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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 895/97/JMA contro la Commissione europea


Strasburgo, 13 ottobre 1999

Egregio Signor M.,
il 3 e il 15 ottobre 1997 Lei ha inviato una denuncia al Mediatore europeo a nome del "Movimento Consumatori". La denuncia era relativa al fatto che la Commissione non la mancanza di risposta a una lettera del 29 maggio 1997 relativa alla questione.
Il 1° dicembre 1997 ho inoltrato la denuncia al Presidente della Commissione europea. Il 9 marzo 1998 la Commissione ha trasmesso il suo parere che io Le ho inviato, unitamente all'invito a formulare osservazioni. Il 28 maggio 1998 ho ricevuto le Sue osservazioni.
Il 3 agosto 1998 e il 26 novembre 1998 Lei mi ha inviato informazioni complementari relative al Suo caso. Al fine di chiarire alcuni dei punti sollevati dall'istituzione nel corso dell'indagine, in data 17 marzo 1999 ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. Il 6 maggio 1999 la Commissione mi ha informato che i suoi servizi stavano raccogliendo e completando le informazioni richieste, chiedendo una proroga del termine per la risposta.
Il 19 maggio 1999 l'istituzione ha trasmesso le informazioni complementari. A mia volta, il 27 maggio 1999, Le ho inviato questa nuova risposta della Commissione ed ho ricevuto le Sue osservazioni il 1° luglio 1999.
Le scrivo ora per comunicarLe i risultati delle indagini svolte.

LA DENUNCIA


La denuncia è relativa al modo in cui la Commissione ha affrontato il problema rappresentato da un prodotto giudicato pericoloso per i consumatori. Secondo il denunciante, un particolare tipo di portacandele venduto in Italia è stato la causa di diversi incendi. Il 14 giugno 1996 il sig. M., a nome di un'associazione italiana di consumatori, inoltrava un ricorso formale alla Commissione europea, denunciando gravi danni ai consumatori, imputabili agli incidenti provocati da tale portacandele. Il denunciante affermava che le autorità italiane non avevano rispettano le disposizioni degli articoli 6 e 8 della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), non avendo adottato le opportune misure per controllare l'impiego di questo prodotto. La denuncia si riferiva anche al fatto che le autorità non erano intervenute a seguito di una precedente notifica trasmessa a tutti gli Stati membri dalle autorità spagnole sui rischi di un prodotto analogo.
Il denunciante chiedeva alla Commissione di avviare un'indagine sulla questione, dato che, nonostante la pericolosità del prodotto, le autorità italiane non avevano adottato i provvedimenti d'urgenza previsti all'articolo 8 della direttiva. Egli chiedeva alla Commissione di prendere diverse iniziative al fine di controllare i rischi per i consumatori, vale a dire istituire un comitato d'urgenza che esaminasse la situazione, chiedere ulteriori interventi alle autorità italiane e ritirare immediatamente quel tipo di portacandele dal mercato.
Il 10 ottobre 1996, nell'accusare ricevuta della denuncia, la Commissione informava il firmatario che la denuncia sarebbe stata trasferita alle autorità italiane responsabili per la sicurezza dei consumatori.
Il denunciante scriveva nuovamente alla Commissione il 29 maggio 1997, senza però ricevere risposta alla sua lettera.
Alla luce di tale situazione, il 3 ottobre 1997 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo, allegando che la Commissione:
1. non aveva risposto alla sua seconda lettera del 29 maggio 1997;
2. non aveva preso le misure opportune per assicurare che il prodotto in questione non costituisse rischio alcuno per i consumatori.

L'INDAGINE


Il parere della Commissione
Il parere della Commissione europea sulla denuncia può essere riassunto come segue:
I servizi della Commissione hanno ricevuto una prima lettera di reclamo dal sig. M. nel giugno 1996. La denuncia riguardava il fatto che le autorità italiane, a quanto pare, non avevano preso gli opportuni provvedimenti d'urgenza per controllare i rischi derivanti da un tipo particolare di portacandele, come richiesto dalle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 92/59/CEE(2).
L'istituzione ha sottolineato che l'articolo 8 mira sostanzialmente a mettere in atto un sistema rapido ed efficiente di scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in situazioni di emergenza create da prodotti pericolosi. Secondo la Commissione, sulla base della direttiva, solo gli Stati membri possono far scattare l'applicazione dell'articolo 8 della direttiva.
In questi casi la Commissione dovrebbe essere informata delle misure adottate e, successivamente, informare di tali misure gli altri Stati membri.
La Commissione ha spiegato che, sulla base di queste disposizioni legislative, il suo ruolo è molto limitato in questo tipo di casistica concernente i consumatori. Essa può solo verificare la conformità delle informazioni ricevute con le disposizioni della direttiva e quindi trasmetterle agli Stati membri. L'istituzione può avviare indagini di propria iniziativa solo se il prodotto presenta un rischio grave ed immediato e se i provvedimenti nazionali non sono adeguati. Date queste limitazioni giuridiche, la Commissione ha ritenuto di non poter prendere nessuno dei provvedimenti richiesti dal denunciante.
La Commissione precisa di aver trasmesso la denuncia alle autorità italiane, responsabili della sicurezza dei prodotti e aventi capacità per prendere i provvedimenti opportuni, chiedendo, inoltre, di essere informata dell'esito delle indagini. Nella lettera alle autorità italiane, i servizi della Commissione si sono richiamati al fatto che nel 1994 le autorità spagnole avevano informato gli altri Stati membri dei potenziali rischi presentati da un tipo simile di portacandele, sulla base di quanto previsto all'articolo 7 della direttiva. La Commissione ha rilevato che le autorità italiane non l'avevano ancora informata delle misure adottate.
Le autorità italiane hanno risposto il 9 settembre 1996 alla lettera della Commissione del giugno 1996, precisando di non aver ritenuto necessario prendere provvedimenti in merito al prodotto in questione dato che non sembrava pericoloso per i consumatori. Questa decisione teneva conto del fatto che azioni giudiziali introdotte dinanzi alla Pretura di Ceccina e relative ai danni presumibilmente causati dall'utilizzo del prodotto, si erano risolte con una transazione.
Sulla base di questa risposta, la Commissione è giunta alla conclusione che si trattasse di un problema isolato riguardante un numero limitato di prodotti.
La Commissione ha trasmesso questa informazione al denunciante il 10 ottobre 1996. Nella lettera si chiariva che, a causa delle limitazioni imposte all'istituzione dalla legislazione vigente, vale a dire la direttiva 92/59/CEE, non si poteva prendere alcuna iniziativa.
Nel suo parere, la Commissione si richiamava anche alla lettera del denunciante, datata 29 maggio 1997, giustificando la mancata risposta col fatto che, a suo modo di vedere, si trattava di una semplice ripetizione delle stesse argomentazioni espresse dal denunciante nelle lettere precedenti.
La Commissione, infine, ribadiva che i suoi servizi sono interessati ad una corretta applicazione della direttiva in Italia, sottolineando che la Commissaria allora responsabile, la sig.ra Bonino, aveva scritto alle autorità italiane il 13 maggio 1997 per esprimere la sua preoccupazione sul modo in cui la direttiva 92/59/CEE veniva applicata in Italia.
Osservazioni del denunciante
Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante, invitandolo a formulare osservazioni.
Nella sua lettera del 20 maggio 1998, il denunciante ribadisce le argomentazioni già esposte nella sua denuncia, rispondendo comunque ad alcune osservazioni della Commissione. Egli sottolineava che l'obiettivo della sua denuncia non era quello di chiedere alla Commissione di sostenere le iniziative della sua associazione o di prendere provvedimenti diretti sul prodotto presunto pericoloso, ma quello di assicurare che la Commissione prendesse i provvedimenti necessari per costringere le autorità italiane a rispettare gli obblighi fissati nella direttiva 92/59/CEE.
Secondo il denunciante, a seguito della notifica delle autorità spagnole nel 1994 sui pericoli presentati da un prodotto analogo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva le autorità italiane erano obbligate a informare la Commissione dei provvedimenti presi sul loro territorio, o della ragione per non aver preso tali provvedimenti.
Il denunciante sottolineava il fatto che le autorità italiane non avessero risposto alle informazioni fornite dalle autorità spagnole nel 1994 e distribuite a tutti gli Stati membri, e che la Commissione non avesse preso alcun provvedimento per richiedere tali informazioni alle autorità italiane. I suoi servizi hanno esaminato la questione due anni dopo, solo a seguito della lettera che il denunciante ha inviato nel giugno 1996.
Sebbene la Commissione abbia menzionato la lettera della Commissaria Bonino alle autorità italiane, datata 13 maggio 1997, quale esempio degli sforzi compiuti dai suoi servizi per assicurare l'adeguata applicazione della direttiva in Italia, il denunciante ha sottolineato che non sussiste alcun collegamento tra la lettera in questione e i particolari problemi citati nella sua denuncia.

ULTERIORI INDAGINI


Al fine di chiarire alcune delle argomentazioni utilizzate dalla Commissione a sua discolpa, il Mediatore europeo ha chiesto ulteriori informazioni all'istituzione, con lettera datata 17 marzo 1999. La Commissione ha difeso la sua posizione sostenendo che le disposizioni della direttiva 92/59/CEE riguardano gli Stati membri e quindi l'istituzione non può prendere alcuna iniziativa. Nella sua lettera alla Commissione, il Mediatore europeo ha ricordato che il paragrafo 8 dell'Allegato alla direttiva sembra consentire alla Commissione di indagare direttamente sui rischi presentati da taluni prodotti destinati ai consumatori (3).
Date le circostanze del caso, il Mediatore europeo ha chiesto alla Commissione se avesse preso in considerazione, o intendesse considerare, l'opportunità di avvalersi del proprio potere di avviare un'indagine di propria iniziativa.
Nella sua lettera del 6 maggio 1999 la Commissione ha riconosciuto che, in base alla direttiva, essa detiene un certo potere d'iniziativa (avviare un'indagine di propria iniziativa e/o convocare il comitato d'urgenza), aggiungendo tuttavia che tali poteri possono essere esercitati solo in circostanze eccezionali non presenti in questo caso. Secondo la Commissione, essa può avvalersi di tali poteri solo previa notifica dell'esistenza di un prodotto pericoloso da parte di uno Stato membro.
La Commissione non ha ricevuto alcuna notifica della situazione denunciata dal firmatario, ma, anche in presenza di tale notifica, l'intervento da parte sua è subordinato alla necessità di raccogliere ulteriori informazioni, dopo aver verificato l'esistenza di circostanze eccezionali. Le circostanze eccezionali devono essere constatate sulla base dell'urgenza e dell'importanza del rischio presentato dal prodotto, le dimensioni del suo mercato e l'impossibilità di prevedere incidenti.
L'istituzione ha inoltre formulato alcune considerazioni sui fatti in questione, sottolineando che il prodotto, fino a quel momento, aveva causato un unico incidente.
Il Mediatore europeo ha trasmesso queste ulteriori informazioni della Commissione al denunciante. Nella sua risposta del 30 giugno 1999, il sig. M. sottolinea che la Commissione aveva già ricevuto, in data 12 luglio 1994, una notifica dalle autorità spagnole riguardante un tipo di prodotto molto simile. A suo modo parere la Commissione, nel richiamarsi letteralmente ai termini della direttiva, evidenzia una mancanza di disponibilità a difendere i consumatori.

LA DECISIONE


1. Risposta alle lettere del denunciante
1.1. Il denunciante ha scritto per la prima volta alla Commissione il 14 gennaio 1996. La lettera evidenziava i rischi presentati da un particolare tipo di portacandele commercializzato in Italia e sottolineava l'esigenza che la Commissione prendesse provvedimenti per evitare potenziali danni. La Commissione ha risposto a detta richiesta il 10 ottobre 1996.
Ritenendo che la Commissione non stesse affrontando il problema in modo soddisfacente, il denunciante ha inviato un'altra lettera all'istituzione in data 29 maggio 1997. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, egli ha sostenuto che la Commissione non ha mai risposto a questa lettera.
1.2. La Commissione ha ammesso che la seconda lettera del denunciante è rimasta senza risposta, giustificandosi con il fatto che le richieste in essa contenute erano identiche a quelle presentate nella prima lettera, alla quale essa aveva già risposto.
1.3. Il Mediatore europeo considera che la Commissione è tenuta a rispondere adeguatamente alle richieste dei cittadini. Tuttavia, come sottolinea la Commissione, sembra che essa avesse già risposto alle richieste formulate dal denunciante nella sua seconda lettera. Date le circostanze, il Mediatore europeo ritiene che non siano necessarie ulteriori osservazioni su questo aspetto del caso.
2. Misure che la Commissione deve prendere in situazioni d'urgenza
2.1. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non abbia affrontato adeguatamente il problema denunciato nelle sue lettere, non avendo essa preso i provvedimenti che era tenuta a prendere.
Al fine di controllare i rischi che un portacandele presumibilmente presenta per i consumatori, il denunciante ha chiesto alla Commissione di prendere una serie di iniziative, ivi compresi l'istituzione di un comitato d'urgenza per l'esame della situazione, la richiesta di ulteriori informazioni dalle autorità italiane e il ritiro di questo tipo di portacandele dal mercato.
2.2. La Commissione ha sostenuto che, sulla base della legislazione comunitaria vigente, vale a dire la direttiva 92/59/CEE, non rientrava nelle sue competenze prendere tali iniziative. Essa ha sottolineato che solo le autorità nazionali interessate possono determinare la portata dei rischi rappresentati dal prodotto e prendere i provvedimenti appropriati per controllarli. Nel quadro di questa procedura, la Commissione può solo verificare le informazioni presentate dalle autorità nazionali responsabili e trasmetterle agli altri Stati membri.
Essa ha aggiunto, inoltre, che anche in presenza di una notifica da parte di uno Stato membro, il suo intervento è possibile solo in circostanze eccezionali che devono essere determinate sulla base dell'urgenza e della gravità del rischio presentato da un prodotto, delle dimensioni del mercato e dell'impossibilità di prevedere incidenti. Poiché le autorità italiane non hanno presentato alcuna notifica, la Commissione ha ritenuto di non avere il potere di intervenire sulla questione e ha concluso affermando che i rischi presentati dal prodotto non erano significativi e quindi non si era in presenza di circostanze eccezionali.
2.3. Come stabilito nella direttiva 92/59/CEE, la Commissione può prendere determinate iniziative per controllare rischi gravi ed immediati per la salute e la sicurezza dei consumatori. Gli interventi comportano:
a. l'avvio di un'indagine di propria iniziativa e/o la convocazione del comitato d'urgenza (articolo 8; Allegato, paragrafo 8), a seguito di notifica presentata da uno Stato membro dell'esistenza di un rischio grave ed immediato;
b. l'adozione di una decisione che imponga agli Stati membri l'obbligo di prendere provvedimenti temporanei se, a seguito di una notifica, l'istituzione viene a conoscenza che le decisioni adottate a livello nazionale sono contraddittorie e se è necessario un approccio comunitario (articolo 9).
In entrambi i casi, la direttiva stabilisce che le azioni summenzionate siano precedute da una notifica alla Commissione da parte di uno Stato membro.
2.4. Occorre quindi valutare se erano state o meno notificate informazioni sui pericoli del prodotto in questione. Come la stessa Commissione ha sottolineato nel suo parere, il 12 luglio 1994 le autorità spagnole avevano trasmesso una notifica concernente un prodotto analogo a tutti gli Stati membri e alla Commissione. Ciononostante, l'istituzione ha sottolineato che, sulla base degli articoli 8 e 9 della direttiva, non poteva prendere provvedimenti, a meno che le autorità italiane non le avessero trasmesso una notifica riguardante lo specifico prodotto pericoloso.
2.5. Poiché l'interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva da parte della Commissione appare accurata, il Mediatore europeo ha concluso che la Commissione ha agito entro i limiti della sua autorità legale nel caso in esame e quindi non è stata constatata cattiva amministrazione.
2.6. Il Mediatore europeo ritiene tuttavia doveroso sottolineare che i problemi presentati da prodotti difettosi sono un'importante fonte di preoccupazione per tutti i cittadini europei. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, come stabilito dal trattato di Amsterdam(4), e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee, è importante che le istituzioni prendano tutti i provvedimenti possibili per controllare i prodotti che non sono sicuri.
3. Ruolo della Commissione nel monitoraggio delle misure urgenti prese dagli Stati membri
3.1. Il denunciante sostiene, inoltre, che la Commissione non ha sorvegliato adeguatamente l'applicazione della legislazione comunitaria nel caso da lui denunciato, dato che non ha preso le misure opportune per assicurare che le autorità italiane rispondessero alla notifica delle autorità spagnole del 12 luglio 1994. Tale notifica riguardava i rischi presentati da un tipo simile di prodotto.
3.2. Come stabilito dall'articolo 8, paragrafi 2 e 3 della direttiva:
"Alla ricezione di tali informazioni [notifica di uno Stato membro], la Commissione ne verifica la conformità con le disposizioni della presente direttiva e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi.
Le procedure particolareggiate concernenti il sistema comunitario d'informazione previsto nel presente articolo figurano nell'Allegato […]".
L'Allegato della direttiva stabilisce al paragrafo 9:
"Gli altri Stati membri [vale a dire non quello che ha presentato la notifica] sono allora invitati ad informare, ove possibile, la Commissione senza indugio sui punti seguenti:
a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio,
b) se sono state ottenute informazioni supplementari sul pericolo implicato, compresi i risultati di prove/analisi effettuate per valutare il livello di rischio, e comunque essi devono comunicare alla Commissione non appena possibile quanto segue:
c) le misure prese o decise […],
d) se il prodotto menzionato in queste informazioni è stato trovato nel loro territorio, ma non sono state prese o decise misure e le ragioni per le quali non saranno prese misure".

3.3. La Commissione ha comunicato di non aver ricevuto alcuna risposta dalle autorità italiane alla notifica della Spagna del luglio 1994 sui rischi presentati da un prodotto simile a quello denunciato dal firmatario. Nonostante la mancanza di risposta da parte delle autorità italiane, l'istituzione non ha preso alcun provvedimento.
3.4. Sebbene la Commissione avesse potuto reagire in modo più efficace al fatto che le autorità italiane non avevano risposto alla notifica delle autorità spagnole, il Mediatore europeo rileva che l'istituzione ha preso provvedimenti per assicurare la corretta applicazione della direttiva in Italia. La lettera indirizzata alle autorità italiane dalla sig.ra Bonino, allora Commissaria responsabile, ne è la conferma. Alla luce delle considerazioni che precedono, non sembrano necessarie ulteriori osservazioni da parte del Mediatore europeo.
4. Conclusioni
Dalle indagini svolte dal Mediatore europeo sulla denuncia in esame, non risulta che ci si trovi di fronte a cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore europeo ha quindi deciso di chiudere il caso.
Il Presidente della Commissione europea verrà informato di tale decisione.
Distinti saluti,
Jacob SÖDERMAN

(1) Direttiva del Consiglio 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti, GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 25.

(2) Articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 92/69/CEE: "Se uno Stato membro prende o decide di prendere misure urgenti per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio, di un prodotto o di un lotto di un prodotto a causa di un rischio grave ed immediato che detto prodotto o lotto di prodotto presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori, esso ne informa d'urgenza la Commissione […]".

(3) Direttiva 92/59/CEE, Allegato, paragrafo 8: "[…] qualora [la Commissione] lo ritenga necessario e al fine di integrare le informazioni ricevute, può, in circostanze eccezionali, avviare un'indagine di propria iniziativa e/o convocare il comitato d'urgenza […]".

(4) Titolo XIV, articolo 153 TCE.