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Relazione speciale del Mediatore europeo sulla sua indagine relativa alla denuncia 2591/2010/GG contro la Commissione europea

Fatto conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo [1]

Sintesi

1. La presente causa riguarda il modo in cui la Commissione europea ha gestito una denuncia presentatale nel 2006 da 27 iniziative dei cittadini che lottavano contro quelle che percepivano come le conseguenze negative dell'espansione dell'aeroporto di Vienna ("i denuncianti"). La Commissione è giunta alla conclusione che i lavori in questione erano stati eseguiti senza la valutazione obbligatoria dell'impatto ambientale (VIA). Al fine di porre rimedio a tale omissione, ha convenuto con le autorità austriache che queste ultime avrebbero effettuato una VIA ex post. La relazione finale su tale procedura è stata presentata alla Commissione nel febbraio 2011.

2. I denuncianti non erano soddisfatti del modo in cui era stata effettuata la VIA ex post. Tra l'altro, hanno criticato il fatto che (i) l'autorità responsabile della procedura in questione era la stessa autorità che aveva concesso le autorizzazioni per le opere in questione e si trovava quindi in un manifesto conflitto di interessi e (ii) non aveva accesso a una procedura di ricorso, come previsto dalla pertinente direttiva dell'UE.

3. Nel 2008 i denuncianti si sono rivolti al Mediatore europeo. Dopo aver esaminato la questione, il Mediatore ha ritenuto che le argomentazioni dei denuncianti in merito alle due questioni di cui sopra apparissero fondate a prima vista e che, in quel momento, non fosse quindi in grado di concludere che la Commissione avesse garantito che la VIA ex post fosse stata eseguita correttamente. Tuttavia, dato che la procedura era in corso e che la Commissione aveva dichiarato che avrebbe archiviato il caso di infrazione solo quando avesse accertato che le autorità austriache avevano adottato le misure necessarie, il Mediatore ha ritenuto che non fosse necessario un ulteriore intervento da parte sua in quella fase. Ha pertanto chiuso la sua inchiesta nel dicembre 2009, chiarendo che confidava che la Commissione avrebbe tenuto conto delle sue conclusioni.

4. Nel novembre 2010 i denuncianti si sono rivolti nuovamente al Mediatore. Il Mediatore ha avviato una seconda indagine, nel corso della quale ha esaminato il fascicolo della Commissione. Dall’ispezione è emerso che il fascicolo non conteneva alcuna altra corrispondenza significativa tra la Commissione e le autorità austriache durante il periodo in cui era in corso la VIA ex post. In particolare, nulla indicava che le osservazioni presentate dai denuncianti durante tale periodo fossero state discusse per iscritto con le autorità austriache. Né sembra che la decisione del Mediatore sulla denuncia 1532/2008 abbia dato luogo a tale corrispondenza. Questa situazione ha indotto il Mediatore a concludere che la Commissione non ha tenuto conto dei risultati della prima indagine. Fa pertanto un progetto di raccomandazione in cui esorta la Commissione a riconsiderare la sua posizione. Il progetto di raccomandazione non ha avuto esito positivo.

5. Il Mediatore ritiene che il presente caso costituisca un esempio deplorevole di una situazione in cui la Commissione i) non ha adottato misure correttive adeguate in relazione a una chiara violazione del diritto dell'UE in un caso importante e ii) ha scelto di ignorare il parere del Mediatore. Ritiene pertanto opportuno sottoporre la questione all'attenzione del Parlamento europeo.

Contesto della denuncia

6. Dal 1999, l'infrastruttura dell'aeroporto di Vienna è stata oggetto di miglioramenti e di un ampliamento attraverso una serie di progetti di costruzione, autorizzati dalle autorità austriache. Quando i denuncianti hanno attirato l'attenzione della Commissione su questi lavori nel 2006, quest'ultima è giunta alla conclusione che avrebbe dovuto essere effettuata una VIA ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [2]. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che lo scopo della direttiva 85/337 non potesse essere raggiunto se l'autorizzazione era stata concessa senza che fosse stata effettuata una VIA e se, come nel caso di specie, i progetti erano già stati realizzati o se la costruzione era prossima al completamento. In tali circostanze, la Commissione ha convenuto nei negoziati con l'Austria di astenersi dal proseguire la procedura di infrazione mentre, a sua volta, l'Austria avrebbe elaborato una "VIA ex post" che simulasse nel miglior modo possibile una VIA ex ante e consentisse una valutazione completa dell'impatto ambientale dei progetti in questione.

7. I denuncianti hanno criticato il modo in cui la Commissione ha proceduto in questo caso. Si sono pertanto rivolti al Mediatore (denuncia 1532/2008/(WP)GG).

8. Nella sua decisione del 2 dicembre 2009 che chiude la sua indagine su questo caso, il Mediatore è pervenuto, tra l'altro, alle seguenti conclusioni:

- L'autorità incaricata della VIA ex post era il ministero federale austriaco dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia ("BMVIT"). La Commissione non ha contestato il fatto che tale ministero avesse rilasciato alcune delle autorizzazioni per i progetti in questione. Ciò significava che la VIA ex post era stata affidata a un’autorità che inizialmente sembrava non aver accertato il rispetto della direttiva 85/337. In tali circostanze, l'argomentazione dei denuncianti secondo cui il coinvolgimento del BMVIT avrebbe dato luogo a un evidente conflitto di interessi a prima vista sembrava fondata.

- La Commissione aveva dichiarato che la VIA ex post sarebbe stata effettuata ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva 85/337. Secondo i denuncianti, tuttavia, doveva applicarsi anche l'articolo 10 bis. A norma di tale disposizione, i "membri del pubblico" hanno, a determinate condizioni, "accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione del pubblico di cui alla presente direttiva". La Commissione ha spiegato che, nell’accettare l’esecuzione di una VIA ex post, essa non ha chiesto all’Austria garanzie esplicite in merito all’applicabilità dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337, in quanto tale disposizione costituiva un diritto sostanziale e non poteva essere oggetto di un accordo con gli Stati membri. Il Mediatore non è stato in grado di comprendere tale argomentazione. Indipendentemente dal fatto che l'articolo 10 bis costituisse un diritto sostanziale o procedurale, era difficile capire cosa avrebbe potuto impedire alla Commissione di chiedere alle autorità austriache una garanzia esplicita del rispetto di tale disposizione, a condizione che fosse applicabile nel caso di specie.

9. Alla luce di tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che, in quel momento, egli non fosse in grado di concludere che la Commissione avesse garantito il corretto svolgimento della VIA ex post e che essa avesse quindi correttamente condotto la sua procedura d’infrazione nei confronti dell’Austria relativa all’aeroporto di Vienna.

10. Tuttavia, il Mediatore ha anche osservato che né la VIA ex post né l'indagine della Commissione erano state completate in quel momento. Ha inoltre osservato che la Commissione aveva informato i denuncianti che avrebbe proposto di chiudere la procedura di infrazione solo dopo aver accertato che i possibili impatti pertinenti delle varie estensioni dell'aeroporto erano stati adeguatamente valutati e, in particolare, che l'Austria aveva adottato le misure necessarie per dare effetto pratico alle risultanze della valutazione d'impatto.

11. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che, all'epoca, non vi fossero motivi per ulteriori indagini sulla questione. Tuttavia, nella sua decisione di chiusura dell'indagine, adottata nel dicembre 2009, il Mediatore ha sottolineato di confidare nel fatto che la Commissione terrà debitamente conto delle sue conclusioni.

12. Il 30 novembre 2010 i denuncianti si sono rivolti nuovamente al Mediatore (denuncia 2591/2010/GG). Nella loro nuova denuncia, hanno sottolineato che, per quanto a loro conoscenza, la Commissione non aveva adottato ulteriori misure per portare avanti la procedura d'infrazione nei confronti dell'Austria dopo l'adozione della decisione del Mediatore.

Oggetto dell'indagine

13. Il Mediatore ha pertanto deciso di avviare una seconda indagine in merito alle seguenti accuse e affermazioni:

Asserzione:

La Commissione ha omesso di condurre correttamente la sua procedura di infrazione nei confronti dell’Austria per quanto riguarda l’aeroporto di Vienna, in particolare non avendo garantito il corretto svolgimento della VIA.

Domanda:

La Commissione dovrebbe provvedere affinché sia effettuata un'adeguata VIA ex post, compreso un meccanismo di monitoraggio in cui i denuncianti abbiano il diritto di essere coinvolti o, qualora ciò non fosse possibile, adire la Corte di giustizia.

L'indagine

14. Dopo aver ottenuto il parere della Commissione e le osservazioni dei denuncianti, il Mediatore ha deciso di procedere a un'ispezione del fascicolo della Commissione.

15. Il 29 luglio 2011 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione un progetto di raccomandazione.

16. Il 17 novembre 2011 la Commissione ha presentato il suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione del Mediatore.

17. I denuncianti hanno successivamente informato il Mediatore di non voler più commentare l'atteggiamento della Commissione. Hanno sottolineato di aver ripetutamente presentato le loro argomentazioni alla Commissione e si sono chiesti se il Mediatore sarebbe stato in grado di fare qualcosa per loro o se la lobby dell'aviazione avrebbe ottenuto una vittoria finale sulla legge e sui diritti dei cittadini.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Presunta inadempienza nell'espletamento delle procedure di infrazione e relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

18. I denuncianti hanno ribadito il loro parere secondo cui la Commissione non ha gestito correttamente la loro denuncia di infrazione. Essi hanno criticato, in particolare, la violazione del loro diritto di ricorso ai sensi dell'art. 10 bis della direttiva 85/337.

19. Nel suo parere, la Commissione ha ribadito il suo parere secondo cui era proporzionato e ragionevole astenersi dal proseguire la procedura di infrazione mentre l'Austria stava effettuando una VIA ex post simulando nel miglior modo possibile una VIA ex ante. La Commissione ha inoltre descritto le misure adottate dalle autorità austriache in tale contesto.

20. La Commissione ha sottolineato che le autorità austriache hanno trasmesso la relazione finale sulla VIA ex post il 15 febbraio 2011. Essa ha ribadito che la procedura d’infrazione sarebbe stata chiusa solo una volta accertato che i possibili impatti pertinenti delle varie estensioni aeroportuali fossero stati adeguatamente valutati e, in particolare, che l’Austria avesse adottato le misure necessarie per dare effetto pratico alle risultanze della valutazione d’impatto, vale a dire dopo l’attuazione di eventuali misure di compensazione derivanti dalla VIA.

21. Nelle loro osservazioni, i denuncianti hanno ritenuto che la Commissione continuasse a sostenere che la relazione ex post sull'impatto ambientale , che era stata presentata, era accettabile, anche se non corrispondeva nemmeno lontanamente a una valutazione ex post dell'impatto ambientale . I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione ha ignorato tutte le argomentazioni ad essa presentate e che ha anche ignorato i riferimenti del Mediatore alle carenze della procedura pertinente.

22. I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che, in una relazione relativa all'aeroporto di Vienna, la Corte dei conti austriaca era giunta alla seguente conclusione per quanto riguarda la VIA ex post effettuata nel caso di specie: "Per quanto riguarda le possibilità di partecipazione dei cittadini e le possibilità di tutela giuridica, questa procedura non soddisfa lo standard di una procedura VIA".

23. I denuncianti hanno sostenuto che la Commissione ha agito in qualità di agente del settore dell'aviazione. Per quattro anni ha permesso all'Austria di estendere illegalmente l'aeroporto di Vienna. I costi dell'investimento ammontavano ormai a circa 1,5 miliardi di EUR. Tutti i lavori pertinenti sono stati eseguiti senza VIA.

24. Secondo i denuncianti, vi è stata una manifesta cattiva amministrazione.

25. Dopo aver esaminato le osservazioni di cui sopra, il Mediatore ha ritenuto necessario esaminare il fascicolo della Commissione.

26. Dall’ispezione, effettuata nel giugno 2011, è emerso che il concetto di VIA ex post era stato presentato alla Commissione nel marzo 2008 e che le autorità austriache avevano riferito alla Commissione in merito ai progressi della VIA ex post nel settembre 2008, nel giugno 2009, nel novembre 2009 e nel luglio 2010.

27. Dall’ispezione è inoltre emerso che il fascicolo non conteneva alcuna altra corrispondenza significativa tra la Commissione e le autorità austriache durante il periodo in cui era in corso la VIA ex post. In particolare, nulla indicava che le osservazioni presentate dai denuncianti durante tale periodo fossero state discusse per iscritto con le autorità austriache. Neppure la decisione del Mediatore del 2 dicembre 2009 sulla denuncia 1532/2008/(WP)GG sembra aver dato luogo a tale corrispondenza.

28. Nelle loro osservazioni sul rapporto di ispezione, i denuncianti hanno affermato che l'ispezione ha confermato che le loro argomentazioni non erano state affatto o non erano state adeguatamente trattate.

29. Il 25 luglio 2011 i denuncianti hanno trasmesso al Mediatore la risposta che la sig.ra B., ministro federale austriaco dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia, aveva fornito l'8 luglio 2011 a una serie di domande rivoltele da membri del parlamento austriaco. In tale risposta, la sig.ra B. ha confermato che, data la natura giuridica della relazione di valutazione ambientale ex post, il diritto austriaco non prevedeva alcuna misura correttiva per quanto riguarda tale relazione.

Valutazione del Mediatore che ha portato a un progetto di raccomandazione

30. La Mediatrice ha osservato che la Commissione aveva ribadito che avrebbe archiviato il caso di infrazione solo dopo aver accertato che i possibili impatti pertinenti delle varie estensioni aeroportuali erano stati adeguatamente valutati e, in particolare, che l'Austria aveva adottato le misure necessarie per dare effetto pratico alle risultanze della valutazione d'impatto. È stata questa rassicurazione che ha indotto il Mediatore a chiudere la sua prima indagine in materia nel dicembre 2009.

31. Tuttavia, al momento dell’adozione di tale decisione, la VIA ex post effettuata dalle autorità austriache era in corso. In tale fase, sarebbe stato quindi facile per la Commissione intervenire presso le autorità austriache per affrontare le questioni sollevate dal Mediatore nella sua decisione del 2 dicembre 2009.

32. Tuttavia, dall'esame del fascicolo della Commissione effettuato nel giugno 2011 è emerso che quest'ultima non aveva intrapreso ulteriori azioni, ma si era limitata ad attendere che le autorità austriache le presentassero la relazione finale.

33. Il Mediatore ha sottolineato che alcune delle questioni sollevate riguardavano il fondamento stesso della VIA ex post. In particolare, il Mediatore aveva sottolineato che, alla luce delle circostanze del caso, l'argomentazione dei denuncianti secondo cui il coinvolgimento del BMVIT avrebbe dato luogo a un conflitto di interessi manifesto sembrava fondata a prima vista. Inoltre, il Mediatore aveva sottolineato l’importanza dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 e aveva sottolineato che era tutt’altro che certo che i cittadini sarebbero stati in grado di avvalersi di una procedura di ricorso ai sensi del diritto austriaco per quanto riguarda la VIA ex post.

34. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che sarebbe stato opportuno che la Commissione valutasse le questioni sollevate nella sua decisione sulla denuncia 1532/2008. Non riusciva a capire perché la Commissione non sembrasse aver intrapreso alcuna azione al riguardo. È vero che, nella sua decisione, il Mediatore aveva dichiarato di confidare nel fatto che la Commissione avrebbe tenuto debitamente conto di tale decisione al momento dell'adozione della sua decisione finale sulla denuncia di infrazione del denunciante. Tuttavia, data la natura delle questioni sollevate dal Mediatore, la Commissione difficilmente potrebbe interpretarle nel senso che dovrebbe rinviare la trattazione di tali questioni fino alla fine.

35. Il Mediatore ha aggiunto che, per quanto riguarda l’articolo 10 bis della direttiva 85/337, i dubbi relativi alla disponibilità di mezzi di controllo nel caso di specie che il Mediatore aveva espresso nella sua decisione del 2 dicembre 2009 erano stati nel frattempo rafforzati dalle summenzionate dichiarazioni della Corte dei conti austriaca e del ministro federale austriaco dei Trasporti, dell’innovazione e della tecnologia.

36. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che l'affermazione dei denuncianti secondo cui la Commissione avrebbe manifestamente omesso di condurre correttamente la sua procedura di infrazione nei confronti dell'Austria relativa all'aeroporto di Vienna fosse effettivamente fondata.

37. Il Mediatore ha pertanto presentato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:

La Commissione dovrebbe correggere il suo approccio per quanto riguarda il trattamento della denuncia di infrazione dei denuncianti relativa all'aeroporto di Vienna, rimediare alle carenze evidenziate dal Mediatore nella sua decisione del 2 dicembre 2009 sulla denuncia 1532/2008 e concludere la sua valutazione il più rapidamente possibile.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

38. Nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione, la Commissione ha ricordato che, quando è stata informata dell'infrazione, la maggior parte dei progetti pertinenti presso l'aeroporto di Vienna era stata completata o era in fase finale di completamento. La Commissione si è avvalsa del suo potere discrezionale per astenersi da ulteriori misure procedurali nei confronti dell'Austria a condizione che le autorità austriache effettuino una VIA di tali progetti su base ex post. La considerazione principale era che gli impatti che si erano eventualmente verificati durante i progetti pertinenti non potevano più essere oggetto di azioni correttive, ma che gli impatti causati dall'uso delle infrastrutture aeroportuali costruite potevano ancora essere identificati e affrontati mediante misure correttive. Una VIA ex post potrebbe quindi contribuire a individuare eventuali azioni appropriate per evitare, ridurre al minimo o compensare tali probabili impatti significativi.

39. La Commissione ha affermato che il progetto di raccomandazione del Mediatore potrebbe essere interpretato come una richiesta di riavviare l'intera procedura di VIA ex post. Secondo la Commissione, ciò non sarebbe fattibile e sproporzionato. La Commissione ha inoltre sostenuto che gli impatti ambientali cumulativi dei progetti pertinenti sono stati integrati nella procedura ordinaria di VIA per la nuova terza pista, attualmente in corso, in piena conformità con la direttiva VIA, compreso l'articolo 10 bis.

40. La Commissione ha spiegato di aver nel frattempo completato la sua valutazione della relazione presentata dalle autorità austriache e di aver chiesto a queste ultime ulteriori informazioni e chiarimenti. In particolare, la Commissione aveva chiesto alle autorità austriache di confermare che il pubblico era stato debitamente informato e che i risultati della procedura sarebbero stati ufficialmente messi a disposizione del pubblico. In tale contesto, la Commissione ha affermato di non considerare la relazione finale del BMVIT una decisione formale sui risultati della VIA ex post e sulle misure compensative. A fini di chiarimento e tenendo conto delle osservazioni del Mediatore, la Commissione aveva inoltre chiesto all'Austria di spiegare se la decisione delle autorità sui risultati della VIA ex post, in particolare sulle misure compensative, potesse essere oggetto di un riesame giuridico. Infine, la Commissione aveva chiesto all'Austria di confermare che le autorità ambientali competenti erano state coinvolte nel processo di VIA ex post, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva VIA per una VIA ex ante, e aveva sottolineato che la relazione finale non era stata chiara al riguardo.

41. Nella loro risposta, le autorità austriache avevano spiegato che, per quanto riguarda le possibilità di ricorso nell'ambito della VIA ex post, il gestore aeroportuale di Vienna si era impegnato ad attuare tutte le misure individuate nel processo e che l'attuazione sarebbe stata monitorata dal BMVIT. Nel caso in cui le misure di attenuazione non fossero state attuate correttamente, le autorità potevano applicarle sulla base dell'articolo 141 della legge austriaca sul traffico aereo ("Luftfahrtgesetz"). Inoltre, le autorità austriache avevano fatto riferimento all’accordo concluso a seguito del processo di mediazione svolto nell’ambito dell’ampliamento dell’aeroporto. Le misure di mitigazione concordate in questo processo potrebbero essere applicate sulla base del diritto civile dai cittadini che hanno aderito all'accordo. Infine, le autorità austriache avevano indicato la VIA per la terza pista prevista dell'aeroporto di Vienna, che avrebbe tenuto conto anche degli effetti dei progetti soggetti alla VIA ex post. Tale procedura si concluderebbe con una decisione che potrebbe essere oggetto di un riesame giuridico ai sensi dell'art. 10 bis della direttiva 85/337.

42. La Commissione ha dichiarato di aver attentamente riesaminato la decisione del Mediatore del 2 dicembre 2009 alla luce della relazione finale sulla VIA ex post presentata dalle autorità austriache e delle ulteriori informazioni da esse fornite.

43. La Commissione ha riconosciuto che la formulazione utilizzata dalle autorità austriache per la procedura concordata con la Commissione - " relazione VIA ex post " invece di " valutazione VIA ex post " - avrebbe potuto inizialmente essere fuorviante. Ha sottolineato, tuttavia, che l'intesa comune era che l'esercizio intrapreso riguardava un processo di valutazione ex post ("ex post Umweltprüfung") e non si limitava alla semplice produzione di una relazione di valutazione.

44. Per quanto riguarda il coinvolgimento del BMVIT nella procedura di VIA ex post in quanto autorità che ha autorizzato alcuni dei progetti in questione, la Commissione ha ritenuto che il ministero, in quanto organo amministrativo, agisse sulla base del principio di legalità e dello Stato di diritto. Il semplice fatto che il BMVIT avesse rilasciato alcune delle autorizzazioni relative all’aeroporto di Vienna non potrebbe, a suo avviso, giustificare l’affermazione di un conflitto di interessi manifesto.

45. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337, la Commissione ha indicato di aver esaminato nuovamente la questione e di essere rimasta convinta che il diritto dell’Unione non prevedesse alcuna base giuridica che avrebbe potuto obbligare le autorità austriache ad applicare tale disposizione in sede di negoziazione del concetto di VIA ex post, che mirava a simulare, per quanto possibile, una VIA ex ante. Pertanto, l’applicazione dell’articolo 10 bis avrebbe potuto essere presa in considerazione ed eventualmente richiesta solo se tale disposizione fosse stata applicabile nel caso di una VIA ex ante per i lavori di ampliamento in questione. Tuttavia, l'articolo 10 bis è stato introdotto dalla direttiva 2003/35/CE, che deve essere attuata entro il 25 giugno 2005. In base alle informazioni fornite nel concetto di VIA ex post, le domande per i progetti in questione sono state presentate alle autorità austriache prima di tale data e la maggior parte di esse era stata addirittura completata entro giugno 2005. La Commissione ritiene tuttavia che la VIA in corso per la nuova terza pista dell'aeroporto di Vienna possa ovviare a tale carenza. Questa nuova valutazione ha dovuto tenere conto degli effetti cumulativi degli edifici e delle strutture già esistenti, compresi quelli oggetto della VIA ex post. Per questa VIA periodica si applica integralmente l'articolo 10 bis.

46. La Commissione ha aggiunto di non aver contattato nuovamente le autorità austriache su tali questioni prima di ricevere la relazione finale sulla VIA ex post, in quanto aveva già comunicato il proprio parere su tali questioni principalmente giuridiche nel contesto dell'indagine del Mediatore sulla denuncia 1532/2008/(WP)GG. La Commissione ha pertanto ritenuto ragionevole effettuare una valutazione finale delle questioni pertinenti solo dopo aver analizzato la relazione finale, tenendo conto delle osservazioni contenute nella decisione del Mediatore.

47. La Commissione ha concluso affermando che era del parere che, come illustrato dai chiarimenti forniti in precedenza, il suo approccio nell'affrontare il caso in esame fosse corretto.

48. Come indicato in precedenza, i denuncianti non hanno presentato osservazioni sostanziali sul parere circostanziato della Commissione.

Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione

49. Il Mediatore ritiene utile ricordare che, nella sua decisione sulla denuncia 1532/2008/(WP)GG, ha riconosciuto che, nelle circostanze del caso, la decisione della Commissione di chiedere all'Austria di effettuare una VIA ex post che valutasse obiettivamente l'impatto ambientale del progetto secondo i criteri stabiliti dalla direttiva 85/337 e consentisse di determinare su base scientifica se fosse opportuno e ragionevole in linea di principio adottare misure compensative. Occorre pertanto esaminare se la Commissione abbia garantito che tale VIA ex post fosse effettivamente eseguita correttamente.

50. In tale contesto, il Mediatore ricorda inoltre che i dubbi espressi al riguardo sia nella sua decisione sulla denuncia 1532/2008/(WP)GG sia nel suo progetto di raccomandazione nel caso di specie si sono concentrati in particolare su due questioni, vale a dire, da un lato, l’applicabilità dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 e, dall’altro, il conflitto di interessi in cui si è trovata l’autorità che effettua la VIA ex post.

51. Il Mediatore si rammarica di dover concludere che il parere circostanziato della Commissione non ha dissipato tali dubbi.

52. Per quanto riguarda la prima delle questioni summenzionate, la Commissione ha sostenuto che l’art. 10 bis della direttiva 85/337 non sarebbe stato applicabile ratione temporis se i lavori in questione fossero stati sottoposti ad una VIA prima della loro realizzazione. Il Mediatore ritiene che tale argomentazione sia plausibile.

53. Tuttavia, il Mediatore non è convinto neppure dall'ulteriore argomento della Commissione secondo cui l'art. 10 bis della direttiva 85/337 non potrebbe quindi essere applicabile alla VIA ex post, in quanto quest'ultima avrebbe dovuto assomigliare il più possibile ad una VIA ex ante. La disposizione pertinente non riguarda la valutazione che deve essere effettuata, ma i mezzi di ricorso che devono essere messi a disposizione dei cittadini a tale riguardo. Secondo il Mediatore, non vi è alcuna ragione impellente per cui tale disposizione non dovrebbe essere applicabile a una VIA ex post come quella effettuata nel caso di specie. Sono state le autorità dello Stato membro interessato a omettere di procedere a una VIA quando avrebbe dovuto essere effettuata. Dato che la legge si è evoluta da allora, sembrerebbe giusto ritenere che tali modifiche debbano essere prese in considerazione, nell'interesse dei cittadini interessati, quando si procede a una VIA ex post.

54. Inoltre, il Mediatore non può fare a meno di notare che questa posizione sembra essere stata inizialmente condivisa dalla Commissione. La formulazione utilizzata nel parere circostanziato, secondo cui la Commissione "rimaneva convinta" che l'articolo 10 bis non fosse applicabile nel caso di specie, suggerisce una continuità di approccio che semplicemente non esisteva. Nel corso della sua indagine sulla denuncia 1532/2008/(WP)GG, il Mediatore ha specificamente chiesto alla Commissione il suo parere su tale questione. Nella sua risposta, la Commissione ha dichiarato di ritenere "che le questioni oggetto della "VIA ex post" possano essere soggette al controllo giuridico di cui all'articolo 10 bis della direttiva". Quando il Mediatore ha chiesto alla Commissione ulteriori spiegazioni su tale questione, ha aggiunto che l'articolo 10 bis della direttiva VIA "potrebbe essere interpretato, anche nel quadro di una VIA ex post, nel senso che dà accesso alla giustizia in relazione alla decisione amministrativa relativa a potenziali ulteriori azioni in conseguenza delle risultanze della VIA ex post." [3] [90]

55. Nel suo parere sulla presente denuncia, in cui i denuncianti hanno posto particolare enfasi sulla questione dell’applicabilità dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337, la Commissione non ha affrontato affatto tale questione. Il Mediatore osserva che solo nel suo parere circostanziato sul progetto di raccomandazione la Commissione ha sostenuto, per la prima volta, che tale disposizione non era applicabile nel caso di specie. La Commissione sembrerebbe quindi aver sollevato un argomento completamente nuovo, quasi tre anni e mezzo dopo essere stata affrontata per la prima volta dal Mediatore.

56. A parere del Mediatore, un raffronto tra le osservazioni della Commissione suggerisce che quest'ultima non ha ritenuto necessario esaminare a fondo se l'articolo 10 bis della direttiva 85/337 fosse applicabile alla VIA ex post o ha rilasciato dichiarazioni che erano destinate a indurre i denuncianti e il Mediatore a ritenere che tale disposizione fosse applicabile anche se la Commissione riteneva che non lo fosse. Il Mediatore ritiene che una di queste possibili interpretazioni metterebbe in evidenza una grave inosservanza dei principi di buona amministrazione. Ritiene pertanto che il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di esaminare la questione.

57. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha suggerito che il fatto che le misure correttive di cui all'articolo 10 bis non fossero disponibili per quanto riguarda la VIA ex post potrebbe essere sanato dalla VIA in corso per la nuova terza pista dell'aeroporto di Vienna [4]. Il Mediatore non è in grado di comprendere in che modo una VIA per un nuovo progetto specifico possa porre rimedio alle carenze di una VIA relativa a un altro progetto. Infatti, la VIA per la nuova pista dell'aeroporto di Vienna ha lo scopo di valutare l'impatto di questo nuovo progetto, e non quello di progetti precedenti.

58. Per quanto riguarda la seconda delle questioni menzionate al precedente paragrafo 50, il Mediatore non può che ribadire il suo punto di vista secondo cui un’autorità che, in assenza della necessaria VIA, ha concesso autorizzazioni per l’esecuzione di lavori, si troverà necessariamente in conflitto di interessi se le viene poi chiesto di effettuare una VIA ex post.

59. Nel suo parere circostanziato, la Commissione ha sostanzialmente sostenuto, per quanto riguarda tale questione, che il ministero competente agiva sulla base del principio di legalità e dello Stato di diritto. Il Mediatore ritiene utile ricordare ancora una volta che detto ministero ha concesso alcuni permessi per l'esecuzione di lavori anche se non era stata effettuata la necessaria VIA. L'argomento della Commissione non è quindi evidentemente convincente.

60. Il Mediatore è pertanto giunto alla conclusione che la Commissione ha palesemente omesso di rispondere adeguatamente all'argomentazione dei denuncianti secondo cui il ministero interessato si sarebbe trovato in un conflitto di interessi manifesto nel caso di specie. Data l'importanza della questione, il Mediatore ritiene che anche il Parlamento debba essere preso in considerazione.

B. Raccomandazione del Mediatore

Il Mediatore formula pertanto la seguente raccomandazione alla Commissione:

La Commissione dovrebbe riconsiderare il suo approccio per quanto riguarda il trattamento della denuncia di infrazione dei denuncianti relativa all'aeroporto di Vienna e affrontare le carenze evidenziate dal Mediatore. Ciò significa che le ulteriori azioni della Commissione nell’ambito della procedura di infrazione dovrebbero tenere conto dell’obbligo delle autorità nazionali di garantire che i) i denuncianti abbiano accesso a una procedura di ricorso e ii) siano adottate misure per far fronte a un conflitto di interessi manifesto nell’applicazione della direttiva 85/337.

Il Parlamento europeo potrebbe prendere in considerazione l'adozione di una risoluzione di conseguenza.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo, il 14 maggio 2012


[1] Decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, relativa allo statuto e alle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom), GU 1994, L 113, pag. 15; modificata da ultimo dalla decisione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (GU L 189, pag. 25).

[2] GU L 175, pag. 40. Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 156, pag. 17) e dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140, pag. 114).

[3] Cfr. punto 90 della decisione del Mediatore sulla denuncia 1532/2008/(WP)GG.

[4] È interessante notare che la Commissione fa riferimento a una "carenza" in questo contesto. La formulazione utilizzata dalla Commissione potrebbe indicare che essa stessa nutre dubbi sulla fondatezza della sua posizione secondo cui l’art. 10 bis della direttiva 85/337 non era applicabile alla VIA ex post.

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