Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Lingua attuale:
- IT Italiano
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Progetto di raccomandazione alla Commissione europea nell'indagine di propria iniziativa 1004/97/PD
Raccomandazione
Caso 1004/97/(PD)GG - Aperto(a) il Venerdì | 07 novembre 1997 - Raccomandazione su Lunedì | 08 marzo 1999 - Relazione speciale del Venerdì | 07 novembre 1997 - Decisione del Martedì | 07 dicembre 1999
(1) Con
lettera del 7 novembre 1997, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul segreto che fa parte delle procedure di assunzione della Commissione. Nella sua lettera, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo se intende prendere misure per rendere più tangibile l'impegno della Comunità a favore della trasparenza in questo settore. Desidera in particolare sapere se la Commissione intende consentire ai candidati di sostenere le domande d'esame con loro dalla sala d'esame, comunicare i criteri di valutazione ai candidati che li richiedono, comunicare ai candidati i nomi dei membri della commissione giudicatrice e consentire la divulgazione delle copie corrette degli esami ai candidati interessati.
I motivi che hanno portato all'avvio dell'indagine sono stati, in sostanza, i seguenti:
una parte essenziale dei compiti del Mediatore consiste nell'operare per rafforzare le relazioni tra le istituzioni comunitarie e i cittadini europei. Sembra che i primi contatti di molti cittadini con le istituzioni comunitarie avvengano nel contesto delle assunzioni. Sarebbe utile per le Istituzioni se le prime impressioni che i cittadini hanno in questo primo incontro con l'amministrazione comunitaria fossero positive. Inoltre, sembra contrario all'impegno della Comunità a favore della trasparenza che questi primi contatti per eventuali futuri funzionari pubblici siano caratterizzati da una mancanza di trasparenza.
Il Mediatore europeo aveva ricevuto una serie di denunce nel settore delle assunzioni, in particolare per quanto riguarda la mancanza di trasparenza delle procedure. Nella denuncia 46/27.7.95/FVK/B-DE, la ricorrente non ha potuto ottenere alcuna comunicazione dei motivi per i quali la sua domanda era stata respinta. Nella denuncia 252/22.11.95/Tfr/ES, al denunciante non è stato possibile indicare i nomi dei membri della commissione giudicatrice. Nelle denunce 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH e 850/3.9.96/JIA/FIN/KT non sono stati comunicati né i nomi né le qualifiche dei membri della commissione giudicatrice. Nella denuncia 216/08.11.95/MH/A, al denunciante non è stato consentito di conoscere i nomi dei correttori che hanno assistito la commissione giudicatrice. Nella denuncia 142/97/PD, il denunciante non era autorizzato a portare con sé dalla sala d'esame una copia delle domande poste, e in risposta alla sua richiesta di revisione dei voti del suo esame, gli è stato detto che i voti comunicatigli corrispondevano a quelli che la commissione giudicatrice gli aveva dato. Nella denuncia 773/29.7.96/SS/FIN/PD, quattro richiedenti si sono rivolti alla Commissione per richiedere una copia dei loro esami contrassegnati e per chiedere una revisione dei voti assegnati; la loro richiesta è stata respinta e, con riferimento alla richiesta di revisione, la commissione giudicatrice competente ha semplicemente dichiarato di aver accertato che "la votazione del tuo esame era stata effettuata in modo corretto e giusto", senza fornire ulteriori dettagli. Nelle denunce 105/97/PD, 675/1.7.96/AL/FIN/KT e 940/11.10.96/AS/SW/BB, la richiesta di comunicazione della copia contrassegnata di un esame è stata ugualmente respinta. Inoltre, nelle denunce 675/2.7.96/AL/FIN/KT e 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH, i denuncianti hanno chiesto la comunicazione dei criteri di valutazione. Nella denuncia 940/11.10.96/AS/SW/BB, il denunciante ha chiesto la comunicazione dei criteri di valutazione relativi alla valutazione dell'esperienza lavorativa.
Le osservazioni delle istituzioni comunitarie su questo tipo di denunce presentavano due elementi ricorrenti. Il primo è un riferimento all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale disposizione stabilisce che "i lavori della commissione giudicatrice sono segreti". L'altro elemento è l'ampio potere discrezionale delle commissioni giudicatrici.
L'articolo 6 è stato istituito al fine di garantire l'indipendenza delle commissioni giudicatrici, proteggendole da interferenze e pressioni. Questa legittima considerazione non sembra ostacolare lo sviluppo di garanzie procedurali per i richiedenti, in linea con i requisiti di cui all'articolo 6.
È certamente giusto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le commissioni giudicatrici dispongano di ampi poteri discrezionali. Tali poteri implicano che la portata del controllo giurisdizionale è limitata; l'attribuzione di tali poteri non sembra impedire alle autorità pubbliche di rispettare i principi di buona amministrazione.
Fatti salvi i poteri discrezionali delle commissioni giudicatrici e l'articolo 6, sembra che la Commissione stessa possa decidere di sviluppare garanzie procedurali per i candidati per motivi di buona condotta amministrativa. Per il momento, sembra che alla disposizione sia stata data una misura che il suo obiettivo di fondo non può giustificare e che i cittadini trovano incomprensibile in un'amministrazione democratica e responsabile, impegnata nella trasparenza. Considerati gli ampi poteri discrezionali di cui dispongono le commissioni giudicatrici, appare ancora più importante che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei principi di buona condotta amministrativa. La comunicazione dell'esame contrassegnato e dei criteri di valutazione al richiedente interessato che ne faccia richiesta potrebbe anche alleviare il lavoro delle commissioni giudicatrici nell'affrontare le domande e i reclami dei candidati.
Pertanto, questo è stato il contesto in cui il Mediatore si è rivolto alla Commissione.
Il parere della Commissione
Il parere della Commissione è stato diviso in tre parti. La Commissione ha dichiarato in sostanza quanto segue: in
primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le procedure di assunzione fossero le prime e per molti candidati l'unico contatto diretto con l'amministrazione comunitaria e, pertanto, è importante che tale contatto sia positivo. La Commissione ha ritenuto che il numero di denunce relative alla mancanza di trasparenza fosse molto basso rispetto al numero totale di candidati per i vari concorsi organizzati dalla Commissione.
In secondo luogo, la Commissione ha ricordato il quadro giuridico per le operazioni di assunzione: i concorsi organizzati dall'amministrazione comunitaria sono disciplinati dallo statuto dei funzionari e dai principi generali del diritto comunitario stabiliti dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari. I concorsi sono procedure di assunzione disciplinate dalla legge e solo i tribunali comunitari sono competenti a controllare la corretta applicazione della legge.
La Commissione ha sottolineato che un concorso è di norma una procedura d'esame, ma gli esami non sono esami nel senso tradizionale del termine. Mentre gli esami e i concorsi sono simili nella misura in cui entrambi mirano a selezionare i candidati, vi è tuttavia una differenza fondamentale tra esami e concorsi per quanto riguarda la valutazione dei meriti dei partecipanti. Il successo di un esame dipende solo dall'ottenimento di un punteggio minimo; i partecipanti sono giudicati in base a criteri "oggettivi". D'altra parte, i candidati a un concorso sono giudicati l'uno contro l'altro, vale a dire che la valutazione è comparativa.
Secondo la Commissione, è questa la ragione alla base dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, relativo alla segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici e alle norme che ne derivano, in particolare quella relativa all’indipendenza della commissione giudicatrice, che mira a proteggere quest’ultima da qualsiasi intervento o pressione, ovunque essa provenga.
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dei lavori di una commissione giudicatrice, la Commissione ha affermato che occorre distinguere due tipi di decisioni:
- da un lato, le decisioni relative all'ammissione al concorso per le quali il controllo giurisdizionale è estremamente rigoroso.
- Per contro, le decisioni relative alla valutazione comparativa dei richiedenti. Tali decisioni implicano un ampio margine di discrezionalità conformemente alla giurisprudenza dei tribunali comunitari, cui fa riferimento anche il Mediatore nelle sue decisioni. Questo margine di discrezionalità è comprensibile perché solo la commissione può valutare il singolo richiedente, in quanto solo la commissione è a conoscenza di tutti i richiedenti e può quindi confrontarli. Questo è il motivo per cui solo la copia "pulita" dei documenti d'esame - cioè la copia senza l'annotazione del marcatore - viene comunicata al richiedente interessato nei paesi che consentono tale comunicazione nei concorsi. Infatti, la comunicazione della copia contrassegnata o della valutazione dettagliata di una prova orale non avrebbe alcuna utilità, in quanto la valutazione di quest’ultima da parte di un terzo, che non ha valutato gli altri richiedenti, sarebbe priva di significato. Tale margine di discrezionalità, che può essere considerato discrezionale, ma certamente non arbitrario, è soggetto a controllo giurisdizionale nella misura in cui i giudici comunitari garantiscono che le commissioni giudicatrici non abbiano violato alcuna norma o principio che le vincola.
In terzo luogo, la Commissione ha dichiarato che, di recente, i candidati erano stati autorizzati a sostenere le domande d’esame con loro, al momento di lasciare la sala d’esame, a meno che il diritto d’autore non lo ostacolasse. Per quanto riguarda la comunicazione dei criteri di valutazione, la Commissione ha affermato che i criteri sono comunicati su richiesta. Per quanto riguarda la possibilità di rendere noti ai candidati i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici, la Commissione ha ritenuto opportuno non renderli pubblici al fine di preservare l'indipendenza dei membri e il corretto svolgimento dei concorsi. Per quanto riguarda la possibilità di divulgare una copia dei documenti d'esame contrassegnati al richiedente interessato, la Commissione ha affermato che ciò sarebbe privo di significato data la natura dei procedimenti di concorso, spiegata in precedenza. Inoltre, la Commissione ha affermato che, date le migliaia di candidati ai concorsi, spesso provenienti da tutti gli Stati membri, la divulgazione della copia dei documenti d'esame contrassegnati potrebbe comportare costi amministrativi e finanziari.
1.1
Per quanto riguarda le domande d'esame, la Commissione si è impegnata a consentire ai candidati di portare con sé tali domande quando lasciano la sala d'esame, a meno che il diritto d'autore non lo ostacoli. Il Mediatore non ritiene pertanto che vi siano motivi per indagare ulteriormente su tale questione.
2 Criteri di valutazione
2.1 Per quanto riguarda la comunicazione dei criteri di valutazione, la Commissione ha dichiarato che questi sono comunicati ai richiedenti che presentano la domanda. Il Mediatore non ritiene pertanto che vi siano motivi per indagare ulteriormente su tale questione.
3 Nomi dei membri della commissione giudicatrice
3.1 Per quanto riguarda la questione se ai candidati debba essere consentito di conoscere i nomi dei membri della commissione giudicatrice, il Mediatore osserva quanto segue: La Commissione ha finora ritenuto opportuno non rendere noti i nomi dei membri al fine di preservare la loro indipendenza e di ostacolare qualsiasi pressione sui membri. Il Mediatore ritiene che tale considerazione sia pertinente. Tuttavia, il Mediatore deve anche ricordare che è un principio fondamentale di buona amministrazione che ogni membro del pubblico, che si occupa di un dipendente pubblico, ha il diritto di conoscere il nome di tale dipendente pubblico. Un'amministrazione senza un volto e un nome è alienante. Il Mediatore ritiene pertanto inaccettabile che i candidati che partecipano agli esami orali non abbiano il diritto di conoscere i nomi delle persone che li esaminano.
4 Copia dei documenti d'esame contrassegnati 4.1
Per quanto riguarda la questione se i candidati debbano avere accesso ai propri documenti d'esame, una volta contrassegnati, il Mediatore osserva che la Commissione basa il suo rifiuto di concedere l'accesso al richiedente interessato sulla considerazione che tale divulgazione sarebbe priva di significato data la natura dei concorsi, vale a dire la valutazione comparativa dei candidati. Inoltre, la Commissione ha sostenuto che la divulgazione dei documenti d'esame potrebbe comportare costi amministrativi e finanziari.
4.2 In primo luogo, il Mediatore osserva che la Commissione ha certamente ragione nel ritenere che le commissioni giudicatrici dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei candidati. La valutazione della commissione giudicatrice è definitiva e, in realtà, il candidato soccombente non ha alcuna possibilità di contestarla. È quindi ancora più importante che il pubblico abbia piena fiducia nei lavori delle commissioni giudicatrici.
4.3 Dopo questa osservazione preliminare, va osservato che la copia contrassegnata di un documento d'esame è costituita da due componenti, il documento d'esame stesso e i voti. Deve essere chiaro che al richiedente interessato, in quanto autore della prova d’esame, non può essere negato l’accesso a tale stessa prova.
4.4 Per quanto riguarda la seconda componente, il Mediatore deve ricordare che un principio fondamentale di trasparenza è che il cittadino e non l'amministrazione decidano se sia ragionevole chiedere informazioni. L'amministrazione può respingere la richiesta del cittadino per motivi di riservatezza, ma non può respingere per il motivo che la richiesta non ha senso per il cittadino interessato. Indipendentemente dalla questione se i marchi possano essere contestati o meno, il richiedente ha un interesse fondamentale a conoscere gli errori che ha commesso. Pertanto, il Mediatore non può accettare che la Commissione rifiuti di divulgare i documenti d’esame contrassegnati del richiedente interessato che ne faccia richiesta, in quanto non servono a nulla.
4.5 Per quanto riguarda i costi amministrativi e finanziari, il Mediatore osserva che la Commissione non lo ha suffragato con elementi di prova. Se risulta che un numero elevato di richiedenti richiede copie dei propri documenti d'esame, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riscuotere una tassa ragionevole per i costi.
4.6 In tale contesto, il Mediatore deve concludere che la Commissione non ha fatto riferimento ad alcun motivo che giustifichi il suo rifiuto di comunicare copie dei documenti d'esame contrassegnati al richiedente interessato. Al fine di migliorare la trasparenza e la fiducia del pubblico nelle attività delle commissioni giudicatrici, la Commissione dovrebbe pertanto concedere al richiedente interessato che ne faccia richiesta l'accesso ai propri documenti d'esame contrassegnati. Al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie per organizzare tale divulgazione, tale constatazione è limitata ai futuri concorsi organizzati dalla Commissione.
5 Progetto di raccomandazione
5.1 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore presenta pertanto alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 30 giugno 1999. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e in una descrizione del modo in cui è stato attuato.
Strasburgo, 8 marzo 1999
Jacob SÖDERMAN
lettera del 7 novembre 1997, il Mediatore europeo ha avviato un'indagine di propria iniziativa sul segreto che fa parte delle procedure di assunzione della Commissione. Nella sua lettera, il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo se intende prendere misure per rendere più tangibile l'impegno della Comunità a favore della trasparenza in questo settore. Desidera in particolare sapere se la Commissione intende consentire ai candidati di sostenere le domande d'esame con loro dalla sala d'esame, comunicare i criteri di valutazione ai candidati che li richiedono, comunicare ai candidati i nomi dei membri della commissione giudicatrice e consentire la divulgazione delle copie corrette degli esami ai candidati interessati.
I motivi che hanno portato all'avvio dell'indagine sono stati, in sostanza, i seguenti:
una parte essenziale dei compiti del Mediatore consiste nell'operare per rafforzare le relazioni tra le istituzioni comunitarie e i cittadini europei. Sembra che i primi contatti di molti cittadini con le istituzioni comunitarie avvengano nel contesto delle assunzioni. Sarebbe utile per le Istituzioni se le prime impressioni che i cittadini hanno in questo primo incontro con l'amministrazione comunitaria fossero positive. Inoltre, sembra contrario all'impegno della Comunità a favore della trasparenza che questi primi contatti per eventuali futuri funzionari pubblici siano caratterizzati da una mancanza di trasparenza.
Il Mediatore europeo aveva ricevuto una serie di denunce nel settore delle assunzioni, in particolare per quanto riguarda la mancanza di trasparenza delle procedure. Nella denuncia 46/27.7.95/FVK/B-DE, la ricorrente non ha potuto ottenere alcuna comunicazione dei motivi per i quali la sua domanda era stata respinta. Nella denuncia 252/22.11.95/Tfr/ES, al denunciante non è stato possibile indicare i nomi dei membri della commissione giudicatrice. Nelle denunce 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH e 850/3.9.96/JIA/FIN/KT non sono stati comunicati né i nomi né le qualifiche dei membri della commissione giudicatrice. Nella denuncia 216/08.11.95/MH/A, al denunciante non è stato consentito di conoscere i nomi dei correttori che hanno assistito la commissione giudicatrice. Nella denuncia 142/97/PD, il denunciante non era autorizzato a portare con sé dalla sala d'esame una copia delle domande poste, e in risposta alla sua richiesta di revisione dei voti del suo esame, gli è stato detto che i voti comunicatigli corrispondevano a quelli che la commissione giudicatrice gli aveva dato. Nella denuncia 773/29.7.96/SS/FIN/PD, quattro richiedenti si sono rivolti alla Commissione per richiedere una copia dei loro esami contrassegnati e per chiedere una revisione dei voti assegnati; la loro richiesta è stata respinta e, con riferimento alla richiesta di revisione, la commissione giudicatrice competente ha semplicemente dichiarato di aver accertato che "la votazione del tuo esame era stata effettuata in modo corretto e giusto", senza fornire ulteriori dettagli. Nelle denunce 105/97/PD, 675/1.7.96/AL/FIN/KT e 940/11.10.96/AS/SW/BB, la richiesta di comunicazione della copia contrassegnata di un esame è stata ugualmente respinta. Inoltre, nelle denunce 675/2.7.96/AL/FIN/KT e 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH, i denuncianti hanno chiesto la comunicazione dei criteri di valutazione. Nella denuncia 940/11.10.96/AS/SW/BB, il denunciante ha chiesto la comunicazione dei criteri di valutazione relativi alla valutazione dell'esperienza lavorativa.
Le osservazioni delle istituzioni comunitarie su questo tipo di denunce presentavano due elementi ricorrenti. Il primo è un riferimento all’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto. Tale disposizione stabilisce che "i lavori della commissione giudicatrice sono segreti". L'altro elemento è l'ampio potere discrezionale delle commissioni giudicatrici.
L'articolo 6 è stato istituito al fine di garantire l'indipendenza delle commissioni giudicatrici, proteggendole da interferenze e pressioni. Questa legittima considerazione non sembra ostacolare lo sviluppo di garanzie procedurali per i richiedenti, in linea con i requisiti di cui all'articolo 6.
È certamente giusto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le commissioni giudicatrici dispongano di ampi poteri discrezionali. Tali poteri implicano che la portata del controllo giurisdizionale è limitata; l'attribuzione di tali poteri non sembra impedire alle autorità pubbliche di rispettare i principi di buona amministrazione.
Fatti salvi i poteri discrezionali delle commissioni giudicatrici e l'articolo 6, sembra che la Commissione stessa possa decidere di sviluppare garanzie procedurali per i candidati per motivi di buona condotta amministrativa. Per il momento, sembra che alla disposizione sia stata data una misura che il suo obiettivo di fondo non può giustificare e che i cittadini trovano incomprensibile in un'amministrazione democratica e responsabile, impegnata nella trasparenza. Considerati gli ampi poteri discrezionali di cui dispongono le commissioni giudicatrici, appare ancora più importante che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei principi di buona condotta amministrativa. La comunicazione dell'esame contrassegnato e dei criteri di valutazione al richiedente interessato che ne faccia richiesta potrebbe anche alleviare il lavoro delle commissioni giudicatrici nell'affrontare le domande e i reclami dei candidati.
Pertanto, questo è stato il contesto in cui il Mediatore si è rivolto alla Commissione.
Il parere della Commissione
Il parere della Commissione è stato diviso in tre parti. La Commissione ha dichiarato in sostanza quanto segue: in
primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le procedure di assunzione fossero le prime e per molti candidati l'unico contatto diretto con l'amministrazione comunitaria e, pertanto, è importante che tale contatto sia positivo. La Commissione ha ritenuto che il numero di denunce relative alla mancanza di trasparenza fosse molto basso rispetto al numero totale di candidati per i vari concorsi organizzati dalla Commissione.
In secondo luogo, la Commissione ha ricordato il quadro giuridico per le operazioni di assunzione: i concorsi organizzati dall'amministrazione comunitaria sono disciplinati dallo statuto dei funzionari e dai principi generali del diritto comunitario stabiliti dalla giurisprudenza dei tribunali comunitari. I concorsi sono procedure di assunzione disciplinate dalla legge e solo i tribunali comunitari sono competenti a controllare la corretta applicazione della legge.
La Commissione ha sottolineato che un concorso è di norma una procedura d'esame, ma gli esami non sono esami nel senso tradizionale del termine. Mentre gli esami e i concorsi sono simili nella misura in cui entrambi mirano a selezionare i candidati, vi è tuttavia una differenza fondamentale tra esami e concorsi per quanto riguarda la valutazione dei meriti dei partecipanti. Il successo di un esame dipende solo dall'ottenimento di un punteggio minimo; i partecipanti sono giudicati in base a criteri "oggettivi". D'altra parte, i candidati a un concorso sono giudicati l'uno contro l'altro, vale a dire che la valutazione è comparativa.
Secondo la Commissione, è questa la ragione alla base dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, relativo alla segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici e alle norme che ne derivano, in particolare quella relativa all’indipendenza della commissione giudicatrice, che mira a proteggere quest’ultima da qualsiasi intervento o pressione, ovunque essa provenga.
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dei lavori di una commissione giudicatrice, la Commissione ha affermato che occorre distinguere due tipi di decisioni:
- da un lato, le decisioni relative all'ammissione al concorso per le quali il controllo giurisdizionale è estremamente rigoroso.
- Per contro, le decisioni relative alla valutazione comparativa dei richiedenti. Tali decisioni implicano un ampio margine di discrezionalità conformemente alla giurisprudenza dei tribunali comunitari, cui fa riferimento anche il Mediatore nelle sue decisioni. Questo margine di discrezionalità è comprensibile perché solo la commissione può valutare il singolo richiedente, in quanto solo la commissione è a conoscenza di tutti i richiedenti e può quindi confrontarli. Questo è il motivo per cui solo la copia "pulita" dei documenti d'esame - cioè la copia senza l'annotazione del marcatore - viene comunicata al richiedente interessato nei paesi che consentono tale comunicazione nei concorsi. Infatti, la comunicazione della copia contrassegnata o della valutazione dettagliata di una prova orale non avrebbe alcuna utilità, in quanto la valutazione di quest’ultima da parte di un terzo, che non ha valutato gli altri richiedenti, sarebbe priva di significato. Tale margine di discrezionalità, che può essere considerato discrezionale, ma certamente non arbitrario, è soggetto a controllo giurisdizionale nella misura in cui i giudici comunitari garantiscono che le commissioni giudicatrici non abbiano violato alcuna norma o principio che le vincola.
In terzo luogo, la Commissione ha dichiarato che, di recente, i candidati erano stati autorizzati a sostenere le domande d’esame con loro, al momento di lasciare la sala d’esame, a meno che il diritto d’autore non lo ostacolasse. Per quanto riguarda la comunicazione dei criteri di valutazione, la Commissione ha affermato che i criteri sono comunicati su richiesta. Per quanto riguarda la possibilità di rendere noti ai candidati i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici, la Commissione ha ritenuto opportuno non renderli pubblici al fine di preservare l'indipendenza dei membri e il corretto svolgimento dei concorsi. Per quanto riguarda la possibilità di divulgare una copia dei documenti d'esame contrassegnati al richiedente interessato, la Commissione ha affermato che ciò sarebbe privo di significato data la natura dei procedimenti di concorso, spiegata in precedenza. Inoltre, la Commissione ha affermato che, date le migliaia di candidati ai concorsi, spesso provenienti da tutti gli Stati membri, la divulgazione della copia dei documenti d'esame contrassegnati potrebbe comportare costi amministrativi e finanziari.
LA DECISIONE
1.1
Per quanto riguarda le domande d'esame, la Commissione si è impegnata a consentire ai candidati di portare con sé tali domande quando lasciano la sala d'esame, a meno che il diritto d'autore non lo ostacoli. Il Mediatore non ritiene pertanto che vi siano motivi per indagare ulteriormente su tale questione.
2 Criteri di valutazione
2.1 Per quanto riguarda la comunicazione dei criteri di valutazione, la Commissione ha dichiarato che questi sono comunicati ai richiedenti che presentano la domanda. Il Mediatore non ritiene pertanto che vi siano motivi per indagare ulteriormente su tale questione.
3 Nomi dei membri della commissione giudicatrice
3.1 Per quanto riguarda la questione se ai candidati debba essere consentito di conoscere i nomi dei membri della commissione giudicatrice, il Mediatore osserva quanto segue: La Commissione ha finora ritenuto opportuno non rendere noti i nomi dei membri al fine di preservare la loro indipendenza e di ostacolare qualsiasi pressione sui membri. Il Mediatore ritiene che tale considerazione sia pertinente. Tuttavia, il Mediatore deve anche ricordare che è un principio fondamentale di buona amministrazione che ogni membro del pubblico, che si occupa di un dipendente pubblico, ha il diritto di conoscere il nome di tale dipendente pubblico. Un'amministrazione senza un volto e un nome è alienante. Il Mediatore ritiene pertanto inaccettabile che i candidati che partecipano agli esami orali non abbiano il diritto di conoscere i nomi delle persone che li esaminano.
4 Copia dei documenti d'esame contrassegnati 4.1
Per quanto riguarda la questione se i candidati debbano avere accesso ai propri documenti d'esame, una volta contrassegnati, il Mediatore osserva che la Commissione basa il suo rifiuto di concedere l'accesso al richiedente interessato sulla considerazione che tale divulgazione sarebbe priva di significato data la natura dei concorsi, vale a dire la valutazione comparativa dei candidati. Inoltre, la Commissione ha sostenuto che la divulgazione dei documenti d'esame potrebbe comportare costi amministrativi e finanziari.
4.2 In primo luogo, il Mediatore osserva che la Commissione ha certamente ragione nel ritenere che le commissioni giudicatrici dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei candidati. La valutazione della commissione giudicatrice è definitiva e, in realtà, il candidato soccombente non ha alcuna possibilità di contestarla. È quindi ancora più importante che il pubblico abbia piena fiducia nei lavori delle commissioni giudicatrici.
4.3 Dopo questa osservazione preliminare, va osservato che la copia contrassegnata di un documento d'esame è costituita da due componenti, il documento d'esame stesso e i voti. Deve essere chiaro che al richiedente interessato, in quanto autore della prova d’esame, non può essere negato l’accesso a tale stessa prova.
4.4 Per quanto riguarda la seconda componente, il Mediatore deve ricordare che un principio fondamentale di trasparenza è che il cittadino e non l'amministrazione decidano se sia ragionevole chiedere informazioni. L'amministrazione può respingere la richiesta del cittadino per motivi di riservatezza, ma non può respingere per il motivo che la richiesta non ha senso per il cittadino interessato. Indipendentemente dalla questione se i marchi possano essere contestati o meno, il richiedente ha un interesse fondamentale a conoscere gli errori che ha commesso. Pertanto, il Mediatore non può accettare che la Commissione rifiuti di divulgare i documenti d’esame contrassegnati del richiedente interessato che ne faccia richiesta, in quanto non servono a nulla.
4.5 Per quanto riguarda i costi amministrativi e finanziari, il Mediatore osserva che la Commissione non lo ha suffragato con elementi di prova. Se risulta che un numero elevato di richiedenti richiede copie dei propri documenti d'esame, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di riscuotere una tassa ragionevole per i costi.
4.6 In tale contesto, il Mediatore deve concludere che la Commissione non ha fatto riferimento ad alcun motivo che giustifichi il suo rifiuto di comunicare copie dei documenti d'esame contrassegnati al richiedente interessato. Al fine di migliorare la trasparenza e la fiducia del pubblico nelle attività delle commissioni giudicatrici, la Commissione dovrebbe pertanto concedere al richiedente interessato che ne faccia richiesta l'accesso ai propri documenti d'esame contrassegnati. Al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie per organizzare tale divulgazione, tale constatazione è limitata ai futuri concorsi organizzati dalla Commissione.
5 Progetto di raccomandazione
5.1 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore presenta pertanto alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione:
- La Commissione comunica ai candidati durante le prove orali i nomi dei membri della commissione giudicatrice.
- Nei suoi concorsi futuri, la Commissione concede ai candidati, su richiesta, l'accesso ai propri documenti d'esame contrassegnati.
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 dello statuto, la Commissione trasmette un parere circostanziato entro il 30 giugno 1999. Il parere circostanziato potrebbe consistere nell'accettazione del progetto di raccomandazione del Mediatore e in una descrizione del modo in cui è stato attuato.
Strasburgo, 8 marzo 1999
Jacob SÖDERMAN
(1) Decisione 94/262 del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, 1994 GU L 113/15.