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Nessuna cattiva amministrazione in caso di procedura di selezione del Parlamento europeo

Giovedì | 10 marzo 2016

Il caso riguardava l'esclusione del denunciante da parte del Parlamento europeo da una procedura di selezione per gli amministratori della ricerca.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha esaminato il fascicolo in possesso del Parlamento.

Sulla base delle informazioni ottenute durante l'ispezione, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte del Parlamento.

Decisione nel caso 1409/2014/MHZ sulla mancata esecuzione, da parte della Commissione europea, di una precedente valutazione d'impatto dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam in materia di diritti umani

Venerdì | 26 febbraio 2016

Il caso riguarda la questione se la Commissione europea avrebbe dovuto effettuare una valutazione d'impatto sui diritti umani nel contesto dei suoi negoziati per concludere un accordo di libero scambio con il Vietnam. I denuncianti ritenevano che tale valutazione fosse necessaria, mentre la Commissione riteneva che non fosse necessaria in quanto nel 2009 era già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla sostenibilità su una proposta di accordo di libero scambio UE/ASEAN, che comprendeva il Vietnam.

La conclusione del Mediatore è stata che la mancata esecuzione da parte della Commissione di una specifica valutazione d'impatto sui diritti umani, in relazione al Vietnam, costituiva cattiva amministrazione. Nel marzo 2015 ha raccomandato alla Commissione di effettuare tale valutazione senza ulteriori indugi.

La Commissione ha rifiutato. Ha sostenuto che i suoi "strumenti di politica non commerciale" e le clausole sui diritti umani nell'accordo di partenariato e cooperazione hanno raggiunto lo stesso obiettivo.

Il Mediatore non è stato d'accordo e nel farlo ha sottolineato le caratteristiche inerenti allo strumento di valutazione d'impatto sui diritti umani. Poiché l'accordo è stato concluso nel frattempo, il Mediatore ha chiuso il caso con un'osservazione critica.

Decisione nel caso 1134/2015/TN sulla decisione della Commissione europea di dichiarare non ammissibili alcuni costi sostenuti da un partner per un progetto finanziato dall'UE

Giovedì | 11 febbraio 2016

Il caso riguardava la decisione della Commissione di dichiarare non ammissibili determinati costi dichiarati da un partner di un progetto finanziato dall'UE. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che i motivi addotti dalla Commissione per non accettare i costi in questione erano ragionevoli. Il Mediatore ha pertanto archiviato il caso constatando l'assenza di cattiva amministrazione.

Comitato etico ad hoc della Commissione

Venerdì | 05 febbraio 2016

Decisione nel caso 1977/2013/MDC sulla valutazione da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione relativa a restrizioni alla libera circolazione all'interno del mercato interno dell'UE

Venerdì | 25 settembre 2015

La denunciante in questo caso, cittadina lussemburghese, è stata esclusa dalla concorrenza per un posto in Francia in quanto non è cittadina francese. Il posto in questione era quello di un giudice non presiedente che doveva rappresentare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati presso il tribunale francese per l'asilo. Il denunciante ha comunicato alla Commissione europea che la limitazione del posto ai cittadini francesi sembrava costituire una violazione delle disposizioni del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori. Quando la Commissione ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto dell'UE, il denunciante ha contattato il Mediatore.

La Commissione ha ritenuto che si applicasse un'eccezione al diritto di libera circolazione dei lavoratori. Tale eccezione si applica in caso di impiego nella pubblica amministrazione ed è prevista dall'articolo 45, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ha riconosciuto che una decisione in materia richiedeva una valutazione concreta della natura dei compiti e delle responsabilità del giudice non presiedente e ha sostenuto di aver effettuato tale valutazione. Il Mediatore ha osservato che, nell'ambito di tale valutazione, la Commissione non aveva contattato le autorità francesi per ottenere ulteriori informazioni sul posto in questione. La proposta iniziale del Mediatore era pertanto che la Commissione riesaminasse la sua valutazione della denuncia di infrazione e suggeriva alla Commissione di consultare le autorità francesi. In risposta a tale proposta, la Commissione ha sostenuto di disporre di informazioni sufficienti al momento di decidere la questione e che non era pertanto necessario contattare le autorità francesi. Dopo aver esaminato la sua risposta dettagliata alla proposta, il Mediatore ha accettato che in questo caso la Commissione disponesse di informazioni sufficienti su cui basare la sua decisione. Essa ha pertanto chiuso l’indagine constatando l’assenza di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Decisione nel caso 45/2015/PMC riguardante le azioni dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a seguito del ricevimento di una segnalazione di irregolarità

Martedì | 11 agosto 2015

Il caso riguardava le azioni dell'OLAF a seguito del ricevimento di una segnalazione di irregolarità che collegava l'Autorità europea per la sicurezza aerea (AESA) alla presunta manipolazione di una relazione di ispezione della sicurezza aerea. A seguito di una valutazione preliminare, il Mediatore era preoccupato per quella che sembrava essere la decisione dell'OLAF di archiviare il caso e di rinviare la questione all'AESA nonostante il fatto che l'informatore avesse consapevolmente scelto di presentare la sua relazione all'OLAF piuttosto che all'AESA. Il Mediatore ha ritenuto in via preliminare che tale decisione potesse avere un impatto negativo sull'efficacia delle disposizioni in materia di denunce di irregolarità in generale. Ha quindi deciso di indagare sulla questione.

A seguito di un'ispezione dei fascicoli dell'OLAF, il Mediatore ha constatato che l'OLAF aveva adeguatamente valutato l'opportunità di avviare un'indagine. È emerso inoltre che l'OLAF non aveva di fatto archiviato il caso, ma aveva chiesto all'AESA di esaminare la questione e di riferire in merito ai risultati della sua indagine. Inoltre, l’OLAF si era riservato il diritto di avviare un’indagine formale in una fase successiva. In tale contesto, il Mediatore ha constatato che l'OLAF aveva trattato in modo adeguato la relazione di denuncia delle irregolarità del denunciante. Il Mediatore ha osservato che l'OLAF avrebbe dovuto informare il denunciante in modo più esplicito del fatto che il suo deferimento della questione all'AESA non significava che l'OLAF non avrebbe intrapreso ulteriori azioni al riguardo. Ha fatto un'ulteriore osservazione al riguardo.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 995/2011/KM contro la Commissione europea

Martedì | 30 giugno 2015

Il caso riguardava una denuncia di infrazione presentata alla Commissione europea in relazione alla presunta mancata attuazione, da parte della Germania, di alcune disposizioni della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo sostenendo che la Commissione non aveva spiegato adeguatamente i motivi per cui non aveva avviato un'indagine. Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che la Commissione ha successivamente fornito una spiegazione adeguata in relazione ad alcune delle questioni sollevate dal denunciante. Per quanto riguarda le questioni in relazione alle quali la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata, il Mediatore ha chiuso il caso con un'osservazione critica.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 400/2014/DK contro la Commissione europea

Lunedì | 08 giugno 2015

Il caso riguardava la presunta omissione da parte della Commissione europea di informare il denunciante in merito allo status prioritario della sua denuncia in materia di aiuti di Stato.

Il Mediatore ha indagato sulla questione. Nel corso della sua indagine, la Commissione ha informato il denunciante che la sua denuncia non era considerata un caso prioritario. Tuttavia, la Commissione non ha spiegato i motivi della sua decisione. Il Mediatore ha pertanto archiviato la denuncia con un'osservazione critica in merito alla mancata informazione da parte della Commissione del denunciante sul motivo per cui aveva attribuito uno status di scarsa priorità alla sua denuncia in materia di aiuti di Stato.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 415/2014/FOR contro il Parlamento europeo

Lunedì | 01 giugno 2015

Il denunciante è un agente temporaneo presso il Parlamento europeo. Si ammalò durante le ferie annuali. Il caso riguardava il rifiuto del Parlamento di convertire le ferie annuali del denunciante in congedo per malattia. Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato cattiva amministrazione in quanto la denunciante era tenuta a fornire un indirizzo attuale al momento, o subito dopo, ha presentato il suo certificato medico per il congedo per malattia. Tale requisito non è stato soddisfatto.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 150/2015/DK contro il Servizio europeo per l'azione esterna

Giovedì | 07 maggio 2015

Il caso riguardava la valutazione della proposta di offerta del denunciante. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che il comitato di valutazione ha valutato erroneamente la sua proposta in quanto non ha tenuto conto delle informazioni ivi fornite.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che il denunciante non ha dimostrato che i valutatori avevano commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda gli aspetti contestati. Pertanto, ha archiviato il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione.

Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 1136/2014/DK contro l'Ufficio europeo di selezione del personale

Martedì | 05 maggio 2015

Il caso riguarda la presunta mancata fornitura al denunciante da parte di EPSO di una copia del testo di partenza della prova di traduzione e delle copie corrette dei suoi elaborati di traduzione in un concorso generale.

Dato che il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, in una recente sentenza, che le commissioni giudicatrici non necessitano di fornire ai candidati la versione corretta delle loro prove, i motivi per cui le risposte sono erronee, o le griglie di valutazione utilizzate per le prove scritte e orali, il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia per consentire ad EPSO di formulare osservazioni sulla pertinenza delle risultanze del Tribunale relativamente alle sue procedure di assunzione.

Durante la sua indagine, il Mediatore ha riscontrato che EPSO aveva già migliorato la trasparenza delle procedure di selezione introducendo prove basate sulle competenze e sulle abilità e un passaporto di competenze. Inoltre, EPSO si è impegnato a elaborare una nuova procedura entro il 2016 che consenta ai candidati che non ricevono un passaporto di competenze di ottenere una decisione motivata della commissione giudicatrice, contenente le osservazioni della commissione giudicatrice sulla qualità delle traduzione del candidato.

Il Mediatore ha pertanto concluso l'indagine non ravvisando gli estremi di una cattiva amministrazione da parte di EPSO.