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Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea in merito alla denuncia 1487/2005/GG
Relazione speciale
Caso 1487/2005/GG - Aperto(a) il Mercoledì | 04 maggio 2005 - Raccomandazione su Martedì | 14 marzo 2006 - Decisione del Giovedì | 07 dicembre 2006
(ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo[1])
Introduzione
Il Mediatore ritiene che il caso ora in esame riguardi due importanti questioni di principio e in particolare (1) la questione relativa alle lingue da utilizzare nelle presentazioni Internet della Presidenza dell'UE e (2) la questione riguardante la responsabilità del Consiglio per i siti Internet gestiti dalla sua Presidenza. Considerando il ruolo significativo svolto dalla Presidenza, il Mediatore europeo ritiene che sia importante assicurare che le informazioni pubblicate sui suoi siti Internet siano accessibili al maggior numero possibile di cittadini. L'ideale sarebbe quindi che queste informazioni fossero pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, se si rende necessario limitare il numero di lingue per la presentazione dei siti Internet della Presidenza, la scelta delle lingue da impiegare deve basarsi su considerazioni oggettive e ragionevoli. Dal momento che il Consiglio si è finora rifiutato di esaminare la questione, il Mediatore non è in grado di stabilire se la scelta fatta dalle Presidenze sia conforme a tali condizioni. Il Mediatore è dunque dell'avviso che la questione vada sottoposta al Parlamento europeo.
Giova notare che, dopo la pubblicazione del progetto di raccomandazione del Mediatore per il caso in oggetto, alcuni deputati italiani e un deputato spagnolo al Parlamento europeo hanno chiesto al Mediatore perché il suo progetto di raccomandazione riguardasse soltanto il tedesco e non le altre lingue comunitarie. Nella sua replica, il Mediatore ha indicato che il caso del denunciante poneva soltanto la questione se le presentazioni Internet delle Presidenze dovessero essere disponibili in tedesco. Il Mediatore ha spiegato che non doveva pertanto affrontare la questione relativa all'impiego, a tale scopo, di altre o di tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Al fine di evitare qualsiasi malinteso, il Mediatore si è rivolto alla Presidenza l'8 giugno 2006. Nella sua lettera, il Mediatore ha spiegato che un'eventuale decisione da parte del Consiglio di rendere disponibili i siti Internet della Presidenza in tutte le lingue sarebbe stata la migliore risposta possibile al progetto di raccomandazione.
La denuncia
La seguente sintesi sarà limitata alla questione fondamentale sollevata dal denunciante. Ulteriori dettagli e informazioni di carattere generale sono contenuti nel progetto di raccomandazione del Mediatore europeo per il caso in oggetto[2].
Nel 2004 il denunciante (un'associazione per la difesa della lingua tedesca) ha scritto ai governi dei Paesi Bassi e del Granducato del Lussemburgo per chiedere se durante la loro Presidenza potessero garantire che le presentazioni sui propri siti Internet venissero offerte non soltanto in inglese e in francese, ma anche in tedesco. Il denunciante ha sottolineato che il numero dei cittadini dell'UE parlanti tedesco come lingua madre superava quello riferito a qualsiasi altra lingua e che, dopo l'adesione dei nuovi Stati membri, il tedesco si sarebbe posizionato al secondo posto, se si considerava il numero di cittadini comunitari parlanti una determinata lingua come lingua madre o lingua straniera. Questi sottolineava che, dopo l'inglese, il tedesco era la lingua compresa dalla maggior parte dei cittadini dell'UE. Il denunciante sosteneva inoltre che le comunicazioni delle istituzioni dell'UE destinate principalmente al pubblico europeo dovrebbero essere accessibili al maggior numero possibile di cittadini dell'UE. Qualora il numero di lingue impiegate dovesse essere limitato, secondo il denunciante la scelta avrebbe dovuto basarsi sul peso demografico di tali lingue. Il denunciante riteneva quindi incomprensibile il fatto che la Presidenza utilizzasse di norma solamente l'inglese e il francese, oltre alla lingua del paese interessato, per le sue presentazioni Internet. Secondo il denunciante, la sua richiesta di impiegare anche la lingua tedesca era corroborata anche dalla necessità di legittimazione democratica in seno all'UE.
Sia il governo olandese che quello lussemburghese hanno respinto la richiesta del denunciante.
Il 22 gennaio 2005 il denunciante ha scritto al Consiglio per chiedere di adoperarsi affinché le presentazioni Internet della Presidenza fossero disponibili anche in tedesco.
Nella sua risposta del 4 marzo 2005, il Consiglio ha confermato che la Presidenza era funzionalmente parte del Consiglio. Ha sostenuto, tuttavia, che questo non significava che il sito web della Presidenza dovesse essere soggetto alle stesse condizioni applicate a quello del Consiglio. Lo Stato membro che esercitava la Presidenza era responsabile esclusivamente delle informazioni pubblicate sul proprio sito Internet. Secondo il Consiglio, i siti Internet della Presidenza integravano soltanto le informazioni messe a disposizione dei cittadini dalle istituzioni comunitarie in tutte le lingue ufficiali. In tale contesto, il Consiglio si riferiva al proprio sito Internet e ai documenti ivi consultabili. Si riferiva altresì al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [3] ("regolamento 1049/2001") e alle possibilità offerte da quest'ultimo.
Il Consiglio ha rilevato che il Mediatore aveva già avuto modo di occuparsi della prassi della Presidenza e della Commissione in ambito linguistico. Il caso 939/99/ME riguardava il fatto che il calendario della Commissione sul sito "Europa" era disponibile unicamente in francese. La Commissione aveva sostenuto che il predetto documento era destinato solamente alla stampa. Nella sua decisione del 14 giugno 2000, il Mediatore concluse quanto segue: "Il Mediatore rileva che nell'Unione europea esistono 11 lingue ufficiali e 12 lingue del Trattato. Taluni documenti devono quindi essere redatti in tutte queste lingue. Tuttavia, la Commissione non è obbligata a redigere tutti i documenti in diverse lingue ove ciò non sia necessario per il fine del documento. Il Mediatore non è a conoscenza di disposizioni del diritto comunitario riguardanti l'uso delle lingue che possano impedire a un'istituzione od organo comunitario di pubblicare su un sito Internet documenti nella lingua in cui sono stati redatti. Sebbene sia fondamentale che la Commissione informi i cittadini del proprio lavoro in tutte le lingue, il comportamento della Commissione nel caso in oggetto non ha dimostrato alcuna inottemperanza a tale obbligo."
Nel 2001 un cittadino italiano ha presentato una denuncia sul fatto che il contenuto del sito Internet della Presidenza belga fosse disponibile solamente in olandese, inglese, francese e tedesco (caso 1146/2001/IP). Nella sua decisione del 10 settembre 2002, il Mediatore ha dichiarato che, nella misura del possibile, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero fornire le informazioni ai cittadini nelle rispettive lingue. Ha aggiunto però di non essere a conoscenza di alcuna norma o principio che vietasse loro di pubblicare informazioni nei loro siti Internet soltanto in alcune delle lingue ufficiali.
Il Consiglio ha sostenuto che il quadro giuridico pertinente non era mutato da quando tali decisioni erano state adottate e che, anzi, il numero delle lingue ufficiali era salito a 21, aumentando quindi i problemi logistici in merito al regime linguistico. Ha aggiunto che sia esso stesso che le rispettive Presidenze si stavano adoperando per garantire ai cittadini il maggior numero di informazioni e in quante più lingue possibile. Il Consiglio ha sottolineato, tuttavia, di non poter influire in alcun modo sulla scelta delle lingue in cui la Presidenza presentava le proprie informazioni.
Il 1° aprile 2005 il denunciante si è rivolto al Mediatore. Il denunciante contestava che la mancata messa a disposizione da parte del Consiglio delle presentazioni Internet della Presidenza anche in tedesco costituiva cattiva amministrazione. Sosteneva che il Consiglio avrebbe dovuto adoperarsi affinché i siti Internet della Presidenza fossero da quel momento in poi disponibili anche in tedesco.
L'indagine
Il parere del Consiglio
Nel suo parere, il Consiglio formulava le seguenti osservazioni:
Ai sensi dell'articolo 203 del trattato CE "[l]a presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità" (corsivo aggiunto).
Il sito Internet della Presidenza era organizzato e gestito dal competente Ministero dello Stato membro interessato. Questo emergeva chiaramente dagli stessi siti Internet. Tali siti Internet non miravano a sostituire il sito web e il registro dei documenti del Consiglio, ma intendevano integrarli. Fornivano informazioni pratiche su attività specifiche di ogni Presidenza come, ad esempio, incontri informali, eventi culturali e altre attività e iniziative della Presidenza.
È vero che i documenti della Presidenza avevano valore di documenti del Consiglio in applicazione del regolamento 1049/2001. Tuttavia, questo era un aspetto totalmente distinto che non implicava affatto che il sito della Presidenza rientrasse sotto il controllo del Consiglio.
Il denunciante sosteneva che il regolamento interno del Consiglio non prevedeva nulla a sostegno dell'idea che la Presidenza fosse l'unica responsabile delle informazioni contenute sul proprio sito Internet. Ciò capovolgeva però la situazione: il Consiglio non aveva semplicemente facoltà alcuna di imporre a uno Stato membro di organizzare i propri siti Internet in una determinata maniera. Di conseguenza, indipendentemente dalla questione di merito, ovvero se il sito della Presidenza avesse dovuto fornire informazioni in tedesco (una questione di diritto e prassi vigenti negli Stati membri su cui avrebbero dovuto decidere le istituzioni nazionali coinvolte), non poteva esservi stata cattiva amministrazione da parte del Consiglio, dal momento che tale istituzione non aveva responsabilità alcuna del sito Internet della Presidenza.
Per tali ragioni, la denuncia era infondata.
Le osservazioni del denunciante
Nelle proprie osservazioni, il denunciante formulava i seguenti commenti:
La Presidenza non potrebbe essere parte del Consiglio senza essere responsabile di fronte a quest'ultimo.
I contenuti del sito Internet della Presidenza non costituivano una mera integrazione al sito internet del Consiglio, ma andavano ben oltre i contenuti di quest'ultimo.
Il Consiglio ha ammesso che i documenti della Presidenza sono documenti del Consiglio ai sensi del regolamento 1049/2001. Tuttavia, poiché i contenuti del sito Internet della Presidenza sono documenti ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del predetto regolamento e quindi documenti del Consiglio, la posizione del Consiglio indicherebbe che quest'ultimo non esercita controllo sui propri documenti. Questa sarebbe manifestamente una situazione assurda.
Il caso in oggetto non riguardava uno Stato membro e i "suoi" siti Internet (vale a dire nazionali), ma i siti Internet istituiti da uno Stato membro nel corso dell'esercizio della Presidenza. Il diritto e la prassi vigenti nello Stato membro potrebbero essere rilevanti soltanto in merito ad attività non collegate alla Presidenza.
L'argomentazione del Consiglio secondo cui non sarebbe in grado di influenzare la sua Presidenza, ovverossia una parte di se stesso, sarebbe insensata. Contravviene ad ogni ragionevole considerazione che il Consiglio sia incapace di occuparsi, per esempio, di una richiesta o di una raccomandazione alla sua stessa Presidenza.
L'articolo 195 del trattato CE prevede che il mandato del Mediatore europeo copra tutte le istituzioni e tutti gli organi comunitari, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. Tranne per questa eccezione, non dovrebbe esistere alcun ambito non soggetto a denuncia. Doveva quindi essere possibile presentare una denuncia contro la Presidenza, sia con una denuncia contro il Consiglio o direttamente contro la Presidenza.
Gli sforzi del Mediatore per pervenire a una soluzione amichevole
Dopo un'attenta valutazione del parere e delle osservazioni, il Mediatore ha considerato che il Consiglio non avesse risposto alla denuncia in modo adeguato.
La proposta di soluzione amichevole
Il 20 ottobre 2005 il Mediatore ha quindi presetnato al Consiglio la seguente proposta di soluzione amichevole:
Il Consiglio potrebbe prendere in considerazione la richiesta del denunciante di rendere disponibili anche in tedesco le presentazioni Internet della Presidenza.
Il parere del Consiglio
Nel suo parere, il Consiglio formulava le seguenti osservazioni:
Potrebbe esservi cattiva amministrazione da parte del Consiglio solo se avesse applicato male un regolamento UE esistente. Non sarebbe questo il caso ove il Consiglio non fosse responsabile dell'azione oggetto della denuncia.
Il ragionamento del Mediatore si è dimostrato errato. Secondo l'articolo 203 del trattato CE, gli Stati membri esercitano a turno la Presidenza. Questo non implica ovviamente che lo Stato membro in questione assuma un ruolo privilegiato nel Consiglio rispetto ad altri Stati membri. Implica unicamente che lo Stato membro (in quanto tale, non come membro del Consiglio) è incaricato di presiedere le riunioni del Consiglio e le attività che questo comporta.
Negli ultimi decenni è divenuta consuetudine che lo Stato membro che esercitava la Presidenza si avvalesse di questo periodo per promuoversi e per organizzare altre attività connesse o meno al lavoro del Consiglio. A titolo di esempio, molti Stati membri hanno organizzato attività culturali nel corso della loro Presidenza. Tali attività e le relative informazioni ricadevano sotto la responsabilità dello Stato membro in quanto tale (che esercitava la Presidenza). Non potrebbero ovviamente essere considerate attività del Consiglio.
Parimenti, i siti Internet gestiti dallo Stato membro e/o dai suoi ministri nazionali venivano istituiti, finanziati e gestiti sotto la responsabilità dello Stato membro in quanto tale (che esercitava la Presidenza). Non sono né finanziati né gestiti dal Consiglio. Come aveva già rilevato il Consiglio, questo era indicato dall'a clausola di esclusione della responsabilità presente su tali siti Internet.
Il Mediatore aveva dichiarato nella sua proposta di soluzione amichevole di non essere al corrente di una norma o di un principio che vietasse al Consiglio di discutere o giungere a un accordo sugli aspetti formali di tali siti Internet. Questa non poteva essere un'osservazione di carattere giuridico, in quando ribalterebbe uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato CE, "[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato". Non vi sono norme che autorizzino il Consiglio ad agire in base ai regimi linguistici applicati da un determinato Stato membro. Infatti, neppure il Mediatore ne ha identificata alcuna. Il regolamento interno del Consiglio sicuramente non ne prevedeva.
In sintesi, il fatto che tali siti Internet fossero chiamati "siti Internet della Presidenza" non obbligava assolutamente il Consiglio ad occuparsi della loro supervisione. I siti Internet non erano gestiti dalla Presidenza, ma, secondo il disposto dell'articolo 203 del trattato CE, dallo Stato membro che esercitava la Presidenza. Non vi era alcuna base giuridica che consentisse al Consiglio di richiedere agli Stati membri di applicare un particolare regime linguistico.
Il Consiglio concludeva dichiarando di non poter prendere in considerazione la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole né prendere posizione sul merito della questione giacché esulava dalle sue competenze.
Le osservazioni del denunciante
Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha ritirato la denuncia.
La valutazione del Mediatore
Sulla base del parere del Consiglio e delle osservazioni summenzionate del denunciante, il Mediatore concludeva che non era possibile pervenire a una soluzione amichevole.
Il progetto di raccomandazione del Mediatore
Il progetto di raccomandazione
Il 21 marzo 2006 il Mediatore ha presentato al Consiglio il seguente progetto di raccomandazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore:
"Il Consiglio dovrebbe considerare la richiesta del denunciante di rendere disponibili anche in tedesco le presentazioni Internet della Presidenza."
Il suddetto progetto di raccomandazione si basava sulle seguenti considerazioni:
1 Il Mediatore ritiene che le dichiarazioni delle parti nel caso in oggetto impongono di considerare tre diversi aspetti e in particolare, (1) le circostanze in cui possa essere riscontrata cattiva amministrazione, (2) se il Consiglio possa essere ritenuto in alcun modo responsabile dei siti Internet gestiti dalla sua Presidenza e (3) se la scelta delle lingue in relazione a tali siti Internet sia compatibile con i principi di buona amministrazione.
2 Per quanto concerne il primo aspetto, il Mediatore rileva che il Consiglio sostiene che può essere riscontrata cattiva amministrazione solo se avesse applicato male una norma esistente. La predetta interpretazione è però troppo restrittiva e non rende giustizia al concetto di "cattiva amministrazione" sancito dall'articolo 195 del trattato CE. Il Mediatore ricorda che si è in presenza di cattiva amministrazione quando un pubblico organismo omette di agire conformemente alla norma o al principio cui è soggetta la sua attività[4]. Questa definizione è stata approvata dal Parlamento europeo[5]. Contrariamente a quanto suppone il Consiglio, gli estremi di una cattiva amministrazione possono essere rilevati non soltanto nei casi di violazione di una norma.
3 Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 203 del trattato CE, "[l]a presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità". Come ha giustamente osservato il Consiglio nel suo parere sulla proposta del Mediatore di una soluzione amichevole, ciò non significa che lo Stato membro in quanto tale divenga parte del Consiglio. Quando uno Stato membro esercita la Presidenza significa che tale Stato membro ha, per un limitato periodo di tempo, il compito di presiedere il Consiglio. In questo senso, tuttavia, la Presidenza è chiaramente parte del Consiglio. Il Mediatore rileva che il Consiglio stesso ha stabilito, nella sua lettera al denunciante del 4 marzo 2005, che era indiscusso che la Presidenza fosse funzionalmente parte del Consiglio.
4 Il Mediatore reputa che, in quanto funzionalmente parte del Consiglio, la Presidenza dovrebbe essere soggetta ai medesimi obblighi di quest'ultimo, a meno che non sussistano motivi particolari per cui tali obblighi non debbano valere per la Presidenza.
5 È ovvio che tale conclusione è applicabile solo nella misura in cui lo Stato membro interessato stia agendo in veste di Presidente del Consiglio. Come ha giustamente osservato il Consiglio nel suo parere sulla proposta di soluzione amichevole avanzata dal Mediatore, il fatto che uno Stato membro che esercita la Presidenza organizzi attività culturali nel periodo della sua Presidenza non significa che tali attività siano considerate attività del Consiglio. Tali attività ricadono invece sotto la responsabilità dello Stato membro in quanto tale.
6 Il Mediatore ritiene, tuttavia, che sia giustificabile una diversa conclusione nella misura in cui siano interessati i siti Internet gestiti dalla Presidenza.
7 Il Consiglio sostiene che la questione riguardante le lingue da utilizzare per i siti Internet della Presidenza sia un aspetto che deve essere determinato dal diritto e dalla prassi vigenti nello Stato membro che esercita la Presidenza. Secondo il Consiglio, solamente la Presidenza è responsabile delle informazioni pubblicate su questi siti Internet.
8 Gli Stati membri sono ovviamente liberi di istituire tutti i siti Internet che desiderano e sono soggetti esclusivamente alle limitazioni che possono sorgere dalla legislazione nazionale. Occorre tuttavia ricordare che i siti Internet interessati dal caso in oggetto sono chiaramente indicati e dovevano fungere da siti Internet della Presidenza. Tali siti offrono informazioni sul lavoro della Presidenza, nella veste che le è assegnata dal diritto comunitario. Il Mediatore è dell'avviso che tali siti Internet non possano quindi essere considerati siti Internet "nazionali" che esulano dall'ambito del diritto comunitario. Ciò è particolarmente vero considerata l'importanza che lo stesso Consiglio assegna al lavoro della Presidenza. Sul proprio sito Internet (www.consilium.europa.eu), il Consiglio afferma quanto segue sotto il titolo "Websites della Presidenza": "La Presidenza del Consiglio svolge un ruolo essenziale nell’organizzazione dei lavori dell’istituzione, in particolare nella promozione di decisioni legislative e politiche. Essa ha la responsabilità di organizzare e presiedere tutte le riunioni e di elaborare compromessi atti a risolvere i problemi."
9 Il fatto che questi siti Internet siano gestiti dalle autorità dello Stato membro interessato e che contengano riferimenti espliciti a tale titolo non incide sulla summenzionata conclusione. Poiché secondo l'articolo 203 del trattato CE la Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio, è scontato che i siti Internet della Presidenza siano gestiti dalle autorità dello Stato membro che esercita la Presidenza. Il Mediatore non ritiene rilevante neppure il fatto che i costi di questi siti Internet siano sostenuti dallo Stato membro interessato. Ciò non proverebbe che l'attività in questione non possa essere considerata un'attività della Presidenza che sta agendo nella sua veste di parte del Consiglio. Nulla inoltre suggerisce che tali costi debbano necessariamente essere sostenuti dai singoli Stati membri. Considerando che la Presidenza è funzionalmente parte del Consiglio, non è escluso che i costi dei pertinenti siti Internet possano essere imputati nel bilancio comunitario.
10 La principale argomentazione del Consiglio sembrerebbe essere che, a suo parere, non ha facoltà alcuna per obbligare uno Stato membro che esercita la Presidenza a organizzare i propri siti Internet in una determinata maniera e che quindi non è responsabile di tali siti Internet. Nel suo parere sulla proposta di soluzione amichevole avanzata dal Mediatore, il Consiglio ha persino sostenuto che la tesi opposta ribalterebbe un principio fondamentale del diritto comunitario, ovvero quello sancito all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato CE, secondo il quale "[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato."
11 Tale argomentazione non convince il Mediatore. Qualora uno Stato membro fornisca un sito Internet, nella sua veste di incaricato della Presidenza, agisce in quanto parte del Consiglio. Considerando che il problema sollevato nella presente denuncia riguarda la relazione tra il Consiglio e la sua Presidenza, vale a dire, una parte dello stesso Consiglio, il Mediatore non vede come la posizione adottata possa entrare in conflitto con il principio enunciato nell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato CE. Il Mediatore conviene che spetti, in primo luogo, allo Stato membro che esercita la Presidenza decidere i contenuti che intende presentare su tale sito Internet. Il Mediatore non è tuttavia al corrente di norme o principi che possano impedire al Consiglio di discutere e giungere a un accordo sugli aspetti formali di questi contenuti al fine di rendere disponibili le informazioni così fornite nel modo più ampio possibile, ad esempio discutendo e stabilendo quali lingue debbano essere impiegate per questi siti Internet. Considerando che l'articolo 203 del trattato CE prevede una Presidenza a rotazione (tra tutti gli Stati membri), tali aspetti formali non riguarderebbero solo un determinato Stato membro, ma interesserebbero tutti.
12 Alla luce di quanto sopra, il Mediatore continua a ritenere che in linea di principio il Consiglio possa essere ritenuto responsabile dei siti Internet gestiti dalla sua Presidenza.
13 In merito alla terza delle questioni summenzionate, occorre ricordare che il Mediatore ha già avuto occasione di esaminare la questione relativa alla scelta delle lingue per quanto riguarda le informazioni pubblicate dalle istituzioni e dagli organi comunitari.
14 Nella sua decisione del 14 giugno 2000 nel caso 939/99/ME[6], il Mediatore sottolineava che è fondamentale che i documenti destinati a persone al di fuori delle istituzioni comunitarie siano disponibili nel maggior numero possibile di lingue. Nella nostra epoca, uno dei mezzi più importanti per fornire informazioni ai cittadini è Internet. Il Mediatore è quindi dell'avviso che sia particolarmente importante garantire che i siti Internet pubblici creati dalle istituzioni e dagli organi comunitari siano accessibili ai cittadini nel maggior numero possibile di lingue.
15 Nel suo parere, il Consiglio sosteneva che i siti Internet della Presidenza non sono intesi a sostituire il sito Internet del Consiglio, disponibile in tutte le lingue comunitarie, né il registro dei documenti, ma sono destinati ad integrarli. Sembra che il Consiglio intendesse pertanto suggerire che non vi era necessità alcuna di prendere in considerazione la questione sostanziale sollevata dal denunciante.
16 Avendo visitato alcuni dei siti Internet in questione, il Mediatore ritiene che l'argomentazione del denunciante, secondo la quale i predetti siti non costituivano una mera integrazione al sito Internet del Consiglio, ma andavano ben oltre i contenuti di quest'ultimo, non parrebbe del tutto immotivata. Il Consiglio stesso ha rilevato, nel suo parere, che tali siti Internet offrono informazioni pratiche su attività specifiche di ogni Presidenza come, ad esempio, incontri informali, eventi culturali e altre attività e iniziative della Presidenza. Tali informazioni non sono necessariamente disponibili sul sito Internet del Consiglio stesso. Comunque, se anche i siti Internet della Presidenza fornissero soltanto informazioni aggiuntive, tali informazioni rivestirebbero nondimeno interesse per i cittadini e dovrebbero pertanto essere rese disponibili con la massima diffusione e nel miglior modo possibile.
Considerando il ruolo significativo svolto dalla Presidenza, sarebbe tanto più importante garantire che le informazioni pubblicate sui suoi siti Internet siano accessibili al maggior numero possibile di cittadini. È opportuno sottolineare ancora una volta che il caso in oggetto non riguarda i contenuti di tali siti Internet, ovvero, la questione relativa a quali informazioni fornisca la Presidenza, ma la presentazione di queste informazioni, ovverossia, se le informazioni debbano essere disponibili in talune lingue.
17 Nella sua decisione del 10 settembre 2002 nel caso 1146/2001/IP[7], il Mediatore ha espresso il parere secondo cui le istituzioni e gli organi dell'Unione europea dovrebbero, nel limiti del possibile, fornire informazioni ai cittadini nella loro lingua. Egli ha aggiunto però di non essere a conoscenza "di alcuna norma o principio che vieti loro di pubblicare informazioni nei loro siti Internet soltanto in alcune delle lingue ufficiali". Specialmente alla luce del fatto che il numero delle lingue ufficiali dell'UE è ormai passato a 20, vi possono davvero essere motivi legittimi per limitare il numero delle lingue in cui i siti Internet forniti dalla Presidenza sono offerti ai cittadini.
18 Il Mediatore ritiene però che, se il numero di lingue dei siti Internet della Presidenza deve essere limitato, la scelta delle lingue da impiegare deve basarsi su considerazioni oggettive e ragionevoli. Occorre ricordare che nella sua sentenza nella causa C-361/01 P Kik/UAMI (che riguardava il regime linguistico vigente nei procedimenti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno), la Corte di giustizia ha indicato che, mentre la normativa pertinente trattava le lingue ufficiali della Comunità in maniera diversa, la scelta del Consiglio, "limitata alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, è adeguata e proporzionata."[8] Il denunciante ha presentato argomentazioni di un certo peso a sostegno della propria opinione, secondo cui, dopo l'allargamento del 2004, il tedesco è diventato la seconda lingua più diffusa nell'UE. Secondo il denunciante, i siti Internet della Presidenza dovrebbero quindi essere resi disponibili anche in tedesco. Alla luce di tali argomentazioni, il Mediatore ritiene che la scelta delle lingue per i siti Internet della Presidenza debba effettivamente essere rivista.
19 Il Mediatore rileva, tuttavia, che il Consiglio si è finora astenuto dal prendere posizione in merito alle argomentazioni del denunciante.
20 In considerazione di quanto precede, il Mediatore giunge alla conclusione che la mancata considerazione da parte del Consiglio della richiesta del denunciante di rendere disponbili anche in tedesco i siti Internet della Presidenza costituisce un caso di cattiva amministrazione.
Il parere circostanziato del Consiglio
Dopo avere ricevuto il progetto di raccomandazione e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore europeo, il 7 giugno 2006 il Consiglio ha inviato un parere circostanziato.
Nel suo parere circostanziato, il Consiglio formulava i seguenti commenti:
È deprecabile che il Mediatore sembri avere già preso una posizione definitiva in merito alla questione, rilasciando un comunicato stampa. Così facendo, i commenti circostanziati che il Consiglio era stato invitato a presentare e che costituivano la garanzia procedurale sancita dall'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE, hanno perso ampiamente di importanza.
In quanto al merito, il Consiglio aveva già spiegato perché non fosse responsabile di siti Internet la cui gestione ricadeva sotto l'autorità di uno Stato membro. Il Consiglio sosteneva il multilinguismo in quanto importante contributo per una migliore comunicazione con i cittadini ed era pronto ad informare gli Stati membri interessati delle opinioni del Mediatore in proposito. Il Consiglio non era però nella condizione di dare seguito al progetto di raccomandazione in alcun altro modo significativo.
Infine, in assenza di cattiva amministrazione da parte di un'istituzione od organo comunitario, la questione esulava dalla competenza del Mediatore.
Le osservazioni del denunciante
Nelle sue osservazioni, il denunciante manteneva la sua posizione. Esso sosteneva che la scelta delle lingue per i siti Internet della Presidenza non fosse basata su considerazioni oggettive e ragionevoli. Il denunciante affermava che il potenziale di comunicazione (vale a dire il numero di cittadini raggiungibili utilizzando una determinata lingua) costituisse un criterio oggettivo e ragionevole. Il denunciante sosteneva che il tedesco avrebbe dovuto pertanto essere utilizzato dalla Presidenza nelle presentazioni dei propri siti Internet in tutti i casi in cui l'inglese non fosse utilizzato come unica lingua.
Secondo il denunciante, l'approccio del Consiglio al caso in oggetto è stato inaccettabile.
La valutazione del Mediatore del parere circostanziato del Consiglio
Il Mediatore osserva che il parere circostanziato del Consiglio non presenta nuove argomentazioni che possano influire sulla valutazione che ha espresso nel suo progetto di raccomandazione.
La sola nuova argomentazione che il Consiglio ha avanzato nel suo parere circostanziato riguardava quella che il Consiglio sembrava ritenere una violazione dei propri diritti procedurali da parte del Mediatore. Il Consiglio sembra essere del parere che, prima che il Mediatore possa stabilire definitivamente se si tratti o meno di un episodio di cattiva amministrazione, questi dovrebbe attendere il parere circostanziato in risposta al progetto di raccomandazione del Mediatore. In questo contesto, il Consiglio fa riferimento all'articolo 195, paragrafo 1, del trattato CE. L'articolo 195, paragrafo 1, dispone tuttavia che, qualora il Mediatore "constati" un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, "che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere". Parimenti, secondo l'articolo 3, paragrafo 6, dello Statuto del Mediatore, quando egli individua un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato "proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione". È pertanto evidente che un progetto di raccomandazione possa essere redatto solamente dopo che il Mediatore ha espresso il parere che si tratti di un caso di cattiva amministrazione.
Il Mediatore ritiene utile rilevare che, prima di presentare un progetto di raccomandazione al Consiglio, aveva offerto a quest'ultimo due occasioni per esprimere il proprio parere in proposito, la prima quando gli aveva inviato la denuncia per richiedere il suo parere, poi quando aveva chiesto al Consiglio di commentare la proposta di soluzione amichevole. La dichiarazione del Consiglio che il suo diritto di essere ascoltato era stato violato nel caso in oggetto è quindi palesemente infondata.
Non è da escludersi che, dopo essere giunto a rilevare gli estremi di cattiva amministrazione in un progetto di raccomandazione, il Mediatore possa rivedere il proprio parere se l'istituzione espone, nel suo parere circostanziato, ragioni convincenti che rendano necessario tale riesame. Il Consiglio ha quindi ragione nel sostenere che il Mediatore non esprime un parere "definitivo" fintantoché non ha ricevuto ed esaminato il parere circostanziato oppure se sono trascorsi i termini per la presentazione del parere circostanziato. Il Mediatore esamina quindi attentamente le osservazioni presentate nel predetto parere circostanziato prima di decidere come procedere in un determinato caso. Tuttavia, come precedentemente esposto, nel suo parere circostanziato per il caso in oggetto il Consiglio non ha fornito alcuna nuova argomentazione nel merito.
La raccomandazione del Mediatore
Alla luce di quanto sopra, il Mediatore è giunto alle seguenti conclusioni:
(i) il Consiglio è responsabile delle lingue impiegate nei siti Internet della sua Presidenza;
(ii) le informazioni sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dovrebbero essere disponibili, idealmente, in tutte le lingue comunitarie ufficiali;
(iii) se il numero di lingue impiegate sul sito Internet della Presidenza del Consiglio deve essere limitato, la scelta delle lingue da impiegare deve basarsi su considerazioni oggettive e ragionevoli; e
(iv) il rifiuto del Consiglio di affrontare il caso nel merito, rispondendo cioè alla richiesta del denunciante di rendere disponibili anche in tedesco le presentazioni Internet delle Presidenze, è pertanto ingiustificato e costituisce un caso di cattiva amministrazione.
Il Mediatore ribadisce pertanto il proprio progetto di raccomandazione sotto forma di raccomandazione al Consiglio:
Il Consiglio dovrebbe considerare la richiesta del denunciante di rendere disponibili anche in tedesco le presentazioni Internet della Presidenza.
Il Parlamento europeo potrebbe esaminare l'opportunità di adottare di conseguenza una risoluzione.
Strasburgo, 30 novembre 2006
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
[1] Decisione 94/262 del 9 marzo 1994 del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, GU 1994 L 113, pag. 15.
[2] Disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
[3] GU 2001 L 145, pag. 43.
[4] V. Relazione annuale 1997, pag. 22.
[5] V. Relazione annuale 1998, pag. 17.
[6] Disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
[7] Disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).
[8] Causa C-361/01 P Kik / Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno [2003] Racc. pag. I-8283, punto 94.