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Rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico alla relazione di valutazione dei rischi di una grande società di social media sulla sua conformità alle disposizioni della legge sui servizi digitali

Capo unità - C2

Segretariato generale

Commissione europea

 

Egregio signor X,

Il Mediatore europeo ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea.

La denuncia riguarda il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico a una relazione di valutazione dei rischi ricevuta dal fornitore della piattaforma di social media "X" a norma della legge sui servizi digitali. La Commissione ha rifiutato di divulgare la relazione nella sua interezza, basandosi su una presunzione generale di riservatezza. Più specificamente, la Commissione ha sostenuto che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali di X e allo scopo di un'indagine in corso che sta conducendo sul rispetto da parte di X degli obblighi che le incombono ai sensi della legge sui servizi digitali.

Il denunciante è insoddisfatto di tale risultato e contesta l'applicazione da parte della Commissione di una presunzione generale di riservatezza. Il denunciante ritiene inoltre che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, in particolare nell'aiutare il grande pubblico e le autorità pubbliche a gestire i rischi connessi all'uso di X. Inoltre, il denunciante è preoccupato per il fatto che l'uso da parte della Commissione di una presunzione generale impedisca ai giornalisti di esercitare il loro ruolo di "osservatori sociali", come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Abbiamo deciso di avviare un’indagine sulla denuncia contro la decisione della Commissione di rifiutare l’accesso alla relazione di valutazione dei rischi in questione ai sensi del regolamento 1049/2001.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le domande di accesso devono essere trattate tempestivamente. È in linea con questo principio che il Mediatore cerca anche di trattare casi come questo il più rapidamente possibile.

In una prima fase, la Corte ritiene necessario esaminare (i) la relazione di valutazione dei rischi alla quale è stato rifiutato l’accesso, nonché (ii) l’eventuale documentazione relativa alla (eventuale) consultazione del terzo interessato da parte della Commissione e/o (iii) la (eventuale) “motivazione” del terzo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 5, della legge sui servizi digitali. Le saremmo grati se la Commissione potesse fornire una copia di tali documenti, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica cifrata [1], entro il 4 ottobre 2024.

I documenti oggetto della richiesta di accesso del pubblico saranno trattati in modo confidenziale, insieme a qualsiasi altro materiale che la Commissione sceglie di condividere con noi che contrassegna come confidenziale. I documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con tale status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.

La posizione della Commissione è stata esposta nella sua risposta di conferma del 20 giugno 2024. Tuttavia, qualora la Commissione desiderasse fornire ulteriori osservazioni, di cui il Mediatore dovrà tenere conto nel corso della presente indagine, Le saremmo grati se potesse fornircele entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera, ossia entro il 18 ottobre 2024.

Le saremmo inoltre grati se la Commissione potesse fornire al Mediatore informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dell'indagine che sta conducendo ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali. In particolare, si chiede alla Commissione di comunicarci (i) la base su cui ha avviato il procedimento, (ii) le misure adottate finora, (iii) le misure che intende adottare e (iv) l’indicazione del calendario fino al completamento dell’indagine.

Infine, a pagina 12 della sua risposta di conferma, la Commissione afferma:

"È inoltre importante notare che X stessa ha reso pubbliche informazioni sulle sue attività e pratiche, nonché sulle misure adottate per la sicurezza dei servizi, che consentono a una parte interessata di valutare i servizi forniti."

A tale riguardo, si prega la Commissione di fornire al Mediatore (la fonte) le informazioni cui si riferiva.

Le saremmo grati se le informazioni di cui sopra potessero essere fornite unitamente a eventuali osservazioni supplementari della Commissione entro il 18 ottobre 2024.

Il responsabile delle indagini è Michaela Gehring.

Cordiali saluti,

Rosita Hickey

Direttore delle indagini

Strasburgo, 27/09/2024

 

[1] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.

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