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Council's refusal to grant access to legal opinions related to the Regulation Proposals on the establishment of the European Public Prosecutor's Office and on the European Union Agency for Criminal
Lunedì | 11 marzo 2019
Decisione nel caso 21/2016/JAP relativo alla mancata concessione da parte del Consiglio dell’UE dell’accesso ai pareri giuridici sulle proposte di regolamenti che istituiscono la Procura europea e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST)
Giovedì | 07 marzo 2019
Il caso riguardava il rifiuto del Consiglio dell’Unione europea di concedere il pieno accesso ai pareri giuridici sulle proposte legislative di regolamenti che istituiscono la Procura europea (EPPO) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST).
Nel corso dell’indagine della Mediatrice, il Consiglio ha accettato di divulgare due dei quattro documenti, ma ha mantenuto il suo rifiuto di divulgare integralmente i due documenti rimanenti, sebbene sia stato concesso un accesso parziale.
La Mediatrice riconosce che il rifiuto di divulgare interamente i pareri giuridici era giustificato, in quanto avrebbe compromesso la tutela della consulenza legale e dei procedimenti giudiziari. Di conseguenza ha chiuso il caso senza riscontrare gli estremi di cattiva amministrazione; tuttavia ha invitato il Consiglio a riesaminare il suo rifiuto con il passare del tempo.
Decision in case 136/2016/MDC on the European Commission's refusal to revise a final audit report concerning a project co-financed by the European Union
Martedì | 13 dicembre 2016
The case was brought by an association of legal experts from all over the European Union which carried out a project co-financed by the European Commission. It concerned the alleged unfair recovery, following an audit, of sums wrongly considered ineligible under the Grant Agreement.
The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.
Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal
Giovedì | 01 dicembre 2016
The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.
The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.
Decision of the European Ombudsman on complaint 1922/2014/PL concerning the European Commission's refusal to grant public access to the evaluation reports of an EU-funded project
Martedì | 30 agosto 2016
This case concerned the European Commission's refusal to grant full public access to the evaluation reports of the proposals for an EU-funded project on Roma in Albania.
The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had correctly refused full access on the basis of the exception to public access which protects commercial interests. She therefore concluded that there was no maladministration by the Commission.
Council's refusal to grant access to legal opinions related to the Regulation Proposals on the establishment of the European Public Prosecutor's Office and on the European Union Agency for Criminal
Lunedì | 08 febbraio 2016
Ensuring respect for fundamental rights in joint operations for the forced return of irregular third-country migrants
Martedì | 24 novembre 2015
Decisione nel caso OI/9/2014/MHZ - Proposte intese al miglioramento del monitoraggio relativo alle operazioni di rimpatrio congiunte di Frontex
Martedì | 24 novembre 2015
La politica dell'UE in materia di migrazione prevede, fra l'altro, il rimpatrio nel paese d'origine, volontario o forzato, dei migranti irregolari provenienti da paesi terzi (richiedenti asilo respinti e persone prive di regolare permesso di soggiorno). Per la loro stessa natura, nelle operazioni di rimpatrio forzato vi è la possibilità che si verifichino gravi violazioni dei diritti fondamentali. La suddetta indagine di propria iniziativa era intesa a chiarire in che modo Frontex, quale coordinatore delle operazioni di rimpatrio congiunte (Joint Return Operations o JRO), garantisca il rispetto dei diritti fondamentali e la salvaguardia della dignità umana dei rimpatriati.
La Mediatrice ha acquisito i pareri di Frontex e del responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia, ne ha ispezionato i fascicoli e ha preso in consegna i lavori con i quali hanno contribuito i membri della Rete europea dei difensori civici, l'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati e diverse ONG. Benché sia già stato fatto molto, la Mediatrice ha rilevato come Frontex debba migliorare la trasparenza del lavoro nell'ambito delle JRO condotte dall'Agenzia stessa, modificare il proprio codice di condotta in settori quali le visite mediche e l'uso della forza e intensificare la cooperazione con gli Stati membri, concludendo che Frontex deve fare tutto il possibile per promuovere l'indipendenza e l'efficacia del monitoraggio delle JRO.
La Mediatrice ha quindi chiuso l'indagine formulando una serie di proposte che permettano all'Agenzia di migliorare ulteriormente le proprie operazioni in tale ambito.
Decisione nel caso 2004/2013/PMC - Gestione, da parte della Commissione europea, di una richiesta di accesso a documenti relativi alla sorveglianza di Internet da parte dei servizi segreti britannici
Giovedì | 05 novembre 2015
Il caso riguardava il rifiuto della Commissione di rendere accessibili al pubblico documenti riguardanti la sorveglianza di Internet da parte dei servizi segreti britannici. La Mediatrice ha raccomandato alla Commissione di rendere accessibile uno specifico documento (una lettera del ministro degli Esteri britannico all'allora vicepresidente della Commissione) e di rendere pubblici gli altri documenti richiesti oppure motivare adeguatamente il rifiuto di renderli pubblici.
La Commissione ha deciso di rendere pubblica la lettera del ministro degli Esteri britannico, accettando quindi la prima parte della raccomandazione della Mediatrice. Si è invece mantenuta sulla propria posizione in relazione agli altri documenti, decidendo di non renderli noti. Ha motivato la propria posizione facendo presente che sta ancora indagando per appurare se i programmi britannici di sorveglianza di massa violino la normativa UE, in particolare per quanto riguarda il diritto delle persone fisiche alla protezione dei dati. La Commissione ha fatto valere che fino alla chiusura definitiva della propria indagine, la divulgazione anticipata degli altri documenti in questione avrebbe effetti negativi sul dialogo tra le autorità britanniche e la stessa Commissione. Più in generale, ha osservato che la possibilità di condurre le proprie indagini in modo efficace e di decidere una risposta appropriata dovrebbe essere posta al riparo dal rischio di pressioni esterne. Infine, ha fatto notare che non riteneva vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.
La Mediatrice non ritiene che la Commissione abbia motivato adeguatamente la decisione di rifiutare di rendere pubblici i documenti rimanenti che non sono stati divulgati. Poiché la Commissione non ha né reso pubblici tali documenti, né fornito motivazioni adeguate a sostegno del rifiuto di renderli pubblici, è evidente che ha respinto la raccomandazione della Mediatrice relativa a tali documenti. Inoltre, la Mediatrice osserva che dal 2013 la Commissione non sembra aver intrapreso alcuna azione nell'ambito della propria indagine. La Mediatrice rileva quindi che nell'operato della Commissione in questo caso è ravvisabile un caso di cattiva amministrazione e addirittura una grave forma di cattiva amministrazione, vista l'importanza che la questione specifica riveste per i cittadini dell'UE.
Reply from Frontex to the European Ombudsman's decision closing her own-initiative inquiry OI/9/2014/MHZ and the conclusions
Lunedì | 19 ottobre 2015
Decision in case 1977/2013/MDC on the European Commission’s assessment of an infringement complaint concerning restrictions to freedom of movement within the EU internal market
Venerdì | 25 settembre 2015
The complainant in this case, a Luxembourgish citizen, was excluded from competing for a post in France on the grounds that she is not a French national. The post in question was that of a non-presiding judge who was to represent the United Nations High Commissioner for Refugees at the French asylum Court. The complainant put it to the European Commission that the limiting of the post to French nationals appeared to be a breach of the provisions of EU law on the free movement of workers. When the Commission took the view that there was no infringement of EU law, the complainant contacted the Ombudsman.
The Commission took the view that an exception to the right of free movement of workers applied. This exception applies in the case of employment in the public service and is provided for in Article 45(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission acknowledged that a decision in this issue required a concrete assessment of the nature of the tasks and responsibilities of the non-presiding judge and it argued that it had made such an assessment. The Ombudsman noted that, as part of this assessment, the Commission had not contacted the French authorities in order to obtain further information about the post in question. The Ombudsman's initial proposal, therefore, was that the Commission should review its assessment of the infringement complaint and she suggested that the Commission should consult the French authorities. In replying to this proposal, the Commission maintained that it had sufficient information available to it when deciding the issue and that it was therefore unnecessary to contact the French authorities. Having considered its detailed reply to the proposal, the Ombudsman accepted that in this case the Commission did have sufficient information on which to base its decision. She therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration on the part of the Commission.