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Diritti del denunciante violati dalla Commissione europea nel caso della metropolitana di Salonicco
Comunicato stampa no. 3/2001 - Data Lunedì | 05 febbraio 2001
Caso 995/98/OV - Aperto(a) il Mercoledì | 18 novembre 1998 - Decisione del Martedì | 30 gennaio 2001
Il Mediatore europeo Jacob Söderman ha formulato due osservazioni critiche alla Commissione europea in merito alla gestione di una denuncia relativa alla costruzione di una metropolitana a Salonicco, in Grecia. Il Mediatore ha concluso che la Commissione ha disinformato il denunciante dei motivi della chiusura della sua indagine e ha archiviato il caso senza dare al denunciante una reale opportunità di produrre ulteriori prove. Il Mediatore ha suggerito di stabilire norme procedurali chiare per la Commissione al fine di evitare che tale situazione si ripeta.
La decisione del Mediatore è il risultato dell'indagine più complessa che egli abbia mai intrapreso. Nel corso dell'indagine durata due anni, il Mediatore ha letto centinaia di pagine di prove, ha raccolto testimonianze orali di alti funzionari della Commissione e ha esaminato decine di documenti detenuti dalla Commissione. Il mandato del Mediatore si limita a indagare sulle attività delle istituzioni e degli organi della Comunità europea. L'indagine del Mediatore in questo caso riguardava il ruolo della Commissione, in quanto custode del trattato, nel garantire il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri. L'indagine del Mediatore mirava a stabilire se la Commissione rispettasse i principi di buona condotta amministrativa nel trattamento di una denuncia relativa alla violazione del diritto comunitario da parte delle autorità greche.
La denuncia, relativa all'aggiudicazione del progetto della metropolitana di Salonicco, è stata presentata al Mediatore nel settembre 1998. Il denunciante, in rappresentanza della Macedonian Metro Joint Venture Company, ha sostenuto che, aggiudicando l'appalto alla Thessaloniki Metro Joint Venture Company, le autorità greche hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici. Il denunciante ha messo in discussione il modo in cui la Commissione aveva indagato e chiuso la sua denuncia.
Nonostante i risultati dell'indagine condotta dalla sua direzione generale del Mercato interno, la Commissione ha archiviato il caso senza inviare una lettera di costituzione in mora alle autorità greche. Il collegio dei commissari si è avvalso del suo potere discrezionale, come confermato dalla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia, per archiviare la causa. Ha concluso che, data la limitata possibilità di modificare l'esito della procedura di gara, era meglio ottenere assicurazioni scritte dalle autorità greche in merito al loro comportamento futuro in tali casi.
Tuttavia, nell'informare il denunciante della sua decisione, la formulazione della Commissione suggeriva di aver archiviato il caso perché non aveva riscontrato alcuna violazione del diritto comunitario. Tale conclusione è in contraddizione con la decisione del collegio dei commissari, che dimostra che la Commissione ha archiviato il caso pur riconoscendo che è stata commessa un'eventuale violazione.
Pur dando al denunciante la possibilità di presentare ulteriori elementi di prova in una lettera ricevuta dalla Commissione il 19 agosto 1998, la Commissione ha archiviato il caso otto giorni dopo, prima che il denunciante avesse avuto il tempo di rispondere. Ha informato il denunciante solo della chiusura del caso oltre tre mesi dopo, quando il denunciante aveva scritto quattro volte in merito a ulteriori prove.
Il Mediatore europeo ritiene che la cattiva informazione del denunciante in merito ai motivi dell'archiviazione del caso costituisca un caso di cattiva amministrazione. La negazione del diritto del denunciante a che le sue ulteriori prove siano ascoltate è contraria ai principi dei diritti fondamentali, ora sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali di Nizza. Il Mediatore ritiene pertanto che possa essere necessario elaborare un codice che disciplini il modo in cui la Commissione tratta i cittadini nella fase amministrativa della procedura di infrazione.
La decisione completa è disponibile su Internet al seguente indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/980995.htm
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