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La gestione dei rischi delle sostanze chimiche pericolose da parte della Commissione europea
Caso aperto
Caso OI/2/2023/MIK - Aperto(a) il Giovedì | 08 giugno 2023 - Raccomandazione su Giovedì | 17 ottobre 2024 - Decisione del Venerdì | 27 giugno 2025 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Riscontrati estremi di cattiva amministrazione ) - Paese Francia
Indagine aperta
08/06/2023Indagine in corso
08/06/2023Valutazione preliminare
17/10/2024Esito dell’indagine
27/06/2025
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Ursula von der Leyen presidente Commissione europea |
Gentile Presidente,
Ho deciso di avviare un'indagine di mia iniziativa sulla questione di cui sopra.
Come Lei sa, ai sensi del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)[1], la Commissione è responsabile dell'adozione di misure che subordinano l'uso di determinate sostanze chimiche pericolose ad un'autorizzazione preventiva [2] o a restrizioni [3] sulla base di pareri o raccomandazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).[4] La Commissione adotta tali misure nell'ambito di una "procedura di comitato", con l'assistenza di comitati di rappresentanti degli Stati membri dell'UE.
Fondamentalmente, mentre i processi di valutazione e gestione del rischio ai sensi del regolamento REACH sono in corso, le sostanze pertinenti possono continuare a essere commercializzate (e utilizzate) all'interno dell'UE. In tale contesto, è della massima importanza per la salute pubblica e l'ambiente che la Commissione svolga il suo ruolo di gestore del rischio nel modo più rapido e trasparente possibile. La necessità di migliorare l'efficienza dei processi REACH è stata rilevata nella valutazione 2017 del funzionamento di REACH [5], mentre, nella sua "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili: Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", la Commissione ha sottolineato la necessità di rispondere rapidamente ai risultati scientifici relativi alle sostanze chimiche pericolose [6].
Recentemente ho condotto una consultazione pubblica sulla trasparenza del processo decisionale dell'UE che incide sull'ambiente.[7] Una delle questioni sollevate dalla società civile in questa consultazione [8] riguarda il tempo impiegato dalla Commissione per includere le sostanze pericolose (che potrebbero già essere sul mercato) nell'elenco delle autorizzazioni [9] e introdurre restrizioni, nonché per decidere in merito alle domande di autorizzazione,[10] sulla base delle raccomandazioni e dei pareri dell'ECHA. In particolare, un'organizzazione ambientalista che ha contribuito alla consultazione ha rilevato che, sulla base di dati accessibili al pubblico, il tempo mediano per la Commissione di introdurre restrizioni era di 19 mesi, per includere le sostanze nell'elenco di autorizzazione era di 23 mesi e per decidere in merito alle autorizzazioni individuali era di 16 mesi (a partire dal ricevimento del fascicolo pertinente da parte dell'ECHA).[11] Un'analisi preliminare condotta dal mio gruppo di indagine, basata su dati accessibili al pubblico, ha confermato le preoccupazioni circa il tempo necessario per inserire le sostanze nell'elenco di autorizzazione e introdurre restrizioni. Questo è molto preoccupante.
Oltre al tempo impiegato dalla Commissione per adottare le misure summenzionate, sussistono preoccupazioni per la mancanza di trasparenza delle "procedure di comitatologia", che la Commissione deve seguire nell'adozione dei regolamenti e delle decisioni di esecuzione [12]. Tali procedure prevedono la messa a disposizione del pubblico di informazioni limitate, il che rende difficile per il pubblico chiedere alla Commissione e agli Stati membri di rendere conto delle loro azioni. Sebbene alcune informazioni siano pubblicate nel registro della comitatologia [13], non è certo se tali informazioni siano sufficienti affinché il pubblico possa tracciare l'andamento delle discussioni e comprendere i motivi di eventuali ritardi, e se tali informazioni siano pubblicate tempestivamente.
In tale contesto, gradirei che la Commissione potesse rispondere alle domande che figurano nell'allegato della presente lettera. Le sarei grato se potesse ricevere la risposta della Commissione entro l'8 settembre 2023.
Ho inoltre deciso che è necessario che la mia squadra d'inchiesta incontri i rappresentanti competenti della Commissione per chiarire alcune questioni derivanti dalle informazioni pubblicate nel registro della comitatologia e dal contenuto dei fascicoli amministrativi relativi all'inclusione di sostanze nell'elenco delle autorizzazioni, alle domande di autorizzazione e alle restrizioni. Posso chiedere di esaminare tali fascicoli in una fase successiva della presente inchiesta. Le sarei grato se la Commissione potesse contattare il sig. Michał Krajewski (+32 22 84 44 64, michal.krajewski@ombudsman.europa.eu), responsabile della presente inchiesta, per organizzare la riunione poco dopo aver ricevuto la Sua risposta alle domande che figurano in allegato.
Cordiali saluti,
Emily O'Reilly
Mediatore europeo
Strasburgo, 8.6.2023
Allegato - Interrogazioni alla Commissione:
1) Per quanto riguarda il tempo impiegato dalla Commissione per trattare i fascicoli:
a) Qual è stato il tempo mediano che la Commissione ha impiegato per includere le sostanze nell'elenco delle autorizzazioni, per rilasciare autorizzazioni o per introdurre restrizioni, a partire dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il fascicolo dall'ECHA fino alla data di pubblicazione ufficiale dell'atto pertinente? Si prega di includere tutte le procedure avviate dall'entrata in vigore del regolamento REACH.
b) Qual è stato il tempo mediano trascorso dalla Commissione per trattare i fascicoli pendenti relativi alle tre procedure di cui alla lettera a), a partire dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il fascicolo dall'ECHA fino alla data della presente lettera?
c) Fornire la ripartizione dei fascicoli che hanno richiesto o sono rimasti in sospeso per sei, dodici, diciotto, ventiquattro, trenta, trentasei ecc. mesi (ossia la ripartizione per sei mesi). Si prega di riferire separatamente sui fascicoli chiusi e in sospeso, come indicato alle lettere a) e b).
d) Si prega di fornire dati che dimostrino se il tempo necessario per completare le procedure di cui sopra è aumentato o diminuito nel tempo, dall'entrata in vigore del regolamento REACH.
2) Quali sono le diverse misure adottate dalla Commissione per trattare i fascicoli summenzionati dopo averli ricevuti dall'ECHA? In quali fasi di tale processo si verificano ritardi? Ad esempio, vi è un ritardo tra il ricevimento del fascicolo da parte dell'ECHA e la sua iscrizione all'ordine del giorno del comitato REACH? Se sì, perché?
3) La Commissione pubblica sistematicamente tutti i documenti elencati all'articolo 10 del regolamento sulla comitatologia (per quanto riguarda il comitato REACH)? Quanto tempo occorre per la pubblicazione di tali documenti nel registro della comitatologia? Può la Commissione rendere disponibili ulteriori documenti e informazioni durante le procedure di comitatologia per consentire al pubblico di tracciare meglio l'andamento delle discussioni e comprendere i motivi di eventuali ritardi, in particolare considerando il contenuto delle richieste di accesso del pubblico ai documenti che la Commissione riceve in merito a tali procedure?
[1] Regolamento 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R1907
[2] Titolo VII del regolamento REACH
[3] Titolo VIII del regolamento REACH
[4] Maggiori informazioni sulle procedure REACH sono disponibili sul sito web dell’ECHA: https://echa.europa.eu/regolamenti/reach/comprensione-reach
[5] Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Relazione generale della Commissione sul funzionamento di REACH e riesame di alcuni elementi: Conclusioni e azioni", SWD/2018058 final, sezioni 5.6. e 5.7: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A116%3AFIN
[6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili: Verso un ambiente privo di sostanze tossiche, COM(2020) 667 final, pagg. 9 e 14: https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy _en
[7] https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/en/168767
[8] https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/169594
[9] Allegato XIV del regolamento REACH
[10] Mentre la Commissione decide in merito alle autorizzazioni, le imprese possono comunque beneficiare dell'accesso al mercato dell'UE ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento REACH.
[11] Relazione sull'esigenza di velocità dell'Ufficio europeo per l'ambiente: https://eeb.org/library/the-need-for-speed-why-it-takes-the-eu-a-decade-to-control-harmful-chemicals-and-how-to-secure-more-rapid-protections/
[12] Sulla base dei pareri e delle raccomandazioni dell’ECHA, la Commissione elabora progetti di misure, che vengono poi esaminati da un comitato di esperti che rappresenta i governi dell’UE (il comitato REACH https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C34200/consult?lang=en), nell’ambito del processo di comitatologia.
[13] https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C34200/consult?lang=it