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Consultazione pubblica: uso delle lingue nelle istituzioni, negli organismi, negli uffici e nelle agenzie dell’UE

Consultazione pubblica: uso delle lingue nelle istituzioni, negli organismi, negli uffici e nelle agenzie dell’UE[1]

Contesto

La lingua è la componente essenziale del nostro modo di comunicare. L’Unione europea, con 28 Stati membri, 24 lingue ufficiali e più di 500 milioni di cittadini, si impegna a rispettare e salvaguardare la diversità linguistica quale parte del suo patrimonio culturale. Questo impegno è previsto in particolare dai trattati dell’UE[2] e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE[3].

Le lingue utilizzate dalle istituzioni dell’UE nella comunicazione con il pubblico rivestono pertanto notevole importanza. In tale contesto sono stati creati alcuni diritti specifici riguardo alle lingue. I cittadini dell’UE possono scrivere a qualunque istituzione dell’UE scegliendo una fra le lingue ufficiali e hanno diritto a ricevere una risposta in quella stessa lingua[4]. Tutte le leggi dell’UE devono essere pubblicate in tutte le lingue ufficiali, in modo che il pubblico abbia maggiori possibilità di comprendere le leggi a cui è soggetto. Al di fuori di questi casi specifici, le istituzioni dell’UE dispongono di un certo margine discrezionale nella scelta delle lingue da utilizzare in situazioni specifiche. Il modo in cui esercitano tale discrezionalità è una questione di buona amministrazione.

Il numero di lingue ufficiali è passato da quattro (nel 1958) a 24 attualmente. Ciò pone molte sfide alla pubblica amministrazione dell’UE. L’aumento dei costi di traduzione, la lentezza del processo decisionale e le discrepanze tra le versioni linguistiche rappresentano alcune delle difficoltà pratiche menzionate con maggiore frequenza. Si afferma che la diversità linguistica e l’uguaglianza linguistica non dovrebbero essere assolute e devono essere conciliabili con l’efficienza amministrativa e i vincoli di bilancio.

Poiché molti cittadini dell’UE parlano un’unica lingua ufficiale (o un numero ristretto di lingue ufficiali)[5], le limitazioni all’uso delle lingue ufficiali riducono la capacità dei cittadini di interagire con le istituzioni dell’UE. È importante garantire che eventuali limitazioni all’uso delle lingue siano proporzionate ed eque. Le istituzioni e gli organismi dell’UE dovrebbero, ad esempio, esaminare attentamente le situazioni in cui è accettabile comunicare o svolgere attività commerciali in una sola lingua o in un numero ristretto di lingue ufficiali.

Negli ultimi anni la Mediatrice europea ha svolto indagini sulle politiche linguistiche di alcune istituzioni dell’UE prese singolarmente, giungendo alla conclusione, fra le altre, che le istituzioni dell’UE hanno la facoltà di limitare legittimamente l’uso delle lingue nelle comunicazioni e nei documenti interni[6]. Un’altra conclusione indica che le restrizioni linguistiche possono essere legittimamente applicate nelle procedure amministrative con le parti interessate esterne, come nelle gare d’appalto pubbliche e negli inviti a presentare proposte, in cui l’UE interagisce con un gruppo limitato di parti interessate. Tuttavia, la Mediatrice rileva che vi è una notevole incoerenza tra le istituzioni: attualmente le restrizioni linguistiche ed eventuali norme in materia variano da un’istituzione dell’UE all’altra. In assenza di norme chiare e di giustificazioni adeguate sottostanti all’applicazione di regimi linguistici limitati, non c’è da stupirsi se il pubblico poi possa uscirne confuso.

Un ambito particolarmente problematico riguarda l’uso delle lingue sui siti web delle istituzioni, che sono fra le prime fonti di informazione per le persone interessate alle politiche e ai programmi dell’UE. A quanto pare ciascuna istituzione dell’UE decide autonomamente se tradurre (e, in caso affermativo, quali parti e in quali lingue) il proprio sito web. Se i siti web non sono disponibili in tutte le lingue ufficiali, potrebbe essere difficile o impossibile accedere alle informazioni per una parte considerevole di pubblico.

Un altro ambito problematico riguarda le consultazioni pubbliche volte a raccogliere i pareri del pubblico sulle nuove politiche o su eventuali proposte legislative. Le restrizioni linguistiche in questo tipo di consultazioni rischiano di limitare in modo significativo la capacità dei comuni cittadini di contribuirvi.

Invito a presentare osservazioni

La Mediatrice desidera promuovere la discussione su come le istituzioni dell’Unione europea possano comunicare al meglio con il pubblico in modo da riflettere un equilibrio ragionevole tra la necessità di rispettare e favorire la diversità linguistica, da un lato, e i vincoli amministrativi e di bilancio, dall’altro.

Per avviare tale discussione, la Mediatrice invita il pubblico a rispondere alle seguenti domande:

 

I. Norme e prassi relative alle restrizioni linguistiche

1. Vi è una mancanza di trasparenza (e poche norme formali) sul modo in cui le diverse sezioni dell’amministrazione dell’UE mettono a disposizione le informazioni nelle diverse lingue ufficiali dell’UE. Ciò include, ad esempio, i criteri utilizzati per decidere quale lingua o quali lingue utilizzare in particolari contesti. Come si possono colmare queste lacune? Quali criteri supplementari, se del caso, si dovrebbero applicare?

2. Ogni istituzione dell’UE dovrebbe avere una politica linguistica e, in caso affermativo, che cosa dovrebbe prevedere una politica linguistica? Dette politiche dovrebbero essere pubblicate sui siti web delle istituzioni? Quanto dovrebbe essere dettagliata tale politica sui casi specifici in cui la scelta della lingua o delle lingue è limitata?

3. Ciascuna istituzione dovrebbe avere una politica sulle circostanze in cui può fornire, su richiesta, traduzioni delle informazioni o dei documenti? In caso affermativo, come può essere definito questo tipo di politica onde evitare costi sproporzionati?

II. Siti web dell’UE

4. Quali principi linguistici generali dovrebbero essere applicati ai siti web delle istituzioni dell’UE? In particolare, quali parti dei siti web dell’UE ritenete debbano essere disponibili in tutte o in molte lingue dell’UE?

5. Sarebbe utile pubblicare sintesi delle questioni fondamentali in tutte o in molte lingue ufficiali?

6. È ragionevole, in determinate circostanze, fornire materiale in un numero limitato di lingue piuttosto che in tutte le lingue ufficiali? In caso affermativo, quali criteri dovrebbero essere utilizzati per stabilire le modalità di scelta di tali lingue (ad esempio, dimensione della popolazione che parla la lingua in questione, livello di diversità linguistica della popolazione, ecc.)?

III. Consultazioni pubbliche

7. Nell’aprile 2017, la Commissione europea ha adottato un nuovo regolamento interno che prevede la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell’UE dei documenti relativi alle consultazioni pubbliche sulle «iniziative prioritarie» nel suo programma di lavoro annuale. Tutte le altre consultazioni pubbliche devono essere disponibili almeno in inglese, francese e tedesco. Le consultazioni pubbliche di «ampio interesse pubblico» dovrebbero essere disponibili in altre lingue. Inoltre, «le pagine di consultazione o una sintesi delle stesse devono essere tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’UE».

A Suo parere, questa politica trova il giusto equilibrio tra l’esigenza di rispettare e sostenere la diversità linguistica, da un lato, e i vincoli amministrativi e di bilancio, dall’altro? È questo il tipo di politica che potrebbe essere ragionevolmente adottato da altre istituzioni dell’UE?

IV. Altro

8. L’unica legislazione specifica sull’uso delle lingue da parte dell’amministrazione dell’UE risale al 1958[7] quando esistevano sei Stati membri e quattro lingue ufficiali. Ritiene che, nelle circostanze attuali, sarebbe utile una nuova legislazione? Oppure ritiene che sia meglio affrontare le questioni linguistiche al di fuori di un quadro giuridico dettagliato?

9. Un eventuale aumento del volume di informazioni e documenti pubblicati in tutte le lingue dell’UE comporterà costi di traduzione aggiuntivi. Come propone di coprire questi costi aggiuntivi? Tramite altre parti del bilancio dell’UE? A titolo di finanziamento supplementare da parte dei singoli Stati membri interessati? Con altri mezzi?

10. In che misura la tecnologia può essere utilizzata per fornire traduzioni tra le varie lingue dell’UE? Nella misura in cui le traduzioni «automatiche» non sempre possono essere pienamente accurate, si tratta di un prezzo accettabile da pagare per far sì che le traduzioni dei documenti siano messe a disposizione in modo più rapido ed economico di quanto non sarebbe altrimenti?

Come presentare i contributi

Il termine per la presentazione delle osservazioni è il 30 settembre 2018.

La nostra preferenza è che i collaboratori usino il modulo on-line. Qualora non fosse possibile, i contributi possono essere mandati per email attraverso il nostro modulo o per posta a:

Mediatore europeo, 1 avenue du Président Robert Schuman – CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francia

Si prega di indicare chiaramente «consultazione linguistica - SI/98/2018/TE» all’inizio delle proprie osservazioni.

Le osservazioni possono essere presentate in una qualsiasi delle 24 lingue ufficiali dell’UE.

La Mediatrice intende renderle disponibili nel proprio sito web. Le persone fisiche che desiderano che il proprio nome non sia pubblicato, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 sulla protezione dei dati personali[8], devono comunicarlo alla Mediatrice.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Tanja Ehnert, responsabile del caso presso il Mediatore europeo (tel. +32 2 284 67 68).

 

[1] Nel prosieguo denominati congiuntamente «istituzioni dell’UE».

[2] Articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

[3] Articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

[4] Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 24 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articolo 41, paragrafo 4, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

[5] Per una panoramica delle competenze dei cittadini dell’UE in materia di lingue straniere, cfr. Parlamento europeo European Strategy for Multilingualism: benefits and costs (2016), pag. 8. Disponibile all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573460/IPOL_STU(2016)573460_EN.pdf

[6] Articolo 6 del regolamento n. 1/1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, GU 017 del 1958, pag. 385 (regolamento 1/1958).

[7] Regolamento 1/1958

[8] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 2001, pag. 1. Cfr. anche http://www.ombudsman.europa.eu/it/resources/dataprotection/home.faces.

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