccupazione in merito al modo in cui gli Stati membri dell'Unione europea e la stessa Commissione cercavano di nascondere tali attività che, a suo parere, costituivano concorrenza sleale.

Il denunciante ha sostenuto che (i) l'Unione europea dovrebbe effettuare un'analisi economica più seria e più trasparente invece di limitarsi a confermare la mancanza di competitività delle imprese europee e che (ii) l'Unione europea dovrebbe creare quanto prima un "fondo sociale" per aiutare le imprese che soffrono maggiormente a causa delle conseguenze della globalizzazione e della concorrenza sleale.

La Commissione ha risposto al denunciante con lettera del 22 luglio 2005. Nella sua lettera, l'Istituzione ha affermato che erano tre i motivi principali che spiegavano le difficoltà delle piccole e medie imprese del settore tessile: (i) il rallentamento macroeconomico; (ii) il rafforzamento della valuta europea e (iii) l'importanza crescente della Cina, anche a causa della sua recente ammissione nell'OMC.

Tenendo conto di quanto precede, la Commissione ha affermato che stava attivamente cercando di promuovere norme di base per fissare standard elevati sia per la manodopera a livello internazionale, sia per la protezione sociale e ambientale, la parità delle opportunità e le reti di sicurezza. Più specificamente, l'Istituzione ha spiegato che aveva creato un Gruppo ad alto livello sui tessili e l'abbigliamento. Il principale obiettivo di tale Gruppo di lavoro, composto da Commissari, da ministri di cinque Stati membri, da due membri del Parlamento europeo da rappresentanti delle industrie, dei commercianti e delle associazioni sindacali, era di sviluppare idee per promuovere la competitività dell'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione europea. Nel 2004 il gruppo di lavoro ad alto livello ha presentato la sua prima relazione con importanti raccomandazioni pratiche su aspetti fondamentali, come la ricerca e l'innovazione; l'istruzione e l'occupazione; la politica commerciale e la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

In quanto alla richiesta del denunciante alla Commissione di creare un "fondo sociale", l'Istituzione ha sostenuto che, il 14 luglio 2004, aveva adottato una proposta per stabilire una nuova "riserva nazionale di emergenza". Tale riserva era destinata a fornire assistenza supplementare ai produttori in caso di impreviste crisi di tipo settoriale o locale a causa degli effetti della ristrutturazione economica e sociale o della liberalizzazione degli scambi. Inoltre, questa riserva sarebbe costituita dagli Stati membri prelevando l"1% del contributo della convergenza e il 3% del contributo "competitività".

Il 28 agosto 2005 il denunciante ha trasmesso un'ulteriore lettera alla Commissione in cui esprimeva il parere che quest'ultima non aveva considerato specificamente le esigenze delle piccole imprese e aveva ignorato il fatto che le importazioni dalla Cina erano eccessive. Il denunciante pertanto chiedeva ancora una volta la creazione di un "fondo sociale" speciale per aiutare le piccole imprese a superare le difficoltà del momento.

Il denunciante sostiene di non aver ricevuto alcuna risposta dalla Commissione.

Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante sostiene quanto segue:

  1. La risposta della Commissione del 22 luglio 2005 alla sua lettera del 24 aprile 2005 era insoddisfacente. La Commissione non aveva considerato specificamente le esigenze delle piccole e medie imprese e aveva ignorato la sua argomentazione che le importazioni della Cina erano eccessive. Il denunciante continua a ritenere che l'UE dovrebbe concedere un indennizzo economico per i danni subiti dalle piccole e medie imprese a causa della concorrenza sleale.
  2. La Commissione non ha risposto alla sua lettera del 28 Agosto 2005.

L'INDAGINE

Il parere della Commissione

Nel suo parere sulla denuncia la Commissione ha sostenuto quanto segue:

La politica dell'Unione europea nel settore della politica commerciale internazionale attribuisce alla Commissione il diritto esclusivo di presentare proposte legislative. Pertanto la Commissione applica norme di politica commerciale anche ai negoziati con i paesi terzi e/o con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dopo aver ricevuto un mandato dal Consiglio il quale ha poi l'ultima parola in merito agli accordi raggiunti.

Per quanto riguarda il settore del tessile e dell'abbigliamento, le esportazioni dai paesi in via di sviluppo ai paesi industrializzati sono state limitate negli ultimi trent'anni a norma dell'Accordo Multifibre il quale prevedeva un "sistema di quote". Poiché tali quote normalmente dovrebbero rappresentare l'eccezione e il libero scambio dovrebbe essere la regola, tali restrizioni in base alle norme dell'OMC erano eccezionali. Nel 1995 i membri dell'OMC hanno adottato "l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento" (ATA) il quale prevedeva che il settore tessile dopo un periodo transitorio di dieci anni dovrebbe rientrare nelle normali regole dell'OMC ed essere soggetto al libero scambio . Il sistema delle quote e l'ATA sono scaduti il 31 dicembre 2004.

All'inizio del 2005 dopo la scadenza dell'ATA, le massicce importazioni di tessili e di abbigliamento dalla Cina hanno suscitato forti preoccupazioni in alcuni Stati membri dell'Unione. Alcuni produttori hanno dovuto affrontare gravi problemi in quanto non si erano preparati e non avevano adeguato le loro condizioni di produzione negli anni precedenti al 2005. Senza affrontare la questione dell'eliminazione delle quote, la Commissione ha deciso di gestire il passaggio a un sistema senza quote nel modo più indolore possibile. Quando la Cina ha aderito all'OMC nel 2001 si era impegnata a consentire ai paesi importatori di applicare misure speciali di salvaguardia specificamente al settore tessile tra il 2005 e il 2008. Il 10 giugno 2005 la Commissione, agendo a nome dell'Unione europea, ha concluso un Memorandum d'intesa (MI) con le autorità cinesi che mirava a limitare le esportazioni cinesi di tessili e di abbigliamento all'Unione europea.

Per quanto riguarda il caso esposto dal denunciante la Commissione ha comunicato che egli aveva già scritto ai suoi servizi il 24 aprile 2005. Nella sua lettera il denunciante contestava l'analisi economica e la politica commerciale dell'Unione europea sostenendo che la globalizzazione dovrebbe essere tenuta sotto controllo e non essere causa di concorrenza a sleale. Egli affermava anche che i prodotti dell'Unione devono essere protetti allo scopo di evitare disastri sociali. Inoltre riteneva che l'Unione europea dovrebbe effettuare un'analisi economica approfondita in merito all'attuale situazione e chiedeva la creazione di un "fondo sociale" allo scopo di far fronte alle difficoltà sociali.

Nella sua risposta del 22 luglio 2005, la Commissione ha indicato che era consapevole delle difficoltà dell'industria dell'Unione europea a seguito dell'intensificarsi della concorrenza con la Cina. Ha inoltre informato il denunciante che il gruppo di lavoro ad alto livello era stato istituito con l'obiettivo principale di stimolare il dibattito sulle iniziative per agevolare l'adeguamento del settore tessile e dell'abbigliamento alle principali sfide e migliorare le condizioni della competitività dell'industria tessile dell'Unione europea. Il denunciante è stato anche informato che nel luglio 2004 la Commissione aveva adottato una proposta concernente il rinnovo dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013. La Commissione ha proposto, tra l'altro, che gli Stati membri dedichino l'1% del contributo annuale dei Fondi strutturali agli obiettivi di convergenza e il 3% agli obiettivi di competitività regionale e di occupazione, allo scopo di far fronte a crisi globali o settoriali impreviste collegate alla ristrutturazione economica e sociale e alle conseguenze della liberalizzazione commerciale. Successivamente, l'Unione europea ha anche deciso di creare un Fondo di globalizzazione per affrontare l'impatto sociale della ristrutturazione economica da parte dei produttori dell'Unione.

Il denunciante ha scritto nuovamente alla Commissione il 28 agosto 2005. In quest'ultima lettera, oltre a sollevare il problema delle importazioni cinesi nel territorio dell'Unione europea egli ha richiamato l'attenzione sulle responsabilità delle maggiori imprese globalizzate dell'Unione. Secondo il denunciante, tali imprese erano responsabili della creazione di condizioni di concorrenza sleale acquistando prodotti a buon mercato in Cina.

In quanto alle asserzioni del denunciante che la Commissione, nella sua lettera del 24 aprile 2005, non aveva considerato le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e aveva ignorato la sua argomentazione concernente le eccessive importazioni dalla Cina, essa ha sottolineato che l'MI concedeva all'industria europea un po' di respiro, concedendole il tempo supplementare necessario per adeguarsi al periodo transitorio decennale previsto all'ATA. L'MI prevedeva inoltre un ambiente prevedibile e stabile per il commercio tra l'Unione europea e la Cina per quanto riguarda il settore tessile e dell'abbigliamento, dando alle imprese il tempo per programmare i loro investimenti. In seguito a ciò, più di 80 milioni di capi di abbigliamento sono stati bloccati alle frontiere dell'Unione europea durante l'estate 2005; impedendo ad alcuni importatori in buona fede di importare prodotti già pagati nel territorio dell'Unione europea. Nel tentativo di affrontare questo grave problema, l'Unione europea e la Cina il 5 settembre 2005 avevano adottato un accordo allo scopo di sbloccare, con la massima urgenza, i prodotti spediti dopo il 13 luglio 2005 al di là dei livelli stabiliti nell'MI.

La Commissione ha inoltre considerato che le accuse del denunciante di non avere preso in considerazione le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese non erano valide. Allo scopo di sostenere la sua posizione la Commissione ha sottolineato che le autorità di tredici Stati membri dell'Unione ritenevano che le importazioni cinesi non rappresentavano una minaccia ma erano piuttosto un'opportunità per i consumatori di trarre beneficio da prodotti a buon mercato e che pertanto si opponevano fermamente all'introduzione di ogni restrizione nell'Unione nel 2005.

In quanto all'opinione del denunciante che le piccole e medie imprese che hanno subito perdite economiche dovrebbero essere indennizzate, la Commissione ha sottolineato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 288 del trattato CE conferisce il diritto all'indennizzo per la responsabilità extracontrattuale della Comunità e delle sue istituzioni. Secondo tale giurisprudenza l'indennizzo può essere concesso se vengono rispettate le seguenti condizioni: i) la decisione deve avere quale obiettivo di conferire diritti al singolo, ii) la violazione deve essere sufficientemente grave e iii) occorre un collegamento causale diretto tra la violazione dell'obbligo spettante all'istituzione e il danno sostenuto dalla parte lesa. Poiché, a parere della Commissione, la richiesta del denunciante non rispettava queste condizioni, non poteva pertanto essere approvata.

In quanto alle argomentazioni del denunciante in merito alle potenziali conseguenze del commercio globale per le condizioni di lavoro e per il tenore di vita, la Commissione condivide il suo parere sull'importanza di questo aspetto. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento al suo impegno di rafforzare la partnership sullo sviluppo commerciale e sociale con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Essa ha inoltre sostenuto che la Direzione generale del commercio della Commissione aveva finanziato un progetto pilota dell'OIL volto a definire indicatori di "lavoro decoroso" nei paesi in via di sviluppo che possono essere utilizzati per prevedere e monitorare l'impatto del commercio. Inoltre, essa stava esaminando la fattibilità di utilizzare gli indicatori di lavoro decoroso nell'ambito degli accordi bilaterali dell'Unione europea e stava anche considerando la possibilità di estendere il progetto dell'OIL ad altri paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica della Commissione in materia commerciale e di adeguamento del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante che la Commissione non aveva risposto alla sua ulteriore lettera del 28 agosto 2005, la Commissione ha sottolineato che, all'inizio del 2005, aveva ricevuto un numero eccezionalmente elevato di lettere, messaggi e richieste d'informazione concernenti la situazione del settore tessile e dell'abbigliamento e che la mancata risposta mancanza è stata dovuta essenzialmente a questo periodo particolarmente impegnativo. La Commissione ha inoltre sostenuto tuttavia che aveva illustrato in modo sufficiente la sua posizione al denunciante già nella sua risposta del 22 luglio 2005. Inoltre la Commissione ha spiegato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e informare tutti gli interessati in merito agli sviluppi concernenti la politica commerciale nel settore dei tessili, aveva deciso di fornire informazioni su base regolare sia tramite il suo sito web, sia mediante comunicati stampa.

A prescindere dalle suddette spiegazioni, la Commissione ha riconosciuto questa carenza che deplora e per cui si è scusata.

Le osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante, il quale ha mantenuto la sua denuncia, ha espresso il suo disaccordo con l'analisi della Commissione in cui quest'ultima sosteneva che un certo numero di produttori doveva affrontare gravi problemi in quanto non si erano preparati e non avevano adeguato le loro condizioni di produzione negli anni precedenti il 2005. Il denunciante ribadiva la sua opinione che l'importazione di enormi quantitativi di prodotti dalla Cina alle esistenti condizioni costituisce una concorrenza sleale e che la Commissione non ha aiutato le piccole imprese a superare le difficoltà a cui si trovavano di fronte.

Il denunciante ha inoltre sottolineato che la Commissione non aveva affrontato opportunamente la sua proposta di creare un "fondo sociale". La Commissione aveva comunicato che gli indennizzi alle piccole e medie imprese che avevano subito perdite economiche non potevano essere concessi in quanto tale richiesta non era conforme alle condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità e delle sue istituzioni prevista dall'articolo 288 del trattato CE e dalla relativa giurisprudenza. In risposta a questo argomento, il denunciante spiegava che tali condizioni in realtà venivano rispettate. A suo parere, la responsabilità della Comunità era dovuta al fatto che le autorità competenti dell'Unione avevano incoraggiato una concorrenza sleale.

Nella sua ulteriore lettera del 16 gennaio 2007 il denunciante ha comunicato al Mediatore che le perdite economiche che aveva subito in seguito alla situazione sopra descritta potevano essere valutate a EUR 500.000, oltre a un ulteriore importo per danni morali. Il denunciante riteneva che il Mediatore stesso dovrebbe calcolare l'importo totale dei danni che aveva subito, compresi i danni morali.

LA DECISIONE

1 La risposta della Commissione alla lettera del denunciante del 24 aprile 2005

1.1 Nella sua lettera del 24 aprile 2005 alla Commissione, il denunciante protestava per le difficoltà che le piccole e medie imprese nel settore dei tessili si trovavano di fronte a causa della globalizzazione e della concorrenza sleale delle grandi società multinazionali, che a suo parere sfruttano la manodopera a basso costo e sono esenti da controlli fiscali. Il denunciante ha inoltre espresso la propria preoccupazione per il modo in cui gli Stati membri dell'Unione europea e la stessa Commissione cercavano di mascherare quello che a suo parere costituiva un caso di concorrenza sleale.

La Commissione ha risposto al denunciante con lettera del 22 luglio 2005. Nella lettera l'istituzione affermava che erano tre le principali difficoltà che spiegavano le difficoltà a cui si trovavano di fronte le piccole e medie imprese europee nel settore tessile: i) il rallentamento macroeconomico, ii) il rafforzamento della valuta europea e iii) la sempre maggiore importanza della Cina, anche a causa della sua recente ammissione all'OMC.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva che la risposta della Commissione del 22 luglio 2005 alla sua lettera del 24 aprile 2005 era insoddisfacente. Secondo il denunciante la Commissione non aveva preso specificamente in considerazione le esigenze delle piccole e medie imprese e aveva ignorato la sua argomentazione che le importazioni dalla Cina erano eccessive. Il denunciante continuava a credere che l'UE dovrebbe concedere un indennizzo economico per i danni subiti dalle piccole e medie imprese in seguito alla concorrenza sleale.

1.2 Nel suo parere la Commissione ha sostenuto che la politica dell'Unione europea nel settore del commercio internazionale attribuisce alla Commissione il diritto esclusivo di presentare proposte legislative. Pertanto, la politica commerciale, compresi i negoziati con i paesi terzi e le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono applicati dalla Commissione dopo avere ricevuto un mandato dal Consiglio che in ultima analisi è tenuto ad approvare gli accordi raggiunti.

In quanto al settore tessile e dell'abbigliamento la Commissione affermava che le esportazioni dai paesi in via di sviluppo ai paesi industrializzati sono state limitate negli ultimi tre decenni dall'Accordo multifibre che stabiliva un sistema di quote. Poiché le quote normalmente dovrebbero essere l'eccezione e il libero scambio la regola, i membri dell'OMC hanno adottato nel 1995 l'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento (ATA). Questo Accordo stabiliva che il settore tessile sarebbe rientrato nell'ambito delle normali regole dell'OMC e sarebbe soggetto al libero scambio dopo un periodo transitorio decennale. Il sistema di quote e l'ATA sono scaduti il 31 dicembre 2004.

All'inizio del 2005 le massicce importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dalla Cina hanno suscitato serie preoccupazioni in alcuni Stati membri dell'Unione e alcuni produttori hanno dovuto affrontare gravi problemi a causa dell'improvviso aumento delle importazioni cinesi. Senza prendere in considerazione l'eliminazione delle quote la Commissione ha spiegato che aveva deciso di gestire il passaggio a un sistema senza quote nel modo più indolore possibile. Quando la Cina era entrata a far parte dell'OMC nel 2001 si era impegnata a consentire ai paesi importatori di applicare speciali misure di salvaguardia specificamente al settore tessile tra il 2005 e il 2008. Il 10 giugno 2005, la Commissione agendo a nome dell'Unione europea, ha concluso un Memorandum d'intesa con le autorità cinesi volto a limitare le esportazioni di tessili e di abbigliamento della Cina all'Unione europea.

1.3 Per quanto riguarda il caso del denunciante, la Commissione ha sostenuto che, nella sua risposta del 22 luglio 2005 alla lettera del 24 aprile 2005 del denunciante, essa aveva comunicato che era stato creato un Gruppo di lavoro ad alto livello con l'obiettivo principale di stimolare il dibattito sulle iniziative per agevolare l'adeguamento del settore tessile e dell'abbigliamento alle principali sfide e a migliorare le condizioni della competitività dell'industria tessile dell'Unione europea. Inoltre, il denunciante è stato informato che nel luglio 2004 la Commissione aveva adottato una proposta concernente il rinnovo dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013. La Commissione aveva proposto tra l'altro agli Stati membri di accantonare un importo dell'1% del contributo annuale dei Fondi strutturali per gli obiettivi della convergenza e uno del 3% per gli obiettivi di competitività regionale e occupazione allo scopo di coprire crisi impreviste locali e settoriali collegate con la ristrutturazione economica e sociale o con le conseguenze della liberalizzazione commerciale. A partire dal luglio 2005 l'Unione europea aveva anche deciso di creare un Fondo di globalizzazione volto ad affrontare l'impatto sociale della ristrutturazione economica subito dai produttori dell'Unione.

In quanto all'argomentazione del denunciante che la Commissione non aveva preso in considerazione le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e che aveva ignorato la sua asserzione concernente l'eccesso delle importazioni dalla Cina, la Commissione ha sottolineato che l'MI concedeva all'industria europea un periodo di tempo supplementare per adeguare le sue condizioni al periodo successivo al periodo transitorio decennale. La Commissione ha anche sostenuto che l'MI crea un ambiente commerciale prevedibile e stabile tra l'Unione europea e la Cina per il settore tessile e dell'abbigliamento e concede alle imprese più tempo per programmare i propri investimenti.

In quanto all'opinione del denunciante che le piccole e medie imprese che hanno subito perdite economiche dovrebbero essere indennizzate, la Commissione ha fatto riferimento alle condizioni per riconoscere il diritto all'indennizzo per danni provocati a singoli da una violazione del diritto comunitario attribuibile a un'istituzione o a un organismo della Comunità. Queste condizioni sono basate sull'articolo 288 del trattato CE e definite nella giurisprudenza della Corte di giustizia: i) la decisione deve avere quale obiettivi di conferire diritti al singolo, ii) la violazione deve essere sufficientemente grave e iii) occorre un collegamento causale diretto tra la violazione dell'obbligo spettante all'istituzione e il danno sostenuto dalla parte lesa. La Commissione ha espresso l'opinione che la richiesta del denunciante non rispettava le suddette condizioni e pertanto non poteva essere approvata.

1.4 Il Mediatore osserva che nella sua denuncia il denunciante sostiene che a suo parere la Commissione non aveva dato un seguito soddisfacente alla sua denuncia i) in merito alle difficoltà a cui si trovano di fronte le piccole e medie imprese del settore tessile a causa della globalizzazione e della concorrenza sleale delle grandi imprese multinazionali e ii) in merito al modo in cui gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione stessa avevano cercato di nascondere il problema. Inoltre, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva esaminato specificamente le esigenze delle piccole e medie imprese e aveva ignorato l'argomentazione che le importazioni dalla Cina erano eccessive.

1.5 Allo scopo di evitare possibili malintesi per quanto riguarda il ruolo e i poteri del Mediatore è opportuno ricordare che a norma dell'articolo 195 del trattato CE "(il) Mediatore (è) abilitato a ricevere le denuncie (...) riguardanti i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari (...)".

Secondo la definizione contenuta nella relazione annuale del Mediatore del 1997(1) e la risoluzione del Parlamento del 16 luglio 1998 che approva questa definizione(2) "la cattiva amministrazione ha luogo quando un organo pubblico non agisce secondo un principio o una norma per esso vincolante".

La presente indagine è pertanto volta ad accertare se vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione alla luce della suddetta definizione.

1.6 Il Mediatore osserva che il denunciante non ha sostenuto che la Commissione aveva violato una specifica norma di diritto per essa vincolante. Invece basa la sua argomentazione sul fatto che, presumibilmente, la Commissione non gli aveva fornito una spiegazione sufficientemente chiara per quanto riguarda tutti i punti sollevati nel suo scambio di lettere con l'istituzione. L'accusa del denunciante si riferisce pertanto al problema se la Commissione ha agito in modo trasparente fornendogli spiegazioni sufficientemente particolareggiate sulla sua politica commerciale.

1.7 Dalle informazioni presentate dal denunciante e dalla Commissione è emerso che nella sua risposta alla denuncia dell'aprile 2005 e nel suo parere sulla presente denuncia la Commissione aveva fornito al denunciante informazioni particolareggiate sulla sua politica concernente gli aspetti sollevati e sulle azioni intraprese dall'istituzione in tale settore.

Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione aveva indicato che il Fondo di adeguamento per la globalizzazione menzionato dalla Commissione nel suo parere era stato finalmente istituito mediante il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione del Fondo europeo di adeguamento per la globalizzazione(3) (regolamento 1927/2006). Nel considerando 1 il regolamento recita:

"Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita, l'occupazione e il benessere, e la necessità di rafforzare ancora la competitività europea attraverso modifiche strutturali, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG), accessibile a tutti gli Stati membri, per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale."

Il considerando 4 afferma che " Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero essere definite (...) affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. (...)"

1.7 Alla luce di quanto precede il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito al denunciante una spiegazione sufficientemente chiara per quanto riguarda tutti i punti sollevati nel suo scambio di lettere con l'istituzione dimostrando così che rispetta il principio di agire in modo trasparente. Infatti, non è stato dimostrato che la Commissione non abbia agito secondo una norma o un principio per essa vincolante.

1.8 Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo da parte del denunciante, il Mediatore osserva che, come correttamente affermato dalla Commissione, occorre rispettare varie condizioni per conferire il diritto all'indennizzo per un danno causato a una persona per una violazione del diritto comunitario imputabile a un'istituzione o a un organismo della Comunità. La giurisprudenza dei tribunali comunitari, basati sull'articolo 288 del trattato CE, ha chiaramente definito le condizioni necessarie. In una recente sentenza (causa T-333/03 Masdar (UK) Ltd v Commissione(4)) il tribunale di prima istanza ha ribadito la giurisprudenza consolidata concernente le condizioni necessarie:

"(...) affinché la Comunità incorra in responsabilità extracontrattuali a norma del secondo paragrafo dell'articolo 288 CE (...) devono essere soddisfatte alcune condizioni: il comportamento delle istituzioni deve essere illegale, gli interessati devono avere subito effettivamente danni e occorre un collegamento causale tra il comportamento e il danno sostenuto" (punto 59).

1.9 In questo caso il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia dimostrato che il danno che aveva presumibilmente subito derivasse da azioni illegali della Commissione.

1.10 In considerazione di quanto precede al Mediatore non sembra che vi sia stata cattiva amministrazione concernente la prima accusa del denunciante e che la sua pretesa non può essere sostenuta.

1.11 Per evitare dubbi il Mediatore ricorda che non rientra nelle sue competenze controllare il merito delle decisioni di politica generale prese dalle istituzioni e dagli organismi comunitari nel contesto della politica commerciale in quanto tali decisioni di politica generale non riguardano l'attività amministrativa ma sono piuttosto scelte politiche. Tali decisioni generali dovrebbero preferibilmente essere esaminate da un organismo politico come il Parlamento europeo. A tale riguardo, qualora il denunciante non sia ancora soddisfatto delle spiegazioni particolareggiate fornite dalla Commissione nel suo parere, potrebbe ad esempio presentare una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

2 La mancanza di risposta da parte della Commissione

2.1 Il 29 agosto 2005 il denunciante ha scritto una lettera alla Commissione. Nella sua denuncia al Mediatore il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto alla sua lettera.

2.2 Nel suo parere la Commissione ha sottolineato che, all'inizio del 2005, aveva ricevuto un numero eccezionalmente elevato di lettere, messaggi e richieste d'informazioni concernenti la situazione del settore dei tessili e dell'abbigliamento e che tale inadempienza era dovuta essenzialmente a questo periodo particolarmente impegnativo. La Commissione aveva inoltre sostenuto che riteneva di avere spiegato la sua posizione al denunciante in modo sufficiente già nella sua risposta del 22 luglio 2005. Inoltre, la Commissione ha spiegato che, allo scopo di aumentare la trasparenza e di tenere tutti gli interessati informati in modo concreto in merito agli sviluppi concernenti la politica commerciale nel settore dei tessili, aveva deciso di fornire informazioni su base regolare tramite il suo sito web e mediante comunicati stampa.

Nonostante la suddetta spiegazione la Commissione ha riconosciuto questa carenza che ha deplorato e per cui si è scusata.

2.3 Secondo i principi di buona amministrazione le istituzioni dovrebbero rispondere alle lettere dei cittadini entro un termine ragionevole. Al punto 4 ("Trattamento delle richieste") il Codice di condotta della Commissione(5) prevede che "(...) la risposta va inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte dell'ufficio competente della Commissione. (...) Qualora la risposta non possa essere inviata entro il termine suddetto, e in tutti i casi in cui essa richieda un'attività ulteriore, (...) il membro del personale competente dovrebbe inviare una risposta interlocutoria, indicando la data prevedibile per la risposta, in funzione dell'attività supplementare necessaria e tenuto conto del caso di urgenza e di complessità della materia. (...)."

2.4 Nel presente caso risulta che non rispondendo alla lettera del denunciante e non trasmettendogli una lettera interlocutoria, la Commissione non ha rispettato le proprie norme. Questo fatto normalmente rappresenterebbe un caso di cattiva amministrazione.

Il Mediatore osserva che sarebbe stata buona amministrazione da parte della Commissione di inviare ai cittadini che non abbiano ricevuto una risposta in tempo debito, e anche al denunciante, almeno una lettera standard contenente le informazioni che ha fornito nel suo parere al Mediatore. Questo avrebbe inoltre evitato la situazione in cui i cittadini, come il denunciante, che avevano scritto alla Commissione potrebbero avere l'impressione che la loro corrispondenza venga ignorata da un'istituzione comunitaria.

2.5 Il Mediatore rileva tuttavia che nel corso della sua indagine sul presente caso, la Commissione ha riconosciuto la sua carenza e ha affermato di deplorarla. Il Mediatore approva anche il fatto che l'istituzione abbia offerto le sue scuse al riguardo. Alla luce dell'atteggiamento della Commissione il Mediatore non ritiene pertanto necessario effettuare ulteriori indagini su questo aspetto del caso.

3 Conclusione

In base alle indagini del Mediatore in merito a questa denuncia, non sembra che vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la prima richiesta e le accuse del denunciante. In quanto all'accusa del denunciante di non avere avuto risposta, e per i motivi illustrati al punto 2.5, il Mediatore non ritiene opportuno effettuare ulteriori indagini in merito a questo aspetto del caso.

Il Presidente della Commissione sarà informato di questa decisione.

Distinti saluti,

 

Prof. P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Relazione annuale del Mediatore europeo del 1997, sezione 2.2.1, GU 1998 C 380, pag. 14.

(2) GU C 292, pag. 168.

(3) GU 2006 L 406, pag.1.

(4) Causa T-333/03 Masdar (UK) Ltd v Commissione, sentenza del 16 novembre 2006, non ancora pubblicata.

(5) Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico, allegato al regolamento della Commissione, GU 2000 L 308, pag. 32.

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