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Decisione nel caso 245/2021/SF sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta della Germania di autorizzazione a costruire un'autostrada in una riserva naturale a norma della direttiva Habitat

Strasburgo, 03.03.2021

Denuncia 245/2021/SF

 

Egregio signor X,

Le scrivo in riferimento alla Sua lettera del 3 febbraio 2021, nella quale Lei denunciava il fatto che il parere della Commissione europea (C(2010)8438) e la sua rettifica (C(2012)911) si basavano su informazioni asseritamente errate contenute nella richiesta di osservazioni della Germania e sono pertanto errate. Esse ritengono che, nell’ambito della sua valutazione eccezionale, la Commissione avrebbe dovuto esaminare più da vicino le informazioni contenute nella richiesta di osservazioni, in particolare dopo essere stata a più riprese informata dell’erroneità di quest’ultima.

Dopo aver esaminato attentamente la Sua denuncia secondo cui la Commissione ha basato il suo parere su dichiarazioni inesatte, sono spiacente di informarLa che il Mediatore europeo non può trattarla per i motivi esposti di seguito.

Dalle informazioni che ci sono state trasmesse risulta che l'oggetto della denuncia è già stato oggetto di due procedure di petizione dinanzi al Parlamento europeo. Una prima petizione nel 2011 (0639/2011) riguardava la correzione di dichiarazioni basate su errori di traduzione da parte della Commissione nonché una dichiarazione fuorviante nella richiesta di parere della Germania. Il 15 febbraio 2012 la Commissione ha successivamente pubblicato una rettifica del suo parere. La seconda petizione (1459/2016) del 2016 riguardava il parere iniziale della Commissione e la sua rettifica. La richiesta di petizione indicava che tutti i motivi specifici indicati nel parere erano stati giudicati errati, anche a causa di errori di traduzione, formulazione ambigua e informazioni inesatte nella richiesta di parere. Le argomentazioni da Lei presentate nella Sua denuncia al Mediatore sono già state presentate nella seconda petizione.

Il Mediatore può esaminare solo le denunce relative alle attività amministrative delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, quali la Commissione europea o le agenzie dell'UE [1]. Tuttavia, il trattamento delle petizioni da parte del Parlamento europeo rientra nel suo lavoro politico, che il Mediatore non può verificare. Poiché il Parlamento europeo ha già trattato l'asserzione secondo cui il parere della Commissione si basa su informazioni false, la Sua denuncia riguarda una questione che esula dalle competenze del Mediatore.

Inoltre, il mediatore non può indagare sulle denunce in cui i presunti fatti sono stati oggetto di procedimenti giudiziari [2].

Sembra che tale eccezione sia stata oggetto di un procedimento dinanzi al Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Tribunale amministrativo federale di Lipsia). Sebbene il Tribunale amministrativo federale non abbia verificato se il parere della Commissione fosse corretto, esso ha esaminato se la decisione di approvazione del progetto violasse le disposizioni della direttiva Fauna-Flora-Habitat [3] o altre normative. Tutti i documenti trasmessi alla Commissione nell’ambito della richiesta di osservazioni facevano parte della decisione di approvazione del progetto, che è stata esaminata dal Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Tribunale amministrativo federale di Lipsia). Il Tribunale amministrativo federale non ha riscontrato errori materiali nei documenti o nel metodo di indagine prescelto.

Per completezza, vorrei anche ricordare che la valutazione eccezionale della Commissione, che Lei ha denunciato, ha avuto luogo nel 2011 e nel 2012. Lo statuto del Mediatore [4] le consente di indagare sulle denunce i cui fatti alla base non erano più di due anni fa. Questo è un altro motivo per cui il Mediatore non è in grado di dare seguito alla Sua denuncia.

Ci auguriamo che queste informazioni vi siano utili e siano a vostra disposizione per ulteriori domande.

Grazie per aver contattato il Mediatore europeo.

Cordiali saluti,

Rosita Hickey

Direttore delle indagini

 

 

 

[1] Articolo 2, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore europeo (https://www.ombudsman.europa.eu/en/legal-basis/statute/en)

[2] articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=DE

[4] Cfr. articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore europeo.

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