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Lettera del Mediatore europeo al Presidente della Commissione europea in merito alle informazioni che mette a disposizione dei cittadini e delle imprese che presentano denunce di infrazione
Lettera - Data Mercoledì | 06 febbraio 2008
Strasburgo, 6 febbraio 2008
José Manuel Barroso
Presidente Commissione
europea
1049 Bruxelles
BELGIO
Signor Presidente,
Le scrivo per suggerire che potrebbe essere nell'interesse di buone relazioni con i cittadini e il pubblico che la Commissione integri le informazioni che mette a disposizione dei cittadini e delle imprese che le presentano denunce di infrazione nel suo ruolo di custode del Trattato.
La mia proposta è motivata dagli sviluppi nell’attuazione della comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007, Un’Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario (1). La comunicazione dichiarava quanto segue:
L'applicazione tempestiva e corretta del diritto comunitario è essenziale per mantenere una solida base per l'Unione europea e garantire che le politiche europee abbiano un impatto previsto, apportando benefici ai cittadini.
Concordo pienamente con questa affermazione, che spiega le ragioni per cui uno dei compiti più importanti della Commissione è quello di essere custode del Trattato.
La sezione 2.2 della comunicazione proponeva modifiche ai metodi di lavoro della Commissione per trattare le denunce di infrazione. Su mia richiesta, il Segretario generale della Commissione ha disposto che tali proposte fossero presentate al sesto seminario dei difensori civici nazionali, tenutosi a Strasburgo nell'ottobre 2007. In tale occasione è stato spiegato che la Commissione sta organizzando un progetto pilota, la cui durata è prevista per un anno. Successivamente, il Segretariato generale della Commissione mi ha fornito ulteriori dettagli sul progetto pilota e sono in corso scambi di informazioni tra i nostri servizi.
Sono molto grato al Segretario generale della Commissione e al suo personale per l'eccellente cooperazione al riguardo.
Sulla base delle informazioni di cui sopra, ritengo che 15 dei 27 Stati membri parteciperanno al progetto pilota, che richiederà alle autorità dello Stato membro interessato di rispondere direttamente al denunciante, nonché alla Commissione, entro 10 settimane.
A mio avviso, questo nuovo primo passo nel trattamento amministrativo da parte della Commissione delle denunce di infrazione presentate dai 15 Stati membri partecipanti potrebbe rivelarsi utile per responsabilizzare i cittadini e le imprese nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri e promuovere in tal modo la responsabilità al giusto livello. In effetti, la nuova fase avvicina le procedure della Commissione a quelle utilizzate dal Mediatore europeo: a seguito di una prima analisi della ricevibilità, i reclami ricevibili sono inviati all'istituzione interessata con una richiesta di parere, che viene poi trasmessa al denunciante, che ha la possibilità di presentare osservazioni.
È possibile, tuttavia, che alcuni denuncianti possano essere confusi se si ritiene che la Commissione rimandi il denunciante alle stesse autorità contro le quali sta denunciando, piuttosto che indagare sulla denuncia stessa. Non sarebbe sorprendente se alcuni di questi denuncianti si rivolgessero poi al Mediatore europeo. Per questo motivo, vorrei incoraggiare la Commissione a includere nel suo sito web dedicato alle infrazioni (2) informazioni sugli obiettivi e sui metodi del progetto pilota, nonché a individuare i 15 Stati membri ai quali si applica.
Sarebbe inoltre importante rassicurare i denuncianti sul fatto che le garanzie procedurali contenute nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo del 2002 sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (3) non saranno pregiudicate dal progetto pilota. In particolare, è opportuno precisare che le denunce continueranno a essere registrate al momento della loro ricezione da parte della Commissione, a meno che non si applichi una o più delle sei eccezioni di cui al punto 3 della comunicazione del 2002 e che la Commissione continuerà a decidere se emettere una costituzione in mora o chiudere il caso entro un anno dalla data di registrazione . In tale contesto, vorrei ricordare l'importante ruolo che, conformemente alla comunicazione del 2002, la registrazione svolge nel garantire una buona gestione amministrativa dei reclami. Sembra inoltre utile sottolineare che la mancata registrazione di una denuncia costituisce un caso di cattiva amministrazione (4).
Infine, desidero assicurarLe che io e i miei servizi siamo a Sua disposizione per contribuire in ogni modo possibile al successo del progetto pilota, in modo da aiutare la Commissione a svolgere meglio il suo ruolo vitale di custode del trattato e rafforzare in tal modo la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e nelle sue istituzioni.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
cc: Collegio dei Commissari
(1) COM(2007) 502.
(2) https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights _en
(3) Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (GU 2002, C 244, pag. 5).
(4) Cfr., ad esempio, i casi 1419/2003/JMA e 446/2007/WP.