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Mediatore: La Commissione non ha perseguito la Germania per quanto riguarda il regolamento sugli imballaggi

Il Mediatore europeo, P. Nikiforos Diamandouros, ha criticato la Commissione europea per non aver adottato ulteriori misure per indurre la Germania a conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia europea. La Corte aveva stabilito che il regolamento tedesco sugli imballaggi per talune bevande costituiva un ostacolo agli scambi intracomunitari. La Commissione potrebbe porre rimedio al suo fallimento nel corso di una seconda procedura di infrazione relativa al regolamento attualmente in corso, afferma il Mediatore.

Contesto

Nel luglio 2002 le autorità tedesche hanno annunciato che, a partire dal 1o gennaio 2003, un sistema di deposito cauzionale e restituzione sarebbe diventato obbligatorio per gli imballaggi non riutilizzabili di acqua minerale, birra e bibite analcoliche.

A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti della Germania, la Corte di giustizia ha ritenuto che le norme in questione costituissero un ostacolo al commercio intracomunitario, in quanto ai produttori e ai distributori non era stato concesso tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme. In una seconda sentenza pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale di un giudice tedesco, la Corte di giustizia ha dichiarato che un sistema di deposito cauzionale e restituzione poteva essere introdotto solo se fosse stato concesso un periodo transitorio sufficientemente lungo. La Corte ha inoltre stabilito che la modifica di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio era compatibile con il diritto comunitario solo se esisteva un sistema operativo al momento della modifica.

Nel marzo 2005, un avvocato di diverse società europee di bevande ha denunciato al Mediatore che la Commissione non aveva adottato le misure necessarie per far sì che la Germania si conformasse alle sentenze della Corte. La Commissione ha sostenuto che le sentenze non fornivano una base giuridica per imporre alla Germania di sospendere le norme pertinenti. Essa ha sostenuto che la sentenza nella prima causa si era basata esclusivamente sulla constatazione che il periodo transitorio non era stato sufficientemente lungo e che nel frattempo era trascorso un lasso di tempo sufficiente. La Commissione ha inoltre sostenuto che la seconda sentenza era irrilevante ai fini della presente causa, in quanto si trattava solo di una pronuncia pregiudiziale.

Il Mediatore ha ritenuto poco convincente l'argomentazione della Commissione. A suo avviso, la sentenza della Corte ha significato che un periodo transitorio deve precedere l'introduzione di un nuovo sistema. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che la posizione della Commissione secondo cui non era necessario intraprendere ulteriori azioni potesse essere giustificata solo se un sistema operativo di gestione dei rifiuti di imballaggio era disponibile in Germania al momento in cui la Commissione aveva adottato tale posizione. Tuttavia, era chiaro che, al momento di adottare tale posizione, la Commissione non aveva ancora verificato se ciò fosse effettivamente vero. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che l'approccio della Commissione fosse incoerente o addirittura contraddittorio. In un'osservazione critica, il Mediatore ha pertanto concluso che la Commissione non aveva fornito argomentazioni valide per dimostrare che non erano necessarie ulteriori misure. Poiché una seconda procedura di infrazione relativa al regolamento tedesco è ancora in corso, il Mediatore ritiene che la Commissione potrebbe tenere conto delle sue osservazioni nel contesto di tale procedura.

Per leggere la decisione completa del Mediatore, si prega di visitare il sito:

 

 

 

Per informazioni sul caso: Gerhard Grill, consigliere giuridico principale, tel. +33 388 17 2423

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