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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 474/98/OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 474/98/OV - Aperto(a) il Venerdì | 04 settembre 1998 - Decisione del Mercoledì | 27 ottobre 1999
Strasburgo, 27 ottobre 1999
Egregio signor S.,
il 29 aprile 1998 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa alla Sua mancata ammissione a partecipare al concorso generale EUR/A/123, in quanto non possedeva il diploma e l'esperienza lavorativa richiesti.
Il 4 settembre 1998 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 13 novembre 1998 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Ho ricevuto le Sue osservazioni il 31 dicembre 1998. Il 23 febbraio 1999 Lei ha scritto per informare in merito all'esito della Sua denuncia. Le ho risposto l'8 marzo 1999 informandola che l'inchiesta era ancora in corso.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:
Il 13 novembre 1997 il denunciante ha presentato la sua domanda di partecipazione al concorso generale EUR/A/123 organizzato dalla Commissione per l'assunzione di amministratori A7/A6 nei settori della gestione finanziaria e della revisione contabile (pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 288 A del 23 settembre 1997).
Il 25 febbraio 1998 il denunciante ha ricevuto una lettera dal capo dell'unità Concorsi (DG IX) a nome del presidente della commissione giudicatrice, che lo informava di non possedere l'esperienza lavorativa richiesta dal punto III.B.3 del bando di concorso. A norma di questo punto, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature (14 novembre 1997), i candidati devono aver maturato un'esperienza di almeno tre anni nel settore della revisione contabile e/o della gestione finanziaria dopo il conseguimento del diploma .. La lettera precisava inoltre che le condizioni specifiche per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee non erano applicabili al denunciante. I funzionari e gli altri agenti in possesso del diploma richiesto devono avere un'anzianità nella categoria B da 2 anni. Senza questo diploma, che era il caso del denunciante, sono necessari 8 anni di servizio in una categoria B e il denunciante non ha soddisfatto questa condizione.
Il 13 marzo 1998 il denunciante ha risposto al capo dell'unità Concorsi dichiarando che le condizioni specifiche dovevano applicarsi nel suo caso, dato che aveva un diploma universitario (traduttore di licenza) come indicato al punto 2 dell'allegato al bando di concorso, e che il 14 novembre 1997 aveva più di 2 anni di anzianità nella categoria B. Il denunciante ha sottolineato di aver iniziato il suo servizio per la Commissione il 1o gennaio 1995 e che la sua fase si è conclusa il 31 ottobre 1995, il che comporta un'anzianità di 2 anni e 14 giorni se la fase non è calcolata.
Il 20 aprile 1998 il capo dell'unità Concorsi rispondeva che l'esperienza lavorativa di cui al punto III.B.3 del bando di concorso non era richiesta ai funzionari e agli altri agenti della CE che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, avessero prestato servizio nella categoria B per almeno due anni e avessero conseguito un diploma universitario in un settore riguardante la funzione descritta al punto II. Nella lettera si affermava che il diploma di traduttore non riguardava la revisione contabile, la contabilità, la finanza o la gestione. Senza questo diploma, il punto 3 dell'allegato richiede un'anzianità di 8 anni nella categoria B al termine ultimo per la presentazione delle domande. Per questi motivi la commissione giudicatrice ha confermato la sua precedente decisione di non ammettere il denunciante al concorso.
Insoddisfatto della decisione, il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore sostenendo che la condizione che richiede un diploma universitario pertinente alle funzioni descritte al punto II non era menzionata al punto 2 delle condizioni specifiche per i funzionari e gli altri agenti della CE (pag. 24 del bando di concorso). Secondo il denunciante, la commissione giudicatrice ha confuso il punto III.B.2 (Certificati e diplomi) del bando di concorso con il punto 2 dell'allegato a pagina 24, che richiede solo un diploma universitario senza alcuna specificazione.
L'INCHIESTA
Nel
suo parere, la Commissione, facendo riferimento a diversi punti del bando di concorso, ha confermato che il denunciante non soddisfaceva i criteri di ammissione per partecipare al concorso. La Commissione ha fatto riferimento in primo luogo al punto III.B.2 del bando di concorso, secondo il quale "I candidati devono aver completato un corso di studi universitari e aver conseguito una laurea o un diploma attinenti alle funzioni di cui al punto II. La commissione giudicatrice terrà conto delle differenze tra i sistemi di istruzione". L'allegato prevede condizioni specifiche applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Il punto 3 dell'allegato stabilisce che "il titolo o il diploma di cui al punto III.B.2 relativo al concorso di cui sopra non è richiesto per i funzionari o altri agenti delle Comunità europee che, al termine ultimo per la presentazione delle candidature, abbiano prestato servizio nella categoria B per almeno otto anni". La Commissione ha dichiarato che il denunciante, con un'anzianità inferiore a 8 anni, non poteva beneficiare di tale eccezione.
Il punto 2 dell'allegato prevede che "L'esperienza di cui al punto III.B.3 per quanto riguarda il concorso EUR/A/123 (A7/A6) non è richiesta nel caso di funzionari o altri agenti della CE che, al termine ultimo per la presentazione delle candidature, abbiano prestato servizio nella categoria B per almeno due anni e abbiano completato un corso universitario e ottenuto un diploma o un diploma finale (la cui prova deve essere allegata al modulo di candidatura). La commissione giudicatrice terrà conto delle differenze tra i sistemi di istruzione". La Commissione ha osservato che, poiché il diploma del denunciante non era in relazione con le funzioni menzionate al punto II del bando di concorso, essa non poteva ammettere il denunciante alla partecipazione al concorso.
Osservazioni del denunciante Il
denunciante ha osservato che la commissione giudicatrice aveva commesso un errore. Egli ha dichiarato che il fatto di avere un’anzianità di due anni nella categoria B e di aver conseguito un diploma universitario era sufficiente per qualificarsi come candidato al concorso. Non era necessario che il suo grado si riferisse alle funzioni descritte al punto II del bando di concorso. Tuttavia, dato che la prima prova del concorso aveva già avuto luogo e che la Commissione non gli aveva consentito di partecipare, il denunciante ha chiesto di annullare il concorso a causa di discriminazioni e di una valutazione errata dei criteri di selezione da parte della commissione giudicatrice.
LA DECISIONE
1 La presunta mancata ammissione a partecipare al concorso generale EUR/A/123
1.1 Il denunciante ha sostenuto che, a causa di una valutazione errata dei criteri di selezione da parte della commissione giudicatrice, era stato escluso dalla partecipazione al concorso generale EUR/A/123 per amministratori (A7/A6) nei settori della gestione finanziaria e della revisione contabile. Il denunciante ha osservato in particolare che la commissione giudicatrice aveva confuso i requisiti di cui al punto III.B.2 del bando di concorso e al punto 2 delle condizioni specifiche per i funzionari e gli altri agenti della CE. La Commissione ha confermato la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il denunciante al concorso, perché non aveva ottenuto un diploma pertinente alle funzioni descritte al punto II del bando di concorso e perché non aveva un'anzianità di 8 anni nella categoria B.
1.2 Il Mediatore verifica quindi se la commissione giudicatrice ha rispettato la formulazione del bando di concorso e ha applicato correttamente i criteri di ammissibilità alla domanda del denunciante. Per quanto riguarda il diploma richiesto, il punto III.B.2 del bando di concorso prevedeva che i candidati avessero completato un corso di studi universitari e conseguito un diploma pertinente alle funzioni descritte al punto II. Tali compiti riguardavano la gestione finanziaria e la revisione contabile. È evidente che il denunciante, che aveva ottenuto un diploma di traduttore, non soddisfaceva questo criterio del bando di concorso.
1.3 Tuttavia, per quanto riguarda questa condizione, è stata prevista un'eccezione nell'allegato "Condizioni specifiche applicabili ai funzionari e agli altri agenti della CE". Il punto 3 del presente allegato prevedeva che il titolo o il diploma di cui al punto III.B.2 non fosse richiesto per i funzionari o altri agenti che, al termine ultimo per la presentazione delle domande, abbiano prestato servizio nella categoria B per almeno otto anni. Il denunciante, che aveva un'anzianità di quasi tre anni nella categoria B, non poteva quindi beneficiare di tale eccezione. Da quanto precede risulta quindi che, per quanto riguarda il requisito del diploma, il denunciante non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità del bando di concorso né quelle dell'allegato.
1.4 Nulla nel bando di concorso o nell'allegato conferma l'affermazione del denunciante secondo cui un candidato con un'anzianità superiore a due anni nella categoria B e con un diploma universitario non relativo alla gestione finanziaria o alla revisione contabile dovrebbe essere autorizzato a partecipare al concorso. Il punto 2 dell'allegato, al quale il denunciante fa riferimento a sostegno della sua domanda, prevede un'eccezione, non per quanto riguarda il requisito di un diploma specializzato, ma per quanto riguarda l'esperienza triennale di laurea nei settori dell'audit e/o della gestione prescritta al punto III.B.3 del bando di concorso.
1.5 Sulla base di tali considerazioni, il Mediatore ritiene che la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il denunciante al concorso EUR/A/123 si basasse su una corretta applicazione dei criteri di ammissibilità del bando di concorso. La commissione giudicatrice ha pertanto agito nei limiti della sua autorità giuridica e non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione.
2 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN