In che modo i difensori civici possono sviluppare l’utilizzo di «poteri di persuasione» per moltiplicare gli effetti del loro operato?

A cura dell’équipe del Mediatore europeo

Il difensore civico finlandese Petri Jääskeläinen presiede il gruppo di lavoro sui «poteri di persuasione»

Le istituzioni dei difensori civici dispongono di tutta una serie di «poteri di persuasione». Il modo in cui utilizzano tali competenze dipende dall’obiettivo che si prefiggono di conseguire, da quanto è controversa la questione e dal tipo di sostegno pubblico di cui godono. Il gruppo di lavoro sui «poteri di persuasione» ha esaminato le ragioni che stanno alla base di tali competenze e i diversi metodi di cui i vari uffici dispongono per coltivare i rapporti con le numerose parti interessate.

Tali «poteri di persuasione» si dividono in due grandi categorie: formali e informali. I «poteri di persuasione» formali comprendono l’esame di una denuncia, le indagini di propria iniziativa, le ammonizioni e le raccomandazioni, mentre nei «poteri di persuasione» informali rientrano le attività mediatiche sia tradizionali sia online. Anche se detti «di persuasione», spesso questi poteri possono essere forti, in quanto sono flessibili e di norma non possono essere impugnati dinanzi a un’autorità giudiziaria.

L’attività dell’ufficio del difensore civico parlamentare finlandese è guidata da due temi permanenti (accessibilità e utilizzo di entrambe le lingue ufficiali del paese), nonché da un obiettivo annuale in materia di diritti umani. I temi permanenti e i temi a rotazione sono affrontati nel corso di ogni ispezione, nonché quando l’ufficio esamina le indagini di propria iniziativa.

L’attività del Mediatore europeo ha sviluppato e ampliato il modo in cui utilizza le indagini di propria iniziativa per garantirne l’efficacia. Tali indagini devono essere basate su fondati sospetti di cattiva amministrazione e sono svolte in modo costruttivo e non polemico.

Tra gli esempi recenti di indagini di propria iniziativa vi sono la trasparenza dei negoziati UE-USA sul commercio (TTIP) e la rendicontabilità del lavoro legislativo in seno al Consiglio dell’Unione europea, nel quale i governi degli Stati membri decidono le loro posizioni sui progetti di legge dell’UE.

Anche se detti “di persuasione”, spesso questi poteri possono essere forti, in quanto sono flessibili e di norma non possono essere impugnati dinanzi a un’autorità giudiziaria.

Per contro, le «iniziative strategiche» sono uno strumento esplorativo che la Mediatrice europea impiega quando decide consapevolmente di non ricorrere a tutti i suoi poteri (tali iniziative, ad esempio, non comportano ispezioni). Il loro scopo è quello di sollevare un problema, cercare informazioni e formulare suggerimenti.

Queste iniziative sono state utilizzate per dimostrare che la Mediatrice europea è consapevole di ciò che preoccupa i cittadini in merito a una determinata questione e risponde a tali preoccupazioni in tempi rapidi. Un esempio recente, sulla scia del movimento e delle rivelazioni di MeToo, ha coinvolto 26 istituzioni e agenzie dell’UE alle quali è stato chiesto di illustrare le politiche antimolestie in vigore. La Mediatrice europea ha quindi formulato una serie di proposte generali all’amministrazione dell’UE sulla politica e sulle pratiche antimolestie.

@oikeusasiamies Petri Jääskeläinen esittää #eno2019 konferenssissa yhteenvedon teemasta "developing soft powers". JO Petri Jääskeläinen framför ett sammandrag om temat "developing soft powers" under #eno2019 konferensen.

Il difensore civico finlandese Petri Jääskeläinen offre una panoramica dei diversi modi in cui i difensori civici possono avvalersi dei loro «poteri di persuasione».

La discussione si è concentrata sui modi pratici in cui gli uffici dei difensori civici cercano di sensibilizzare il pubblico sul loro ruolo e sulla loro attività, di coinvolgere le parti interessate ed essere più accessibili al pubblico. Poter contare su norme chiare relative alle modalità d’interazione con i denuncianti e di ottenimento di un riscontro da parte del pubblico sul modo in cui svolgono il loro lavoro, può contribuire a rafforzare la credibilità degli uffici dei difensori civici. A tal fine si possono realizzare attività di sensibilizzazione a livello nazionale.

Stringere alleanze è importante per ottenere risultati. Il gruppo di lavoro ha discusso in merito all’importanza che diversi organi, compreso il mediatore, si esprimano all’unisono su una determinata questione per aumentare la pressione esercitata su un’amministrazione affinché quest’ultima agisca.

Un altro modo di utilizzare i «poteri di persuasione» consiste nel sostenere la società civile, in particolare nei paesi in cui essa è sotto pressione. Un’idea particolarmente innovativa è stata quella di invitare le parti interessate a discutere l’agenda delle indagini del difensore civico per l’anno prossimo.

Le implicazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati per il lavoro dei difensori civici e delle commissioni per le petizioni

A cura del segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati

: Il difensore civico catalano Rafael Ribó i Massó e Joao Silva del comitato europeo per la protezione dei dati nel gruppo di lavoro sul GDPR

Segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati 1

Dal 25 maggio 2018, data in cui è entrato in vigore, il GDPR ha sollevato interrogativi da parte di diversi settori – tra cui le autorità pubbliche e le istituzioni – sulle modalità della sua applicazione. Il GDPR rappresenta un’evoluzione, non una rivoluzione, nel campo della protezione dei dati. Molte delle disposizioni della precedente direttiva sulla protezione dei dati non sono state solo riprese nel nuovo regolamento (sebbene alcune siano state ampliate) 2, ma ne è stato conservato come nucleo centrale l’approccio basato sui principi e tecnologicamente neutro.

L’obiettivo generale del GDPR è chiaro: stabilire delle norme per proteggere le persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei loro dati. Ad ogni modo, un altro obiettivo altrettanto importante è quello di proteggere i loro diritti fondamentali e, in particolare, il loro diritto alla protezione dei dati personali (un diritto fondamentale di per sé, sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Per sapere se si applica il GDPR è importante fare un passo indietro e riflettere sui principi fondamentali. Per «dati personali» si intendono le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile. La definizione è stata elaborata e interpretata, nel tempo, dalla giurisprudenza dell’UE e dai pareri del Gruppo di lavoro «articolo 29» o WP29 (ora comitato europeo per la protezione dei dati).3

Il «trattamento», invece, rappresenta tutti i processi ai quali sono sottoposti i dati personali, con o senza l’ausilio di strumenti automatizzati. Il GDPR si applica specificamente al trattamento di dati personali effettuato, interamente o parzialmente, con mezzi automatizzati; nonché al trattamento non automatizzato di dati personali che fanno parte di un sistema di archiviazione o che sono destinati a farvi parte. Questa definizione e le sue componenti sono state anch’esse oggetto di giurisprudenza dell’UE.

@Europarl_CAT: Rafael Ribó presenta les conclusions sobre #GDPR a la sessió plenària
@Europarl_ES: Rafael Ribó presenta las conclusiones sobre #GDPR en sesión plenaria
@Europarl_EN: Rafael Ribó reports the conclusions of #GDPR at Plenary Session
#ENO2019

Rafael Ribó, difensore civico catalano, presenta alla sessione plenaria le conclusioni del gruppo di lavoro sul GDPR.

Un altro concetto essenziale è quello del titolare del trattamento, della persona fisica o giuridica, dell’autorità o dell’organismo pubblico che, da solo o con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento ed è tenuto, in base al principio della responsabilità, a dimostrare la conformità al GDPR. 4 Va sottolineato che ciò non rientra né nel ruolo né nelle competenze dei responsabili della protezione dei dati (RPD) che ciascuna organizzazione ha l’obbligo di nominare. 5

Infine, qualsiasi persona, istituzione o organismo che tratta dati personali deve garantire di disporre di una base giuridica adeguata a eseguire il trattamento, conformemente al principio di legalità. Il GDPR offre diverse basi giuridiche. 6 Il consenso dell’interessato è una di queste. Tuttavia, nel trattare i dati personali, le istituzioni pubbliche dovrebbero riflettere attentamente sulla base giuridica più idonea a svolgere i propri compiti.7

Le autorità e gli organismi pubblici, quali i difensori civici nazionali e le commissioni per le petizioni, dovrebbero essere quindi tenuti a rispettare il GDPR.

Pertanto, nel trattare i dati personali, i difensori civici e le commissioni per le petizioni dovranno, in linea di massima, rispettare il regolamento GDPR. Ciò significa, in pratica, rispettarne principi e obblighi tra cui (ma non solo): obblighi di trasparenza e informazione degli interessati; garanzia dei diritti individuali in relazione ai loro dati personali; tenuta di un registro delle attività di trattamento; notifica di eventuali violazioni dei dati; nomina di un RPD.

Inoltre, ciascuno Stato membro è tenuto a nominare una o più autorità preposte alla protezione dei dati per monitorare l’applicazione del GDPR, norma che vale anche per gli organismi pubblici soggetti al regolamento generale sulla protezione dei dati (con un’eccezione: i tribunali che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali).8 Pertanto, i difensori civici nazionali e le commissioni per le petizioni sono soggetti, in linea di principio, alla vigilanza delle autorità di protezione dei dati e dovrebbero collaborare con loro per qualsiasi questione relativa alle loro attività di trattamento (tra le altre competenze, le autorità di protezione dei dati possono anche fornire consulenza e orientamenti). Ciò significa anche che gli organismi pubblici sono soggetti a diversi mezzi di ricorso, fra cui le ammende previste nel GDPR. In quest’ultimo caso, uno Stato membro può stabilire se e in quale misura possono essere imposte ammende alle autorità e agli organismi pubblici. 9 Tuttavia, le decisioni delle autorità di protezione dei dati possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria.10

In conclusione, il GDPR ha consentito l’evoluzione del settore del diritto in materia di protezione dei dati, ma non lo ha cambiato radicalmente. Le autorità e gli organismi pubblici, quali i difensori civici nazionali e le commissioni per le petizioni, dovrebbero pertanto essere tenuti a rispettare il GDPR, vale a dire a essere soggetti agli obblighi e alla vigilanza che derivano dalla sua osservanza.

[1] Il parere è stato elaborato dal segretariato del comitato europeo per la protezione dei dati e non costituisce né rispecchia le opinioni del consiglio di amministrazione o dei suoi membri, né dovrebbe essere inteso come un orientamento fornito dal comitato nei termini previsti dal GDPR. Ulteriori informazioni sul comitato europeo per la protezione dei dati sono disponibili al seguente indirizzo: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_en.

[2] Ad esempio, la trasformazione del Gruppo di lavoro «articolo 29» nel comitato europeo per la protezione dei dati; lo sviluppo del ruolo e dei poteri delle autorità di controllo; un maggiore accento sul principio di responsabilità.

[3] Si veda, in particolare, quella relativa al concetto di dati personali (04/2007): https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf.

[4] È possibile consultare un parere del WP29 (01/2010) sul concetto di titolare e responsabile del trattamento al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf. L’argomento è stato inoltre discusso nel contesto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

[5] La guida del comitato sul ruolo dei responsabili della protezione dei dati è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612048.

[6] Cfr. articolo 6, GDPR.

[7] Sul concetto di consenso, si vedano gli orientamenti del comitato: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051.

[8] Cfr. gli articoli 51, 55, paragrafo 3, e 57 del GDPR.

[9] Cfr. il considerando 150 e l’articolo 83 del GDPR. Cfr, in particolare, l’articolo 83, paragrafo 7, del GDPR.

[10] Cfr. l’articolo 78 del GDPR.

Le conseguenze delle sfide demografiche e dell’invecchiamento della popolazione

A cura dell’équipe del Mediatore europeo

Joaquim Pedro Cardoso da Costa, vice difensore civico portoghese, presiede il gruppo di lavoro sulle sfide demografiche

L’aspettativa di vita media nell’Unione europea è passata da 60 anni negli anni Sessanta a più di 80 anni attualmente, mentre i tassi di fecondità sono scesi al di sotto di 1,6 figli per donna. I paesi dell’UE stentano ad adattarsi a questa mutata situazione e a rispondere alle necessità dei cittadini anziani in termini di assistenza sanitaria e di alloggio.

Il gruppo di lavoro ha iniziato riflettendo su come la situazione demografica si è evoluta in particolare in due paesi dell’UE che hanno consentito ai difensori civici di riferire in merito alla situazione degli anziani nei propri paesi e agli sforzi da essi compiuti per aiutarli.

Gli uffici dei difensori civici hanno identificato la sindrome del «paese vuoto» come la maggiore sfida a livello umano. Dopo la caduta della cortina di ferro, molti giovani sono emigrati dall’Europa orientale e centrale verso l’Europa occidentale. Ciò ha accentuato le ondate migratorie e, insieme al calo dei tassi di fecondità, ha determinato la disintegrazione del tessuto sociale, soprattutto nei piccoli centri, lasciando indietro persone anziane sole e vulnerabili. Le loro necessità non sono solo materiali, ma anche emotive.

I cittadini anziani sono oggetto di discriminazioni per lo più in relazione al mercato del lavoro, ai servizi pubblici e ai costi assicurativi.

La discriminazione fondata sull’età ha occupato una posizione di primo piano nelle discussioni. I cittadini anziani sono oggetto di discriminazioni per lo più in relazione al mercato del lavoro, ai servizi pubblici e ai costi assicurativi. I costi di assicurazione esorbitanti tendono a scoraggiare le persone con più di 70 anni dal viaggiare. Gli anziani incontrano anche molti ostacoli per ricevere trattamenti medici o per ricongiungersi con i propri familiari in uno Stato membro dell’UE diverso dal proprio. Il gruppo di lavoro ha inoltre discusso casi di maltrattamento di persone anziane da parte dei propri parenti o del personale delle case di riposo, nonché la mancanza di sostegno a coloro che prestano assistenza.

Anche i governi si trovano ad affrontare delle sfide. Innanzitutto, le politiche volte a prevenire l’esodo rurale e a incoraggiare i giovani a rimanere in campagna sono costose. Inoltre, la degenza di persone anziane che vivono da sole esercita un’enorme pressione sui sistemi sanitari e di previdenza sociale. Un’elevata percentuale di persone di età pari o superiore ai 65 anni è in terapia farmacologica di lunga durata, soffre di una patologia cronica e/o è in sovrappeso.

Indipendente dall’invecchiamento della popolazione, ma pur sempre una sfida demografica, è la presenza di grandi famiglie Rom con elevati livelli di analfabetismo in alcuni paesi dell’UE. Per migliorare i loro livelli di istruzione, i governi devono offrire ai bambini Rom programmi modulati in base alle loro esigenze, per prepararli all’integrazione nel mercato del lavoro e nella società nel suo insieme.

Gli anziani hanno bisogno di sostegno e aiuto da parte di istituzioni indipendenti e affidabili, come ad esempio gli uffici dei difensori civici. Il ruolo di tali uffici nella protezione dei diritti si è ampliato. Le loro competenze includono l’esecuzione di controlli a campione presso istituti di igiene mentale privati e pubblici, case di riposo e istituti per minori.

I difensori civici svolgono anche un ruolo importante nell’istruire i cittadini anziani sui loro diritti. Alcuni ospitano settimanalmente un programma televisivo per illustrare la propria attività e adeguano il linguaggio alle esigenze delle persone con disabilità cognitive. Gli uffici dei difensori civici, inoltre, organizzano incontri periodici per aiutare gli anziani nei loro rapporti con le autorità pubbliche. Presentando denunce di discriminazione fondata sull’età dinanzi alla Corte costituzionale, diversi uffici dei difensori civici hanno contribuito alla risoluzione di problemi di alloggio e garantito un reddito minimo per gli anziani.

Il gruppo di lavoro ha terminato formulando delle proposte di miglioramento. Alcuni uffici dei difensori civici propugnano un maggiore coordinamento con i settori pubblico e privato, ad esempio per quanto riguarda le visite domiciliari e il monitoraggio degli enti del servizio pubblico, come le forze di polizia. Con la crescente digitalizzazione, gli uffici dei difensori civici esortano i governi a estendere l’uso delle soluzioni digitali ai cittadini anziani, garantendo al contempo la permanenza della disponibilità di alternative.