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Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 289/2005/(WP)GG
Raccomandazione
Caso 289/2005/(WP)GG - Aperto(a) il Martedì | 22 febbraio 2005 - Raccomandazione su Mercoledì | 27 luglio 2005 - Relazione speciale del Martedì | 22 febbraio 2005 - Decisione del Giovedì | 01 giugno 2006
IL RECLAMO
Il denunciante offriva scommesse sportive in Bassa Sassonia (Germania). Nella sua denuncia al Mediatore presentata dal suo avvocato nel gennaio 2005, il denunciante ha riferito che le autorità tedesche gli avevano ordinato di smettere di offrire scommesse sportive, costringendolo così a chiudere la sua attività. Secondo il denunciante, il comportamento delle autorità tedesche ha violato il diritto dell'UE in generale e la libera prestazione dei servizi in particolare.
Secondo il denunciante, il 20 febbraio 2004 il suo avvocato ha presentato una denuncia di infrazione contro la Germania e le autorità tedesche alla rappresentanza della Commissione europea a Berlino. Sempre secondo il denunciante, gli è stato successivamente comunicato, in risposta a un'indagine, che la denuncia non era stata né trattata né inviata a Bruxelles. L'avvocato del denunciante ha quindi inviato la denuncia direttamente alla Commissione, dove è stata registrata con il numero di riferimento 2004/4463.
Con lettera del 30 novembre 2004, l'avvocato del denunciante ha chiesto alla Commissione informazioni sullo stato dell'indagine. Secondo il denunciante, tale lettera è rimasta senza risposta.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostanzialmente affermato che la Commissione non aveva trattato correttamente la sua denuncia di infrazione. Egli ha sostenuto che era urgentemente necessaria una reazione rapida da parte della Commissione, in quanto incorreva in un danno per non essere in grado di condurre la sua attività.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Al momento dell'invio del parere (giugno 2005), la Commissione aveva ricevuto 7 denunce nei confronti della Germania relative ai servizi di gioco d'azzardo (2003/4350, 2003/5288, 2004/4054, 2004/4463, 2004/4899, 2004/4685 e 2005/4017). Tali denunce riguardavano restrizioni nazionali all'organizzazione dei servizi di gioco d'azzardo, comunicazioni commerciali relative ai servizi di gioco d'azzardo e allo stabilimento.
La prima denuncia di un fornitore di servizi di scommesse sportive era stata registrata nell’aprile 2003. La Commissione non aveva deciso di avviare una procedura di infrazione in quanto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in un caso correlato riguardante l'Italia era stata considerata fondamentale per la valutazione di tale restrizione. La sentenza della Corte del 6 novembre 2003 nella causa C-243/01 (Gambelli e altri) aveva fornito alla Commissione orientamenti per valutare tali denunce.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione aveva valutato la giustificazione e la proporzionalità di una serie di divieti nazionali sui servizi di scommesse sportive. Il 30 marzo 2004 era stata inviata una lettera di costituzione in mora alla Danimarca in un caso relativo ai servizi di scommesse sportive.
Tuttavia, nelle riunioni del 13 ottobre e del 14 dicembre 2004, la Commissione aveva deciso di rinviare le decisioni di avviare una procedura d'infrazione nei casi riguardanti restrizioni analoghe a quelle sollevate dal denunciante nella sua denuncia d'infrazione nei casi riguardanti la Germania (2003/4350), l'Italia (2003/4616) e i Paesi Bassi (2002/5443). Tali denunce erano ora in attesa di un ulteriore esame.
La denuncia di infrazione del denunciante era pervenuta il 26 aprile 2004. Con lettera del 27 maggio 2004, la Commissione aveva informato l'avvocato del denunciante che la denuncia era stata registrata.
Con fax del 30 novembre 2004, il denunciante aveva chiesto una copia della corrispondenza della Commissione con le autorità tedesche. Finora la Commissione non aveva ancora avuto contatti con le autorità tedesche in merito ai servizi di scommesse sportive in generale o ad alcun caso specifico.
La Commissione stava ancora esaminando attivamente aspetti specifici della denuncia di infrazione del denunciante. Il 30 maggio 2005 essa aveva inviato una lettera all'avvocato del denunciante in cui spiegava la situazione e chiedeva al denunciante di presentare una copia del permesso del suo bookmaker.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe agire rapidamente, va osservato che la Commissione non aveva il potere né di intervenire e interrompere le azioni né di impedire qualsiasi indagine penale avviata da uno Stato membro.
Nella sua "Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario" (COM(2002) 141 def., GU 2002, C 244, pag. 5), la Commissione aveva indicato che, in linea generale, essa aveva proposto di esaminare le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia. La Commissione ha tuttavia previsto la possibilità che tale norma non potesse essere rispettata. Ciò si verificherebbe in particolare quando la Commissione si trovasse di fronte a casi che implicano una difficile valutazione della giustificazione e della proporzionalità, sulla base di considerazioni di ordine pubblico, della misura nazionale in questione. Tale era la situazione nel caso di specie. In tali circostanze, la Commissione si era impegnata a "informare per iscritto il denunciante". Ciò era avvenuto nel caso di specie con lettera del 30 maggio 2005.
La Commissione ha trasmesso copia della sua lettera del 30 maggio 2005. Nella presente lettera la Commissione fa riferimento alla denuncia di infrazione presentata dal denunciante il 5 aprile 2004 e ad altre lettere del denunciante o del suo avvocato datate 15 giugno 2004, 30 novembre 2004 e 18 aprile 2005. La Commissione ha dichiarato di trattare "in modo intensivo" la denuncia del denunciante e altre denunce relative ai servizi di scommesse sportive in Germania. Per quanto riguarda la tempistica, la lettera afferma che "a causa dei termini procedurali speciali per le indagini da parte della Commissione in relazione a violazioni del trattato, probabilmente non ci si può aspettare che la Commissione prenda una posizione nel prossimo futuro".
Osservazioni dei denunciantiNelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il parere della Commissione era errato e incompleto per quanto riguarda le date, dato che aveva già presentato la sua denuncia alla rappresentanza della Commissione a Berlino il 20 febbraio 2004. Secondo il denunciante, tale denuncia non era stata né trattata né trasmessa. Solo al momento di telefonare alla Rappresentanza l'avvocato del denunciante aveva scoperto che la denuncia era ancora a Berlino. Secondo il denunciante, il tempo prezioso era stato così perso. Il denunciante ha inoltre affermato di non poter vedere in che modo la Commissione avesse proposto di procedere e quando avrebbe infine chiesto alla Germania il suo parere.
Il denunciante ha presentato copie di due lettere indirizzate alla Commissione il 5 aprile 2004 e il 4 luglio 2005. Nella sua lettera alla Commissione del 5 aprile 2004, l'avvocato del denunciante fa riferimento al fatto che egli aveva già indirizzato la denuncia alla rappresentanza della Commissione a Berlino il 20 febbraio 2004.
LA DECISIONE
1 Osservazione introduttiva1.1 Il denunciante offriva scommesse sportive in Bassa Sassonia (Germania). Nella sua denuncia al Mediatore presentata dal suo avvocato nel gennaio 2005, il denunciante ha riferito che le autorità tedesche gli avevano ordinato di smettere di offrire scommesse sportive, costringendolo così a chiudere la sua attività. Secondo il denunciante, il comportamento delle autorità tedesche ha violato il diritto dell'UE in generale e la libera prestazione dei servizi in particolare. Il presente caso riguarda il trattamento della denuncia di infrazione che il denunciante ha presentato alla Commissione europea nel 2004 e che è stata registrata da quest'ultima con il riferimento 2004/4463.
1.2 Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che la sua denuncia di infrazione era già stata inviata, dal suo avvocato, alla rappresentanza della Commissione a Berlino il 20 febbraio 2005. Secondo il denunciante, gli è stato successivamente comunicato, in risposta a un'indagine, che la denuncia non era stata né trattata né inviata a Bruxelles. Il denunciante ha quindi presentato la sua denuncia direttamente alla Commissione con lettera del 5 aprile 2004.
1.3 A suo parere, la Commissione si è astenuta dal trattare l'affermazione del denunciante secondo cui la sua denuncia d'infrazione era già stata presentata il 20 febbraio 2004 ma non era stata trattata in un primo momento.
1.4 Il Mediatore osserva che la presunta incapacità della Commissione di trattare correttamente la lettera che il denunciante sostiene di aver inviato alla rappresentanza della Commissione è chiaramente menzionata nella denuncia che il denunciante gli ha presentato nel gennaio 2005. Può essere utile ricordare che tale denuncia è costituita da un'unica pagina e da un certo numero di allegati. In tali circostanze, il Mediatore non comprende il motivo per cui la Commissione non ha affrontato la questione nel suo parere. Al fine di chiarire la questione, sarebbe quindi necessario svolgere ulteriori indagini. Tali ulteriori indagini comporterebbero inevitabilmente ulteriori ritardi in una questione che, secondo il denunciante, è urgente. Alla luce delle sue conclusioni sugli altri aspetti del caso (cfr. punto 2), il Mediatore ritiene pertanto che il modo migliore per procedere sia escludere la questione summenzionata dall'ambito della presente indagine, in modo da consentire al Mediatore di trattare il nocciolo della questione il più rapidamente possibile. Il denunciante resta tuttavia libero di sottoporgli nuovamente la questione in una denuncia separata.
1.5 La presente indagine non riguarderà pertanto l'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione non ha trattato correttamente la sua lettera del 20 febbraio 2004.
2 Asserito mancato trattamento della denuncia di infrazione2.1 Il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva trattato correttamente la sua denuncia d'infrazione 2004/4463. Sottolinea di aver chiesto informazioni sullo stato dei lavori in una lettera inviata il 30 novembre 2004 senza ricevere risposta.
2.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato di aver ricevuto, al momento dell'invio del parere (giugno 2005), sette denunce nei confronti della Germania relative ai servizi di gioco d'azzardo (2003/4350, 2003/5288, 2004/4054, 2004/4463, 2004/4899, 2004/4685 e 2005/4017). La Commissione ha spiegato di aver registrato la prima denuncia nell'aprile 2003 e di non aver preso una decisione di avviare una procedura di infrazione poiché una sentenza della Corte di giustizia europea in un caso correlato riguardante l'Italia era stata considerata fondamentale per la valutazione di tale restrizione. Secondo la Commissione, la sentenza della Corte del 6 novembre 2003 nella causa C-243/01 (Gambelli e altri) le aveva fornito orientamenti per valutare tali denunce.
La Commissione ha aggiunto che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, essa aveva valutato la giustificazione e la proporzionalità di una serie di divieti nazionali relativi ai servizi di scommesse sportive e che il 30 marzo 2004 era stata inviata una lettera di diffida alla Danimarca in un caso relativo ai servizi di scommesse sportive.
Tuttavia, nelle riunioni del 13 ottobre e del 14 dicembre 2004, la Commissione aveva deciso di rinviare le decisioni di avviare una procedura d'infrazione nei casi riguardanti restrizioni analoghe a quelle sollevate dal denunciante nella sua denuncia d'infrazione nei casi riguardanti la Germania (2003/4350), l'Italia (2003/4616) e i Paesi Bassi (2002/5443). Tali denunce erano ora oggetto di un ulteriore esame.
La Commissione ha spiegato che in un fax del 30 novembre 2004 il denunciante aveva chiesto una copia della sua corrispondenza con le autorità tedesche. Essa ha sottolineato di non aver ancora avuto contatti con le autorità tedesche per quanto riguarda i servizi di scommesse sportive in generale o per un caso specifico.
Secondo la Commissione, essa stava ancora esaminando attivamente aspetti specifici della denuncia di infrazione del denunciante. Il 30 maggio 2005 essa aveva inviato una lettera all'avvocato del denunciante in cui spiegava la situazione e chiedeva al denunciante di presentare una copia del permesso del suo bookmaker.
La Commissione ha osservato di aver indicato, nella sua "Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario" (COM(2002) 141 def., GU C 244, pag. 5), che, in linea generale, essa proponeva di indagare sulle denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia. Secondo la Commissione, ciò non esclude tuttavia che la sua indagine possa richiedere più tempo. La Commissione ha sostenuto che ciò si verificherebbe in particolare quando si trovasse di fronte a casi che implicano una difficile valutazione della giustificazione e della proporzionalità, sulla base di considerazioni di ordine pubblico, della misura nazionale in questione. Secondo la Commissione, tale era la situazione nel caso di specie. La Commissione ha osservato di essersi impegnata a "informare per iscritto il denunciante" in tali circostanze. Secondo la Commissione, ciò era avvenuto nel caso di specie con lettera del 30 maggio 2005.
2.3 È buona prassi amministrativa rispondere alle lettere dei cittadini entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso di specie, la Commissione ha risposto alla lettera del denunciante del 30 novembre 2004 il 30 maggio 2005, ossia sei mesi dopo la sua trasmissione. Il Mediatore ritiene che non siano state fornite spiegazioni o scuse per questo notevole ritardo. La mancata risposta della Commissione alla lettera del denunciante del 30 novembre 2004 entro un termine ragionevole costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.
2.4 Il Mediatore osserva che la Commissione si è impegnata, nella sua "comunicazione" del 2002, a esaminare le denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia. Dalla formulazione della comunicazione ("di norma") emerge chiaramente che ciò non esclude la possibilità che un'indagine possa richiedere più di un anno in presenza di validi motivi, in particolare qualora una denuncia sollevi questioni difficili o complesse. Come correttamente osservato dalla Commissione, la "comunicazione" del 2002 prevede che il denunciante debba essere informato per iscritto in tali casi.
Il Mediatore ritiene tuttavia che, per essere significative, le informazioni da fornire a un denunciante in tali casi debbano almeno spiegare i motivi per cui il trattamento della denuncia richiederà più di un anno.
Tuttavia, nella sua lettera al denunciante del 30 maggio 2005, la Commissione ha semplicemente affermato "che, a causa dei termini procedurali speciali per le indagini da parte della Commissione in relazione a violazioni del trattato, probabilmente non ci si può aspettare che la Commissione prenda una posizione nel prossimo futuro".
Secondo il Mediatore, questa "spiegazione" è manifestamente inadeguata, dato che non fa riferimento ad alcuna circostanza particolare che giustifichi il fatto che l'indagine della Commissione abbia superato il periodo di un anno che, secondo la "comunicazione" del 2002, dovrebbe essere rispettato "di norma". Il fatto che la Commissione non abbia fornito motivazioni adeguate per non essere in grado di concludere la sua indagine sulla denuncia di infrazione del denunciante entro un anno dalla sua registrazione costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.
2.5 Per quanto riguarda il trattamento della denuncia di infrazione in quanto tale, è buona prassi amministrativa esaminare tali denunce con diligenza e senza indebito ritardo. Il Mediatore osserva che la Commissione ha affermato, nel suo parere, di continuare a esaminare attivamente aspetti specifici della denuncia di infrazione del denunciante. Egli osserva inoltre che, nella sua lettera al denunciante del 30 maggio 2005, la Commissione ha affermato di trattare "in modo intensivo" la denuncia del denunciante e altre denunce relative ai servizi di scommesse sportive in Germania.
Secondo il Mediatore, tuttavia, tali affermazioni non sembrano essere suffragate dalle informazioni che sono state presentate al Mediatore.
Va innanzitutto osservato che la Commissione ha sottolineato che la sentenza della Corte del 6 novembre 2003 nella causa C-243/01 (Gambelli e altri) le aveva fornito orientamenti per valutare denunce come quella presentatale dal denunciante. Tuttavia, questa sentenza è già stata pronunciata più di 1 1⁄2 anni fa. Va inoltre osservato che la Commissione ha sostenuto che la denuncia di infrazione del denunciante l'ha confrontata con un caso che implicava una difficile valutazione della giustificazione e della proporzionalità, sulla base di considerazioni di ordine pubblico, della misura nazionale in questione. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la Commissione stessa, nel suo parere, ha riconosciuto di non aver ancora avuto contatti con le autorità tedesche in relazione ai servizi di scommesse sportive in generale o a casi specifici. È difficile capire come la Commissione possa valutare la giustificazione e la proporzionalità delle pertinenti disposizioni del diritto tedesco senza, quanto meno, chiedere alle autorità tedesche informazioni e spiegazioni in merito alle "considerazioni di ordine pubblico" su cui si basavano tali disposizioni.
2.6 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia trattato correttamente la denuncia di infrazione presentata dal denunciante.
3 ConclusioneAlla luce di quanto precede, il Mediatore presenta alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
Il progetto di raccomandazioneLa Commissione dovrebbe trattare la denuncia di infrazione del denunciante con diligenza e senza indebito ritardo.
La Commissione e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 31 ottobre 2005. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per attuare il progetto di raccomandazione.
Strasburgo, 27 luglio 2005
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).