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Decisione nel caso 21/2016/JAP sul mancato accesso del Consiglio dell'UE ai pareri giuridici sulle proposte di regolamenti che istituiscono la Procura europea e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST)

Giovedì | 07 marzo 2019

Il caso riguardava il rifiuto del Consiglio dell'Unione europea di concedere pieno accesso ai pareri giuridici sulle proposte legislative di regolamenti che istituiscono la Procura europea (EPPO) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST).

Nel corso dell'indagine del Mediatore, il Consiglio ha accettato di divulgare due dei quattro documenti, ma ha mantenuto il suo rifiuto di divulgare integralmente i due documenti rimanenti, sebbene sia stato concesso un accesso parziale.

Il Mediatore riconosce che il rifiuto di divulgare pienamente i pareri giuridici era giustificato dal fatto che avrebbe compromesso la tutela della consulenza legale e dei procedimenti giudiziari. Chiude pertanto il caso con la constatazione dell'assenza di cattiva amministrazione, ma invita il Consiglio a riesaminare il suo rifiuto alla luce dell'ulteriore decorso del tempo.

Decisione nel caso 136/2016/MDC sul rifiuto della Commissione europea di rivedere una relazione finale di audit relativa a un progetto cofinanziato dall'Unione europea

Martedì | 13 dicembre 2016

La causa è stata intentata da un'associazione di giuristi di tutta l'Unione europea che ha realizzato un progetto cofinanziato dalla Commissione europea. Essa riguardava il presunto recupero iniquo, a seguito di un audit, di somme erroneamente considerate inammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione.

La Mediatrice ha indagato sulla questione e ha concluso che, a seguito del suo intervento, era stata trovata una soluzione. Ha quindi archiviato il caso.

Decisione nel caso 1093/2016/JAP concernente la mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza relativa a problemi con la presentazione di una proposta di sovvenzione

Giovedì | 01 dicembre 2016

Il caso riguardava la mancata risposta della Commissione ai messaggi del denunciante relativi alle sue difficoltà nella presentazione di una proposta di sovvenzione. A causa di problemi tecnici, il denunciante non è stato in grado di presentare domanda tramite il sistema PRIAMOS della Commissione. Invece, ha presentato la sua proposta via e-mail, che è rimasta senza risposta.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha chiesto alla Commissione di rispondere. Nella sua risposta, la Commissione si è scusata per non aver risposto in precedenza. Ha affermato di non poter accettare l'applicazione di posta elettronica del denunciante perché il sistema aveva funzionato correttamente e la Commissione non era stata in grado di individuare alcun tentativo da parte del denunciante di inviare la proposta tramite PRIAMOS prima della scadenza.

Accesso ai documenti

Giovedì | 27 ottobre 2016

Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1922/2014/PL relativa al rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico alle relazioni di valutazione di un progetto finanziato dall'UE

Martedì | 30 agosto 2016

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere il pieno accesso del pubblico alle relazioni di valutazione delle proposte relative a un progetto finanziato dall'UE sui Rom in Albania.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha constatato che la Commissione aveva correttamente rifiutato il pieno accesso sulla base dell'eccezione all'accesso del pubblico che tutela gli interessi commerciali. Essa ha pertanto concluso che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Decisione nel caso 2004/2013/PMC sul trattamento da parte della Commissione europea di una richiesta di accesso a documenti relativi alla sorveglianza di Internet da parte dei servizi di intelligence del Regno Unito

Giovedì | 05 novembre 2015

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alla sorveglianza di Internet da parte dei servizi di intelligence del Regno Unito. Il Mediatore ha raccomandato alla Commissione di concedere l'accesso a un documento specifico (una lettera del ministro degli Esteri britannico all'allora vicepresidente della Commissione) e, nel caso degli altri documenti richiesti, che la Commissione li divulgasse o giustificasse adeguatamente i motivi per cui, a suo avviso, la divulgazione doveva essere rifiutata.

La Commissione ha deciso di divulgare la lettera del ministro degli Esteri del Regno Unito, accettando così la prima parte della raccomandazione del Mediatore. Tuttavia, essa ha mantenuto la sua posizione di non divulgare gli altri documenti. Ha giustificato questa posizione sulla base del fatto che stava ancora indagando sulla questione se i programmi di sorveglianza di massa del Regno Unito violassero il diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda il diritto dell'individuo alla protezione dei dati. La Commissione ha sostenuto che, fino alla chiusura definitiva della sua inchiesta, la divulgazione anticipata del resto dei documenti in questione inciderebbe negativamente sul dialogo tra le autorità del Regno Unito e la Commissione. Più in generale, ha sostenuto che la sua capacità di condurre le indagini in modo efficace e di decidere in merito alla risposta appropriata dovrebbe essere protetta dal rischio di pressioni esterne. Infine, la Commissione non ha ritenuto che vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Il Mediatore non è convinto che la Commissione abbia adeguatamente giustificato la sua decisione di rifiutare l'accesso del pubblico ai restanti documenti non divulgati. Poiché non ha divulgato tali documenti né fornito motivazioni adeguate per rifiutarne l'accesso al pubblico, è chiaro che la Commissione ha respinto la raccomandazione del Mediatore in relazione a tali documenti. Inoltre, il Mediatore osserva che la Commissione non sembra aver intrapreso alcuna azione per quanto riguarda la sua indagine dal 2013. Il Mediatore ritiene pertanto che le azioni della Commissione in questo caso costituiscano una cattiva amministrazione e, di fatto, una grave cattiva amministrazione, data l'importanza della questione specifica per i cittadini dell'UE.

Decisione nel caso 1977/2013/MDC sulla valutazione da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione relativa a restrizioni alla libera circolazione all'interno del mercato interno dell'UE

Venerdì | 25 settembre 2015

La denunciante in questo caso, cittadina lussemburghese, è stata esclusa dalla concorrenza per un posto in Francia in quanto non è cittadina francese. Il posto in questione era quello di un giudice non presiedente che doveva rappresentare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati presso il tribunale francese per l'asilo. Il denunciante ha comunicato alla Commissione europea che la limitazione del posto ai cittadini francesi sembrava costituire una violazione delle disposizioni del diritto dell'UE in materia di libera circolazione dei lavoratori. Quando la Commissione ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione del diritto dell'UE, il denunciante ha contattato il Mediatore.

La Commissione ha ritenuto che si applicasse un'eccezione al diritto di libera circolazione dei lavoratori. Tale eccezione si applica in caso di impiego nella pubblica amministrazione ed è prevista dall'articolo 45, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione ha riconosciuto che una decisione in materia richiedeva una valutazione concreta della natura dei compiti e delle responsabilità del giudice non presiedente e ha sostenuto di aver effettuato tale valutazione. Il Mediatore ha osservato che, nell'ambito di tale valutazione, la Commissione non aveva contattato le autorità francesi per ottenere ulteriori informazioni sul posto in questione. La proposta iniziale del Mediatore era pertanto che la Commissione riesaminasse la sua valutazione della denuncia di infrazione e suggeriva alla Commissione di consultare le autorità francesi. In risposta a tale proposta, la Commissione ha sostenuto di disporre di informazioni sufficienti al momento di decidere la questione e che non era pertanto necessario contattare le autorità francesi. Dopo aver esaminato la sua risposta dettagliata alla proposta, il Mediatore ha accettato che in questo caso la Commissione disponesse di informazioni sufficienti su cui basare la sua decisione. Essa ha pertanto chiuso l’indagine constatando l’assenza di cattiva amministrazione da parte della Commissione.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/9/2014/MHZ relativa all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

Lunedì | 04 maggio 2015

La politica migratoria dell'UE comprende il rimpatrio volontario o forzato dei migranti irregolari di paesi terzi (richiedenti asilo respinti e persone senza un permesso di soggiorno valido) nei loro paesi di origine. Per loro stessa natura, le operazioni di rimpatrio forzato possono comportare gravi violazioni dei diritti fondamentali. L'indagine di propria iniziativa mirava a chiarire in che modo Frontex, in qualità di coordinatore delle operazioni congiunte di rimpatrio, garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana delle persone rimpatriate.

Il Mediatore ha ottenuto il parere di Frontex e del suo responsabile dei diritti fondamentali, ha ispezionato i fascicoli di Frontex e ha ricevuto contributi dai membri della rete europea dei difensori civici, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e da una serie di ONG. Ha rilevato che, sebbene molto sia stato fatto, Frontex deve migliorare la trasparenza del suo lavoro nell'ambito della JRO, modificare il suo codice di condotta in settori quali gli esami medici e l'uso della forza e impegnarsi maggiormente con gli Stati membri. Frontex deve fare tutto quanto in suo potere per promuovere un monitoraggio indipendente ed efficace delle OCR.

La Mediatrice chiude la sua indagine con una serie di proposte a Frontex su come migliorare ulteriormente le sue operazioni in questo settore.

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 685/2014/MHZ contro la Commissione europea

Lunedì | 12 gennaio 2015

La presente causa riguardava una domanda di accesso ai documenti non accolta. La Commissione ha rifiutato di divulgare la sua corrispondenza con le autorità polacche in merito alle sue indagini preliminari sui costi molto elevati di presentazione di azioni legali relative a procedure di appalto pubblico in Polonia. La Commissione aveva cercato di stabilire se la pertinente normativa polacca fosse conforme al diritto dell’Unione. Sostenendo la necessità di proteggere un'indagine in corso, ha invocato un'eccezione al diritto di accesso del pubblico previsto dalla legislazione pertinente (regolamento (CE) n. 1049/2001). La Commissione non ha accolto l'argomentazione del denunciante secondo cui esisteva un interesse pubblico prevalente alla divulgazione che disapplicava l'eccezione invocata né era pertinente che la normativa nazionale in questione fosse allora impugnata dinanzi al Tribunale costituzionale polacco (in prosieguo: il «PCT»).

Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha ritenuto che la Commissione non avesse debitamente giustificato la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti in questione. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che l'annullamento della pertinente legislazione nazionale da parte del PCT abbia reso superflue le indagini della Commissione. Tenendo conto di tale sviluppo giuridico e ai fini dell'economia procedurale e dell'equità, il Mediatore ha suggerito di concedere al denunciante l'accesso ai documenti richiesti senza dover presentare una nuova richiesta. La Commissione ha rifiutato categoricamente. Inoltre, essa non ha fornito una spiegazione più completa del suo rifiuto rispetto a quella fornita nella sua risposta alla domanda di conferma. Il denunciante ha informato il Mediatore che, nel frattempo, aveva ora avuto accesso ai documenti a seguito di una nuova richiesta di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 presentata con la consapevolezza che la Commissione aveva chiuso la sua indagine. In tali circostanze, il Mediatore ha deciso di chiudere il caso con un'osservazione critica.

Decisione nel caso 2057/2011/TN - Rifiuto dell’autorizzazione all’accesso del pubblico a documenti correlati a casi

Venerdì | 24 gennaio 2014

Nel 2008 un medico qualificato in Germania somministrava a un anziano cittadino britannico un’overdose letale di un potente antidolorifico. La denuncia al Mediatore europeo riguardava un rifiuto ad autorizzare l’accesso del pubblico ai verbali di una riunione tenutasi presso Eurojust tra funzionari tedeschi e britannici per discutere in merito al mandato di arresto europeo  emanato dalle autorità britanniche per il medico.

Il regolamento di Eurojust concernente l’accesso del pubblico ai documenti riconosce ai rappresentanti degli Stati membri che collaborano con Eurojust il diritto di decidere, in luogo di Eurojust, se venga in rilievo un’eccezione all’accesso del pubblico a documenti correlati a casi in possesso di Eurojust. La Mediatrice riscontrava che i documenti richiesti erano chiaramente correlati a un caso e che i rappresentanti di Germania e Regno Unito avevano chiesto a Eurojust di non renderli pubblici. Appurava inoltre che Eurojust era giuridicamente obbligata a rifiutare l’accesso al documento.

Tuttavia, riscontrava che Eurojust non aveva informato il denunciante (il figlio dell’uomo deceduto) in merito ai motivi avanzati dai rappresentanti di Germania e Regno Unito per richiedere il rifiuto dell’accesso. Nondimeno, Eurojust trasmetteva tale motivazione nel corso dell’indagine della Mediatrice. Alla luce di tali circostanze, la Mediatrice invitava Eurojust a comunicare sempre ai richiedenti le ragioni avanzate dai membri nazionali a giustificazione del rifiuto dell’autorizzazione all’accesso del pubblico a documenti correlati a casi.

La Mediatrice rilevava la dimensione sociale particolarmente tragica e importante di questo caso, che riflette i tentativi di un figlio di sapere in che modo la morte di suo padre era stata gestita dalle autorità pubbliche. A tale riguardo, la Mediatrice europea, pur non essendo competente a valutare la correttezza o meno della decisione dei rappresentanti di Regno Unito e Germania di rifiutare l’accesso al documento, consigliava al denunciante di sottoporre la questione, se del caso, al vaglio degli organi giurisdizionali dell’UE, che dal dicembre 2014 saranno competenti a decidere su tali questioni.

Cessazione del dispiegamento

Giovedì | 28 novembre 2013