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Lettera del Mediatore europeo alla Commissione europea relativa all'indagine di propria iniziativa OI/2/2011/OV.
Corrispondenza - Data Venerdì | 24 gennaio 2014
Caso OI/2/2011/OV - Aperto(a) il Lunedì | 18 aprile 2011 - Raccomandazione su Mercoledì | 28 marzo 2012 - Decisione del Giovedì | 10 aprile 2014 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Osservazione critica )
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Sig.ra Catherine Day
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Strasburgo, 24.1.2014
Indagine di iniziativa OI/2/2011/OV
Gentile signora Day,
La suddetta indagine di propria iniziativa è stata avviata nel 2011 con l'obiettivo di incoraggiare la Commissione a rivedere la sua comunicazione del 20 marzo 2002 al Parlamento europeo e al Mediatore europeo sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto comunitario [1] ("la comunicazione del 2002").
Il 28 marzo 2012 il Mediatore ha formulato un progetto di raccomandazione in materia. Esso comprendeva proposte concrete per un testo riveduto che tenesse conto, tra l'altro, dell'EU Pilot, del sistema di registrazione CHAP e dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dal Mediatore nei dieci anni precedenti. Circa cinque giorni dopo, il 2 aprile 2012, la Commissione ha adottato una comunicazione riveduta [2] ("la comunicazione riveduta"). Il calendario rende evidente che la Commissione non ha avuto l'opportunità di tenere conto delle raccomandazioni del Mediatore al momento dell'adozione della comunicazione riveduta.
La comunicazione riveduta è disponibile sul sito web EUR-Lex. Data la sua importanza e il suo interesse generale non solo per i cittadini, ma anche per le amministrazioni nazionali e regionali dell'Unione europea, ritengo che sarebbe nell'interesse di una buona amministrazione pubblicarla anche nella Gazzetta ufficiale, come nel caso della comunicazione del 2002. Tale pubblicazione darebbe un chiaro segnale ai cittadini e agli Stati membri dell'importanza che la Commissione attribuisce alla corretta attuazione del diritto dell'UE. Sottolinea inoltre il contributo essenziale che la partecipazione dei cittadini apporta allo Stato di diritto aiutando la Commissione a svolgere in modo efficace ed efficiente il suo ruolo di "custode dei trattati".
Osservo che la comunicazione riveduta non sembra ancora essere disponibile in croato. La sua traduzione in tale lingua potrebbe fornire l'occasione per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tale pubblicazione offrirebbe inoltre l'opportunità di porre rimedio all'omissione del Mediatore da parte dei destinatari della comunicazione riveduta, evitando in tal modo l'impressione che la Commissione desideri in qualche modo declassare l'importante ruolo del Mediatore per quanto riguarda il trattamento delle denunce di infrazione. Inoltre, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale consentirebbe alla Commissione di tenere conto delle raccomandazioni del Mediatore che, per i motivi summenzionati, in precedenza non aveva avuto la possibilità di fare. In particolare, accolgo con favore l'esame da parte della Commissione dei seguenti punti:
1) Il punto 7, paragrafo 1, della comunicazione riveduta impegna la Commissione a informare per iscritto il denunciante quando collabora con lo Stato membro interessato all'esame della denuncia nell'ambito dell'EU Pilot. Si tratta di uno sviluppo positivo, che accolgo con favore. Tuttavia, la pagina web della Commissione sull'EU Pilot afferma anche che la Commissione informerà il denunciante della sua valutazione della risposta dello Stato membro. Invito la Commissione a includere questo impegno chiaro e preciso al punto 7 della comunicazione.
2) Il punto 8, paragrafo 2, della comunicazione riveduta riguarda la situazione in cui viene superato il termine normale di un anno. Afferma che la Commissione "informerà per iscritto il denunciante su sua richiesta". Il significato e lo scopo di questa disposizione non sono chiari. Il codice di buona condotta amministrativa della Commissione implica già l'obbligo di rispondere e informare i denuncianti che chiedono informazioni sullo stato dell'indagine relativa alla loro denuncia, non solo dopo un anno, ma in qualsiasi momento. Ciò che la Commissione potrebbe voler dire è che prenderebbe l'iniziativa di informare il denunciante se, per qualche motivo, non potesse concludere la sua indagine entro un anno, e che lo farebbe per iscritto su richiesta. Ciò consentirebbe un contatto telefonico (che sarebbe annotato nel fascicolo), seguito da una lettera o un'e-mail su richiesta del denunciante. Invito pertanto la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di modificare il punto 8 della comunicazione per chiarire il significato previsto.
3) La pagina web della Commissione sull'EU Pilot indica che "è stato fissato un termine generale di 20 settimane per la presentazione delle risposte (10 settimane per le autorità degli Stati membri e 10 settimane per i servizi della Commissione)." Propongo alla Commissione di menzionare tali termini anche nella comunicazione.
In conclusione, desidero sottolineare l'intenzione costruttiva della presente lettera, che mira a darvi l'opportunità di affrontare i punti di cui sopra prima di decidere in merito alla prossima fase dell'indagine di propria iniziativa in corso.
Cordiali saluti,
Emily O'Reilly
cc: Maroš Šefčovič, commissario per le Relazioni interistituzionali e l'amministrazione