FOR PREVIEWING & TESTING PURPOSES ONLY.
This notification will disappear once the page will be published.
This link is available for less than 30 minutes.
  • Lettura facilitata
  • Dimensioni del testo

Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?

Lingua attuale: 
  • Italiano
Lingua di partenza: 
Lingue disponibili: 
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.

Q3/2017/MDC – Interrogazione del Mediatore spagnolo in merito all’obbligo di Frontex di rendere prontamente disponibili le informazioni sul meccanismo di denuncia

Riepilogo dell'interrogazione Q3/2017/MDC

Fatti e contesto

Il 5 aprile 2017 il (allora) Mediatore spagnolo ha scritto una lettera al Mediatore europeo in merito all’obbligo di Frontex di rendere prontamente disponibili informazioni sul meccanismo di denuncia. Il difensore civico spagnolo ha spiegato che, in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione contro la tortura, monitora le operazioni di rimpatrio dei migranti effettuate da Frontex a cui partecipa la Spagna, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE [1] (direttiva rimpatri) e agli articoli 13 e 14 del codice di condotta di Frontex per le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate da Frontex [2].

Il Mediatore spagnolo ha sottolineato che Frontex ha istituito un meccanismo di denuncia a disposizione delle persone rimpatriate che ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati. Il Mediatore ha fatto riferimento al progetto di raccomandazione del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ.

La Mediatrice spagnola ha osservato di aver recentemente monitorato due operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex, di cui la Spagna era lo Stato membro organizzatore. Un'operazione è avvenuta il 16 febbraio 2017, con voli per Tirana e Tbilisi, e l'altra il 15 marzo 2017, con voli per Bogotà e Lima. Il Mediatore spagnolo ha dichiarato che nel corso di queste e di operazioni precedenti sono state riscontrate le seguenti carenze:

a) le persone che stavano per essere rimpatriate non sono state informate dell'esistenza del meccanismo di reclamo.

b) non è stato possibile per tali persone presentare le loro denunce oralmente ad agenti recanti l'emblema di Frontex e trascrivere tali denunce.

c) il modulo di reclamo non era disponibile in formato cartaceo durante le operazioni.

d) il modulo di denuncia era disponibile in diverse lingue sul sito web di Frontex, ma non in spagnolo, nonostante alcuni di questi voli fossero destinati all'America latina.

La Mediatrice spagnola ha chiesto di essere tenuta informata in merito a qualsiasi azione che Frontex avrebbe intrapreso in risposta alle questioni di cui sopra.

Il 20 e 25 aprile l'Ufficio del Mediatore europeo ha contattato l'Ufficio del Mediatore spagnolo per discutere l'interrogazione.

Interrogazione

È stato convenuto con l'ufficio del difensore civico spagnolo di sottoporre a Frontex le seguenti domande:

"Poiché Frontex è l'istituzione nella posizione migliore per affrontare le questioni sollevate dal difensore civico spagnolo, saremmo grati se Frontex affermasse:

i) se l'articolo 72, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1624 [3] potrebbe essere interpretato nel senso che le denunce possono essere presentate oralmente, durante le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate da Frontex, al rappresentante o ai rappresentanti di Frontex presenti a bordo;

ii) se l'articolo 72, paragrafo 10, del regolamento potrebbe essere interpretato nel senso che impone che il modulo di denuncia, comprese alcune informazioni sulla procedura di trattamento dei reclami, sia reso disponibile su supporto cartaceo in tutte le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate da Frontex, e

ii) in che modo Frontex interpreta il requisito di cui all'articolo 72, paragrafo 10, del regolamento secondo cui le lingue in cui il modulo di denuncia deve essere messo a disposizione sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo dovrebbero essere quelle che i cittadini di paesi terzi comprendono o si ritiene ragionevolmente che comprendano."

Risposta di Frontex

Il 22 maggio 2017 Frontex ha risposto all’interrogazione. Frontex ha fornito una risposta negativa alla domanda i). Essa ha sostenuto che “l’articolo 72, paragrafo 10, deve essere letto alla luce dell’articolo 72, paragrafo 2” e ha concluso che una denuncia orale non è ricevibile. Frontex ha elaborato la sua argomentazione affermando che, nell’elaborare il suo meccanismo di denuncia, ha effettuato un confronto con altri organismi dell’UE e internazionali che non consentono la presentazione di denunce oralmente.  Frontex ha spiegato le difficoltà pratiche che si presenterebbero se consentisse denunce orali.

Per quanto riguarda la domanda ii), Frontex concorda con il fatto che l'articolo 72, paragrafo 10, prevede che i moduli di denuncia debbano essere messi a disposizione in tutte le attività di Frontex, comprese le operazioni di rimpatrio coordinate da Frontex. Frontex ha inoltre affermato che il modulo di denuncia contiene informazioni sulla procedura per il trattamento delle denunce.

In risposta alla domanda iii) (sull’interpretazione da parte di Frontex del requisito linguistico disciplinato dall’articolo 72, paragrafo 10), Frontex ha dichiarato che l’elenco delle lingue non è incluso nelle norme dell’Agenzia sul meccanismo di denuncia («norme») perché, in tal caso, le norme avrebbero bisogno di un aggiornamento costante qualora le lingue cambiassero. L'Agenzia ha ritenuto che ciò sarebbe sproporzionato e che, se ne esistessero diverse versioni, ciò renderebbe il regolamento giuridicamente incerto. Frontex ha aggiunto che, al momento, il modulo di denuncia è disponibile in sei lingue e che potrebbero essere aggiunte altre lingue in caso di necessità operative.

Feedback

Il 19 dicembre 2017 il mediatore spagnolo facente funzione ha presentato le sue osservazioni sulla risposta di Frontex.

Il Mediatore spagnolo non è stato soddisfatto della risposta di Frontex. Ritiene inaccettabile che il modulo di denuncia non sia disponibile in spagnolo sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo. Secondo il difensore civico spagnolo, dalla formulazione dell'articolo 72, paragrafo 10, risultava chiaramente che tale disposizione imponeva a Frontex l'obbligo di rendere "disponibile il modulo di denuncia... in lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o si ritiene ragionevolmente che comprendano". Questo è il motivo per cui il semplice riferimento di Frontex, nella sua risposta alla domanda iii) dell’interrogazione, al fatto che l’elenco delle lingue non sia incluso nel regolamento e il riferimento alle «esigenze operative» sono stati deludenti.

A tale riguardo, il difensore civico spagnolo ha sottolineato l'esistenza di operazioni di rimpatrio che coinvolgono persone di lingua spagnola. Inoltre, lo spagnolo è la terza lingua più parlata al mondo, con 528 milioni di persone che la parlano. Di conseguenza, il Mediatore spagnolo ha ritenuto più che ragionevole che il modulo di denuncia fosse disponibile in spagnolo sul sito web di Frontex e su supporto cartaceo. Ha inoltre osservato che l'articolo 5, paragrafo 1, della regolamentazione stabilisce che "[l]'Agenzia mette a disposizione il modulo di denuncia nelle lingue più comuni che i cittadini di paesi terzi comprendono o si ritiene ragionevolmente che comprendano".

Infine, il Mediatore spagnolo ha dichiarato che la formulazione dell'articolo 72, paragrafo 10, del regolamento mostrava l'intenzione di evitare e correggere le violazioni dei diritti fondamentali. A suo avviso, tale intenzione potrebbe essere notevolmente indebolita se una persona non potesse utilizzare il modulo di denuncia "in lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o si ritiene ragionevolmente che comprendano".

Alla luce di quanto precede, il Mediatore spagnolo ha ritenuto che la disponibilità del modulo di denuncia in spagnolo non dovrebbe essere determinata in base alle esigenze operative, ma dovrebbe piuttosto basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali. Ciò è stato ulteriormente confermato dall'obiettivo di Frontex di "integrare il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali nella cultura e nelle attività di Frontex"[4].

Ulteriori sviluppi

Il 12 febbraio 2018 il Mediatore ha ricevuto la risposta di Frontex alle osservazioni del Mediatore spagnolo. Frontex ha accolto con favore le argomentazioni del Mediatore spagnolo in quanto, ha affermato, hanno contribuito a rendere il meccanismo di denuncia più inclusivo, in linea con i principi di buona amministrazione.

Per quanto riguarda la questione delle "lingue più comunemente comprese" (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento), Frontex ha osservato che l'Agenzia raccoglie dati dalle unità competenti e determina quindi la necessità di disporre del modulo di denuncia in una lingua specifica. Il processo, svolto su base annuale, comporta la "raccolta delle nazionalità delle persone che arrivano alle frontiere esterne dell'UE ovunque il ... Opera l’Agenzia, nonché i paesi in cui le persone sono più comunemente rimpatriate con il sostegno dell’Agenzia.” Frontex ha dichiarato che, a seguito di tale valutazione, viene compilato internamente un elenco delle lingue più comuni dei potenziali denuncianti [5].

L’Agenzia ha osservato che il modulo di denuncia non era obbligatorio [6] e che le denunce potevano essere inviate anche in altre lingue, in particolare nel caso di una lingua dell’UE.

Infine, Frontex ha informato il Mediatore di aver preso l'iniziativa di tradurre i moduli di denuncia in spagnolo, russo, serbo e albanese specificamente ai fini delle operazioni di rimpatrio. Ha dichiarato che i moduli di reclamo saranno disponibili sul sito web e in forma stampata. Frontex ha dichiarato che renderà disponibili ulteriori informazioni anche nelle lingue summenzionate. Frontex ha osservato di essere disponibile per ulteriori discussioni sullo sviluppo del meccanismo di denuncia.

La risposta di Frontex è stata inviata al Mediatore spagnolo il 16 febbraio 2018.

Procedura di chiusura

Il gruppo di indagine del Mediatore europeo ha controllato il sito web di Frontex ed è stato in grado di confermare che il modulo di denuncia e le informazioni supplementari sono ora disponibili anche in spagnolo, russo, serbo e albanese.

Alla luce del contenuto della risposta, dell'attuazione dei miglioramenti e del fatto che il Mediatore spagnolo non ha presentato ulteriori osservazioni, si è concluso che le questioni sollevate nell'interrogazione erano state adeguatamente affrontate e che l'interrogazione poteva essere chiusa.

 

[1] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

[2] Disponibile all'indirizzo: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Code_of_Conduct_for_Joint_Return_Operations.pdf

[3] Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo

e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del

Consiglio, regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, L 251, pag. 1).

[4] Sezione II, punto 3.11 del documento di programmazione 2017-2019, disponibile all'indirizzo: http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Governance_documents/Work_programme/2017/Programme_of_work_2017.pdf

[5] Ha sottolineato che, nel 2017, le sei lingue più comuni parlate nell'ambito delle operazioni di rimpatrio erano l'albanese, il serbo-croato, l'arabo, il georgiano, il russo e lo spagnolo (parlato dal 2% dei rimpatriati). Nel 2016 è stato valutato che le lingue più parlate nell’ambito delle operazioni congiunte dell’Agenzia erano l’arabo, l’inglese, il francese, l’urdu, il tigrino e il pashtu.

[6] Ai sensi dell’articolo 8 della regolamentazione sul meccanismo di reclamo, la mancanza di disponibilità di un modulo in una determinata lingua non costituisce un motivo di irricevibilità.

Cosa ne pensa di questa traduzione automatica? Ci faccia sapere il Suo parere!