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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1668/2000/PB contro la Commissione europea


Strasburgo, 31 maggio 2001

Egregio signor S.,

Il 19 dicembre 2000 Lei ha presentato una denuncia, per posta elettronica, al Mediatore europeo, in merito alla Sua opinione secondo cui la Commissione ha erroneamente concluso che il mercato interno non conferisce il diritto di inviare vino per uso privato dalla Germania al Regno Unito senza pagare le tasse nel Regno Unito.

Il 22 gennaio 2001 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 2 aprile 2001. A suo parere, la Commissione mette in dubbio la ricevibilità della Sua denuncia. Esso fa riferimento allo statuto del Mediatore che stabilisce che "la denuncia deve consentire l'identificazione della persona che presenta la denuncia (...)" (articolo 2, paragrafo 3 ). La Commissione dubita del rispetto di tale requisito, che sembra essere in parte dovuto al fatto che la Commissione ha ricevuto messaggi di posta elettronica molto simili a quelli del Suo da un altro indirizzo di posta elettronica e firmati con un nome diverso. La Commissione sembra ritenere che i dubbi sul rispetto dell'obbligo di identificazione sarebbero eliminati se Lei specificasse il Suo indirizzo postale.

Ho concluso che la Commissione aveva espresso ragionevoli preoccupazioni in merito alla Sua denuncia specifica e Le ho pertanto chiesto, con e-mail del 18 aprile 2001, se potesse inviarmi il Suo indirizzo postale. Le ho comunicato che Le sarei grato di ricevere la Sua risposta entro il 30 aprile 2001. Sembra che Lei non abbia risposto alla mia e-mail del 18 aprile 2001.


IL RECLAMO

Nel dicembre 2000 il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che il mercato interno non conferisce il diritto di inviare vino per uso privato dalla Germania al Regno Unito senza pagare le tasse nel Regno Unito.

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione, che ne ha contestato la ricevibilità. Ha fatto riferimento allo statuto del Mediatore che stabilisce che "la denuncia deve consentire l'identificazione della persona che presenta la denuncia ..." (articolo 2, paragrafo 3 ). La Commissione dubitava che tale requisito fosse stato rispettato, il che sembrava in parte dovuto al fatto che la Commissione aveva ricevuto messaggi di posta elettronica molto simili a quelli del denunciante, ricevuti da un altro indirizzo di posta elettronica e firmati con un nome diverso. La Commissione sembrava ritenere che i dubbi sul rispetto dell'obbligo di identificazione sarebbero stati eliminati se il denunciante avesse specificato il suo indirizzo postale.

Il Mediatore ha chiesto al denunciante se poteva fornire il suo indirizzo postale, una richiesta alla quale il denunciante non ha risposto.

LA DECISIONE

1 Sulla questione della ricevibilità sollevata dalla Commissione

1.1 La Commissione ha messo in dubbio la ricevibilità della denuncia, facendo riferimento allo statuto del Mediatore, che prevede che "la denuncia deve consentire l'identificazione della persona che presenta la denuncia [...]" (articolo 2, paragrafo 3 ). Le preoccupazioni della Commissione sembravano ragionevoli e il Mediatore ha pertanto chiesto al denunciante di fornire il suo indirizzo postale per consentire una corretta identificazione. Il denunciante non ha soddisfatto la richiesta. Il Mediatore ha pertanto chiuso la sua indagine sulla base del fatto che la denuncia è irricevibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore, in quanto il denunciante non è identificato.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob Söderman

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