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La Commissione dovrebbe analizzare la relazione di valutazione del rischio della società di social media X per una possibile divulgazione, afferma la Mediatrice
Notizie - Data Mercoledì | 05 novembre 2025
Caso 1746/2024/MIG - Aperto(a) il Venerdì | 27 settembre 2024 - Raccomandazione su Lunedì | 03 novembre 2025 - Decisione del Giovedì | 07 maggio 2026 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Riscontrati estremi di cattiva amministrazione ) - Paese Austria
Denuncia presentata
19/09/2024Analisi della denuncia
20/09/2024Indagine in corso
27/09/2024Valutazione preliminare
03/11/2025Esito dell’indagine
19/02/2026
La Mediatrice europea Teresa Anjinho ha riscontrato casi di cattiva amministrazione nel rifiuto della Commissione europea di analizzare una relazione di valutazione dei rischi del 2023 elaborata dalla società di social media X ai fini di un'eventuale divulgazione al pubblico. A norma della legge sui servizi digitali dell'UE, le grandi società di social media come X devono presentare relazioni annuali alla Commissione sulla loro conformità alle disposizioni della legge.
Quando un giornalista ha chiesto l'accesso alla relazione di X, la Commissione ha rifiutato, sostenendo che si poteva in generale presumere che la divulgazione potesse compromettere gli interessi commerciali della società nonché un'indagine in corso sulla sua conformità alla legge sui servizi digitali. La Commissione ha poi aggiunto che il suo ricorso a una presunzione generale di non divulgazione era giustificato anche dalla necessità di tutelare un audit indipendente sulla stessa questione.
Questo affidamento su una presunzione generale significa che la Commissione non aveva valutato individualmente la relazione ai fini di un'eventuale divulgazione.
La Mediatrice ha ritenuto irragionevole che la Commissione applichi una presunzione generale di non divulgazione e che le circostanze in cui i giudici dell’Unione lo hanno consentito siano molto diverse dalle norme applicabili alle relazioni di valutazione dei rischi. Ha inoltre rilevato che l'audit allora in corso non era sufficiente a giustificare una presunzione generale di non divulgazione, anche se X era obbligata a pubblicare la relazione entro tre mesi dal completamento dell'audit.
Sebbene X abbia ora reso pubblica la relazione con opuscoli, la Mediatrice ha tuttavia raccomandato alla Commissione di effettuare una valutazione individuale del documento ai fini della divulgazione. Tale valutazione dovrebbe mirare a garantire al giornalista il più ampio accesso possibile, anche eventualmente alle redazioni effettuate dall'impresa.
Il difensore civico ha inoltre sottolineato che, se la Commissione conclude che non è possibile concedere l'accesso a determinate parti della relazione, deve spiegare in modo esauriente il motivo.