Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1232/2004/GG contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1232/2004/GG - Aperto(a) il Martedì | 04 maggio 2004 - Decisione del Giovedì | 14 ottobre 2004
Strasburgo, 14 ottobre 2004
Egregio Professore K.,
Con lettera del 19 aprile 2004 (che ho ricevuto il 29 aprile 2004), Lei ha presentato, a nome della Technische Universität Berlin, una denuncia contro la Commissione europea in merito all'obbligo di pagare interessi sugli importi non utilizzati per i progetti Leonardo da Vinci.
Il 4 maggio 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea.
Il 10 giugno 2004 la sig.ra von Matuschka mi ha trasmesso una copia della Sua corrispondenza più recente con la Commissione. Il 14 giugno 2004 ho trasmesso copia di tale corrispondenza alla Commissione.
La Commissione ha inviato il suo parere il 4 agosto 2004 e io l'ho trasmesso a Lei il 16 agosto 2004 con l'invito a formulare osservazioni.
In occasione di una conversazione telefonica del 21 settembre 2004, la sig.ra von Matuschka ha informato i miei servizi che il reclamo poteva considerarsi risolto e mi ha ringraziato per il mio intervento.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
La presente denuncia riguardava tre progetti Leonardo da Vinci realizzati dal "Career Service" del denunciante, la Technische Universität Berlin:
Progetto D/99/2/07354/PL/II.1.2a/FPICon lettera del 9 dicembre 2002, la Commissione ha informato il denunciante che una parte delle somme già versate a quest'ultimo in virtù del contratto doveva essere rimborsata. L’importo in questione ammontava a EUR 88 483, 80. La Commissione ha chiesto al denunciante di rimborsare tale somma maggiorata degli interessi per un importo di 7 654, 45 EUR (per un totale di 96 138, 25 EUR) entro il 31 marzo 2003.
Il 20 dicembre 2002 il denunciante ha contestato la richiesta della Commissione di pagare gli interessi. Il denunciante ha sostenuto che, in linea di principio, era impossibile collocare somme di denaro al fine di guadagnare interessi.
Nel gennaio 2003 il denunciante ha rimborsato alla Commissione l'importo di 88 483,80 EUR.
Con lettera del 20 gennaio 2003, la Commissione ha informato il denunciante che avrebbe trattato la sua denuncia a breve.
Il 19 febbraio 2003 il contabile della Commissione ha scritto al denunciante per sottolineare che un importo di 7 654,45 EUR era ancora in sospeso. Nella sua risposta del 6 marzo 2003, il denunciante ha sottolineato di aver contestato la richiesta della Commissione di pagare tale somma a titolo di interessi e che, in assenza di risposta a tale denuncia, non era in grado di pagare l’importo in questione.
In un’ulteriore lettera del 27 marzo 2003, il contabile della Commissione faceva nuovamente riferimento all’importo di EUR 7 654, 45 ancora dovuto e informava il denunciante che una parte di tale importo (4 950, 54 EUR) sarebbe stata recuperata, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1), mediante compensazione con una domanda di pagamento presentata dal denunciante nell’ambito di un altro progetto. Nella sua risposta del 17 aprile 2003, il denunciante ha fatto riferimento alla sua denuncia contro la richiesta della Commissione di pagamento di interessi e ha chiesto al servizio competente della Commissione di verificare la questione presso il servizio finanziario della Commissione.
In un messaggio di posta elettronica inviato l’8 dicembre 2003, la Commissione ha fatto riferimento alla denuncia contro la richiesta di pagamento di interessi e ha sottolineato che intendeva mettere a punto la sua posizione su questo punto nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto chiesto al denunciante di presentare, entro il 18 dicembre 2003, prove documentali per dimostrare che non era in grado di depositare denaro su un conto al fine di guadagnare interessi. Il 15 gennaio 2004 il denunciante ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni su questo punto.
Progetto D/99/2/07355/ PL/II.1.2a/FPCSempre con lettera del 9 dicembre 2002, la Commissione ha informato il denunciante della necessità di rimborsare una parte delle somme già versate a quest'ultimo nell'ambito del presente contratto. L’importo in questione ammontava a EUR 31 743, 70. La Commissione ha chiesto al denunciante di rimborsare tale somma maggiorata degli interessi per un importo di 2 829, 90 EUR (per un totale di 34 573, 60 EUR) entro il 31 marzo 2003.
Il 20 dicembre 2002 il denunciante ha sostenuto che il recupero doveva essere ridotto di 229 EUR. Il denunciante ha inoltre contestato la richiesta della Commissione di pagare gli interessi.
Nel gennaio 2003 il denunciante ha rimborsato alla Commissione l'importo incontestato di 31 514,70 EUR.
Con lettera del 20 gennaio 2003, la Commissione ha informato il denunciante che avrebbe trattato la sua denuncia a breve. La Commissione ha aggiunto che il termine per il rimborso delle somme pertinenti ai sensi del presente contratto era stato sospeso.
Il 21 maggio 2003 la Commissione ha informato il denunciante che la sua obiezione relativa alla voce controversa (ossia l'importo di 229 EUR) era stata accettata. La Commissione ha inoltre informato il denunciante che la questione degli interessi sarebbe stata trattata separatamente dal "servizio competente".
Con lettera del 28 maggio 2003, il contabile della Commissione ha fatto riferimento a tre diversi importi (tra cui un importo di 3 058, 90 EUR) che a suo avviso erano ancora dovuti e ha informato il denunciante che tali importi sarebbero stati recuperati, a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, compensandoli con una richiesta di pagamento presentata dal denunciante nell'ambito di un altro progetto.
In un messaggio di posta elettronica inviato l’8 dicembre 2003, la Commissione ha fatto riferimento alla denuncia contro la richiesta di pagamento di interessi e ha sottolineato che intendeva mettere a punto la sua posizione su questo punto nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto chiesto al denunciante di presentare, entro il 18 dicembre 2003, prove documentali per dimostrare che non era in grado di depositare denaro su un conto al fine di guadagnare interessi. Il 15 gennaio 2004 il denunciante ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni su questo punto.
In un'ulteriore lettera inviata lo stesso giorno, il denunciante ha informato la Commissione di essersi opposto anche alla compensazione dell'importo di 3 058,90 EUR con altri crediti. Il denunciante ha osservato di aver potuto scoprire che tale importo comprendeva solo gli interessi richiesti dalla Commissione (2 829 EUR, 90 EUR) e l'importo che la Commissione aveva nel frattempo riconosciuto come non dovuto (229 EUR) quando aveva ricevuto una lettera del 14 gennaio 2004 in cui la Commissione aveva fornito informazioni su un altro progetto. Dato che l'importo di 229 EUR era stato in ogni caso dedotto senza motivo e che la questione dell'obbligo di pagamento degli interessi non era ancora stata risolta, il denunciante ha chiesto alla Commissione di rimborsare l'importo di 3 058, 90 EUR.
Progetto D/98/2/05733/PL/II.1.2a/FPICon lettera dell'8 novembre 2002, la Commissione ha informato il denunciante della necessità di rimborsare una parte delle somme già versate a quest'ultimo nell'ambito del presente contratto. Secondo la Commissione, l’importo in questione ammontava a EUR 34 247, 35.
Il 27 novembre 2002 il denunciante si è opposto a tale recupero e ha chiesto una valutazione dettagliata. Il denunciante ha osservato che la lettera della Commissione non le consentiva di individuare quali importi fossero stati accettati e quali no.
In un fax inviato il 6 dicembre 2002, la Commissione ha inviato al denunciante una tabella contenente gli importi pertinenti. Secondo tale tabella, l’importo da rimborsare ammontava a 31 849,90 EUR. Nella sua risposta del 10 dicembre 2002, il denunciante si è opposto ad alcuni aspetti del calcolo.
Il 17 gennaio 2003 la Commissione ha informato il denunciante che avrebbe trattato la sua denuncia a breve. La Commissione ha aggiunto che il termine per il rimborso delle somme pertinenti ai sensi del presente contratto era stato sospeso.
Con lettera dell'8 aprile 2003, la Commissione ha informato il denunciante di aver accettato tutte le sue richieste (ossia un importo di 378 EUR) e che l'importo da rimborsare ammontava a 31 471 90 EUR.
Il 14 gennaio 2004 la Commissione ha informato il denunciante che un ulteriore importo di 2 397,15 EUR doveva essere pagato a titolo di interessi, in quanto nella sua lettera del 17 (in realtà il 10) dicembre 2002 il denunciante non si era opposto alla richiesta di pagamento di interessi.
Il 21 gennaio 2004 il denunciante ha risposto di essere venuto a conoscenza della richiesta di pagamento di interessi solo con lettera della Commissione del 14 gennaio 2004. Il denunciante ha spiegato di non essere d'accordo con tale richiesta e ha chiesto che la questione sia chiarita il più rapidamente possibile.
Sulla presente censuraNella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sosteneva in sostanza che la Commissione aveva agito erroneamente (1) chiedendo il pagamento di interessi sugli importi che dovevano essere rimborsati alla Commissione nell'ambito dei progetti Leonardo da Vinci D/99/2/07354, D/99/2/07355 e D/98/2/5733) e (2) compensando questi e altri importi con altri crediti. Il denunciante ha chiesto alla Commissione di rimborsare le somme richieste dai suoi servizi e di compensarle con altre richieste del denunciante, vale a dire 1) 7 654, 45 EUR di interessi del progetto D/99/2/7354, 2) 2 829, 00 EUR di interessi più l'importo di 229 EUR del progetto D/99/2/7355 e 3) 2 397, 45 EUR di interessi più l'importo di 378 EUR del progetto D/98/2/5733.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
L'articolo 4, paragrafo 7, delle convenzioni di sovvenzione concluse tra la Commissione e il beneficiario della sovvenzione prevedeva quanto segue: "Gli importi versati alla parte contraente o a un partner che non sono utilizzati entro 45 giorni devono essere investiti in modo da produrre interessi. Gli interessi così maturati devono essere indicati nel conto finanziario e trasferiti al beneficiario della sovvenzione che deve versarli su un conto a nome della Commissione."
Sulla base di tale articolo, la Commissione aveva chiesto al denunciante di pagare gli interessi sugli importi ricevuti ma non utilizzati entro 45 giorni.
Il denunciante aveva sostenuto che, ai sensi del diritto tedesco, non era in grado di investire gli importi che aveva ricevuto per guadagnare interessi. Tuttavia, le informazioni fornite dal denunciante nei suoi ricorsi e nella sua lettera del 15 gennaio 2004 non erano state sufficienti a dimostrarlo.
Con lettera del 9 giugno 2004, il denunciante aveva fornito informazioni supplementari alla Commissione. Aveva inoltre presentato una copia di una lettera del Senato di Berlino secondo cui al denunciante non era consentito depositare denaro su conti che producevano interessi.
Sulla base di tali informazioni, la Commissione è stata ora in grado di accettare le argomentazioni del denunciante. L'importo degli interessi già recuperati o compensati sarebbe rimborsato al denunciante. Quest’ultima ne era stata informata con lettere del 21 giugno 2004.
La compensazione era basata sull'articolo 4, paragrafo 2, quinto comma, delle convenzioni di sovvenzione, conformemente all'articolo 73, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tuttavia, dato che la Commissione aveva accettato le argomentazioni del denunciante per quanto riguarda l'obbligo di pagare gli interessi, gli importi pertinenti (come indicato sopra) sarebbero stati rimborsati al denunciante.
Posizione del denuncianteIn occasione di una conversazione telefonica del 21 settembre 2004, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore che la denuncia poteva considerarsi risolta e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.
LA DECISIONE
1 Domanda di interessi e compensazione asseritamente errata1.1 La presente denuncia riguardava progetti Leonardo da Vinci realizzati dal denunciante, la Technische Universität Berlin. Alcuni importi forniti dalla Commissione non sono stati utilizzati e debitamente rimborsati dal denunciante. La Commissione ha chiesto al denunciante di pagare interessi su tali somme per un importo di circa 13 000 EUR e ha compensato parte di tale richiesta con altre richieste avanzate dal denunciante nei confronti della Commissione. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva agito in modo errato rivendicando interessi e compensando parte della sua richiesta con altre richieste. Essa ha ritenuto che la Commissione dovesse rimborsare gli importi in questione.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che la convenzione di sovvenzione prevedeva il pagamento di interessi su importi non utilizzati. La Commissione ha sottolineato che il denunciante aveva sostenuto di non essere in grado, ai sensi del diritto tedesco, di investire gli importi che aveva ricevuto per guadagnare interessi. Secondo la Commissione, tuttavia, le informazioni fornite dal denunciante nei suoi ricorsi contro le decisioni della Commissione e in una lettera del 15 gennaio 2004 non erano state sufficienti a dimostrarlo. La Commissione ha osservato che, con lettera del 9 giugno 2004, il denunciante aveva fornito informazioni supplementari, tra cui una copia di una lettera del Senato di Berlino secondo cui il denunciante non era autorizzato a depositare denaro su conti che producevano interessi. Sulla base di tali informazioni, la Commissione è stata ora in grado di accettare le argomentazioni del denunciante. L'importo degli interessi già recuperati o compensati sarebbe rimborsato al denunciante. Secondo la Commissione, quest’ultima ne era stata informata con lettere del 21 giugno 2004.
1.3 In occasione di una conversazione telefonica tenutasi il 21 settembre 2004, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore che la denuncia poteva considerarsi risolta e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.
2 ConclusioneDalle osservazioni della Commissione e dal denunciante risulta che la Commissione ha adottato misure per risolvere la questione e ha quindi soddisfatto il denunciante. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS