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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 109/2002/ME contro la Commissione europea
Decisione
Caso 109/2002/ME - Aperto(a) il Lunedì | 18 febbraio 2002 - Decisione del Lunedì | 30 settembre 2002
Egregio signor B.,
Con lettere del 16 gennaio e del 5 febbraio 2002, Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al concorso generale COM/A/6/01.
Il 18 febbraio 2002 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere l'8 maggio 2002 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nei mesi di gennaio e febbraio 2002 contro la Commissione europea. Il denunciante aveva partecipato ai test di preselezione del concorso generale COM/A/6/01 per l'assunzione di amministratori A7/A6 nel settore delle relazioni esterne e degli aiuti alla gestione a favore dei paesi terzi. Ha superato le prove di preselezione, ma è stato informato con lettera del 13 dicembre 2001 che non sarebbe stato ammesso alla prova scritta in quanto non soddisfaceva i criteri di cui alla sezione III.B.3 del bando, vale a dire il requisito di tre anni di esperienza professionale.
Il 10 gennaio 2002 il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione. Il 29 gennaio 2002 la Commissione ha inviato al denunciante una lettera in cui confermava la sua decisione iniziale secondo cui il denunciante non soddisfaceva i criteri di cui alla sezione III.B.3 della comunicazione relativa all'esperienza professionale.
Il denunciante ha sostenuto che le condizioni di cui alla sezione III.B.3 del bando di concorso generale COM/A/6/01 discriminano i partecipanti rispetto ai partecipanti ad altri concorsi simili a livello A7/A6. Mentre l'esperienza di ricerca, il tirocinio e gli studi specialistici postuniversitari sono riconosciuti solo per un massimo di un anno nell'ambito del concorso generale COM/A/6/01, tale esperienza è riconosciuta senza limitazioni, ad esempio, nei concorsi generali COM/A/1/01 (amministratori nel settore doganale) e COM/A/3/01 (amministratori nel settore fiscale), pubblicati nello stesso anno. Questi ultimi due sono stati organizzati anche a livello A7/A6 e hanno richiesto un minimo di tre anni di esperienza professionale. Poiché il denunciante non vedeva perché l'esperienza di ricerca e gli studi post-laurea fossero meno preziosi nel campo delle relazioni esterne rispetto ai settori politici delle dogane e della fiscalità, ha ritenuto che ciò costituisse una discriminazione e una violazione del principio delle pari opportunità. Per il denunciante, ciò significava che la sua esperienza professionale sarebbe stata riconosciuta per più di sette anni nei concorsi generali COM/A/1/01 e COM/A/3/01, ma per meno di tre anni nel concorso generale COM/A/6/01.
In sintesi, il denunciante ha denunciato la discriminazione e il mancato rispetto delle pari opportunità da parte della Commissione nella sua politica di assunzione. Il denunciante ha affermato che la Commissione non stava applicando gli stessi criteri per il concorso generale COM/A/6/01 come per i concorsi generali COM/A/1/01 e COM/A/3/01, tutti pubblicati nel 2001, per quanto riguarda i requisiti per l'esperienza professionale.
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha rivisto la sua decisione e lo ha ammesso alla prova scritta.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento al bando di concorso generale COM/A/6/01, al quale il denunciante aveva partecipato, e alla sezione III.B.3 dello stesso, in cui si affermava che anche la formazione specialistica sul posto di lavoro debitamente attestata o i periodi supplementari di formazione, studio o ricerca potevano essere presi in considerazione come esperienza professionale "ma non potevano costituire complessivamente più di un anno di esperienza". La Commissione ha ammesso che gli altri concorsi menzionati dal denunciante non contenevano tale limite di un anno, ma ha confutato il fatto che ciò costituisse una discriminazione o una violazione del principio delle pari opportunità.
La Commissione ha precisato che, analogamente ad altre istituzioni comunitarie, essa organizza i suoi concorsi per l'assunzione di funzionari sulla base delle esigenze del servizio. A tal fine, le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale, purché rispettino le disposizioni generali degli artt. 5 e 27 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. I bandi di concorso possono quindi legittimamente differire l'uno dall'altro a seconda dei profili dei funzionari che l'istituzione intende assumere, anche se riguardano la stessa carriera. Ad esempio, possono richiedere determinati tipi di diplomi o una particolare esperienza professionale. Pertanto, la natura o la durata dell'esperienza professionale possono variare, così come le disposizioni che stabiliscono se gli studi, il tirocinio ecc. debbano o meno essere riconosciuti come tale esperienza.
La Commissione ha fatto riferimento ad altre comunicazioni per dimostrare in che modo potrebbero variare. Ad esempio, i bandi dei concorsi generali EUR/A/166/01 (amministratori nel settore dell'audit), COM/A/9/01 e COM/A/10/01 (amministratori nel settore dell'economia e delle statistiche o nel settore del diritto) e COM/A/12/01 (amministratori nel settore dell'edilizia, della gestione logistica e operativa) contengono lo stesso limite di un anno per quanto riguarda la presa in considerazione dei periodi di formazione specialistica sul posto di lavoro o di altra formazione nel calcolo dell'esperienza professionale richiesta.
La Commissione ha concluso che, solo perché alcuni avvisi relativi alla stessa carriera differiscono, ciò non significa che vi sia discriminazione o violazione del principio delle pari opportunità nella politica di assunzione.
Osservazioni del denuncianteIl parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante per osservazioni. Il Mediatore non ha ricevuto osservazioni di questo tipo.
LA DECISIONE
1 Discriminazione e violazione del principio delle pari opportunità1.1 Il denunciante aveva partecipato al concorso generale COM/A/6/01 ma non era stato ammesso alla prova scritta in quanto non soddisfaceva i criteri di cui alla sezione III.B.3 del bando, vale a dire il requisito di tre anni di esperienza professionale. Il denunciante ha denunciato la discriminazione e il mancato rispetto delle pari opportunità da parte della Commissione nella sua politica di assunzione. Il denunciante ha affermato che la Commissione non stava applicando gli stessi criteri per il concorso generale COM/A/6/01 come per i concorsi generali COM/A/1/01 e COM/A/3/01, tutti pubblicati nel 2001, per quanto riguarda i requisiti per l'esperienza professionale. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha rivisto la sua decisione e lo ha ammesso alla prova scritta.
1.2 La Commissione ha ammesso che i bandi dei concorsi generali organizzati per la stessa carriera possono variare, ma ha confutato il fatto che ciò costituisca una discriminazione o una violazione del principio delle pari opportunità nella sua politica di assunzione. Essa ha inoltre fatto riferimento al suo potere discrezionale nell’organizzazione dei concorsi e al fatto che i concorsi sono organizzati per l’assunzione di funzionari sulla base delle esigenze del servizio. Gli avvisi possono quindi legittimamente differire l'uno dall'altro a seconda dei profili dei funzionari che la Commissione intende assumere. La Commissione ha inoltre fatto riferimento ad altri concorsi generali, che prevedevano la stessa limitazione di un anno del concorso generale COM/A/6/01.
1.3 Il Mediatore osserva che spetta alla Commissione decidere in merito all'organizzazione dei suoi concorsi per l'assunzione di funzionari, a condizione che la Commissione rispetti le norme e i principi applicabili. In tal modo, la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità. Il Mediatore riconosce inoltre che la Commissione deve organizzare i suoi concorsi in base all'interesse e alle esigenze del servizio. Nel caso di specie, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia violato alcuna norma o principio ad essa vincolante al momento di stabilire i requisiti del bando di concorso generale COM/A/6/01. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione per conto della Commissione. Da tale conclusione risulta che l'argomentazione del denunciante non ha potuto essere accolta.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN