# Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 2177/2003/(BB)PB
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2005-09-22T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/recommendation/it/480)
---
(A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo[(1)](#(1)){#Footnote1})   

IL RECLAMO
----------

> *Contesto*

La denuncia è stata presentata il 13 novembre 2003 da una persona che lavorava come assistente tecnico per una società di consulenza che forniva servizi all'Ufficio dell'ordinatore nazionale (di seguito "ON") di un paese beneficiario dell'aiuto dell'Unione europea ("il paese beneficiario") a titolo dell'8o Fondo europeo di sviluppo ("FES"). Il ruolo dell'ordinatore nazionale era quello di gestire le gare d'appalto finanziate a titolo del FES e il ruolo del denunciante era quello di assistere l'ordinatore nazionale in questo compito.

Il denunciante ha dichiarato che, a seguito di un disaccordo relativo al primo fascicolo di gara che aveva contribuito a preparare e gestire per il paese beneficiario, il consigliere residente della Commissione europea nel paese beneficiario aveva cercato di farlo licenziare e aveva sistematicamente cercato di distruggere la sua reputazione presso la Commissione denunciandolo alla Commissione a Bruxelles e alla società del denunciante.
> > *Critiche del consigliere residente e osservazioni del denunciante*
>
Sulla base dei documenti presentati dal denunciante, le quattro principali critiche del consigliere residente e le osservazioni del denunciante possono essere riassunte come segue:
> ***1.** Il denunciante aveva irragionevolmente consigliato all'ordinatore nazionale di chiedere l'approvazione a utilizzare le norme del 9° FES anziché quelle dell'8° FES.*

Il denunciante desiderava sapere se sarebbe stato possibile per l'ordinatore nazionale utilizzare le norme delle procedure del 9° FES anziché le norme dell'8° FES. Ha contattato direttamente la Commissione a Bruxelles per chiedere chiarimenti urgenti sulla questione. Il denunciante aveva ricevuto una e-mail del 2 luglio 2003, in cui un funzionario della Commissione a Bruxelles lo informava che "dovete seguire le procedure del 9° FES". Tale funzionario della Commissione era stato contattato dal consigliere residente il giorno successivo e il 4 luglio 2003 il funzionario della Commissione interessato aveva informato il denunciante che, a seguito dell'esame dell'accordo finanziario relativo al progetto in questione, le norme applicabili erano chiaramente quelle dell'ottavo FES. Il denunciante era stato informato che avrebbe dovuto chiedere chiarimenti al consigliere residente in futuro. L'ordinatore nazionale aveva successivamente scritto più volte al consigliere residente per chiedere la sua approvazione a utilizzare le regole del 9° FES. Dalle lettere dell'ordinatore nazionale (ad esempio, una lettera del 26 settembre 2003) si evince chiaramente che l'uso delle norme del 9° FES ha comportato vantaggi evidenti, ad esempio una maggiore autonomia nella valutazione e nella selezione delle offerte e la possibilità di concedere contratti alle imprese che impiegano personale locale. In una lettera all'ordinatore nazionale, datata 7 ottobre 2003, il consigliere residente aveva rilevato quanto segue:
> *"Per quanto riguarda la preparazione del fascicolo di gara per i servizi di gestione previsti, non comprendo affatto la Sua insistenza nel seguire le procedure applicabili al progetto del 9° FES. Le è stato ripetutamente consigliato da me di preparare il presente documento sulla base delle \[...\] pertinenti norme dell'8° FES, per il solo motivo che altrimenti non sarebbe legale in quanto finanziato con risorse dell'8° FES."*
> > ***2.** Il denunciante aveva erroneamente omesso di presentare le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento di cui al contratto tra l'ordinatore nazionale e il datore di lavoro del denunciante.*
>
Il 1o agosto 2003 il consigliere residente aveva scritto all'ordinatore nazionale in merito alla mancata produzione da parte del denunciante delle relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento di cui al contratto tra l'ordinatore nazionale e il datore di lavoro del denunciante. Il 13 ottobre 2003 l'ordinatore nazionale aveva risposto di aver ritenuto sufficienti relazioni semestrali.
> > ***3.** Il denunciante aveva ritardato una procedura di gara chiedendo irragionevolmente chiarimenti su una cosiddetta "regola della nazionalità".*
>
Il primo fascicolo di gara che il denunciante aveva contribuito a preparare e gestire era quello volto a ottenere servizi di consulenza per un nuovo "Progetto Turismo". Le offerte erano state valutate da un comitato di valutazione delle offerte, composto da funzionari locali e dal denunciante in qualità di presidente. Al momento della ricezione delle offerte, risultava che tre imprese su cinque avevano persone in posizioni dirigenziali che non erano né cittadini degli Stati membri dell'Unione europea né cittadini dei paesi beneficiari del FES. L'ordinatore nazionale aveva pertanto interrotto la valutazione e chiesto al consigliere residente la sua approvazione per escludere le tre offerte in questione (lettera del 20 giugno 2003) sulla base del fatto che le imprese offerenti non erano imprese dell'UE o locali (denominata "regola della nazionalità" nei documenti di valutazione delle offerte).

A seguito di una breve corrispondenza in cui la questione non era stata chiarita, il consigliere residente aveva dichiarato in una lettera del 24 giugno 2003 che "\[t\]o*proporre l'esclusione delle imprese sulla base della nazionalità del loro personale permanente non ha molto senso quando tali imprese sono state incaricate in passato e stanno attualmente eseguendo contratti finanziati dall'UE* \[...\]".

Una volta completata la valutazione dell'offerta, era stata formulata una raccomandazione unanime di aggiudicare l'appalto a un'impresa locale. Tuttavia, il consigliere residente non aveva accettato i risultati della valutazione dell'offerta. Era stata convocata una seconda riunione, durante la quale il comitato di valutazione delle offerte aveva confermato la sua raccomandazione. Una relazione finale contenente questa raccomandazione era stata presentata al consigliere residente. Dopo due mesi, il NAO non aveva ricevuto alcuna risposta dal consigliere residente. L'ordinatore nazionale aveva quindi inviato un sollecito al consigliere residente, il quale, al ritorno dal suo congedo, aveva risposto con lettera del 7 ottobre 2003. In questa lettera, il consigliere residente si era scusato per il ritardo nell'ottenere il parere della Commissione sul disaccordo. Egli aveva dichiarato che la questione controversa era stata discussa dai servizi competenti della Commissione a Bruxelles. È stato chiarito che i cittadini di paesi terzi/ACP[(2),](#(2)){#Footnote2} proposti dalle imprese ACP nelle loro offerte di consulenza, possono essere considerati ammissibili a condizione che siano stati tra il personale permanente dell'impresa ACP interessata per un minimo di tre anni. Il consigliere residente aveva aggiunto a questo proposito che *"rilevo con la presente che tale posizione era stata da me proposta per essere seguita in questa particolare gara d'appalto, poiché era stata la prassi in tutti i \[...\]* paesi *ACP per lungo tempo. Purtroppo hai scelto di seguire i consigli del tuo Assistente Tecnico. Da qui il ritardo di 4 mesi."*

Il denunciante non è riuscito a capire perché il consigliere residente non avesse precedentemente chiarito la "regola della nazionalità".
> > ***4.** Il denunciante aveva generalmente causato ritardi e ritardi nell'attuazione dei programmi finanziati dall'UE.*
>
Questa critica era stata fatta in diverse comunicazioni dal consigliere residente al NAO. In una lettera del 23 giugno 2003, il consigliere residente aveva dichiarato di essere molto preoccupato per i ritardi nell'avanzamento di un progetto, aggiungendo che "in*una nota più generale ho notato ritardi anche in altre questioni. Posso pertanto suggerirLe di effettuare, a livello interno, un riesame del funzionamento dell'assistenza tecnica all'ordinatore nazionale in modo da individuare ed eliminare eventuali vincoli? Come sapete, questa competenza costa* \[al paese beneficiario\] *circa* \[figura\] *un mese. Sicuramente il paese merita un buon rapporto qualità-prezzo che può essere raggiunto solo con le prestazioni ottimali dell'esperto* \[vale a dire, il denunciante\]". Dichiarazioni analoghe erano state fatte, ad esempio, con lettere del 25 giugno 2003 e del 7 ottobre 2003.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sottolineato che poco dopo l'inizio del suo incarico, il 13 marzo 2003, il trasferimento dell'ordinatore nazionale dal dipartimento per lo sviluppo economico e sociale al ministero degli Affari esteri non è andato a buon fine e ha causato difficoltà per l'ordinatore nazionale a tornare pienamente operativo. Osserva che il consigliere residente è stato informato di tali difficoltà e fa riferimento a una lettera del 23 giugno 2003 inviata dall'ordinatore nazionale al consigliere residente: "\[m\]*ay dico in conclusione che riteniamo piuttosto deplorevole che abbiate cercato di incolpare il nostro assistente tecnico* \[cioè il denunciante\] *per questa situazione in un momento in cui la divisione Cooperazione allo sviluppo ha appena spostato i ministeri e le nostre condizioni operative sono tutt'altro che ideali. Inoltre, non vedo questioni urgenti che giustifichino un riesame interno del funzionamento dell'\[assistenza* tecnica\] *alla NAO, come da Lei suggerito."* Il denunciante ha ritenuto che le difficili condizioni operative non fossero state prese in considerazione dal consigliere residente, le cui critiche non erano pertanto giustificate.
> *Missione della Commissione nel paese beneficiario*

Il 21-24 novembre 2003 una delegazione della Commissione si è recata in visita nel paese beneficiario per discutere le relazioni tra il paese e la Commissione. La delegazione era guidata dal superiore del consigliere residente. La delegazione ha incontrato il ministro degli Esteri del paese beneficiario. Nel materiale presentato dopo la sua denuncia, il denunciante ha reso conto degli eventi relativi alla visita della delegazione della Commissione. L'8 novembre 2003 il denunciante aveva scritto al superiore del consigliere residente. Aveva spiegato i problemi con il consigliere residente come li vedeva, e ha espresso le sue rimostranze al riguardo. Aveva dichiarato che sperava che il superiore del Resident Advisor sarebbe stato "disposto ad ascoltare entrambi i lati della storia prima di qualsiasi giudizio finale". Egli aveva inoltre dichiarato che sarebbe stato in congedo dal 15 novembre 2003 almeno fino al 28 novembre ed eventualmente fino al 31 dicembre 2003. Il ricevimento della lettera del denunciante non era stato riconosciuto. La delegazione della Commissione era arrivata una settimana prima del previsto, in un momento in cui era previsto che il denunciante fosse in congedo. La delegazione ha incontrato il ministro degli Esteri del paese beneficiario.

Il denunciante ha dichiarato che la delegazione della Commissione non aveva tentato di avvisare il denunciante del suo programma né di organizzare una riunione con lui prima della riunione con il ministro degli Esteri. Era stato informato da altre fonti che la missione era giunta nel paese beneficiario solo allo scopo di ottenere il suo allontanamento. Secondo il denunciante, il ministro degli Esteri - che era stato in carica solo per quattro giorni al momento della riunione - aveva chiesto un periodo di tre mesi per valutare la situazione. Ciò è stato respinto dalla missione della Commissione.

Fu solo per coincidenza che il denunciante incontrò il superiore del consigliere residente la sera seguente in un'apertura ufficiale. Si era convenuto di tenere una riunione con il denunciante la mattina seguente "per un massimo di due ore". Secondo il denunciante, all'inizio della riunione era stato informato che la decisione di sostituirlo era già stata presa.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato, in sintesi, che l'Ufficio della Commissione nel paese beneficiario si era comportato in modo improprio nei suoi confronti formulando accuse dannose.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe ripristinare la sua buona reputazione.

In seguito all'avvio dell'indagine del Mediatore il 12 dicembre 2003, il denunciante ha informato il Mediatore di aver ricevuto un'e-mail dal suo datore di lavoro in cui si affermava che il suo contratto era stato risolto il 28 dicembre 2003.

L'INCHIESTA
-----------

**Il parere della Commissione**   

La denuncia è stata inviata alla Commissione, che ha presentato il seguente parere:
> *Contesto*

Il quadro giuridico del caso era costituito dalla Convenzione di Lomé IV, finanziata dal FES.

Gli obiettivi principali della Convenzione di Lomé IV erano quelli di prevedere e di contribuire ad accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP.

Uno dei mezzi a tal fine era la possibilità per l'ordinatore nazionale dello Stato ACP beneficiario di assumere assistenti tecnici.

L'obiettivo di tale assistenza era principalmente quello di fornire consulenza e orientamenti all'ordinatore nazionale sulle procedure del FES da seguire; agevolare la capacità del governo dello Stato ACP di assolvere le proprie responsabilità di amministrazione aggiudicatrice per i progetti in corso; accelerare la valutazione e la preparazione di nuovi progetti e fornire un'interfaccia agevole tra l'Ufficio della Commissione nello Stato ACP e l'amministrazione nazionale. L'ordinatore nazionale del paese beneficiario aveva firmato un contratto di servizio tecnico con il datore di lavoro del denunciante.

A tal fine, il denunciante era stato assunto come esperto dal suo datore di lavoro e il suo lavoro era stato quindi basato su un contratto che aveva firmato con tale datore di lavoro.
> *Le critiche del consigliere residente*

Per quanto riguarda le critiche espresse dal consigliere residente nei confronti del denunciante, la Commissione ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:
> > ***1.** Il denunciante aveva irragionevolmente consigliato all'ordinatore nazionale di chiedere l'approvazione a utilizzare le norme del 9° FES anziché quelle dell'8° FES.*
>
L'ordinatore nazionale era stato ripetutamente invitato a seguire le norme dell'8o FES. L'articolo 133 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° FES era molto chiaro su questo punto:
> "Gli impegni relativi a FES precedenti, assunti prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, continuano ad essere eseguiti conformemente alle norme applicabili a tali FES."

L'impegno in questione era stato assunto il 31 marzo 2003, mentre l'accordo ACP-CE era entrato in vigore il 1° aprile 2003, per cui si applicavano le norme dell'8° FES. Ciò non era suscettibile di interpretazione, per cui il denunciante aveva sbagliato a proporre all'ordinatore nazionale di chiedere l'applicazione delle norme del 9° FES.
> > ***2.** Il denunciante aveva erroneamente omesso di presentare le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento di cui al contratto.*
>
Le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento di cui al contratto non erano mai state pubblicate. Una relazione iniziale era stata invece presentata otto mesi dopo l'inizio del contratto direttamente dal denunciante al consulente residente, mentre la consueta linea di comunicazione sarebbe stata dal denunciante al suo datore di lavoro e da quest'ultimo all'ordinatore nazionale, essendo queste due parti contraenti.
> > ***3.** Il denunciante aveva ritardato una procedura di gara chiedendo irragionevolmente chiarimenti su una cosiddetta "regola della nazionalità".*
>
Per quanto riguarda la "questione della nazionalità", era prassi abituale nella regione interessata consentire alle imprese locali di proporre cittadini di paesi terzi/ACP come esperti a breve termine, a condizione che questi ultimi fossero membri del personale permanente della società da più di due anni[(3).](#(3)){#Footnote3} Tale pratica era giustificata dalla lontananza della regione dall'Europa e dalle dimensioni ridotte del tipo di progetti in questione. Il denunciante avrebbe potuto saperlo e, in caso contrario, avrebbe dovuto seguire il parere del consulente residente in materia, poiché quest'ultimo era il rappresentante ufficiale della Commissione nel paese beneficiario.
> > ***4.** Il denunciante aveva generalmente causato indebiti rallentamenti e ritardi nell'attuazione dei programmi finanziati dall'UE.*
>
La Commissione ha ritenuto di avere il diritto e l'obbligo di reagire alle carenze nelle prestazioni di un esperto che, pur non lavorando direttamente per la Commissione, aveva ancora, tra i suoi obiettivi, quello di fornire un'interfaccia agevole tra l'ufficio della Commissione nello Stato ACP e l'amministrazione nazionale. Al denunciante era stata data ogni opportunità per tutta la durata del suo incarico di modificare e cambiare il suo atteggiamento e approccio e di rettificare la situazione. L'esito finale era dovuto all'intransigenza del denunciante.

La Commissione ha riconosciuto la complessità dell'incarico del denunciante come assistente tecnico dell'ordinatore nazionale. Tale complessità si basava sul fatto che il denunciante aveva effettivamente avuto due importanti parti interessate che non avevano necessariamente lo stesso ordine del giorno. L'amministrazione nazionale era responsabile delle funzioni dell'amministrazione aggiudicatrice e poteva vedere i suoi interessi nella gestione del programma in modo diverso da quelli della rappresentanza locale della Commissione. La Commissione, attraverso la sua delegazione nello Stato ACP, in qualità di ordinatore principale del FES, era responsabile della sana gestione finanziaria del FES.

Il compito di un consulente tecnico era quindi quello di affermarsi come una risorsa preziosa per i funzionari che lavorano nell'amministrazione nazionale, facilitando e sostenendo nel contempo il rapporto positivo che deve esistere tra la delegazione della Commissione e l'ufficio dell'ordinatore nazionale. Questo compito ha richiesto notevoli capacità interpersonali, tatto e capacità negoziale al fine di mantenere la propria obiettività come assistente tecnico dell'amministrazione nazionale e allo stesso tempo di essere valutato come una risorsa per la Commissione. Le qualità personali richieste per svolgere con successo questo compito erano considerevoli ed era chiaro che, sulla base del forte deterioramento che si era verificato nel rapporto tra l'ufficio della Commissione e l'ordinatore nazionale dopo l'arrivo del denunciante, egli non aveva soddisfatto questo requisito fondamentale del suo incarico. Da un punto di vista più professionale, anche il denunciante non aveva svolto il suo incarico in modo soddisfacente. L'indicatore principale del suo scarso rendimento era che il suo arrivo non aveva coinciso con un'accelerazione del tasso di impegno di nuovi fondi, ma con un numero crescente di indebiti trattenute e ritardi.
> *Missione della Commissione nel paese beneficiario*

Per quanto riguarda la delegazione della Commissione che aveva visitato il paese beneficiario nel novembre 2003, la Commissione ha dichiarato che tale visita si era resa necessaria a causa delle gravi implicazioni politiche di consentire il proseguimento della situazione. Era diventato chiaro che, polarizzando le opinioni degli alti funzionari governativi, esisteva già una reale possibilità di danni a lungo termine alle relazioni tra la Commissione e il governo del paese beneficiario. Pertanto, mentre l'origine della situazione risiedeva in una valutazione obiettiva della competenza tecnica del denunciante, il modo in cui la situazione si era aggravata aveva elevato tale disaccordo a un punto in cui consentirne la prosecuzione non solo avrebbe compromesso l'attuazione del 9° FES del paese beneficiario, ma avrebbe anche potuto comportare una completa rottura delle relazioni tra la Commissione e il governo.

È vero che la sostituzione del denunciante era stata, date le circostanze, l'opzione preferita dalla Commissione, ma lo scopo della missione era stato quello di valutare la situazione con il ministro degli Esteri e di discutere le diverse soluzioni. Era stato chiaramente capito che la decisione finale spettava al ministro stesso.

La Commissione ha inoltre sottolineato il fatto che al denunciante erano state concesse quasi tre ore in occasione di una riunione, svoltasi durante la missione, per esprimere il suo punto di vista.

Per concludere, la Commissione ha ritenuto che il suo ufficio nel paese beneficiario avesse motivo di lamentarsi delle prestazioni del denunciante. La sua performance era stata considerata insoddisfacente. La Commissione ha ritenuto che l'affermazione di fatti accertati non potesse essere considerata un'accusa dannosa.
**Osservazioni del denunciante**   

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto le sue affermazioni.

Il denunciante ha inoltre commentato il programma dell'Unione europea nel paese beneficiario e ha sostenuto che l'utilizzo delle procedure del 9° FES avrebbe comportato vantaggi significativi per il paese beneficiario e per la Commissione. Afferma che in precedenza la Commissione aveva utilizzato "lacune amministrative" per riportare i fondi rimanenti non assegnati dell'8° FES che saranno disciplinati dal 9° FES. Ritiene che la posizione della Commissione sulla questione nel caso di specie sia legalistica e suggerisce che la vera ragione per non consentire l'uso delle procedure del 9° FES è che il consigliere residente della Commissione non è personalmente favorevole a una maggiore responsabilità nei confronti del paese beneficiario.

Il denunciante ha inoltre osservato di ritenere di essere stato ingiustamente licenziato.

A questo proposito, il denunciante ha anche osservato che presumibilmente la Commissione agiva entro i limiti della sua autorità se avesse reagito in qualche modo alle carenze di un esperto. Ritiene tuttavia che la Commissione non sia competente a forzare o chiedere la sostituzione di un esperto. Ha aggiunto che, in ogni caso, "un diritto umano fondamentale sarebbe quello di confrontarsi con l'individuo e chiedere una spiegazione prima che venga intrapresa qualsiasi azione drastica".

Per quanto riguarda la mancata produzione delle "relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento", il denunciante ha dichiarato che le osservazioni della Commissione erano di fatto corrette. Tuttavia, ha spiegato che era stato espressamente concordato con l'ordinatore nazionale che sarebbe stato meglio produrre una "relazione iniziale" una volta completate le nuove disposizioni organizzative per l'ordinatore nazionale. Quando la relazione iniziale era stata ultimata, essa era stata, ha spiegato, effettivamente presentata al suo datore di lavoro. Tuttavia, era trascorso più di un mese senza risposta e il tempo per la visita della Commissione nel novembre 2003 si era avvicinato. Il denunciante aveva quindi suggerito al suo datore di lavoro di presentare egli stesso la relazione direttamente, ma non aveva ricevuto alcuna risposta a tale suggerimento.
**Ulteriori indagini**   

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini.
> *Richiesta di ulteriori informazioni e di un parere complementare da parte del Mediatore*

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire informazioni su quanto segue:
> 1. i "ritardi e trattenute" asseritamente causati dal denunciante (citati nel parere della Commissione);
>
> 2. perché, a quanto pare, il consigliere residente della Commissione ha impiegato 3 mesi ½ per rispondere alla richiesta dell'ordinatore nazionale di chiarire la "regola della nazionalità"; e
>
> 3) se la Commissione abbia tenuto conto, in qualsiasi fase, delle nuove condizioni operative dell'Ufficio NAO nel paese beneficiario nella sua valutazione delle prestazioni del denunciante e, in caso contrario, dei motivi di tale omissione.

Il Mediatore ha inoltre chiesto alla Commissione di presentare un parere supplementare sulle seguenti ulteriori accuse:
> 1. La Commissione aveva sbagliato a non ascoltare le opinioni e i resoconti del denunciante prima di formulare la sua posizione e di recarsi nel paese beneficiario per procurarsi la sua sostituzione.
>
> 2. Il consigliere residente della Commissione aveva agito al di là della sua autorità legale tentando di procurarsi la sostituzione del denunciante.

Nella sua lettera in cui informava il denunciante in merito a tali ulteriori indagini, il Mediatore ha dichiarato che l'accusa del denunciante di licenziamento ingiusto non era stata presa in considerazione ai fini dell'indagine. Il Mediatore ha informato il denunciante che tale accusa poteva essere perseguita solo nei confronti del datore di lavoro in questione, in questo caso la società che aveva assunto il denunciante. È stato osservato che il mandato del Mediatore è strettamente limitato alle istituzioni e agli organi comunitari.
> *Risposta della Commissione alle ulteriori indagini*

Nella sua risposta dettagliata, la Commissione ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:

Non vi era alcun legame contrattuale tra la Commissione e il denunciante. I suoi capi delegazione approvavano contratti come quello tra il denunciante e la società di consulenza per la quale aveva lavorato, ma ciò non stabiliva alcun legame contrattuale con la Commissione; ha semplicemente confermato che le condizioni per il finanziamento del FES erano soddisfatte.

Per quanto riguarda i presunti "ritardi e trattenute", il denunciante si era erroneamente concentrato sulla possibilità di utilizzare le norme del 9° FES anziché quelle dell'8° FES, il che aveva causato ritardi di diversi mesi.

Il denunciante non aveva inoltre presentato le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento richieste contrattualmente, come previsto dal contratto.

Per quanto riguarda il chiarimento della regola della cittadinanza, la Commissione ha fatto riferimento alla lettera inviata dal suo consigliere residente il 24 giugno 2003 e ha concluso che il denunciante avrebbe dovuto a quel punto accettare "l'autorità del consigliere residente" su tale questione.

Per quanto riguarda le nuove condizioni operative dell'ufficio dell'ordinatore nazionale nel paese beneficiario, la Commissione ha dichiarato *che "ritiene che* \[...\] *i ritardi e i ritardi non abbiano nulla a che fare con le condizioni operative all'interno dell'ufficio dell'ordinatore nazionale. Da un punto di vista pratico, il trasferimento delle funzioni dell'ordinatore nazionale a un nuovo ministero ha avuto scarso impatto sulle condizioni di lavoro del denunciante* \[...\]".

Per quanto riguarda la presunta mancata audizione del denunciante da parte della Commissione, quest'ultima ha dichiarato che il suo consigliere residente e il denunciante avevano avuto numerosi colloqui sulle prestazioni di quest'ultimo e che, inoltre, il denunciante si era incontrato per 45 minuti con il superiore del consigliere residente durante la missione di quest'ultimo nel paese beneficiario, nonché nel settembre 2003 e il 21-22 novembre 2003, in occasione dei quali il denunciante aveva espresso il proprio parere al riguardo. Il denunciante aveva quindi avuto più di una possibilità di esprimere il proprio punto di vista prima di prendere una decisione.

Per quanto riguarda l'autorità giuridica del consulente residente, quest'ultimo era responsabile della corretta esecuzione del programma FES nel paese beneficiario. Il consigliere residente aveva ritenuto suo dovere, alla luce del suo mandato, garantire che il governo del paese beneficiario, nonché la Commissione, ottenessero valore dalle risorse FES assegnate a tale paese. Il principio della sana gestione finanziaria non sarebbe stato altrimenti rispettato. Nel tentativo di garantire la corretta esecuzione dei progetti, il consigliere residente aveva di conseguenza svolto le sue funzioni e non aveva ecceduto la sua autorità legale.
> *Osservazioni supplementari del denunciante*

La risposta della Commissione è stata trasmessa al denunciante. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto le sue affermazioni.

LA DECISIONE
------------

**1 Asserzione di accuse improprie**   

1.1 Il denunciante era un assistente tecnico che lavorava per una società di consulenza che forniva servizi all'ordinatore nazionale ("ON") di un paese beneficiario dell'aiuto comunitario ("paese beneficiario") nell'ambito dell'8° Fondo europeo di sviluppo ("FES"). Il ruolo dell'ordinatore nazionale era, in primo luogo, quello di gestire le gare d'appalto finanziate a titolo dell'8° FES, e il ruolo del denunciante era quello di assistere l'ordinatore nazionale in questo compito. Il denunciante ha dichiarato che, a seguito di un disaccordo relativo al primo fascicolo di gara che aveva contribuito a preparare e gestire per il paese beneficiario, il consulente residente della Commissione europea nel paese beneficiario aveva cercato di farlo sostituire denunciandolo alla Commissione a Bruxelles e alla società di consulenza che lo impiegava.

Le critiche mosse dal consulente residente nei confronti del denunciante possono essere riassunte come segue:
> 1. Il denunciante aveva irragionevolmente consigliato all'ordinatore nazionale di chiedere l'approvazione a utilizzare le norme del 9° FES anziché le norme dell'8° FES.
>
> 2. Il denunciante aveva erroneamente omesso di presentare le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento di cui al contratto.
>
> 3. Il denunciante aveva ritardato una procedura di gara chiedendo irragionevolmente chiarimenti su una cosiddetta "regola della nazionalità".
>
> 4. Il denunciante aveva generalmente causato indebiti rallentamenti e ritardi nell'attuazione dei programmi finanziati dall'UE.

Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato, in sintesi, che il consigliere residente della Commissione nel paese beneficiario si era comportato in modo improprio nei suoi confronti formulando accuse dannose. Sostiene che la Commissione dovrebbe ripristinare la sua buona reputazione. A seguito della sua denuncia, il denunciante ha informato il Mediatore in merito a una visita di una delegazione della Commissione nel paese beneficiario, il cui scopo era, secondo il denunciante, quello di ottenere il suo licenziamento. Ha inoltre informato il Mediatore che il suo contratto era stato nel frattempo risolto dalla sua società.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha affermato che le critiche del suo consigliere residente erano state giustificate su tutti e quattro i conti, sostenendo, in sintesi, quanto segue: (1) L'articolo 133 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al 9° FES disponeva che "\[g\]li impegni relativi a FES precedenti, sottoscritti prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, continuano ad essere eseguiti conformemente alle norme applicabili a tali FES." (2) Le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori non erano mai state pubblicate. (3) Il denunciante avrebbe potuto conoscere la "regola della nazionalità" che gli era stata comunicata e, in caso contrario, avrebbe dovuto seguire il consiglio del consigliere residente in materia. (4) L'arrivo del denunciante nel paese beneficiario non ha coinciso con un'accelerazione del tasso di impegno di nuovi fondi, ma con un numero crescente di ritardi e ritardi indebiti.

1.3 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua affermazione, affermando che la Commissione aveva assunto una posizione legalistica per quanto riguarda l'applicabilità delle procedure dell'8o o 9o FES. Afferma che in precedenza la Commissione aveva fatto ricorso a "lacune amministrative" per riportare i fondi residui non assegnati dell'8° FES, che sarebbero stati disciplinati dalle norme applicabili al 9° FES. Fa riferimento a una serie di vantaggi che il paese beneficiario avrebbe avuto dall'utilizzare le procedure del 9° FES anziché le procedure dell'8° FES e suggerisce che la vera ragione per non consentire l'uso delle procedure del 9° FES è che il consigliere residente della Commissione non è stato personalmente a favore di una maggiore responsabilità nei confronti del paese beneficiario. Oltre a queste questioni, il denunciante ha sottolineato che le condizioni operative pratiche dell'ordinatore nazionale erano cambiate in modo significativo al momento del suo arrivo nel paese beneficiario e che ciò aveva influenzato negativamente le sue condizioni di lavoro. Egli ha ritenuto che tale fattore non fosse stato preso in considerazione dal consigliere residente.

1.4 Il Mediatore ha successivamente svolto ulteriori indagini, chiedendo alla Commissione ulteriori informazioni in merito ai presunti "ritardi e trattenute" causati dal denunciante, alla "regola della nazionalità" e alle nuove condizioni operative dell'Ufficio NAO.

1.5 Nella sua risposta, la Commissione ha sottolineato che non vi era alcun legame contrattuale tra essa e il denunciante. Ha dichiarato che contratti come quello tra il denunciante e la società di consulenza per la quale aveva lavorato erano stati approvati dal suo capo delegazione, ma che ciò non stabiliva alcun legame contrattuale per la Commissione; ha semplicemente confermato che le condizioni per il finanziamento del FES erano soddisfatte. La Commissione ha inoltre affermato che le nuove condizioni operative per l'ordinatore nazionale non avevano influito sul lavoro del denunciante.

1.6 Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, il denunciante ha mantenuto le sue affermazioni.

1.7 Per quanto riguarda la *prima* questione, dalla corrispondenza trasmessa nel caso di specie risulta che il denunciante è stato informato dalla Commissione a Bruxelles il 4 luglio 2003 che le norme dell'8° FES si applicavano ai progetti in questione. Sembra inoltre che il consigliere residente abbia fornito al denunciante e all'ordinatore nazionale informazioni chiare e coerenti in merito alle norme applicabili del FES. Nel suo parere sulla denuncia, la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 133 del regolamento finanziario applicabile al 9° FES, secondo il quale "\[g\]li impegni relativi a FES precedenti, assunti prima dell'entrata in vigore dell'accordo ACP-CE, continuano ad essere eseguiti conformemente alle norme applicabili a tali FES". Il denunciante non ha contestato il fatto che i programmi in questione siano stati finanziati a titolo dell'8° FES, né ha fornito informazioni o argomentazioni concrete per dimostrare che la disposizione giuridica cui fa riferimento la Commissione non dovrebbe essere applicabile nel caso di specie. Egli si è limitato ad affermare che la Commissione aveva precedentemente utilizzato "lacune amministrative" per riportare i fondi rimanenti non assegnati dell'8° FES che sarebbero stati disciplinati dal 9° FES. Il Mediatore ritiene pertanto che il denunciante non abbia suffragato la sua posizione e che pertanto non sia stato indebito da parte del consigliere residente formulare le critiche in questione.

1.8 Per quanto riguarda la *seconda* questione - la mancata presentazione da parte del denunciante di relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento - è pacifico che le relazioni non sono state presentate. Il denunciante ha invece presentato una relazione iniziale direttamente al consulente residente otto mesi dopo l'inizio del contratto del denunciante. Il denunciante ha fatto riferimento a una lettera del 13 ottobre 2003, in cui l'ordinatore nazionale informava il consigliere residente che sarebbero state sufficienti relazioni semestrali.

1.9 Il contratto di servizi era un contratto stipulato tra il datore di lavoro del denunciante e l'ordinatore nazionale. Il contratto è stato approvato dalla Commissione. Il capitolato d'oneri del contratto prevedeva che "\[l\]e relazioni saranno trasmesse in copia all'ufficio CE" (parte III, "Relazione"). Sembra quindi ragionevole che il consigliere residente della Commissione abbia espresso preoccupazione per la mancanza di relazioni trimestrali sui progressi compiuti. Tuttavia, sembra anche pacifico che l'ordinatore nazionale abbia deciso che le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori non erano necessarie e che il denunciante abbia agito di conseguenza. La Commissione stessa ha sottolineato che non esisteva alcun rapporto contrattuale tra essa e il denunciante. Il Mediatore non comprende quindi perché il consigliere residente della Commissione abbia criticato il denunciante, piuttosto che l'ordinatore nazionale o il datore di lavoro del denunciante, per la mancata produzione di relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento. Per quanto riguarda questo aspetto del caso, il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non abbia spiegato il suo parere secondo cui le critiche del suo consigliere residente nei confronti del denunciante erano ragionevoli.

1.10 Per quanto riguarda la *terza* questione - la "regola della nazionalità" - dai fatti del caso risulta che l'ordinatore nazionale, seguendo il parere del denunciante, ha chiesto al consulente residente della Commissione se tre imprese offerenti dovessero essere escluse da una gara d'appalto perché impiegavano personale dirigente di nazionalità non UE e non ACP. Sembra che l'ordinatore nazionale abbia ritenuto che si trattasse, prima facie, della corretta interpretazione della norma. La richiesta è stata inviata al consigliere residente il 20 giugno 2003. Il consigliere residente ha risposto che escludere le imprese interessate "non ha molto senso quando queste imprese sono state incaricate in passato e stanno attualmente eseguendo contratti finanziati dall'UE". L'ordinatore nazionale non ha ritenuto che si trattasse di un chiarimento soddisfacente della regola della nazionalità e ha pertanto proposto di escludere le imprese interessate. Il consigliere residente ha infine informato l'ordinatore nazionale il 7 ottobre 2003 in merito a una specifica "regola di nazionalità" che era stata formulata e ha dichiarato che ciò era stato chiarito nel corso di una riunione presso la Commissione ("\[in cui\] è stato chiarito che i cittadini non UE/ACP, proposti dalle imprese ACP nelle loro offerte di consulenza, possono essere considerati ammissibili a condizione che siano stati tra il personale permanente dell'impresa ACP interessata per un minimo di tre anni.").

1.11 Dalla corrispondenza di cui sopra risulta che la Commissione aveva effettivamente formulato una "regola di nazionalità". Il fatto che i superiori gerarchici del consigliere residente a Bruxelles dovessero essere contattati per ottenere un chiarimento della norma sembrerebbe indicare che vi era una reale necessità di chiarire tale norma al momento in cui il consigliere residente ha ricevuto la lettera dell'ordinatore nazionale del 20 giugno 2003. La risposta del consigliere residente alla lettera dell'ordinatore nazionale del 20 giugno 2003, in cui affermava che l'esclusione delle imprese interessate "non ha molto senso quando queste imprese sono state incaricate in passato e stanno attualmente eseguendo contratti finanziati dall'UE", non può, secondo il Mediatore, essere considerata un chiarimento della regola dei due anni adottata dalla Commissione. Non sembra quindi irragionevole per il denunciante consigliare all'ordinatore nazionale di continuare a chiedere un chiarimento della "regola della nazionalità", e il fatto che ciò abbia effettivamente causato un ritardo di circa 3 mesi ½ non può quindi essere attribuito a errori da parte del denunciante. Pertanto, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia adeguatamente spiegato perché le critiche del consigliere residente qui esaminate fossero ragionevoli.

1.12 Per quanto riguarda la *quarta* questione, vale a dire che il denunciante sarebbe una fonte generale di ritardi e ritardi nell'attuazione dei programmi, il Mediatore sottolinea che il suo esame è limitato ai fatti e alle argomentazioni che gli sono stati presentati nel corso della presente indagine.

1.13 Nella sua risposta alla richiesta del Mediatore di maggiori informazioni su questo tema, la Commissione ha confermato il suo sostegno alle critiche del consigliere residente. Tuttavia, ha fatto riferimento principalmente alle questioni sollevate in relazione alla prima, alla seconda e alla terza critica del consigliere residente. Non ha presentato alcuna prova o informazione dettagliata in merito alle prestazioni generali del denunciante, ma ha semplicemente fatto l'osservazione aggiuntiva che il denunciante era stato la causa di "minor trattenute". Inoltre, il parere della Commissione non conteneva informazioni sul fatto che il consigliere residente avesse effettuato indagini per accertare se le nuove condizioni operative dell'ordinatore nazionale avessero effettivamente influenzato negativamente la capacità del denunciante di svolgere le sue funzioni in modo soddisfacente, nonostante una dichiarazione scritta dell'ordinatore nazionale attestante che ciò era vero. La Commissione, nel suo secondo parere, si è limitata a sostenere che le nuove condizioni operative non avevano avuto un impatto sulle condizioni di lavoro del denunciante.

1.14 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene di non avere alcuna prova del fatto che la quarta critica del consigliere residente sia stata fondata.

1.15 Sulla base delle constatazioni di cui ai punti precedenti, il Mediatore ritiene che non sia stato indebito da parte del consigliere residente formulare la prima critica esaminata in precedenza. Per quanto riguarda la seconda, la terza e la quarta censura, il Mediatore non ritiene che la Commissione abbia presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali censure fossero effettivamente giustificate.

1.16 Sulla base della sua prima affermazione trattata in precedenza, il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto ripristinare la sua buona reputazione.

1.17 Nell'esaminare la prima affermazione del denunciante, il Mediatore ha constatato che, per quanto riguarda la seconda, la terza e la quarta critica, la Commissione non ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali critiche fossero effettivamente giustificate. Il Mediatore ritiene pertanto che sarebbe opportuno che la Commissione rispondesse all'argomentazione del denunciante, e di seguito viene presentato un progetto di raccomandazione.
**2 Presunta mancata audizione del denunciante**   

2.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva torto a non ascoltare il suo punto di vista e il suo resoconto degli eventi prima di formulare la sua posizione e di recarsi nel paese beneficiario per procurarsi la sua sostituzione.

2.1 Nel suo parere, la Commissione ha osservato che il suo consigliere residente e il denunciante avevano avuto numerosi colloqui sulle prestazioni di quest'ultimo e che, inoltre, il denunciante aveva incontrato il superiore del consigliere residente per 45 minuti durante la missione di quest'ultimo nel paese beneficiario nel settembre 2003, nonché il 21-24 novembre 2003, in occasione dei quali aveva espresso il proprio parere in merito. La Commissione ha pertanto concluso che al denunciante era stata data più di una possibilità di esprimere il proprio punto di vista prima dell'adozione di una decisione.

2.2 Nelle sue osservazioni, il denunciante non ha contestato che le riunioni cui fa riferimento la Commissione abbiano avuto luogo.

2.3 Alla luce delle informazioni trasmesse al Mediatore, sembra che il denunciante abbia avuto più volte l'opportunità di informare la Commissione del suo punto di vista sulla controversia tra lui e il consigliere residente della Commissione. Il Mediatore ritiene pertanto che il denunciante non abbia suffragato la sua affermazione e che pertanto non vi sia stata cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
**3 Presunta violazione dell'autorità legale**   

3.1 Il denunciante ha sostenuto che il consigliere residente della Commissione aveva agito al di là della sua autorità legale tentando di procurarsi la sua sostituzione. Egli ha osservato che la Commissione presumibilmente agisce entro i limiti della sua autorità se reagisce in qualche modo alle carenze di un esperto, ma che non ha competenza per forzare o chiedere la sostituzione di un esperto.

3.2 Nel suo parere, la Commissione ha osservato che il consigliere residente era responsabile della corretta esecuzione del programma FES nel paese beneficiario. Il consigliere residente aveva ritenuto suo dovere, alla luce del suo mandato, garantire che il governo del paese beneficiario, nonché la Commissione, ottenessero valore dalle risorse FES assegnate a tale paese. Il principio della sana gestione finanziaria non sarebbe stato altrimenti rispettato. Nel tentativo di garantire la corretta esecuzione dei progetti, il consigliere residente aveva di conseguenza svolto le sue funzioni e non aveva ecceduto la sua autorità legale.

3.3 La Commissione ha spiegato di avere il dovere di garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nell'attuazione del programma, finanziato dall'Unione europea, e che il suo consigliere residente aveva pertanto il dovere di intervenire qualora ritenesse che tale principio fosse stato violato per quanto riguarda l'impiego del denunciante.

3.4 Dalle osservazioni del denunciante risulta che egli contesta che la Commissione abbia la competenza di adottare misure per ottenere la sostituzione di un esperto. L'esame della presente accusa da parte del Mediatore si limita pertanto a tale questione.

3.5 Il Mediatore osserva che la Commissione ha correttamente spiegato di avere il dovere di garantire una sana gestione finanziaria del tipo di programmi in questione. Non sembra irragionevole l'opinione della Commissione secondo cui tale obbligo può implicare critiche nei confronti di un esperto finanziato dall'UE e persino l'adozione di misure per sostenerne la sostituzione. Pertanto, e senza qualificare le conclusioni del Mediatore di cui ai precedenti punti 1 e 2, il Mediatore non ritiene che il consigliere residente non avesse l'autorità giuridica di proporre la sostituzione del denunciante. L'asserzione in questione non è stata pertanto suffragata da elementi di prova e non vi è stata pertanto alcuna cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
**4 Conclusione**   

Alla luce delle constatazioni di cui al punto 1, il Mediatore presenta alla Commissione i seguenti progetti di raccomandazioni, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
> La Commissione dovrebbe riconoscere che la seconda, la terza e la quarta critica del consigliere residente nei confronti del denunciante erano infondate o presentare ulteriori elementi di prova per dimostrare che erano effettivamente fondate.

La Commissione e il denunciante saranno informati del progetto di raccomandazione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del mediatore, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 31 dicembre 2005. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione della decisione del Mediatore e in una descrizione delle misure adottate per attuare il progetto di raccomandazione.

Strasburgo, 22 settembre 2005

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

*** ** * ** ***

[(1)](#Footnote1){#(1)} Decisione del Parlamento europeo 9 marzo 1994, 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113, pag. 15).

[(2)](#Footnote2){#(2)} Per "ACP" si intende l'Africa, *i Caraibi e il Pacifico.*

[(3)](#Footnote3){#(3)} Il consigliere residente aveva fatto riferimento a 3 anni; Due anni sono corretti.