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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3199/2006/MHZ contro la Commissione europea


Strasburgo, 29 luglio 2008

Gentile dott.ssa X,

Il 13 ottobre 2006 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al riconoscimento delle qualifiche mediche polacche in Germania.

Il 28 novembre 2006 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione.

Il 6 febbraio 2007 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del suo parere, che ho concesso.

Il 18 aprile 2007 la Commissione ha trasmesso il suo parere in inglese e, l'8 e il 23 maggio 2007, la traduzione del parere in polacco.

Il 9 e 24 maggio 2007 Le ho trasmesso la versione polacca del parere e, a seguito della Sua richiesta del 22 maggio 2007, Le ho trasmesso, il 24 maggio 2007, la versione inglese del suddetto parere con un invito a presentare osservazioni.

Il 30 giugno 2007 Lei mi ha chiesto una proroga del termine per la trasmissione delle Sue osservazioni, che ho concesso il 6 luglio 2007.

Il 30 agosto 2007 Lei ha inviato le Sue osservazioni.

Il 20 novembre 2007 i miei servizi l'hanno contattata per e-mail in merito alla mia proposta di soluzione amichevole della Sua denuncia, alla quale Lei ha risposto il 26 novembre 2007.

Il 21 gennaio 2008 ho inviato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole, in inglese. Lo stesso giorno ve l'ho trasmesso insieme alla sua traduzione in polacco.

Il 7 febbraio 2008 la Commissione mi ha inviato copia di una lettera, della stessa data, che le ha inviato.

Il 26 febbraio 2008 Lei mi ha trasmesso ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.

Il 4 aprile 2008 la Commissione ha inviato la sua risposta alla mia proposta di soluzione amichevole in inglese e, il 16 aprile 2008, la sua traduzione in polacco, che le ho trasmesso per osservazioni.

Il 1° giugno 2008 Lei ha trasmesso le Sue osservazioni in merito alla risposta della Commissione in oggetto.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

Per evitare equivoci, è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore.

Le indagini del Mediatore sulla Sua denuncia sono state pertanto dirette a verificare se vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione e non delle autorità tedesche.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:

Contesto

Il denunciante è un medico polacco che vive e lavora in Germania. Poco prima dell'allargamento dell'UE del 2004, ha chiesto alle autorità tedesche competenti di ottenere (a) il riconoscimento del suo diploma di medico in medicina, che è stato rilasciato in Polonia, a partire dalla data dell'allargamento e (b) una licenza permanente. Ha rinnovato la sua richiesta dopo l'allargamento. La sua domanda era corredata di una serie di documenti, tra cui un certificato rilasciato dalle autorità polacche attestante le sue qualifiche e la sua esperienza professionale di medico in Polonia, come previsto dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, del 23 settembre 2003, in vigore dal 1o maggio 2004 (in prosieguo: la "direttiva")(1).

Le autorità tedesche hanno rifiutato tale riconoscimento e hanno dichiarato che stavano aspettando che la Commissione europea preparasse una guida che mostrasse esempi di diplomi rilasciati nei nuovi Stati membri che dovevano essere riconosciuti ai sensi della direttiva.

Successivamente il denunciante ha avviato uno scambio di e-mail con la Commissione. Fa riferimento al suo caso e chiede alla Commissione, in sintesi, una spiegazione in merito al riconoscimento dei diplomi di medico nell'UE.

La Commissione, in primo luogo, lo informava che la guida menzionata dalle autorità tedesche aveva solo carattere informativo e che, secondo la direttiva, il riconoscimento dovrebbe essere automatico nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni formali. In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato di non poter risolvere i problemi dei singoli cittadini che dispongono dei mezzi di ricorso adeguati a livello nazionale (quindi, nel caso della denuncia, sarebbe molto più utile che si rivolgesse a un giudice nazionale). In terzo luogo, la Commissione ha dichiarato che, anche se dovesse avviare una procedura di infrazione e anche se decidesse di intentare un'azione contro uno Stato membro (vale a dire contro la Germania) dinanzi alla Corte di giustizia, ciò non risolverebbe la situazione individuale del denunciante. Inoltre, la procedura di esecuzione richiede molto tempo.

Nelle sue ulteriori e-mail al denunciante (datate tra agosto e novembre 2004), la Commissione ha fatto riferimento al certificato attestante il periodo di formazione medica del denunciante che, sulla base della direttiva, le autorità tedesche potevano richiedere alle autorità polacche. La Commissione ha dichiarato che tali certificati dovrebbero, in generale, consentire alle autorità tedesche di riconoscere i diplomi di medico rilasciati in Polonia.

A quel punto, dato che i) le autorità tedesche hanno mantenuto il loro rifiuto di riconoscere il diploma in medicina del denunciante e ii) a conoscenza del denunciante, anche altri medici polacchi incontrano problemi con il riconoscimento dei loro diplomi in Germania, il 31 marzo 2006 il denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica alla Commissione, chiedendole di indagare, sulla base dell'articolo 226 del trattato CE, sulla violazione da parte della Germania delle pertinenti norme comunitarie relative al riconoscimento dei diplomi ´ rilasciati in un altro Stato membro. Afferma inoltre che non è accettabile che, due anni dopo l'allargamento, le autorità tedesche non riconoscano ancora i diplomi dei medici polacchi. Il denunciante ha ritenuto che si trattasse di un caso di discriminazione. Inoltre, ha affermato che i diplomi dei medici polacchi sono riconosciuti in altri Stati membri.

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha risposto al denunciante. La Commissione ha trattato la suddetta lettera di denuncia del denunciante come una normale corrispondenza. Ha dichiarato che le autorità tedesche ritenevano che i medici polacchi non soddisfacessero i requisiti delle qualifiche professionali previsti dalla direttiva e che pertanto le autorità tedesche "non sempre"accettassero i certificati di formazione medica rilasciati dalle autorità polacche. La Commissione ha inoltre osservato che le autorità tedesche non avevano accettato che la data dichiarata dalle autorità polacche per facilitare il riconoscimento fosse la data a partire dalla quale i diplomi rilasciati in Polonia erano conformi ai requisiti descritti nella direttiva ("certificato di conformità"). A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che, ai sensi della direttiva, gli Stati membri non siano tenuti ad accettare tali "date di conformità". Infine, la Commissione ha anche dichiarato di aver incoraggiato i contatti tra i due paesi al fine di trovare una soluzione alla questione.

Il 5 aprile 2006, nella sua ulteriore lettera, il denunciante ha chiesto alla Commissione che cosa intendesse quando ha dichiarato che le autorità tedesche "non sempre"accettano i certificati rilasciati dalle autorità polacche. Il denunciante si è inoltre stupito del fatto che dalla risposta della Commissione risultasse che, a suo avviso, uno Stato membro può decidere liberamente se riconoscere o meno un diploma rilasciato da un altro Stato membro o i relativi certificati rilasciati da tale Stato. Infine, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non ha fatto nulla per aiutare i cittadini dell'UE discriminati dalle autorità tedesche.

Il 5 maggio 2006 la Commissione ha risposto al denunciante. Ha affermato che, utilizzando l'espressione "non sempre", intendeva indicare che, in alcuni casi, vi erano difficoltà nel riconoscimento dei diplomi polacchi in Germania. In seguito, essa ha sottolineato di non disporre di alcuna informazione su come procedessero gli altri Stati membri nel caso del riconoscimento dei diplomi di medico polacchi e se essi adottassero lo stesso approccio della Germania.

Il denunciante non era soddisfatto delle risposte della Commissione e della sua posizione sulla sua denuncia del 31 marzo 2006. Per questo motivo, il 13 ottobre 2006 si è rivolto al Mediatore europeo.

Il denunciante ha sostenuto che, per quanto riguarda i medici polacchi, la Commissione non aveva adottato misure adeguate per assistere il denunciante e altri soggetti interessati dal mancato rispetto da parte della Germania delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto trattare correttamente la sua denuncia del 31 marzo 2006 e proseguire la procedura di infrazione nei confronti della Germania, oppure fornirgli adeguate ragioni per cui non era disposta a farlo.

Il denunciante ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di assistenza o consulenza per aiutare i cittadini dell'UE a presentare le loro richieste di risarcimento nei confronti della Germania.

L'INCHIESTA

La portata dell'indagine del Mediatore

Nella sua lettera di inchiesta di apertura alla Commissione, il Mediatore ha chiesto a quest'ultima di includere nel suo parere informazioni sul fatto che, conformemente alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (2) ("la comunicazione"), aveva registrato la comunicazione del denunciante del 31 marzo 2006 come denuncia e, in caso contrario, di indicare i motivi per cui non l'aveva fatto.

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione può essere riassunto come segue:

In primo luogo, la Commissione ha fornito con il suo parere una panoramica della corrispondenza scambiata tra essa e il denunciante a partire dal 18 gennaio 2004 fino al 5 maggio 2006, nonché copie di tale corrispondenza. La Commissione ha inoltre affermato che il denunciante non ha informato il Mediatore in merito a tutte queste comunicazioni. La Commissione ha inoltre sottolineato che, il 12 giugno 2006, il denunciante ha ottenuto il riconoscimento automatico della sua qualifica polacca di medico, ma non ne ha informato la Commissione o il Mediatore.

Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, la Commissione ha dichiarato che, dal febbraio 2004 al maggio 2006, ha assistito il denunciante nell'esame della sua domanda di riconoscimento della sua qualifica ("la domanda") che aveva presentato alle autorità tedesche. Durante l'intero processo di presentazione della domanda, il denunciante era stato regolarmente in contatto con la Commissione per telefono e anche per posta elettronica. La Commissione ha aggiunto di aver risposto a tutte queste e-mail.

Il denunciante è stato temporaneamente autorizzato ad esercitare la sua professione di medico in Germania a partire dal 30 giugno 2004. Fin dall’inizio della sua domanda di autorizzazione permanente e di riconoscimento del suo diploma polacco, le autorità tedesche lo hanno informato che egli poteva ottenere il riconoscimento automatico molto facilmente sulla base dei diritti acquisiti, vale a dire dimostrando tre anni di esperienza professionale nel corso degli ultimi cinque anni. Tuttavia, il denunciante ha rifiutato di presentare i documenti richiesti per questo metodo di riconoscimento, ma ha insistito per ottenere il riconoscimento sulla base di un certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche, che non è stato accettato dalle autorità tedesche. Solo quando stava per scadere la sua licenza temporanea di esercizio, il denunciante ha presentato i documenti necessari per ottenere il riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti. Il 12 giugno 2006 ha ottenuto tale riconoscimento.

Dopo un periodo di corrispondenza attiva tra la Commissione e il denunciante, la corrispondenza è stata interrotta per alcuni mesi fino al 31 marzo 2006, quando il denunciante ha inviato una e-mail alla Commissione "chiedendole di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania." La Commissione " non ha registrato il caso a partire dal 2004 come caso rilevato attraverso le proprie indagini perché la Commissione non aveva motivi giuridici per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania ".

La Commissione ha risposto all'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006 con e-mail del 4 aprile e del 5 maggio 2006 spiegando i motivi per cui non poteva avviare un procedimento nei confronti della Germania.

Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, la Commissione ha ritenuto che, dato che il denunciante aveva, nel frattempo, cioè il 12 giugno 2006, ricevuto il riconoscimento automatico della sua qualifica polacca di medico, la sua richiesta era divenuta superflua.

La Commissione ha aggiunto che, nelle sue e-mail del 4 aprile e del 5 maggio 2006, essa ha indicato i motivi per i quali non poteva avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania. La Commissione ha ribadito tali motivi nel suo parere. In primo luogo, la Commissione ha spiegato che, dopo essere venuta a conoscenza delle difficoltà incontrate dai medici polacchi che hanno chiesto il riconoscimento automatico delle loro qualifiche in Germania sulla base di un certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche, la Commissione ha esaminato approfonditamente le questioni giuridiche. Si è constatato che le autorità polacche hanno identificato l'anno 1956-57 come la data iniziale a partire dalla quale la formazione dei medici polacchi era conforme al diritto europeo. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dai medici polacchi che avevano presentato domanda in Germania per ottenere licenze temporanee prima dell'adesione della Polonia all'UE, le autorità tedesche hanno constatato che la loro formazione non era compatibile con i requisiti dell'UE contenuti nella direttiva. Per questo motivo, le autorità tedesche non hanno riconosciuto automaticamente la formazione acquisita dai medici polacchi (dal 1956 al 1957) che hanno presentato domanda di licenza tedesca dopo l'adesione. Tale approccio era indipendente dall'oggetto del certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche.

La formazione dei medici che ha avuto luogo prima della data di adesione è stata, in linea di principio, considerata non conforme ai requisiti minimi di formazione della direttiva. Nel trattato di adesione della Polonia è stata inserita un'eccezione a tale principio al fine di prevedere che le persone che hanno terminato o iniziato la loro formazione prima della data di adesione e quindi la cui formazione non era conforme all'UE possano comunque beneficiare del riconoscimento automatico delle loro qualifiche, come hanno fatto i medici in altri Stati membri. Tale eccezione potrebbe essere applicata se tali persone fornissero un certificato attestante che hanno effettivamente e legalmente esercitato le attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti la data di rilascio del certificato in questione (il cosiddetto "riconoscimento automatico basato sui diritti acquisiti"). Oltre al riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti, i nuovi Stati membri potevano, nelle precedenti adesioni, rilasciare certificati di conformità che stabilivano la data a partire dalla quale la formazione dei medici impartita nello Stato membro interessato era conforme ai requisiti minimi di formazione della direttiva, anche se la formazione era iniziata o terminata prima della data di adesione. La possibilità di indicare tale "data di conformità" è servita agli Stati membri ospitanti per facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali dei medici che hanno iniziato o terminato la loro formazione prima della data di adesione invece di verificare ogni domanda. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, la comunicazione di una data di conformità non era stata disciplinata in quanto tale nel trattato di adesione della Polonia o nella direttiva. Ai fini del riconoscimento automatico, la direttiva non obbligava gli Stati membri ad accettare le date dichiarate di conformità. In tali circostanze, la valutazione caso per caso delle domande di riconoscimento non era contraria alla direttiva. Pertanto, la Commissione non disponeva di alcuna base giuridica per avviare un'azione legale nei confronti della Germania per il suo rifiuto di concedere il riconoscimento automatico sulla base di un certificato di conformità polacco, ma piuttosto caso per caso, tenendo conto della formazione medica dei singoli richiedenti.

Secondo la Commissione, "le autorità tedesche sono tenute a esaminare ogni domanda di riconoscimento dei medici polacchi entro i termini stabiliti dalla direttiva 93/16/CEE e a concedere il riconoscimento, che non deve essere concesso automaticamente in caso di dubbi giustificati sulla conformità della formazione ai requisiti minimi di formazione di cui alla direttiva 93/16/CEE."Il 24 luglio 2006 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità tedesche ricordando loro "questo obbligo" (la Commissione ha allegato una copia).

Da tale data non sono stati deferiti alla Commissione altri casi relativi alla questione di cui sopra.

Per trovare una soluzione valida per tutti i richiedenti in possesso di tale certificato di conformità, la Commissione ha contattato le autorità polacche al fine di valutare se la formazione medica a partire dal 1956-57 dovesse essere considerata una regola generale conforme ai requisiti minimi di formazione della direttiva, come sostenuto dalle autorità polacche. In tale contesto la Commissione ha ricevuto "centinaia di pagine" di documentazione in polacco e, successivamente, ne ha esaminato attentamente il contenuto. Successivamente, l'8 giugno 2006, ha incontrato le autorità polacche per chiarire le questioni rimanenti. Secondo la Commissione,

"[t]esistono ancora molte informazioni che le autorità polacche devono trasmettere, in particolare per quanto riguarda il carattere obbligatorio e le informazioni sui tirocini e sui programmi di collocamento preclinico di tutte le università e i relativi fogli di calcolo per il periodo dal 1956 al 1956. Ciò vale anche per i programmi del periodo 1985-1993 di tutte le università (è già stato inviato per tre università: Poznan, Katowice e Cracovia) e informazioni sui tirocini estivi e sul periodo di formazione di cinque mesi.

Nel suo parere, la Commissione ha inoltre indicato che la questione generale del riconoscimento dei medici polacchi in Germania era stata anche oggetto dell’interrogazione scritta 2006/1418 presentata alla Commissione da un deputato polacco al Parlamento europeo. Il 27 aprile 2006 la Commissione ha risposto a tale quesito in modo analogo alla sua posizione nel presente parere (la Commissione ha allegato una copia di tale risposta).

La Commissione ha concluso di aver adottato misure adeguate per assistere il denunciante e le altre persone interessate e continuava a portare avanti la sua azione al fine di ripristinare la fiducia reciproca tra la Polonia e la Germania. "Grazie alle risposte della Commissione alle domande dei medici polacchi che chiedono il riconoscimento della loro qualifica in Germania, molte di queste persone hanno finalmente ottenuto il riconoscimento in Germania sulla base dei diritti acquisiti".

Per quanto riguarda la domanda relativa all'istituzione del meccanismo consultivo o dell'assistenza, la Commissione ha affermato che l'eventuale risarcimento dei danni da parte della Germania era una questione che doveva essere trattata dai tribunali tedeschi competenti. Anche se fosse dimostrata una violazione del diritto dell’Unione da parte della Germania, la liquidazione del risarcimento dei danni non rientrerebbe comunque nella competenza delle istituzioni europee.

Osservazioni del denunciante

Le osservazioni del denunciante possono essere riassunte come segue:

Il denunciante ha fatto riferimento all’affermazione della Commissione secondo cui, il 12 giugno 2006, le sue qualifiche professionali di medico sono state riconosciute automaticamente in Germania. A tale riguardo, il denunciante ha affermato che tale formulazione esemplificava, in una certa misura, l'interpretazione della Commissione della corretta amministrazione, in quanto definiva "automatica" l'accettazione di una domanda due anni e mezzo dopo la sua presentazione. A tale riguardo, il denunciante ha osservato e non ha compreso il parere della Commissione, formulato nel contesto della sua denuncia alla Commissione contro le autorità tedesche, secondo cui avrebbe dovuto informare la Commissione o il Mediatore in merito al riconoscimento, da parte della Germania, della sua qualifica del 12 giugno 2006.

Il denunciante ha riconosciuto che la Commissione ha risposto a tutte le sue comunicazioni. Tuttavia, egli non ha ritenuto che, nelle sue risposte, la Commissione gli avesse fornito la debita assistenza per quanto riguarda la sua domanda presentata alle autorità tedesche. Il denunciante ha pertanto sottolineato che, nella sua denuncia, non ha sostenuto la mancanza di risposta da parte della Commissione alle sue e-mail, ma piuttosto il rifiuto di avviare un procedimento adeguato. Il denunciante ha aggiunto che, nell'intera corrispondenza tra lui e la Commissione, che era effettivamente allegata al parere della Commissione, non riusciva a trovare nulla che fosse (o fosse destinato ad essere) di aiuto per lui. Al contrario, egli riteneva che tale corrispondenza fosse stata redatta nel tentativo di dissimulare l'inerzia della Commissione e costituisse di fatto un incoraggiamento alle autorità tedesche a continuare a discriminare i medici polacchi.

Il denunciante ha inoltre osservato che, sebbene la Commissione avesse indicato nel suo parere che, il 30 giugno 2004, gli era stato concesso un permesso temporaneo per esercitare in Germania, essa non aveva indicato che la Germania non aveva prorogato tale permesso per il periodo compreso tra il 14 aprile 2004 e il 30 giugno 2004. Di conseguenza, il denunciante ha perso il lavoro e ha dovuto cambiare residenza.

Inoltre, il denunciante ha osservato che la Commissione non ha menzionato nel suo parere che, nel suo caso, il rifiuto di concedere l'autorizzazione all'esercizio della sua professione era particolarmente discriminatorio perché, come la Commissione sapeva, egli possedeva una specializzazione tedesca in chirurgia e un titolo tedesco di medico, oltre a una formazione medica equivalente e a una pratica ininterrotta acquisita in Polonia.

Il denunciante ha ritenuto che la Commissione accettasse, come giustificazione della discriminazione della Germania nei confronti dei medici polacchi, i dubbi delle autorità tedesche in merito alla qualità dell'istruzione medica in Polonia, iniziata a partire dal periodo 1956-1957. A questo proposito, il denunciante ha affermato che "è difficile trovare prove migliori di un cattivo lavoro e di una cattiva amministrazione da parte della Commissione". Ha quindi proseguito affermando che le persone che avevano iniziato la loro formazione medica nel periodo 1956-1957 avevano da tempo raggiunto l'età pensionabile e, ragionevolmente, non erano tra coloro che attualmente chiedevano l'autorizzazione a svolgere la loro professione all'estero. Il denunciante ha ritenuto che tale giustificazione fosse "scarsa" e non ha ritenuto che, sulla base di essa, la Commissione potesse esimersi dal trattare l'oggetto delle richieste di aiuto dei medici polacchi in Germania. Tuttavia, il denunciante ha osservato che la Commissione non ha spiegato perché le autorità tedesche avessero "giustificato i dubbi" in merito all'equivalenza dell'istruzione medica che il denunciante aveva completato.

Il denunciante ha affermato che la Commissione "ha apprezzato" il suo successo sottolineando che, dal luglio 2006, non aveva ricevuto ulteriori denunce da parte di medici polacchi. Secondo il denunciante, ciò non sarebbe sorprendente, dato che i medici polacchi non avevano motivo di presentare ulteriori denunce alla Commissione in considerazione del fatto che, per i primi due anni successivi all'adesione, la Commissione si è dimostrata inefficiente per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi da parte della Germania.

La denuncia rilevava inoltre che, secondo la Commissione, da un lato, l’equivalenza dell’istruzione poteva essere confermata dal paese che l’aveva offerta e, dall’altro, tale conferma non aveva alcun significato e non era vincolante per il paese ospitante. Il denunciante si chiedeva in che modo quanto sopra potesse essere conforme ai principi di buona amministrazione.

Inoltre, il denunciante ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di una relazione pubblicata dalle autorità tedesche in merito a una riunione che avevano avuto con la Commissione (probabilmente il 14 aprile 2005) in cui si menzionava che il rappresentante della Commissione aveva dichiarato che "le autorità tedesche non dovrebbero preoccuparsi delle azioni legali eventualmente intentate contro di loro da medici polacchi che sono stati discriminati, perché la probabilità che l'esito di tali azioni sia [sic] favorevole [ sic] ai medici polacchi non sia [sic ] elevato ". Il denunciante ha poi affermato che, dalle informazioni in suo possesso, è emerso chiaramente che la dichiarazione di cui sopra da parte del rappresentante della Commissione ha comportato l'adozione di un approccio più intransigente da parte delle autorità tedesche in relazione alle domande di riconoscimento delle qualifiche mediche polacche.

Infine, il denunciante ha ritenuto che la Commissione non a) abbia fornito le ragioni per cui non ha dato seguito alla sua denuncia del 31 marzo 2006 in quanto tale e non abbia avviato indagini sulle pratiche discriminatorie in questione e b) non abbia preso posizione sulla sua richiesta di istituire un meccanismo di assistenza o consulenza per aiutare i medici polacchi nelle loro azioni di risarcimento danni contro la Germania.

La soluzione amichevole

Il 21 gennaio 2008 il Mediatore ha presentato due proposte per una soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore.

La prima proposta per una soluzione amichevole

La prima proposta è così formulata:

(1) La Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riesaminare il messaggio di posta elettronica del denunciante del 31 marzo 2006 e di indirizzarlo conformemente alla sua comunicazione sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario, vale a dire registrare il suo messaggio di posta elettronica come denuncia e, qualora non ritenga opportuno avviare una procedura di infrazione, informarlo dei motivi alla base di tale decisione.

La prima proposta di soluzione amichevole è stata quindi formulata sulla base delle seguenti considerazioni:

1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe trattare correttamente la sua denuncia del 31 marzo 2006 e portare avanti la procedura di infrazione contro la Germania relativa alla presunta violazione del diritto comunitario per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche mediche dei medici polacchi, o fornirgli adeguate ragioni per cui non è disposta a farlo.

Il denunciante ha pertanto ritenuto che le autorità tedesche rifiutassero di riconoscere automaticamente le qualifiche dei medici polacchi sulla base di un certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche e ha affermato che la formazione medica dei medici polacchi, se iniziata a partire dal 1956-57, era conforme ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva.

2 La Commissione ha ritenuto che la domanda del denunciante fosse divenuta superflua, dato che, nel frattempo, vale a dire il 12 giugno 2006, egli aveva ricevuto il riconoscimento automatico della sua qualifica polacca di medico.

La Commissione ha inoltre dichiarato di non aver registrato come denuncia il messaggio di posta elettronica del denunciante del 31 marzo 2006 "invitandolo ad avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania"e di non averlo fatto per quanto riguarda i precedenti messaggi di posta elettronica del denunciante, in quanto non aveva alcun fondamento giuridico per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania. Secondo la Commissione, le sue risposte del 4 aprile e del 5 maggio 2006 spiegavano al denunciante perché non poteva avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania.

Secondo la Commissione, la formazione dei medici polacchi che ha avuto luogo prima della data di adesione è, in linea di principio, considerata non conforme ai requisiti minimi di formazione della direttiva. La Commissione ha rilevato, in sintesi, che le autorità tedesche non erano obbligate dal diritto comunitario a prendere in considerazione i certificati di conformità rilasciati dalle autorità polacche. La Commissione ha inoltre affermato che le autorità tedesche avevano "giustificato dubbi" (a seguito della loro esperienza con alcuni medici polacchi che hanno acquisito la loro qualifica a partire dal 1956-57) in merito alla conformità della formazione ricevuta dai medici polacchi con i requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva. Pertanto, essi non riconoscono le qualifiche dei medici polacchi sulla base di tale certificato di conformità.

Secondo la Commissione, le autorità tedesche sono tenute a esaminare ogni domanda di riconoscimento dei medici polacchi entro i termini previsti dalla direttiva e a concedere il riconoscimento, ma non sono tenute a concedere automaticamente tale riconoscimento in caso di dubbi giustificati sulla conformità della formazione ai requisiti minimi di formazione della direttiva. Il 24 luglio 2006 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità tedesche ricordando loro "questo obbligo". Nessun altro caso è stato deferito alla Commissione da tale data.

La Commissione ha rilevato che il riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi sulla base dei diritti acquisiti, vale a dire sulla base di un certificato attestante che il suo titolare aveva esercitato la professione medica per tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio di tale certificato, costituiva un’altra opzione di riconoscimento concordata nel trattato di adesione della Polonia.

3 In via preliminare, il Mediatore sottolinea che, mentre la precedente corrispondenza del denunciante con la Commissione era incentrata principalmente sul riconoscimento della sua qualifica medica, la sua e-mail del 31 marzo 2006 faceva invece riferimento in modo categorico alla questione generale del riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi e non alla sua situazione personale.

Il Mediatore non concorda pertanto con l'affermazione della Commissione secondo cui, dato che il denunciante aveva nel frattempo ricevuto il riconoscimento automatico della sua qualifica polacca di medico il 12 giugno 2006, la sua richiesta era divenuta superflua.

4 Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'attuale aspetto della denuncia, il Mediatore ritiene difficile comprendere perché l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006 non sia stata registrata come denuncia formale dalla Commissione, conformemente alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (3) ("la comunicazione"). In tale comunicazione, la Commissione ha pubblicato le norme applicabili ai suoi rapporti con le persone che le denunciano violazioni del diritto comunitario. Il punto 3 (Registrazione delle denunce), primo comma, della presente comunicazione prevede quanto segue:

"La corrispondenza suscettibile di essere oggetto di indagine come denuncia è registrata nel registro centrale delle denunce tenuto dal segretariato generale della Commissione."

Il punto 3, secondo comma, contiene un elenco esaustivo di motivi, sulla base dei quali:

"La risposta non può essere oggetto di indagine come denuncia da parte della Commissione e non può pertanto essere iscritta nel registro centrale delle denunce se:

(…)

omette di presentare una lamentela,

- espone un reclamo in merito al quale la Commissione ha adottato una posizione chiara, pubblica e coerente, che sarà comunicata al denunciante (…)."

Il punto 5 (Avviso di ricevimento), quarto comma, della comunicazione così dispone:

"Qualora i servizi della Commissione decidano di non registrare la corrispondenza come denuncia, ne informano l'autore con lettera ordinaria indicando uno o più dei motivi elencati al punto 3, secondo comma."

5 Il Mediatore osserva che l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2007 fa chiaramente riferimento al mancato rispetto del diritto comunitario da parte della Germania e che il denunciante sostiene chiaramente che dovrebbe essere avviata una procedura di infrazione nei confronti della Germania (4).

Il Mediatore ritiene che dovesse essere chiaro alla Commissione che il denunciante desiderava che la sua e-mail fosse trattata come una denuncia di infrazione, in modo che la Commissione avrebbe dovuto trattarla conformemente alla comunicazione. Tuttavia, anche se, nella sua risposta del 5 maggio 2006 al messaggio di posta elettronica del denunciante del 31 marzo 2006, la Commissione ha dichiarato di non poter avviare un procedimento di infrazione, non ha fatto riferimento a nessuno dei motivi previsti al punto 3 della comunicazione, come richiesto dal punto 4 di quest'ultima.

6 Inoltre, il Mediatore non considera "chiara, pubblica e coerente" la posizione della Commissione, nelle sue risposte del 4 aprile e del 5 maggio 2006 al messaggio di posta elettronica del denunciante del 31 marzo 2006, riguardo alla posizione delle autorità tedesche riguardo al riconoscimento dei diplomi di medico polacchi sulla base del certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche. Il Mediatore esprime tale opinione sulla base delle seguenti considerazioni:

In primo luogo, il Mediatore osserva che, nella sua risposta del 27 aprile 2006 all'interrogazione scritta di un deputato polacco al Parlamento europeo, la Commissione si è limitata a dichiarare che la direttiva non obbliga "altri Stati membri ad accettare le date di conformità notificate".

In secondo luogo, nella sua precedente e-mail al denunciante inviata il 16 febbraio 2004, la Commissione ha assunto la seguente posizione in merito al riconoscimento automatico dei diplomi polacchi che certificano la formazione medica. Dopo l'adesione della Polonia all'UE e conformemente alla direttiva, vi sarebbe la possibilità di un riconoscimento automatico dei diplomi, il cui studio è iniziato o è stato completato prima della data di adesione, sulla base di un certificato rilasciato dalle autorità polacche che conferma che lo studio richiesto corrisponde ai requisiti minimi (5). Nella sua ulteriore e-mail del 1o luglio 2004, la Commissione ha dichiarato che sussiste l'obbligo di riconoscimento automatico di un diploma se sono soddisfatte le condizioni pertinenti (6). Inoltre ,, nella sua e-mail del 18 novembre 2004, la Commissione ha indicato il denunciante come qualcuno che ha acquisito la sua qualifica medica prima dell'adesione e ha dichiarato che "in ogni caso, la Germania deve concedere il riconoscimento in conformità della direttiva quando viene presentato un certificato di conformità adeguato, che soddisfi i requisiti minimi"(7).

7 Inoltre, per quanto riguarda il merito del presente aspetto della denuncia, il Mediatore comprende che la Commissione sostiene che non vi è stata alcuna violazione della direttiva da parte della Germania, in quanto i) in linea di principio, il titolo medico rilasciato in Polonia quando era uno Stato terzo (vale a dire, prima della sua adesione) non dovrebbe essere automaticamente riconosciuto e ii) ai sensi della direttiva e del trattato di adesione, il certificato di conformità della data in cui la formazione medica era conforme ai requisiti minimi di formazione stabiliti da tale direttiva, come stabilito dalle autorità polacche, non dovrebbe essere necessariamente accettato dalle autorità tedesche.

8 Il Mediatore osserva inoltre che, sulla base delle spiegazioni fornite dalla Commissione, risulta che la Germania, da un lato, ha ritenuto che le qualifiche dei medici polacchi che hanno presentato il certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche non dovessero, in linea di principio, essere riconosciute a causa del sospetto che la loro formazione potesse non corrispondere ai requisiti minimi previsti dalla direttiva e, dall'altro, ha fondato tale opinione sull'affermazione secondo cui, in passato, la formazione di taluni altri medici non soddisfaceva i requisiti minimi.

Il Mediatore comprende tuttavia che la Commissione non avrebbe potuto fare riferimento al ragionamento della Germania di cui sopra quando ha dichiarato nel parere che "non aveva alcun fondamento giuridico per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania".

9 Il Mediatore ritiene pertanto utile ricordare la causa C-110/01 Tennah-Durez (8), relativa alla misura in cui uno Stato membro deve riconoscere automaticamente una qualifica medica rilasciata ad un cittadino comunitario dalle autorità di un altro Stato membro sulla base di una formazione svolta in parte al di fuori della Comunità. Nelle sue conclusioni relative a tale causa, l'avvocato generale Jacobs ha affermato che

"Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9 [della direttiva] le autorità dello Stato membro ospitante possono (...), in caso di dubbi giustificati, chiedere allo Stato membro segnalante la conferma che la formazione è stata effettivamente conforme all'articolo 23, paragrafo 10; ancora una volta il riconoscimento deve essere automatico e incondizionato se tale conferma è fornita, ma in caso contrario la situazione non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva. Sottolineo tuttavia che l'articolo 22 si applica solo in via eccezionale e in caso di dubbi giustificati - come potrebbero essere sollevati da informazioni specifiche contenute nella domanda di riconoscimento, ad esempio, piuttosto che da semplici sospetti derivanti, ad esempio, dalla cittadinanza originaria del richiedente: non autorizza le autorità nazionali a indulgere in tattiche di ritardo o in spedizioni di pesca, comportamenti che sarebbero del tutto in contrasto con lo spirito della direttiva."

A tale riguardo, il Mediatore constata con soddisfazione che, nella lettera indirizzata alla Rappresentanza permanente della Germania il 24 luglio 2006, la Commissione ha fatto riferimento alla causa C-110/01 Tennah-Durez e si è espressa (11):

"(...) le autorità tedesche hanno il dovere di verificare il riconoscimento dei diplomi e di riconoscere in generale i diplomi dei nuovi Stati membri. Uno Stato membro non può esonerarsi da tale obbligo per il solo fatto di nutrire dubbi (Bedenken). Lo Stato membro deve risolvere la questione con l'altro Stato membro interessato bilateralmente, in conformità della sentenza Tennah-Durez. Lo Stato membro non può semplicemente rimanere inattivo. Solo in caso di ragionevole dubbio (che deve essere deciso caso per caso), le autorità tedesche possono contestare la certificazione di conformità rilasciata dalle autorità polacche. In tal caso, le autorità tedesche hanno ancora il dovere di riconoscere il grado in questione. Se necessario, possono imporre misure di bilanciamento.

Desidero sottolineare che ogni volta che le autorità tedesche ricevono una richiesta di riconoscimento di una laurea, hanno il dovere di decidere entro un termine stabilito e di prendere una decisione appropriata. (...)

Saremmo quindi grati alle autorità tedesche se utilizzassero i suddetti principi per ogni richiesta di riconoscimento da parte dei medici polacchi e dei medici specialisti cechi. Le sarei molto grato se potesse fornirci le osservazioni delle autorità tedesche in merito a tale questione entro due mesi dal ricevimento della presente lettera."

10 Infine, il Mediatore ricorda che, nella sua lettera alla Commissione per l'avvio della presente indagine, ha richiamato l'attenzione di quest'ultima sul fatto che la comunicazione poteva essere applicabile. Ritiene pertanto difficile capire perché, a suo parere, la Commissione non abbia fatto riferimento alla comunicazione.

La Commissione ha invece ritenuto che l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006 non potesse essere registrata come denuncia in quanto la Commissione non aveva alcuna base giuridica per avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania. Tuttavia, alla luce delle sue constatazioni di cui al precedente punto 3.8 e, in particolare, delle dichiarazioni della Commissione nella sua lettera alla Rappresentanza permanente della Germania citata al precedente punto 3.9, sembrerebbe, a prima vista, che tale motivo, allo stato attuale, non sia del tutto convincente. Il Mediatore rileva inoltre a questo proposito che, come indicato al precedente punto 3.6, la Commissione stessa sembrava aver discusso la questione di una potenziale violazione del diritto comunitario nelle sue precedenti lettere al denunciante. Inoltre, come indicato al precedente punto 2.2, la Commissione sembra esaminare ora le informazioni da essa richieste alle autorità polacche che, in sostanza, sembrano essere contestate dalle autorità tedesche e costituire il motivo del loro rifiuto del riconoscimento delle qualifiche polacche di medici ´ sulla base del certificato di conformità. Inoltre, per il motivo illustrato al precedente punto 3.3, il Mediatore non concorda con la Commissione sul fatto di non essere stato in grado di soddisfare l'argomentazione in quanto il denunciante aveva, nel frattempo, cioè il 12 giugno 2006, ricevuto il riconoscimento automatico della sua qualifica polacca di medico e pertanto la sua richiesta era divenuta superflua.

Sulla base di tali considerazioni, il Mediatore è giunto alla conclusione preliminare che la Commissione non ha gestito l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006 conformemente alla sua comunicazione e non ha spiegato perché non potesse farlo. Questo fallimento sembrava essere un primo caso di cattiva amministrazione.

La seconda proposta per una soluzione amichevole

La seconda proposta di soluzione amichevole è formulata come segue:

(2) La Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di completare la sua risposta al denunciante e di rispondere debitamente alla sua richiesta di istituire un meccanismo di assistenza o consulenza volto ad aiutare i cittadini dell'UE a presentare le loro richieste di risarcimento contro la Germania per quanto riguarda il riconoscimento della formazione del loro medico in Polonia.

Essa si basava sulle seguenti ulteriori considerazioni:

11 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di assistenza o consulenza volto ad aiutare i cittadini dell'UE a presentare le loro richieste di risarcimento nei confronti della Germania.

12 La Commissione ha affermato che la questione dell'eventuale risarcimento dei danni da parte della Germania è una questione che dovrebbe essere trattata dai giudici tedeschi competenti. Essa ha poi aggiunto che, anche qualora fosse dimostrata una violazione del diritto dell’Unione da parte della Germania, la liquidazione del risarcimento dei danni non rientrerebbe nella competenza delle istituzioni europee.

13 Sebbene la suddetta affermazione della Commissione sia vera, essa non sembra essere esaustiva nell'ambito della presente argomentazione.

In primo luogo, il Mediatore ha sottolineato che i cittadini che hanno problemi con l'amministrazione nazionale possono presentare le loro rimostranze ai difensori civici nazionali (o, nel caso della Germania, alla commissione per le petizioni del Bundestag) e non è escluso che le loro richieste possano essere soddisfatte in seguito alla mediazione dei difensori civici. Questa via di ricorso costituisce per i cittadini una via alternativa di ricorso ai tribunali.

In secondo luogo, secondo il Mediatore, la presente argomentazione riguarda anche la questione di ciò che la Commissione potrebbe fare per informare meglio i cittadini di uno Stato membro che incontrano problemi con il riconoscimento della loro qualifica medica in un altro Stato membro (in questo caso particolare, problemi dei medici polacchi in Germania) su come dovrebbero procedere. Il Mediatore ritiene che un potenziale meccanismo per la questione di cui sopra sia lo sviluppo del sito web EURES della Commissione.

La Commissione avrebbe potuto anche fare riferimento alla sua recente riforma del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali che, nel frattempo, il 20 ottobre 2007, si è conclusa con la sostituzione delle pertinenti direttive sul riconoscimento delle qualifiche professionali con una nuova direttiva 2005/36/CE (12) (in particolare per quanto riguarda l'istituzione di punti di contatto negli Stati membri che potrebbero fornire ai cittadini informazioni sul riconoscimento delle loro qualifiche professionali).

La Commissione non ha esaminato l'argomentazione del denunciante in questi termini. Ciò potrebbe costituire un secondo caso di cattiva amministrazione.

Risposta della Commissione alle proposte del Mediatore per una soluzione amichevole (datata 27 febbraio 2008 e inviata al Mediatore il 4 aprile 2008)

La Commissione ha accolto con favore entrambe le proposte per una soluzione amichevole.

Per quanto riguarda la prima proposta, la Commissione ha dichiarato che, come suggerito dal Mediatore, il messaggio di posta elettronica del denunciante del 31 maggio 2006 è stato registrato con il riferimento 2008/4115 come denuncia. Il denunciante ha ricevuto un avviso di ricevimento il 7 febbraio 2008 (la Commissione ne ha trasmesso copia). "Nello stesso contesto", la Commissione ha inviato una lettera al denunciante in cui lo invitava a fornire ulteriori informazioni al fine di riesaminare la sua denuncia. La Commissione ha inoltre dichiarato di aver completato l’esame della questione generale della data di conformità che era stata comunicata dalla Polonia. Alla luce di quanto precede, il caso del denunciante sarebbe stato riesaminato. La Commissione ha inoltre dichiarato che il denunciante sarebbe stato informato delle conclusioni pertinenti.

Per quanto riguarda la seconda proposta, la Commissione ha osservato che, nella sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha fatto riferimento alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13) ("direttiva 2005/36"), entrata in vigore il 20 ottobre 2007, che impone agli Stati membri di designare un punto di contatto incaricato di cooperare con altri punti di contatto e con le autorità competenti dello Stato membro ospitante al fine di assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti loro conferiti.

La Commissione ha inoltre affermato che l'elenco dei punti di contatto era stato completato e sarebbe stato reso disponibile sul "sito web delle qualifiche professionali" (http://ec.europa.eu/ internal _market/qualifications/index _fr.htm), unitamente a un'adeguata spiegazione rivolta ai cittadini. La Commissione ha inoltre chiarito che questo sito web fornirà anche un link al sito web EURES e ha annunciato l'adozione di misure per stabilire un link al sito web sulle qualifiche professionali sul sito web EURES.

La Commissione ha inoltre sottolineato che ciascuno Stato membro, compresa la Germania, aveva l’obbligo, ai sensi della direttiva 2005/36, di designare un coordinatore per le attività delle autorità competenti che, a sua volta, si mettesse in contatto con la persona di contatto. I nomi di tali coordinatori saranno pubblicati anche sul sito web di cui sopra. La Commissione ha dichiarato che "[n]ella nostra risposta al denunciante, inseriremo i recapiti del punto di contatto tedesco"e del coordinatore tedesco.

Osservazioni del denunciante sulla risposta della Commissione alle proposte del Mediatore per una soluzione amichevole

Il denunciante allegava alle sue osservazioni a) la lettera inviatagli dalla Commissione il 26 febbraio 2008, ossia un giorno prima della risposta della Commissione alla proposta del Mediatore di una soluzione amichevole, e b) la sua lettera dello stesso giorno in cui rispondeva alla Commissione. Secondo il denunciante, la Commissione non aveva risposto alle domande poste nella sua lettera.

Lettera della Commissione del 26 febbraio 2008

Il titolo di tale lettera era: "Sua denuncia relativa al riconoscimento automatico delle qualifiche polacche (...)" (il corsivo è mio).

La Commissione ha fatto riferimento alla sua precedente corrispondenza con il denunciante e ha dichiarato di aver ottenuto nel frattempo ulteriori informazioni in merito alla data proposta dalle autorità polacche, a partire dalla quale la formazione dei medici polacchi era conforme ai requisiti minimi comunitari ("la data di conformità").

La Commissione ha dichiarato che, sulla base dei documenti di cui sopra, non risulta che tutti i diplomi di medicina rilasciati in Polonia tra il 1985 e il 1993 siano conformi ai requisiti minimi di istruzione previsti dalla direttiva pertinente. Ha poi osservato che "[i] t potrebbe tuttavia essere" che, nel caso del denunciante, la sua formazione soddisfaceva i requisiti minimi della direttiva. La Commissione ha dichiarato al riguardo che "sembra "che il denunciante abbia conseguito il diploma di medico in Polonia nel 1992.

La Commissione ha pertanto chiesto al denunciante di fornirgli il suo curriculum universitario (compreso un piano di studi) per un ulteriore esame della sua denuncia.

Risposta del denunciante dello stesso giorno (14)

Il denunciante ha dichiarato di non essere in grado di comprendere la richiesta della Commissione di cui sopra e di non vedere alcuna ragione per cui, dopo quattro anni di "mancanza" da parte dell'Istituzione, dovrebbe ora essere invitato a fornirgli il curriculum della Scuola di medicina di Varsavia. Sottolinea inoltre che:

In primo luogo, tali informazioni sono pubbliche e la Commissione dispone di mezzi sufficienti per ottenerle.

In secondo luogo, la Commissione sa bene che le sue qualifiche sono state finalmente riconosciute e che ora può esercitare la professione di medico in Germania. A tale riguardo, il denunciante ha ricordato che, oltre alla formazione medica in Polonia, possiede anche un diploma in medicina rilasciato da un'università tedesca e una specializzazione tedesca in chirurgia e che, di conseguenza, le autorità tedesche non avrebbero comunque dovuto sollevare dubbi in merito all'equivalenza della sua formazione medica.

Infine, il denunciante ha sottolineato che la Commissione aveva interpretato erroneamente l'oggetto della sua denuncia nei suoi confronti. Il denunciante ha dichiarato di essersi lamentato per quanto riguarda la pratica discriminatoria della Germania nei confronti dei medici polacchi e non per quanto riguarda il suo caso.

Osservazioni specifiche del denunciante sulla risposta della Commissione alle proposte di soluzione amichevole

In sintesi, il denunciante ha dichiarato di aver accettato "in linea di principio" la proposta di una soluzione amichevole, ma, alla luce della summenzionata lettera della Commissione del 26 febbraio 2008, era ora notevolmente preoccupato per la risposta della Commissione a tale proposta.

Il denunciante ha ritenuto che la richiesta della Commissione, contenuta nella sua lettera del 26 febbraio 2008, di presentare il curriculum dei suoi studi in una delle scuole polacche di medicina nel 1986-1992 non fosse giustificata. A questo punto, la Commissione avrebbe dovuto essere ben consapevole di un tale programma di studi, dato che l'allargamento dell'UE aveva già avuto luogo quattro anni prima, cioè nel maggio 2004, e, inoltre, vi era stata una controversia di lunga data per quanto riguarda i dubbi delle autorità tedesche in merito alle qualifiche dei medici polacchi.

Inoltre, il denunciante ha sottolineato che la questione essenziale nel suo caso era l'atteggiamento della Commissione in relazione all'asserita violazione del diritto comunitario da parte della Germania. Il denunciante ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che le autorità tedesche abbiano violato il diritto comunitario rifiutando di riconoscere i certificati di conformità rilasciati dalle autorità polacche, mentre tutti gli altri membri dell'UE hanno riconosciuto tali certificati.

Il denunciante ha inoltre sottolineato che, a tale riguardo, ha sostenuto che la Commissione dovrebbe istituire un meccanismo di assistenza per i cittadini polacchi che hanno subito danni a causa della suddetta pratica discriminatoria delle autorità tedesche. Nella sua risposta alla soluzione amichevole, tuttavia, la Commissione ha fatto riferimento al meccanismo di informazione, che secondo il denunciante non è lo stesso di un meccanismo di assistenza.

Il denunciante ha chiesto che la presente inchiesta chiarisca se la Germania abbia o meno violato il diritto comunitario. In caso di violazione, l'istituzione di un meccanismo di assistenza per i medici polacchi sarebbe giustificata. Il denunciante ha inoltre sottolineato che, in caso di violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, la reazione della Commissione dovrebbe consistere nell'adottare misure adeguate nei confronti di tale Stato membro, anziché tollerare tale violazione e istituire un meccanismo per informare i cittadini in merito al diritto comunitario. In quest'ultima eventualità, i cittadini non potevano più fidarsi della Comunità e dei suoi organi.

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni, il denunciante ha affermato che, durante una riunione con le autorità tedesche, il rappresentante della Commissione ha dichiarato che "le autorità tedesche non dovrebbero preoccuparsi delle azioni legali eventualmente intentate contro di loro da medici polacchi discriminati, perché la probabilità che l'esito di tali azioni sia [sic] favorevole per [sic] i medici polacchi non sia [sic ] elevato", e che, di conseguenza, le autorità tedesche avevano adottato un approccio più intransigente nei confronti dei medici polacchi che chiedevano il riconoscimento delle loro qualifiche.

Nella misura in cui la dichiarazione del denunciante di cui sopra potrebbe costituire una nuova accusa, il Mediatore ricorda che l'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto prevede che una denuncia "deve essere preceduta dagli opportuni approcci amministrativi alle istituzioni e agli organi interessati". Il Mediatore osserva che il denunciante non sembra aver contattato la Commissione in relazione alla sua nuova accusa. Pertanto, il Mediatore non ha il diritto di trattare tale affermazione.

1.2 Inoltre, sebbene il Mediatore osservi che il denunciante non sembra essere sicuro della data della suddetta riunione e non sia chiaro quando il denunciante sia venuto a conoscenza della relazione pertinente su tale riunione, ritiene utile ricordare che, secondo il suo statuto, esiste un termine di due anni per presentare una denuncia al Mediatore a partire dalla data in cui i presunti fatti sono stati portati a conoscenza della persona che ha presentato la denuncia.

2 Assistenza ai medici polacchi

2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha adottato misure adeguate per assistere il denunciante e gli altri soggetti interessati dal mancato rispetto, da parte della Germania, delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di medico polacco.

Il denunciante ha fatto riferimento alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, del 23 settembre 2003, in vigore dal 1o maggio 2004 (in appresso "la direttiva")(15).

2.2 Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha dichiarato di aver assistito il denunciante, dal febbraio 2004 al maggio 2006, nell'esame della sua domanda di riconoscimento delle sue qualifiche, che aveva presentato alle autorità tedesche e che aveva risposto a tutte le sue comunicazioni. La Commissione ha dichiarato che "grazie alle risposte della Commissione alle domande dei medici polacchi che chiedono il riconoscimento della loro qualifica in Germania, molte di queste persone hanno finalmente ottenuto il riconoscimento in Germania sulla base dei diritti acquisiti".

La Commissione ha inoltre dichiarato che i) il 24 luglio 2006 ha inviato una lettera alla Rappresentanza permanente della Germania a Bruxelles in merito al riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi sulla base del certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche; ii) ha contattato le autorità polacche al fine di valutare se la formazione medica impartita a partire dal 1956-57 debba, in linea di principio, essere considerata conforme ai requisiti minimi di formazione della direttiva e sta ora esaminando le informazioni da esse fornite; e iii) prosegue la sua azione volta a ripristinare la fiducia reciproca tra la Polonia e la Germania.

2.3 Sulla base delle prove disponibili, sembra che la Commissione abbia intrapreso una serie di azioni per assistere i medici polacchi.

In primo luogo, la Commissione ha contattato le autorità tedesche al fine di risolvere i problemi individuali di un certo numero di medici polacchi (compreso il denunciante) che desideravano lavorare in Germania, per quanto riguarda il riconoscimento delle loro qualifiche sulla base dei diritti acquisiti. Questa azione della Commissione sembrava costituire una soluzione immediata al loro problema. A questo proposito, tuttavia, il Mediatore desidera sottolineare che la presente denuncia non fa riferimento al riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi sulla base dei diritti acquisiti considerati in ogni singolo caso, vale a dire sulla base di un certificato che conferma che hanno lavorato come medici per tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti. Piuttosto, la presente denuncia riguarda il riconoscimento della loro qualifica sulla base del certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche, in generale. In tale certificato, le autorità polacche dichiarano che la formazione medica dei medici polacchi, se iniziata a partire dal 1956-57, è conforme ai requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva ("il certificato di conformità").

In secondo luogo, la Commissione si è concentrata sulla questione generale del riconoscimento automatico delle qualifiche polacche dei medici ´, rilasciate sulla base del certificato di conformità rilasciato dalle autorità polacche. In quest'ottica, ha contattato sia le autorità tedesche che quelle polacche e ha mantenuto un intenso dialogo con loro. Il Mediatore comprende inoltre che la Commissione ha incoraggiato i contatti bilaterali in materia tra le autorità nazionali polacche e tedesche competenti e osserva che tale azione sembra corrispondere allo spirito della direttiva (16). Il Mediatore osserva inoltre che, nella sua lettera alle autorità tedesche del 24 luglio 2006, la Commissione ha dichiarato che "[i]l problema relativo al riconoscimento dei diplomi medici polacchi è già stato oggetto di numerosi scambi di corrispondenza tra il ministero federale tedesco della Sanità e i servizi [della Commissione]. "Inoltre, il Mediatore osserva che la Commissione ha contattato le autorità polacche al fine di valutare se la formazione medica a partire dal 1956-57 dovesse, di norma, essere considerata conforme ai requisiti minimi di formazione della direttiva, come sostenuto dalle autorità polacche.

Infine, la Commissione ha esaminato la documentazione fornita dalle autorità polacche. Nella sua ulteriore risposta alla proposta del Mediatore di una soluzione amichevole, la Commissione ha informato il Mediatore di aver appena concluso l'esame delle informazioni fornite dalle autorità polacche e che avrebbe informato il denunciante dei risultati di tale esame. Nella sua lettera al denunciante del 26 febbraio 2008, la Commissione ha dichiarato che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità polacche, non risulta che tutti i diplomi di studi di medicina rilasciati dalle autorità polacche negli anni 1985-1993 siano conformi ai requisiti minimi della direttiva.

2.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che le azioni finora intraprese dalla Commissione appaiano adeguate e che non siano giustificate ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia. Tuttavia, secondo il Mediatore, ci si potrebbe ragionevolmente attendere che la Commissione prosegua i suoi sforzi per risolvere il problema del riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi in Germania, tenendo conto di un fatto spesso sottolineato dal denunciante nel corso dell'indagine, vale a dire che altri Stati membri sembrano riconoscere le loro qualifiche sulla base di certificati di conformità. Il Mediatore confida che le conclusioni raggiunte finora dalla Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità polacche, riceveranno un seguito adeguato e tempestivo. Ciò sarebbe conforme a quanto comunicato in parte dalla Commissione al denunciante nella sua lettera del 26 febbraio 2008. Il Mediatore farà un'ulteriore osservazione in merito.

3 Trattamento della denuncia di infrazione

3.1 Il 21 gennaio 2008 il Mediatore, sulla base delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 10 della parte intitolata "LA SOLUZIONE AMICIZIA", ha presentato una proposta di soluzione amichevole ("la prima proposta di soluzione amichevole"), che suggeriva alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di riesaminare l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006. Suggerisce inoltre alla Commissione di prendere in considerazione l'invio di tale e-mail conformemente alla sua comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario (17) ("la comunicazione"). Ciò implicherebbe la registrazione dell'e-mail in questione come denuncia e, nel caso in cui non ritenga opportuno avviare una procedura di infrazione, informare il denunciante dei motivi alla base di tale decisione.

3.2 Il Mediatore si compiace del fatto che la Commissione abbia accettato la sua prima proposta di soluzione amichevole nella misura in cui, il 7 febbraio 2008, conformemente alla comunicazione, ha registrato l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006 come denuncia con il riferimento 2008/4115.

3.3 Nelle sue ulteriori osservazioni, tuttavia, il denunciante non sembrava del tutto soddisfatto dell'azione intrapresa dalla Commissione in risposta alla prima proposta del Mediatore per una soluzione amichevole. Il denunciante ha citato il contenuto della successiva lettera inviatagli dalla Commissione il 26 febbraio 2008 come motivo per non essere del tutto soddisfatto del ricorso della Commissione.

3.4 Nelle sue osservazioni, egli ha sottolineato, in sintesi, che, nella sua lettera del 26 febbraio 2008, la Commissione ha fatto riferimento alla sua denuncia 2008/4115 per quanto riguarda il riconoscimento automatico delle sue qualifiche individuali, mentre la sua denuncia riguardava la questione generale del riconoscimento delle qualifiche dei medici polacchi e non la sua situazione personale. In tale lettera, la Commissione si è inoltre dichiarata disposta a valutare se le qualifiche del denunciante acquisite in Polonia tra il 1985 e il 1993 fossero conformi ai requisiti minimi della direttiva, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che, nel 2006, le qualifiche del denunciante erano già state riconosciute dalle autorità tedesche.

Egli ha pertanto chiesto che la presente inchiesta chiarisca se la Germania abbia o meno violato il diritto comunitario.

3.5 Il Mediatore chiarisce al riguardo che la sua prima proposta di soluzione amichevole, così come formulata, si basava sulla comunicazione e conteneva due suggerimenti:

i) che la Commissione potesse registrare l'e-mail del denunciante del 31 marzo 2006 come denuncia conformemente alla comunicazione, come ha fatto la Commissione il 7 febbraio 2008, e

ii) nel caso in cui la Commissione non ritenesse opportuno avviare una procedura di infrazione, potrebbe informare il denunciante dei motivi alla base di tale decisione. Ciò la Commissione non poteva ancora fare perché, ragionevolmente, aveva bisogno e, secondo la comunicazione, aveva a sua disposizione un periodo di tempo specifico per esaminare tale denuncia.

3.6 Il Mediatore comprende che, nel rispondere alla sua proposta di soluzione amichevole e nell'inviare al denunciante la relativa lettera il 26 febbraio 2008, la Commissione non aveva ancora completato l'indagine sulla denuncia al fine di giungere alla decisione di inviare una lettera di costituzione in mora alle autorità tedesche o di chiudere il caso. Il Mediatore ricorda pertanto che, secondo la comunicazione, la Commissione dovrebbe decidere di emettere una costituzione in mora nell'ambito del procedimento precontenzioso sulla base dell'articolo 226 CE o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia. Il Mediatore non comprende la dichiarazione della Commissione, resa nella sua lettera del 26 febbraio 2008 al denunciante, secondo cui, sulla base della sua analisi delle informazioni fornite dalle autorità polacche, "non risulta che tutti i diplomi di medicina rilasciati in Polonia tra il 1985 e il 1993 siano conformi ai requisiti minimi di istruzione previsti dalla direttiva pertinente" per costituire tale decisione.

Il Mediatore ritiene pertanto che, se del caso, la Commissione informerà a tempo debito il denunciante in merito alla sua risposta al secondo suggerimento contenuto nella sua proposta di soluzione amichevole.

3.7 Alla luce delle sue conclusioni di cui ai precedenti punti 3.4 e 3.6, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini per quanto riguarda la presente accusa.

3.8 Il Mediatore osserva tuttavia che, nelle sue osservazioni sulla lettera inviatagli dalla Commissione il 26 febbraio 2008, il denunciante ha espresso alcune preoccupazioni e, più in particolare, ha sostenuto che la suddetta lettera della Commissione non aveva risposto alle domande del denunciante formulate nella sua risposta dello stesso giorno. Il Mediatore decide pertanto che, nella misura in cui riguardano tale mancata risposta, le osservazioni del denunciante dovrebbero essere registrate come una nuova denuncia e dovrebbero essere trattate di conseguenza.

4 Chiedere alla Commissione di istituire un meccanismo di assistenza o consulenza per i medici polacchi al fine di consentire loro di presentare le loro domande di risarcimento danni nei confronti della Germania

4.1 Il 21 gennaio 2008, sulla base delle considerazioni di cui ai punti 11-13 della precedente parte "LA SOLUZIONE AMICIZIA", il Mediatore ha presentato anche una seconda proposta di soluzione amichevole. In tale seconda proposta, ha suggerito alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di completare la sua risposta al denunciante rispondendo debitamente alla sua richiesta che la Commissione istituisca un meccanismo di assistenza o consulenza volto ad assistere i cittadini dell'UE nel presentare contro la Germania le loro richieste di risarcimento per quanto riguarda il riconoscimento della formazione del loro medico in Polonia.

In tal modo, il Mediatore ha convenuto con la Commissione che la domanda di risarcimento del danno potesse essere presentata dai medici polacchi dinanzi ai tribunali tedeschi, ma ha anche ritenuto che la Commissione potesse assistere tali medici fornendo le informazioni necessarie alla luce della nuova direttiva 2005/36 (18), in particolare per quanto riguarda l'istituzione di punti di contatto negli Stati membri, che potrebbero fornire loro informazioni relative al riconoscimento delle loro qualifiche professionali.

4.2 Nella sua risposta a tale proposta, la Commissione ha fatto riferimento in dettaglio all'organizzazione dei punti di contatto ai sensi della direttiva summenzionata. Ha inoltre affermato che le informazioni pertinenti, compreso un tale punto di contatto in Germania, sarebbero state inviate al denunciante, al momento dell'attuazione della direttiva, e sarebbero state rese disponibili sul sito web della Commissione dedicato alle qualifiche professionali.

Inoltre, ha affermato che sarebbe stato stabilito un legame reciproco con EURES.

4.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha ritenuto, in sintesi, che tale assistenza "informativa" non fosse sufficiente, soprattutto nel caso in cui fosse accertata una violazione del diritto comunitario da parte della Germania. Egli ha anche giustamente sottolineato che, se la Commissione tollerasse le violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri e istituisse un meccanismo per informare i cittadini sul diritto comunitario invece di intraprendere azioni appropriate, i cittadini non si fiderebbero più della Comunità e dei suoi organi.

4.4 A tale riguardo, il Mediatore ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui, sebbene la Commissione possa scegliere di non perseguire un'infrazione dinanzi alla Corte di giustizia, essa non è autorizzata, nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 226 CE, ad esentare gli Stati membri dagli obblighi comunitari e non può inoltre impedire ai singoli di far valere i loro diritti sanciti dal trattato per contestare misure adottate da uno Stato membro che potrebbero essere contrarie al diritto comunitario (19). Tuttavia, come già sottolineato dal Mediatore nella sua proposta di soluzione amichevole, spetta ai giudici nazionali difendere i diritti individuali garantiti dal diritto comunitario e a tali giudici decidere in merito alla natura e all'entità dei danni derivanti da violazioni del diritto comunitario da parte di tali misure.

4.5 Il Mediatore ringrazia la Commissione per la sua risposta che sembra essere conforme alla sua proposta. Tuttavia, alla luce delle osservazioni del denunciante di cui al precedente punto 4.3, la soluzione amichevole non può essere considerata efficace.

4.6 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini neppure per quanto riguarda l'attuale aspetto della denuncia.

Conclusione

Alla luce delle osservazioni del denunciante sulla risposta della Commissione alle proposte del Mediatore per una soluzione amichevole, non sono giustificate ulteriori indagini sulla presente denuncia.

Il Mediatore comprende tuttavia che, a tempo debito e nel caso in cui la Commissione non ritenga opportuno avviare una procedura di infrazione nei confronti della Germania a seguito della denuncia del denunciante 2008/4115, informerà il denunciante dei motivi alla base di tale decisione. Agendo in tal modo, la Commissione si conformerebbe, se del caso, al secondo suggerimento contenuto nella prima proposta del Mediatore per una soluzione amichevole. Il Mediatore comprende che la Commissione non ha potuto fare finora, perché, secondo la comunicazione, ha bisogno di tempo per indagare su tale denuncia. Secondo il Mediatore, non sarebbe utile prolungare la sua indagine fino a quando la Commissione non concluderà l'indagine sulla denuncia. Decide quindi di archiviare il caso.

ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il Mediatore confida che le conclusioni raggiunte finora dalla Commissione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità polacche, riceveranno un seguito adeguato e tempestivo nel contesto della sua indagine sulla denuncia 2008/4115, relativa alla violazione da parte della Germania delle norme comunitarie relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli presentati dai medici polacchi.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) GU 1993, L 165, pag. 1, come modificata.

(2) COM(2002) 141 def.

(3) COM(2002) 141 def.

(4) "(...) ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten sowie auch alle Maßnahmen zu ergreifen, damit die Diskriminierungspraktiken der Bundesrepublik Deutschland mit sofortiger Wirkung unterbunden werden".

(5) "Die automatische Anerkennung von Diplomen, deren Ausbildung vorher [dem Beitritt] begonnen wurde, setzt zusätzlich voraus, dass entweder eine Bescheinigung der PL Behörden beigefegt wird aus der hervorgeht dass der/die Betreffende (a) eine Ausbildung absolviert hat, die mit Mindestkriterien konform ist oder (...)".

(6) "Weiters ergibt sich eine automatische Annerkennungspflicht (wenn alle andere n Bedingungen erfüllt sind) ebenfalls aus der Richtlinie (...)".

(7) "'In jedem Fall, hat Deutschland entsprechend der Richtlinie Anerkennungen zu erteilen, wenn eine entsprechende - den Mindesterfordernissen Rechnung tragende - Konformitätsbescheinigung beigebracht wird.(...)".

(8) Causa C-110/01, Tennah-Durez (Raccolta 2003, pag. I-6239).

(9) Articolo 22: "In caso di dubbi giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro la conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in tale altro Stato membro e di cui al titolo II, capi da I a IV, nonché la conferma del fatto che l'interessato ha soddisfatto tutti i requisiti di formazione di cui al titolo III."

(10) L'articolo 23 specifica i requisiti minimi per le persone che intendono intraprendere ed esercitare una professione medica in un altro Stato membro.

(11) La lettera della Commissione è stata redatta in tedesco. Una traduzione informale in inglese dei frammenti pertinenti di tale lettera è stata effettuata dall'ufficio del Mediatore.

(12) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che abroga (a decorrere dal 20 ottobre 2007) le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE, GU 2005, L 255, pag. 22 (il corsivo è mio).

(13) GU 2005, L 255, pag. 22.

(14) Una copia di tale risposta è stata inviata al Mediatore lo stesso giorno.

(15) GU 1993, L 165, pag. 1.

(16) Cfr. nota 9.

(17) COM(2002) 141 def.

(18) Cfr. nota 1.

(19) Cfr. cause riunite C-142 e 143/80, Administrazione delle Finanze dello Stato/Essevi, Racc. 1981, pag. 1413.

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