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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 446/2002/ADB contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 17 febbraio 2003

Gentile signora S.,

Il 5 marzo 2002 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito a due contratti, rispettivamente, tra Lei e il Parlamento europeo e la Commissione europea. Secondo questi contratti, stavi preparando la revisione quotidiana della stampa francese per entrambe le istituzioni.

Il 29 aprile 2002 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente del Parlamento europeo. Lo stesso giorno Le ho anche comunicato che non ho potuto indagare sulla Sua denuncia contro la Commissione europea perché Lei non aveva adottato alcun approccio amministrativo preventivo nei confronti di quest'ultima.

Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere il 6 giugno 2002. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 15 luglio 2002. Il 14 ottobre 2002 ho chiesto al Parlamento europeo di presentare un parere complementare sul Suo caso. Il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere complementare il 5 novembre 2002 e io l'ho trasmesso a voi. Ho ricevuto le Sue ulteriori osservazioni il 14 febbraio 2003.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

Con lettera del 13 febbraio mi ha comunicato che non ha obiezioni a ricevere la presente decisione in inglese.

IL RECLAMO

Il denunciante è un giornalista e scrittore di libri. Nel 1995, ha firmato un contratto con la Commissione europea per preparare la revisione quotidiana della stampa francese. Nel 1999 la Commissione ha indetto una procedura di gara per un nuovo contratto. Secondo la denunciante, il prezzo che doveva proporre per essere competitiva era così basso che non poteva permettersi di lavorare solo per la Commissione. Il denunciante ha pertanto contattato il Parlamento europeo. Quest'ultima utilizzava già la rassegna stampa del denunciante. I funzionari dell'Ufficio d'informazione del Parlamento a Parigi (di seguito Ufficio d'informazione) copiavano il riesame consegnato alla Rappresentanza della Commissione a Parigi. Il denunciante ha proposto un contratto al Parlamento europeo e si è offerto di adattare la rassegna stampa alle esigenze del Parlamento. Il Parlamento ha accettato e sono stati firmati sia il contratto con la Commissione che il Parlamento.

Il contratto con il Parlamento europeo si è concluso il 31 dicembre 2001. Con l'assicurazione, da parte dei funzionari dell'Ufficio d'informazione, che sarebbe stato firmato un nuovo contratto, la denunciante ha proseguito il suo lavoro senza contratto fino al 15 gennaio 2002. In tale data, l'Ufficio d'informazione ha informato il denunciante che il Parlamento non sarebbe stato in grado di firmare un nuovo contratto né di pagare il lavoro svolto nei primi giorni del 2002. Di conseguenza, il denunciante ha dovuto anche risolvere il contratto con la Commissione, che non era più praticabile.

La denunciante si oppone alla risoluzione del contratto e ritiene che debba essere retribuita per il lavoro svolto dopo la data di scadenza del contratto iniziale. Dopo aver contattato il Parlamento in tal senso, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo.

Sostiene che i funzionari del Parlamento europeo le hanno ripetutamente assicurato l'elaborazione di un nuovo contratto. Dopo il 31 dicembre 2001, la denunciante ha quindi continuato a trasmettere la sua rassegna stampa quotidiana al Parlamento europeo e ritiene che ciò costituisca un tacito rinnovo del suo contratto.

La denunciante sostiene che il suo contratto, tacitamente rinnovato nel gennaio 2002, sarà rispettato per un periodo di tempo equivalente al contratto iniziale e almeno per un anno intero.

L'INCHIESTA

Il parere del Parlamento europeo

Il Parlamento ha espresso il seguente parere sulla denuncia:

Il Parlamento europeo ha concluso un contratto con il denunciante per monitorare la copertura sulla stampa francese della presidenza di Nicole Fontaine. Il contratto è stato stipulato a partire dal 1° ottobre 1999. Per sua natura, tale contratto era limitato nel tempo e menzionava specificamente la data di scadenza. Il denunciante avrebbe dovuto essere perfettamente consapevole, dall’articolo 2 del contratto, che tale data era il 31 dicembre 2001 e che, per legge, il contratto si era risolto in quel giorno.

In conclusione, il Parlamento ha affermato di non essere venuto meno a nessuno dei suoi obblighi contrattuali nei confronti del denunciante.

Il Parlamento ha allegato al suo parere una copia del contratto.

Osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere del Parlamento al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta del 15 luglio 2002, la denunciante ha mantenuto la sua denuncia.

La denunciante si è dichiarata insoddisfatta del parere del Parlamento. Ha chiesto al Mediatore di proseguire la sua mediazione per far capire al Parlamento che in Francia nessuno può far lavorare le persone per niente o interrompere i rapporti contrattuali che sono stati prorogati dopo la data di scadenza del contratto.

Ulteriori indagini

Dopo un attento esame del parere del Parlamento europeo e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Nel suo parere del 6 giugno 2002, il Parlamento non aveva affrontato un’affermazione già formulata nella denuncia iniziale del 5 marzo 2002. I funzionari dell'Ufficio d'informazione avrebbero chiesto espressamente alla denunciante di proseguire il suo lavoro per il Parlamento dopo la scadenza del contratto. Il denunciante lo ha fatto fino al 15 gennaio 2002.

Parere complementare del Parlamento

Il Parlamento ha affermato che, contrariamente a quanto affermato dalla denunciante, l'Ufficio d'informazione non le ha chiesto di continuare il suo lavoro di stampa oltre la fine del suo contratto ufficiale. Come già indicato, la data di risoluzione concordata del contratto era il 31 dicembre 2001. È vero che fino al 15 gennaio 2002 la denunciante ha trasmesso all'Ufficio informazioni la rassegna stampa che stava compilando per la rappresentanza della Commissione. Tuttavia, lo ha fatto di propria iniziativa e senza essere stata invitata a farlo.

Osservazioni supplementari del denunciante

La denunciante ha dichiarato che, data la mancanza di buona volontà dimostrata dal Parlamento europeo, aveva perso la speranza nella procedura di mediazione. La denunciante ha informato il Mediatore che stava valutando seriamente la possibilità di portare il caso dinanzi alla Corte.

LA DECISIONE

1 Tacit rinnovo del contratto del denunciante

1.1 Il Parlamento europeo ha concluso un contratto con il denunciante per il monitoraggio della copertura sulla stampa francese. Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2001. La denunciante sostiene di aver ricevuto ripetute assicurazioni da parte di funzionari del Parlamento europeo in merito all'elaborazione di un nuovo contratto. Dopo il 31 dicembre 2001, la denunciante ha quindi continuato a trasmettere la sua rassegna stampa quotidiana al Parlamento europeo e ritiene che ciò costituisca un tacito rinnovo del suo contratto.

1.2 Il Parlamento sostiene che, per sua natura, il contratto è limitato nel tempo e menziona specificamente la data in cui è scaduto. Il denunciante avrebbe dovuto essere perfettamente consapevole, dall’articolo 2 del contratto, che tale data era il 31 dicembre 2001 e che, per legge, il contratto si era risolto in quel giorno. La denunciante ha continuato a fornire il suo lavoro all'Ufficio d'informazione di propria iniziativa e non è stata invitata a farlo dai funzionari del Parlamento.

1.3 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo ha il potere di ricevere denunce "relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari". Il Mediatore ritiene che la cattiva amministrazione si verifichi quando un organismo pubblico non agisce in conformità di una norma o di un principio che lo vincola. La cattiva amministrazione può quindi essere constatata anche quando si tratta dell'adempimento di obblighi derivanti da contratti conclusi dalle istituzioni o dagli organi delle Comunità.

1.4 Tuttavia, il Mediatore ritiene che la portata del riesame che può effettuare in tali casi sia necessariamente limitata. In particolare, il Mediatore è del parere che non dovrebbe cercare di determinare se vi sia stata una violazione del contratto da parte di una delle parti, se la questione è controversa. Tale questione potrebbe essere trattata in modo efficace solo da un giudice competente, che avrebbe la possibilità di ascoltare gli argomenti delle parti in merito al diritto nazionale pertinente e di valutare prove contrastanti su eventuali questioni di fatto contestate.

1.5 Il Mediatore ritiene pertanto che, nei casi relativi a controversie contrattuali, sia giustificato limitare la sua indagine all'esame del fatto che l'istituzione o l'organo comunitario gli abbia fornito una spiegazione coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e dei motivi per cui ritiene che la sua opinione sulla posizione contrattuale sia giustificata. In tal caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Questa conclusione non pregiudicherà il diritto delle parti a che la loro controversia contrattuale sia esaminata e risolta autorevolmente da un tribunale della giurisdizione competente.

1.6 Il Mediatore ha esaminato il contratto che gli è stato trasmesso dal Parlamento europeo. L'interpretazione del Parlamento del contratto, in particolare dell'articolo 2, che stabilisce la data di scadenza e la collega alla presidenza di Nicole Fontaine, sembra corretta.

1.7 Il Mediatore osserva che non è stato possibile accertare che la denunciante fosse stata incaricata dal Parlamento di consegnare il suo lavoro all'Ufficio d'informazione dopo la risoluzione concordata del contratto.

1.8 Pertanto, il Mediatore ritiene che il Parlamento abbia fornito un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e dei motivi per cui ritiene che il suo punto di vista sulla posizione contrattuale sia giustificato. La presente indagine non ha pertanto rivelato un caso di cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo in relazione a questo aspetto della denuncia.

2 Prosecuzione del contratto

2.1 La denunciante sostiene che il suo contratto, tacitamente rinnovato nel gennaio 2002, sarà rispettato per un periodo di tempo equivalente al contratto iniziale e almeno per un anno intero.

2.2 Alla luce delle conclusioni di cui sopra del Mediatore, non è necessario proseguire la sua indagine su questo aspetto della denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN

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