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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 938/99/(IJH)MM contro la Commissione europea


Strasburgo, 19 ottobre 2000

Egregio signor C.,
il 25 settembre 1999 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al rimborso delle Sue spese da parte della Commissione per la Sua partecipazione a una riunione congiunta COST Action tenutasi a Dublino il 23-25 aprile 1998.
Il 5 novembre 1999 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 7 gennaio 2000 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
I miei servizi hanno cercato di raggiungerla senza successo per telefono e hanno inviato un messaggio via fax il 22 agosto 2000. Il 1° ottobre 2000 Lei ha inviato un messaggio via fax.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO


Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:
Il denunciante ha partecipato a una riunione congiunta dell'azione COST 822 e 824 tenutasi a Dublino il 23-25 aprile 1998. Sostiene che, sebbene abbia ripetutamente contattato il responsabile presso l'ex DG XII/B/1 (Direzione generale Scienza, ricerca e sviluppo), la Commissione non gli ha rimborsato le spese derivanti dalla sua presenza. Inoltre, ha affermato di ricevere interessi per il pagamento ritardato delle spese.

L'INCHIESTA


Nel suo parere,
la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Il denunciante aveva partecipato a una riunione dell'azione COST 822 sugli "Aspetti molecolari della differenziazione" tenutasi a Dublino (Irlanda) il 22-23 aprile 1998. Nella sua prima domanda di rimborso delle spese, il denunciante ha fornito, in primo luogo, dati errati relativi al conto bancario sul quale l'importo doveva essere trasferito. A seguito di chiarimenti, il trasferimento di 261,11 € è stato effettuato dalla Commissione il 16 settembre 1998 e accreditato il 24 settembre 1998.
Il denunciante ha sostenuto in diverse occasioni di non aver ricevuto il rimborso delle spese. La Commissione ha verificato che il trasferimento fosse stato effettuato secondo le indicazioni del denunciante e il 5 novembre 1998 gli ha specificato i dettagli del trasferimento.
La Commissione non disponeva di alcuna prova del fatto che l'importo le fosse stato restituito e concludeva che l'importo in questione era presso la banca del denunciante.
Osservazioni del denunciante Il
1° ottobre 2000 il denunciante ha inviato un fax confermando la sua denuncia, in quanto non era stato ancora depositato alcun pagamento sul suo conto.

LA DECISIONE


1 Mancato rimborso delle spese risultanti dalla partecipazione a una riunione COST Action
1.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non gli aveva rimborsato le spese derivanti dalla sua partecipazione a una riunione congiunta COST Action tenutasi a Dublino il 23-25 aprile 1998. Il denunciante ha dedicato molto tempo e sforzi per trovare una soluzione con la Commissione e la sua banca.
1.2 La Commissione ha sostenuto che l'importo di 261,11 € è stato trasferito il 16 settembre 1998 e accreditato sul conto bancario indicato dal denunciante il 24 settembre 1998. Il 5 novembre 1998 la Commissione ha trasmesso i dati relativi al trasferimento al denunciante. Secondo le indicazioni della Commissione, tale importo non era stato restituito. La Commissione ha pertanto ipotizzato che l'importo fosse presso la banca del denunciante.
1.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito la prova sotto forma di quittanza di trasferimento trasmessa al denunciante il 5 novembre 1998. I dettagli del presente modulo corrispondono alle indicazioni che il denunciante ha trasmesso per fax al sig. Hannes Schüepp presso l'ex DG XII/B/1 della Commissione. Pertanto, il 16 settembre 1998, 261,11 € era stato trasferito sul conto del sig. C., n. 00353062, presso la Allied Irish Bank, College Road, Cork, Irlanda. Tutti gli elementi di prova indicano che l'importo è stato trasferito alla Allied Irish Bank.
1.4 Sulla base di quanto precede, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la prima affermazione avanzata dal denunciante.
2 Domanda di percepire interessi per il ritardo nel pagamento delle spese
2.1 Il denunciante ha chiesto interessi per l'importo di 261,11 € a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento delle spese derivanti dalla sua partecipazione alla riunione congiunta dell'azione COST del 23-25 aprile 1998. Il 1° ottobre 2000 non aveva ancora ricevuto il pagamento.
2.2 La Commissione non ha formulato osservazioni in merito a tale affermazione. Essa si è limitata ad affermare che l’importo era stato debitamente trasferito il 16 settembre 1998.
2.3 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito la prova di aver effettuato il trasferimento il 16 settembre 1998, che ha raggiunto il conto bancario indicato il 24 settembre 1998. Sembra pertanto che il presunto ritardo causato non possa essere attribuito alla negligenza della Commissione. Il Mediatore conclude pertanto che non vi è cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN
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