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Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 146/2005/GG
Raccomandazione
Caso 146/2005/GG - Aperto(a) il Martedì | 18 gennaio 2005 - Raccomandazione su Mercoledì | 15 giugno 2005 - Decisione del Venerdì | 09 giugno 2006
IL RECLAMO
ContestoIl denunciante è un'impresa tedesca attiva nel riciclaggio degli oli usati. Il processo utilizzato dal denunciante comporta la produzione di "Fluxöl" (olio di flusso).
L'art. 3, n. 1, della direttiva 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (come modificata, in prosieguo: la "direttiva") dispone quanto segue: "Qualora i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione."
Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva, per "rigenerazione" si intende "qualsiasi processo mediante il quale gli oli di base possono essere prodotti raffinando gli oli usati, in particolare rimuovendo i contaminanti, i prodotti di ossidazione e gli additivi contenuti in tali oli".
Secondo il denunciante, la Germania ha sovvenzionato la combustione di oli usati (ai fini della produzione di energia elettrica) al più tardi dal 1993. Il denunciante ha ritenuto che ciò fosse in netta contraddizione con le disposizioni della direttiva e ha presentato una denuncia alla Commissione. Quest'ultima ha avviato una procedura d'infrazione che ha portato nel 1999 a una sentenza della Corte di giustizia a favore della Commissione (causa C-102/97).
La Germania era inizialmente riluttante a conformarsi a tale sentenza. Sembra che la Germania abbia accettato di modificare la propria legislazione solo dopo che la denunciante si era nuovamente rivolta alla Commissione e quest'ultima aveva adottato misure per ricorrere alla procedura di cui all'articolo 228 del trattato CE (che prevede la possibilità di penalità di mora).
Secondo il denunciante, le norme modificate definiscono il termine "rigenerazione" in modo da escludere (o consentire di escludere) i processi che portano alla produzione di "olio a flusso". Secondo il denunciante, tale misura è stata adottata deliberatamente per punirla.
Denuncia 1272/2004/GGIl 5 maggio 2004 il denunciante si è rivolto al Mediatore. Nella sua denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva applicato il diritto comunitario in generale e la sentenza summenzionata in particolare.
Nel suo parere presentato nell'agosto 2004, la Commissione ha sottolineato che la denuncia al Mediatore riguardava la denuncia d'infrazione 2002/4775 che il denunciante aveva presentato alla Commissione il 28 giugno 2002. La Commissione ha spiegato che, nel corso delle sue indagini su tale denuncia, la Germania aveva fornito informazioni che indicavano la possibilità giuridica per l'amministrazione di far rispettare la priorità per la rigenerazione degli oli usati e ha sostenuto che la quota di rigenerazione in Germania dimostrava che il principio di priorità era stato raggiunto nella pratica.
Secondo la Commissione, una successiva riunione con le autorità tedesche competenti nel settembre 2003 aveva indicato che, in linea di principio, l’applicazione del principio di priorità era garantita. Tuttavia, la Germania aveva ammesso che le statistiche sugli oli usati non rigenerati (incenerimento, riciclaggio ad altri prodotti) erano inattendibili e che pertanto sarebbe stato avviato uno studio specifico. La Commissione ha sostenuto che i risultati di tale studio, che erano attesi entro la fine del 2004, dovrebbero essere attesi prima di prendere una decisione in merito alla procedura di infrazione (2).
Il parere è stato inviato al denunciante per le sue osservazioni. Non sono pervenute osservazioni di questo tipo.
Alla luce delle circostanze menzionate dalla Commissione, in particolare del fatto che la Germania sembrava aver ammesso che le sue statistiche sugli oli usati non rigenerati erano inattendibili, il Mediatore ha ritenuto che l'approccio della Commissione fosse ragionevole. Il 24 novembre 2004 il Mediatore ha pertanto chiuso la sua indagine senza constatazione di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha tuttavia osservato che il denunciante potrebbe presentare una nuova denuncia in una fase futura se ritenesse che la Commissione non abbia seguito il caso con la dovuta diligenza.
Denuncia 3534/2004/GGCon lettera del 30 novembre 2004, il denunciante ha chiesto al Mediatore di proseguire la sua indagine o, qualora ciò non fosse possibile, di considerare la sua lettera come una nuova denuncia.
Il denunciante ha sottolineato che lo studio summenzionato sarebbe stato pronto al più presto nel settembre 2005. Essa ha sostenuto, in sostanza, che sia la Commissione che la Germania giocavano per il tempo.
Dato che l'indagine sulla denuncia 1272/2004/GG era già stata chiusa, l'ulteriore lettera del denunciante è stata registrata come nuova denuncia.
Il Mediatore ha ritenuto che la riapertura di un'indagine che era stata chiusa alla fine di novembre 2004 avrebbe avuto senso solo se vi fossero stati fatti o argomenti nuovi che potessero incidere sull'analisi del Mediatore. L'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione e la Germania stavano procrastinando potrebbe essere considerata una nuova argomentazione. Tuttavia, il denunciante non aveva presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che lo studio in questione era stato effettivamente ritardato e che la Commissione non aveva seguito la questione in modo adeguato.
Il Mediatore ha pertanto informato il denunciante che non vi erano motivi sufficienti per avviare un'indagine. Tuttavia, è stata richiamata l'attenzione del denunciante sulla possibilità di rinnovare la sua denuncia, a condizione che siano stati prodotti elementi di prova sufficienti.
La conversazione telefonica del 7 gennaio 2005Il 7 gennaio 2005 il denunciante ha chiamato l'ufficio del Mediatore per chiedere quali prove fossero necessarie. Il funzionario responsabile del caso ha spiegato che il Mediatore aveva bisogno di prove per dimostrare o suggerire che lo studio pertinente non sarebbe stato disponibile prima della metà del 2005.
L'e-mail del 10 gennaio 2005Il 10 gennaio 2005 il denunciante ha fornito una copia di una scheda informativa prodotta dall'istituto che sembra riguardare lo studio pertinente. Secondo questa scheda, lo studio copre il periodo compreso tra giugno 2004 e giugno 2005.
Questa e-mail è stata registrata come nuova denuncia (146/2005/GG). Alla luce delle informazioni fornite dal denunciante, il Mediatore ha deciso di chiedere alla Commissione un parere sull'asserzione del denunciante secondo cui la Commissione non avrebbe applicato il diritto comunitario e le sentenze pronunciate sulla base del diritto comunitario.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
L'opportunità di attendere i risultati dello studio pertinente era stata menzionata nel parere della Commissione sulla denuncia 1272/2004/GG come motivo principale per mantenere aperta la denuncia 2002/4775. Nel presente parere (preparato nell'estate del 2004) era stato spiegato che lo studio sarebbe stato disponibile entro la fine del 2004.
Nel luglio 2004 le autorità tedesche avevano informato la Commissione che lo studio era stato avviato nel frattempo, anche se con un certo ritardo. Essi avevano indicato che era prevista una relazione intermedia per il settembre 2004. La Commissione non poteva essere ritenuta responsabile di tale ritardo, né vi era un obbligo, ai sensi del diritto comunitario, per la Germania di effettuare tale studio.
Il 7 ottobre 2004 la Germania aveva fornito alla Commissione informazioni sull'attuazione della direttiva. Tale comunicazione aveva incluso un modello per il calcolo dei flussi di oli usati in Germania. In base a tale metodo, negli ultimi anni le quantità di oli usati rigenerati erano notevolmente aumentate, mentre la quantità totale di oli usati e la quantità di oli usati bruciati in essi contenuta erano diminuite.
La prima relazione intermedia sullo studio summenzionato era stata allegata alla presente comunicazione. L'obiettivo di questo studio era quello di elaborare un bilancio del flusso degli oli usati che soddisfacesse le esigenze di informazione della Commissione e fungesse da base comune per la discussione con gli attori degli oli usati. La relazione illustrava in dettaglio il modello di calcolo utilizzato dalle autorità tedesche e concludeva che si trattava di una buona base per ulteriori indagini. Nel corso dello studio, il modello verrebbe adeguato per ottenere i flussi reali di oli usati.
Alla comunicazione erano stati allegati anche i termini di riferimento dello studio. Secondo tale documento, la relazione finale doveva effettivamente essere presentata nel giugno 2005.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Commissione ha concluso in via preliminare che la Germania aveva adottato le misure necessarie per dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto necessario attendere la relazione finale per ottenere un quadro il più completo possibile prima di prendere una decisione sulla denuncia 2002/4775.
Osservazioni dei denuncianti Letteradel denunciante del 27 maggio 2005
Nella sua lettera del 27 maggio 2005, il denunciante ha formulato le seguenti osservazioni:
La denuncia 2002/4775 era stata presentata il 28 giugno 2002. Da allora erano trascorsi quasi tre anni senza che la Commissione potesse fornire una risposta sostanziale.
Lo studio in questione era in ritardo, dato che era stato promesso dalla Germania per l'inizio del 2004. Lo studio faceva inoltre parte degli sforzi della Germania per guadagnare tempo.
Secondo le informazioni fornite dal responsabile del ministero tedesco dell'Ambiente, la Commissione aveva archiviato tutti i procedimenti nei confronti degli Stati membri che non avevano ancora attuato la direttiva. Secondo la stessa fonte, vi era una chiara tendenza all'interno della Commissione ad abolire del tutto la direttiva.
Altri quesiti non erano stati chiariti dal parere della Commissione (3).
Dato che qualsiasi ulteriore ritardo ha causato danni considerevoli, il Mediatore dovrebbe provvedere affinché la Commissione attui rapidamente la sentenza della Corte di giustizia e la direttiva.
Lettere del denunciante del 31 maggio 2005 e del 9 giugno 2005In altre lettere del 31 maggio e del 9 giugno 2005, il denunciante ha ribadito il proprio punto di vista.
LA DECISIONE
1 Presunta inosservanza del diritto comunitario e sentenze pronunciate sulla base del diritto comunitario1.1 Il denunciante è un'impresa tedesca attiva nel riciclaggio degli oli usati. L'art. 3, n. 1, della direttiva 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (come modificata, in prosieguo: la "direttiva") dispone quanto segue: “Qualora i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.” Secondo il denunciante, la Germania non ha rispettato gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Dopo che il denunciante aveva presentato una denuncia alla Commissione, quest'ultima ha avviato una procedura d'infrazione che ha portato nel 1999 a una sentenza della Corte di giustizia che si è pronunciata a favore del parere della Commissione (4). Nel 2002 il denunciante ha presentato un'ulteriore denuncia alla Commissione (denuncia di infrazione 2002/4775).
1.2 Il 5 maggio 2004 il denunciante si è rivolto al Mediatore (denuncia 1272/2004/GG). In tale denuncia, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva applicato il diritto comunitario e le sentenze pronunciate sulla base del diritto comunitario.
Nel suo parere su tale denuncia (presentato al Mediatore nell'agosto 2004), la Commissione ha spiegato che, nel corso delle indagini nel caso 2002/4775, la Germania aveva fornito informazioni che indicavano la possibilità giuridica per l'amministrazione di far rispettare la priorità per la rigenerazione degli oli usati e ha sostenuto che la quota di rigenerazione in Germania dimostrava che il principio di priorità era stato raggiunto nella pratica. Secondo la Commissione, in occasione di una successiva riunione con le autorità tedesche competenti nel settembre 2003, le autorità tedesche avevano ammesso che le statistiche sugli oli usati non rigenerati erano inattendibili e che pertanto sarebbe stato avviato uno studio specifico. La Commissione ha sostenuto che i risultati di tale studio, che erano attesi entro la fine del 2004, dovrebbero essere attesi prima di prendere una decisione in merito alla procedura di infrazione.
1.3 Alla luce delle circostanze menzionate dalla Commissione, il Mediatore ha ritenuto che l'approccio della Commissione fosse ragionevole. Il 24 novembre 2004 il Mediatore ha pertanto chiuso la sua indagine senza constatazione di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha tuttavia osservato che il denunciante potrebbe presentare una nuova denuncia in una fase futura se ritenesse che la Commissione non abbia seguito il caso con la dovuta diligenza.
1.4 Nel gennaio 2005 il denunciante ha chiesto al Mediatore di rinnovare la sua indagine, presentando prove che dimostrassero che lo studio pertinente non sarebbe stato disponibile prima della metà del 2005. Il Mediatore ha deciso di registrare la lettera del denunciante come nuova denuncia (denuncia 146/2005/GG) e di avviare un'indagine.
1.5 Nel suo parere sulla nuova denuncia, la Commissione ha sottolineato di essere stata informata nel luglio 2004 dalle autorità tedesche che lo studio era stato avviato nel frattempo, anche se con un certo ritardo. La Commissione ha affermato di non poter essere ritenuta responsabile di tale ritardo. Ha aggiunto che la Germania aveva fornito informazioni sull'attuazione della direttiva il 7 ottobre 2004 e che la prima relazione intermedia sullo studio summenzionato era stata allegata alla presente comunicazione. Alla comunicazione erano stati allegati anche i termini di riferimento dello studio. Secondo tale documento, la relazione finale doveva effettivamente essere presentata nel giugno 2005. La Commissione ha sostenuto che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la sua conclusione preliminare era che la Germania aveva adottato le misure necessarie per dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto necessario attendere la relazione finale per ottenere un quadro il più completo possibile prima di adottare una decisione sulla denuncia 2002/4775.
1.6 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che la denuncia 2002/4775 era stata presentata il 28 giugno 2002 e che erano trascorsi quasi tre anni senza che la Commissione potesse fornire una risposta di merito. Secondo il denunciante, lo studio in questione era in ritardo, dato che era stato promesso dalla Germania per l'inizio del 2004. Secondo il denunciante, lo studio faceva inoltre parte degli sforzi della Germania per guadagnare tempo. Il denunciante ha aggiunto di aver ottenuto informazioni secondo cui la Commissione aveva interrotto tutti i procedimenti contro gli Stati membri che non avevano ancora attuato la direttiva e che vi era una chiara tendenza all'interno della Commissione ad abolire del tutto la direttiva.
1.7 È buona prassi amministrativa che la Commissione tratti le denunce di infrazione con diligenza ed entro un periodo di tempo ragionevole. Al fine di accertare se la Commissione abbia agito di conseguenza, il Mediatore ritiene che occorra prendere in considerazione tutti i fatti pertinenti del caso, nella misura in cui sono stati portati alla sua attenzione.
1.8 Il Mediatore osserva che sono trascorsi quasi tre anni da quando il denunciante ha presentato alla Commissione la sua denuncia di infrazione (denuncia 2002/4775). Occorre inoltre tener conto del fatto che, in questa denuncia, il denunciante sembra aver sostenuto che la Germania non si era conformata alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-102/97, pronunciata nel 1999. Il Mediatore ricorda che nella sua "Comunicazione al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario" (COM(2002) 141 def., GU 2002, C 244, pag. 5), la Commissione ha dichiarato che, in linea generale, aveva proposto di indagare sulle denunce al fine di giungere a una decisione di costituzione in mora o di archiviare il caso entro un anno dalla data di registrazione della denuncia.
1.9 Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione ha ritenuto che sarà possibile trattare la denuncia di infrazione del denunciante solo dopo aver ricevuto i risultati di uno studio commissionato dalle autorità tedesche. Dato (1) che il denunciante aveva sostenuto che la Germania non aveva rispettato l'obbligo stabilito dalla direttiva di dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione e (2) che le autorità tedesche avevano ammesso che le statistiche sugli oli usati non rigenerati erano inattendibili e che pertanto sarebbe stato avviato uno studio specifico, il Mediatore continua a ritenere che tale posizione sia ragionevole.
1.10 Va tuttavia osservato che, secondo la Commissione, le autorità tedesche avevano effettuato l'ammissione summenzionata nel corso di una riunione tenutasi nel settembre 2003, mentre lo studio sembra essere stato commissionato solo a metà del 2004. Se è vero che non si può incolpare la Commissione per questo ritardo che è di competenza delle autorità tedesche, la Commissione non ha dimostrato di aver fatto alcuno sforzo per garantire che i dati pertinenti fossero disponibili il più presto possibile. In base alle informazioni di cui disponeva il Mediatore, con lettera del 3 febbraio 2004 la Commissione ha informato il denunciante di essere stata informata dalle autorità tedesche che le informazioni mancanti non sarebbero state trasmesse prima della primavera del 2004. Nel suo parere sulla denuncia 1272/2004/GG, la Commissione ha dichiarato che i risultati dello studio erano attesi per la fine del 2004. Nel suo parere sulla presente denuncia, la Commissione ha riconosciuto che la relazione finale doveva effettivamente essere presentata nel giugno 2005, come sostenuto dal denunciante. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia agito con la diligenza richiesta nel caso di specie. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
1.11 Nella sua decisione del 24 novembre 2004, il Mediatore ha chiuso la sua indagine sulla denuncia 1272/204/GG constatando l'assenza di cattiva amministrazione. Tale constatazione si basava sulla considerazione che la Commissione sembrava seguire attivamente il caso, dato che quest'ultima aveva informato il Mediatore che i risultati dello studio che intendeva attendere erano attesi per la fine del 2004. Il Mediatore ricorda che tali informazioni erano contenute nel parere che la Commissione gli ha trasmesso con nota del 6 agosto 2004. Nel suo parere sulla presente denuncia, la Commissione ha dichiarato che "nel luglio 2004" era stata informata dalle autorità tedesche che lo studio era stato avviato con ritardo. Il Mediatore conclude che, al momento in cui gli ha trasmesso il suo parere nell'agosto 2004, la Commissione avrebbe dovuto pertanto essere a conoscenza del fatto che il contenuto di tale parere non corrispondeva più ai fatti reali per quanto riguarda la data entro la quale lo studio sarebbe stato pronto. Naturalmente non si può escludere che le informazioni fornite dalle autorità tedesche "nel luglio 2004" siano arrivate così tardi da non poter più essere incluse nel parere della Commissione, in particolare in considerazione del fatto che il parere è stato inviato durante il periodo delle vacanze. Il Mediatore osserva tuttavia che la Commissione si è comunque astenuta dal trasmettergli successivamente un addendum (o una rettifica). Secondo il Mediatore, un'istituzione o un organo comunitario che abbia inavvertitamente fornito al Mediatore informazioni inesatte o fuorvianti dovrebbe correggere tali informazioni non appena venga a conoscenza del suo errore. A scanso di equivoci, occorre aggiungere che la data di scadenza dei risultati dello studio ha costituito un fattore importante nell'ambito dell'indagine del Mediatore.
2 ConclusioneAlla luce di quanto precede, il Mediatore presenta alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
Il progetto di raccomandazioneLa Commissione dovrebbe trattare la denuncia di infrazione del denunciante nel modo più rapido e diligente possibile.
La Commissione e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 15 settembre 2005. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per attuare il progetto di raccomandazione.
Strasburgo, 15 giugno 2005
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).
(2) Unitamente al suo parere, il 3 febbraio 2004 la Commissione ha trasmesso copia di una lettera indirizzata al denunciante. In tale lettera la Commissione sottolineava che le autorità tedesche avevano spiegato che le informazioni mancanti non sarebbero state trasmesse prima della primavera del 2004.
(3) Il denunciante ha sostenuto, ad esempio, che la Germania sovvenzionava (o aveva sovvenzionato) la combustione di oli usati per un importo di 52,5 milioni di EUR in un periodo di sette anni, mentre la sovvenzione ai fini della rigenerazione ammontava solo a 10,2 milioni di EUR per lo stesso periodo. Alla luce di tale discrepanza, il denunciante si è chiesto se la Germania avesse attuato correttamente la direttiva.
(4) Causa C-102/97, Commissione/Germania (Raccolta 1999, pag. I-5051).