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Richiesta di risposta alla Commissione europea nel caso 1130/2016/JAS sulla presunta dichiarazione congiunta errata sulla possibilità di effettuare test sugli animali per le sostanze utilizzate nei cosmetici
Correspondence - Date Monday | 03 October 2016
Case 1130/2016/JAS - Opened on Monday | 03 October 2016 - Decision on Friday | 21 July 2017 - Institution concerned European Commission ( No maladministration found ) - Country United Kingdom
Egregio Signor Presidente,
Ho ricevuto una denuncia contro la Commissione europea e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) da People for the Ethical Treatment of Animals Foundation.
La denuncia riguarda la dichiarazione congiunta asseritamente errata della Commissione e dell'ECHA sulla possibilità di effettuare, a determinate condizioni, test sugli animali per le sostanze utilizzate nei cosmetici [1].
Il denunciante sostiene che:
1. La Commissione e l’ECHA non avevano il potere giuridico di rilasciare la dichiarazione congiunta.
2. La Commissione e l'ECHA hanno pubblicato una dichiarazione congiunta contenente orientamenti contrari al diritto dell'UE.
3. La dichiarazione congiunta farà sì che alcuni cosmetici siano erroneamente etichettati come privi di sperimentazione animale, confondendo e fuorviando così i consumatori.
Ho deciso di avviare un'indagine su questa denuncia e ho concluso che è necessario chiedere sia alla Sua istituzione che all'ECHA una risposta sulla seconda e sulla terza affermazione.
Per quanto riguarda la prima affermazione, ho concluso che la dichiarazione congiunta si limita a fornire orientamenti ai fabbricanti di cosmetici e agli Stati membri incaricati di controllare il rispetto del regolamento sui cosmetici. La dichiarazione comune non costituisce pertanto un'interpretazione giuridicamente vincolante dei regolamenti sui prodotti cosmetici e REACH. Il fatto che la Commissione e l’ECHA possano emanare siffatti orientamenti non pregiudica, tuttavia, la questione se gli orientamenti forniti siano corretti.
Le sarei grato se potesse, nella Sua risposta, esporre anche il Suo punto di vista sulle questioni specifiche relative alla denuncia di cui in appresso [2].
Nella sua lettera del 5 luglio 2016 al denunciante, la Commissione ha dichiarato che avrebbe valutato attentamente le conclusioni da trarre dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa European Federation for Cosmetic Ingredients una volta disponibile tale sentenza.
La Corte ha pronunciato la sua sentenza in tale causa il 21 settembre 2016 [3]. La Corte ha statuito che il divieto di sperimentazione animale imposto dal regolamento sui prodotti cosmetici [4] "deve essere interpretato nel senso che può vietare l'immissione sul mercato dell'Unione europea di prodotti cosmetici contenenti alcuni ingredienti che sono stati testati su animali al di fuori dell'Unione europea, al fine di commercializzare prodotti cosmetici in paesi terzi, se i dati risultanti sono utilizzati per dimostrare la sicurezza di tali prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell'UE".
Secondo la dichiarazione congiunta, il divieto di sperimentazione animale imposto dal regolamento sui cosmetici non si applica ai test richiesti per i) gli endpoint ambientali, ii) l'esposizione dei lavoratori e iii) gli usi non cosmetici di sostanze ai sensi del regolamento REACH [5].
Ritiene la Commissione, alla luce della sentenza della Corte, che i risultati della sperimentazione animale effettuata per conformarsi alla legislazione dell'UE come REACH possano essere utilizzati per la valutazione della sicurezza dei cosmetici, tenendo conto del fatto che il rischio di elusione individuato dalla Corte [6] potrebbe essere altrettanto rilevante in tali circostanze?
Intende la Commissione modificare la dichiarazione comune e i relativi documenti, tenendo conto del fatto che i produttori di cosmetici rischiano sanzioni severe per le violazioni del regolamento sui cosmetici?
Infine, il regolamento sui cosmetici consente ai fabbricanti di indicare sull'etichetta di un prodotto che non sono state effettuate sperimentazioni su animali "solo se il fabbricante [...] [non ha] effettuato [...] sperimentazioni su animali sul prodotto cosmetico finito [...] o su uno qualsiasi degli ingredienti in esso contenuti [...]"[7].
Ritiene la Commissione che i produttori di cosmetici possano etichettare i prodotti come "esenti da sperimentazione animale" se sono stati effettuati test sugli animali su una sostanza utilizzata in tali prodotti per una delle tre finalità menzionate nella dichiarazione comune (endpoint ambientali, esposizione dei lavoratori e usi non cosmetici delle sostanze)?
La prego di notare che potrei decidere di inviare la Sua risposta e i relativi allegati al denunciante per eventuali osservazioni. Posso anche decidere di pubblicare la risposta della Commissione sul mio sito web.
Se desidera presentare documenti o informazioni che ritiene confidenziali e che non dovrebbero essere comunicati al denunciante, La preghiamo di contattare il nostro responsabile del caso, sig. Jan Stadler.
Le sarei grato se potesse ricevere la risposta della Sua istituzione entro il 2 dicembre 2016.
Qualora la posizione della Commissione e dell’ECHA sulla denuncia e le questioni specifiche evidenziate coincidano, sarei lieto di accettare un’unica risposta contenente una dichiarazione in tal senso.
Cordiali saluti,
Emily O'Reilly
Mediatore europeo
[1] Disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
[2] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, delle disposizioni di esecuzione del Mediatore.
[3] Sentenza nella causa European Federation for Cosmetic Ingredients, C-592/14, ECLI:EU:C:2016:703.
[4] Articolo 18 del regolamento sui cosmetici [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59)].
[5] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
[6] Sentenza nella causa European Federation for Cosmetic Ingredients, ECLI:EU:C:2016:703, punto 42.
[7] Articolo 20, paragrafo 3, del regolamento sui cosmetici.