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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 129/98/JMA contro la Commissione europea


Strasburgo, 18 ottobre 1999

Gentile Signora H.,
il 20 gennaio 1998 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla presunta incapacità della Commissione europea (DG XVI) di dare seguito alla denuncia da Lei inviata all'istituzione il 5 maggio 1997. Nella Sua lettera Lei ha spiegato che le autorità spagnole potrebbero commettere una potenziale frode al bilancio comunitario utilizzando impropriamente i fondi comunitari destinati alla costruzione di una strada locale MA-125 a Malaga, in Spagna. Lei aveva già inviato l'11 dicembre 1996 un'altra denuncia al Mediatore (rif.: 1137/31.12.96/EH/es/jma) sullo stesso argomento che era stato dichiarato irricevibile per mancanza di precedenti approcci amministrativi.
Il 2 marzo 1998 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente della Commissione europea con una richiesta di osservazioni entro la fine di maggio 1998. Il 26 maggio la Commissione ha trasmesso il suo parere, che le ho trasmesso il 17 giugno, invitandola a formulare osservazioni. Il 22 luglio 1998 Lei ha trasmesso le Sue osservazioni.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO


Nella sua prima lettera al Mediatore dell'11 dicembre 1996, la denunciante ha fatto riferimento a una serie di problemi riguardanti la preparazione e la costruzione di una strada locale MA-125 a Malaga (Spagna). Il progetto è stato finanziato con fondi comunitari. La sua affermazione principale riguardava il fatto che i lavori di costruzione erano iniziati senza una precedente espropriazione del terreno interessato e quindi che non era stato effettuato alcun indennizzo ai proprietari terrieri interessati. In tal modo, il denunciante riteneva che le autorità spagnole competenti potessero appropriarsi di una parte dei costi inizialmente previsti, con la conseguente frode al bilancio CE.
Poiché il denunciante non aveva contattato la Commissione europea in quanto istituzione comunitaria responsabile della gestione dei fondi comunitari, il Mediatore ha dovuto dichiarare la denuncia irricevibile con lettera del 17 dicembre 1997, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 4, del suo statuto (1).
A seguito di tale corrispondenza, il denunciante ha scritto il 5 maggio 1997 al direttore generale della DG XVI (Politica regionale e coesione) della Commissione, informandolo dei problemi che, a suo avviso, si stavano verificando nella costruzione della strada locale MA-125. Chiede alla Commissione di avviare un'indagine sull'utilizzo dei fondi comunitari investiti in questo progetto e sottolinea la sua convinzione che si tratti di un caso di frode al bilancio stabilito per l'Unione europea.
Non avendo ricevuto alcuna risposta dalla Commissione, la denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nel gennaio 1998. La firmataria lamenta il fatto che la Commissione non abbia intrapreso alcuna azione per quanto riguarda le sue accuse di frode.

L'INCHIESTA


Nel
suo parere,
la Commissione ha confermato che i suoi servizi avevano ricevuto una lettera dal denunciante nel maggio 1997 che denunciava una serie di problemi nella costruzione della strada MA-125 a Malaga, finanziata con fondi comunitari. La Commissione ha citato alcune delle sue affermazioni, tra cui la modifica dei piani stradali esistenti, l'inizio dei lavori senza alcuna precedente notifica ai proprietari terrieri interessati o il presunto ingresso illegale in tali proprietà. In tale lettera la Commissione era stata invitata a interrompere i lavori e a verificare se i fondi comunitari fossero stati utilizzati correttamente.
La Commissione ha spiegato che gli Stati membri sono i principali responsabili dello sviluppo dei progetti. Nel quadro del principio di partenariato, la Commissione ha il compito di monitorare il processo, garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari e valutarne l'intervento.
La Commissione ha ritenuto che i problemi in questione riguardassero esclusivamente un caso di esproprio di terreni. Ha pertanto concluso che spettava alle autorità nazionali affrontare il problema. Inoltre, poiché il denunciante aveva avviato un procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali spagnoli, la Commissione ha ritenuto di non poter interferire in un caso giudiziario a livello nazionale. Secondo la Commissione, era chiaro che la lettera del denunciante non riguardava la violazione di alcuna politica comunitaria.
Inoltre, la Commissione era stata informata dalle autorità nazionali spagnole che le autorità locali competenti avevano già negoziato con tutti i proprietari terrieri interessati gli importi compensativi per l'espropriazione dei loro beni. Tutti avevano concordato l'importo proposto, ad eccezione del denunciante. È stato confermato che era stato avviato un procedimento giudiziario in relazione al suo caso.
Avendo concluso che non vi era stata appropriazione indebita di fondi comunitari né abuso di procedura da parte delle autorità nazionali, la Commissione ha deciso di non proseguire il caso. Essa ha dichiarato che non poteva interferire in un caso locale già trattato dalle autorità nazionali e che era oggetto di un procedimento giudiziario. Questa posizione è stata adottata in linea con il principio di sussidiarietà, che informa la politica di sviluppo regionale della CE.
I servizi della Commissione, tuttavia, si sono rammaricati di non aver rispettato il dovere generale di rispondere a qualsiasi richiesta dei cittadini. Ha riconosciuto che avrebbe dovuto inviare una risposta alla lettera del denunciante al fine di spiegare che le autorità nazionali avevano competenza esclusiva nel caso di specie.
Nelle
sue osservazioni, la denunciante
ha mantenuto le sue affermazioni. Sottolinea che la sua principale pretesa nei confronti della Commissione non è stata l'espropriazione dei suoi terreni, bensì una potenziale frode al bilancio dell'UE. A suo avviso, i contributi comunitari al progetto erano stati calcolati sulla base di una percentuale della spesa totale, che avrebbe dovuto includere indennità per espropri. A causa dell'incapacità delle autorità locali di indennizzare i proprietari locali, i fondi comunitari erano stati erogati in eccesso, con un potenziale vantaggio per le autorità locali coinvolte nel progetto.
Il denunciante non aveva chiesto alla Commissione di intervenire nel procedimento giudiziario in quanto ciò esulava dalle competenze dell'istituzione. Sottolinea che la sua affermazione riguarda il ruolo della Commissione nel controllare adeguatamente l'uso dei fondi dell'UE.

LA DECISIONE


Sulla base delle dichiarazioni del denunciante e delle osservazioni presentate dalla Commissione europea, il Mediatore è giunto alle seguenti conclusioni:
1. Risposta alla lettera di denuncia presentata dal denunciante
1.1. Il 5 maggio 1997 la denunciante ha inviato una lettera al direttore generale della DG XVI, facendo riferimento a una serie di fatti che dimostravano, a suo avviso, che le autorità spagnole competenti non rispettavano gli obblighi loro imposti dal diritto comunitario. I servizi competenti della Commissione non hanno risposto a tale lettera.
1.2. Nel suo parere la Commissione si è rammaricata di non aver rispettato in questo caso l'obbligo generale di rispondere a qualsiasi richiesta dei cittadini. Ha riconosciuto che i suoi servizi avrebbero dovuto inviare una risposta alla denunciante per spiegarle che le autorità nazionali erano le competenti ad affrontare il problema.
1.3. Poiché la Commissione ha riconosciuto tale inadempienza e si è scusata con il denunciante, non sembrano pertanto necessarie ulteriori osservazioni da parte del Mediatore.
2. Valutazione da parte della Commissione delle affermazioni del denunciante
2.1 Secondo il denunciante, la Commissione non ha adeguatamente indagato sui fatti portati alla sua attenzione. Le accuse riguardavano una serie di irregolarità relative allo sviluppo del progetto stradale MA-125 finanziato con fondi comunitari a Malaga. Hanno evidenziato una potenziale frode al bilancio dell'UE, in quanto gli importi previsti per l'indennizzo dei proprietari terrieri interessati dal progetto non erano stati pagati.
2.2. Se la Commissione decide di non procedere ad un'indagine in materia, è necessario che vi sia qualche ragionamento a sostegno di tale linea d'azione. Tali motivi dovrebbero costituire la base per qualsiasi potenziale indagine da parte del Mediatore europeo al fine di garantire che non si siano verificati casi di cattiva amministrazione.
2.3. La Commissione ha sostenuto che i presunti fatti riguardavano solo questioni di esproprio di terreni che venivano affrontate dai giudici nazionali. L’istituzione ha aggiunto di essere stata informata dalle autorità nazionali che erano in corso pagamenti ai proprietari terrieri interessati. Ha inoltre sottolineato che tutti i proprietari terrieri avevano concordato la compensazione proposta, ad eccezione del denunciante, che aveva avviato un procedimento giudiziario.
2.4. Nell'esaminare la linea d'azione scelta dalla Commissione, il Mediatore europeo constata che l'istituzione ha agito nei limiti della sua autorità giuridica e che pertanto non è stato accertato alcun caso di cattiva amministrazione.
3. Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN

(1) "Una denuncia [...] deve essere preceduta dalle opportune procedure amministrative presso le istituzioni e gli organi interessati".

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