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Decisione concernente il rifiuto della Commissione europea di autorizzare l’accesso del pubblico a documenti relativi alla sua indagine sul trasporto di tonno rosso vivo nel Mediterraneo (803/2012/TN e 369/2013/TN)

Il tonno rosso è una specie minacciata d’estinzione. Il caso in esame riguarda le richieste di accesso del pubblico a documenti relativi all’indagine della Commissione europea su una presunta spedizione irregolare di tonno rosso vivo a Malta. La Commissione sosteneva che l’accesso del pubblico ai documenti avrebbe messo a repentaglio la sua indagine sul trasporto di questa specie e, pertanto, si rifiutava di autorizzare l’accesso. I documenti erano stati richiesti da Greenpeace la prima volta nel 2010. Una seconda richiesta era stata avanzata nel 2012.

Dopo aver analizzato attentamente la questione, la Mediatrice europea raccomandava alla Commissione di autorizzare l’accesso ai documenti. La Commissione ribadiva la correttezza della sua decisione di rifiutare l’accesso alla data del ricevimento delle prime richieste. Tuttavia, poiché nel frattempo, a parere della Commissione, Malta aveva dato soddisfacente attuazione al piano d’azione raccomandato, nel novembre 2015 la Commissione accettava la raccomandazione della Mediatrice europea di autorizzare l’accesso ai documenti che essa stessa aveva redatto. Si rifiutava tuttavia di rendere pubblici i documenti che le erano stati trasmessi da Malta. Giustificava la sua decisione affermando che Malta aveva chiesto alla Commissione di non divulgare tali documenti.

La questione dell’accesso ai documenti redatti dalla Commissione era quindi stata risolta. La Mediatrice, tuttavia, riteneva che la Commissione non avesse validamente motivato il proprio rifiuto di concedere l’accesso a tali documenti all’epoca della richiesta. La Mediatrice aveva altresì criticato la decisione della Commissione di non pubblicare i documenti non appena le motivazioni su cui faceva affidamento erano venute meno. Ciò aveva comportato un ritardo di cinque anni nella divulgazione di alcuni documenti.

La Mediatrice europea era del parere che la Commissione non avesse motivo di rifiutare l’accesso ai documenti redatti a Malta e che non fosse sufficiente accettare passivamente le ragioni addotte da Malta per rifiutare l’accesso ai suoi documenti. La Mediatrice riteneva che l’accettazione acritica da parte della Commissione della posizione delle autorità maltesi costituisse un caso di cattiva amministrazione.

La questione del diritto di accesso ai documenti generati a Malta è oggetto di una rinnovata richiesta di accesso presentata dal denunciante. Date le circostanze, e nonostante le manchevolezze sopra descritte, non è opportuno che la Mediatrice continui a occuparsi del caso in questa fase.