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Decisione nel caso 2118/2017/AMF sulla procedura di assunzione di specialisti informatici organizzata dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Il caso riguardava la non iscrizione del denunciante in un elenco di candidati idonei dal quale l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) assumerà specialisti informatici. Il denunciante ha ritenuto che eu-LISA non avesse valutato correttamente le sue prestazioni.

Il Mediatore ha indagato sulla questione e non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione da parte di eu-LISA.

Fatti all’origine della denuncia

1. Il denunciante è stato invitato dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) a un colloquio e a una prova scritta nel contesto di una procedura di selezione per stabilire un elenco di riserva di candidati idonei a potenziali assunzioni come specialisti informatici [1]. La procedura di selezione si è svolta nell'aprile 2017.

2. Eu-LISA ha informato il denunciante che il suo punteggio nel colloquio e nella prova scritta non ha raggiunto la soglia stabilita dal comitato di selezione [2] per essere iscritto nell'elenco di riserva dei candidati idonei [3].

3. Il denunciante ha chiesto un riesame dei risultati. Il comitato di selezione ha riesaminato il fascicolo del denunciante e ha concluso che non vi era stato alcun errore nel processo di valutazione. Ha confermato il punteggio di ´s denunciante.

Nell'agosto 2017 il denunciante ha presentato un reclamo amministrativo [4] contro la decisione di eu-LISA ´s di non includerlo nell'elenco di riserva dei candidati idonei. Nella sua risposta, eu-LISA ha mantenuto la sua decisione.

4. Insoddisfatto della risposta di eu-LISA ´s, il denunciante si è rivolto al Mediatore il 30 novembre 2017.

L'indagine

5. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla posizione del denunciante ´s secondo cui eu-LISA aveva torto a non includerlo nell'elenco di riserva di candidati idonei per potenziali assunzioni come specialisti informatici.

6. Nel corso dell'indagine, il gruppo d'indagine del Mediatore ha debitamente preso in considerazione le informazioni fornite nella denuncia, in particolare la denuncia amministrativa del denunciante e la risposta di eu-LISA.

Decisione di Eu-LISA ´ di non includere il denunciante nell'elenco di riserva

Argomenti delle parti

7. Il denunciante ritiene che la procedura di selezione sia stata sleale e non trasparente. Sostiene inoltre che eu-LISA non ha calcolato correttamente il suo punteggio perché, "secondo i [suoi] calcoli", aveva risposto correttamente alla maggior parte delle domande.

8. Eu-LISA afferma che il comitato di selezione è stato nominato dal suo direttore esecutivo conformemente alle norme applicabili [5]. Un comitato di selezione gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei candidati ed è pertanto vincolato dall'avviso di posto vacante pubblicato [6]. L'idoneità dei candidati è determinata mediante una valutazione comparativa dei candidati effettuata dal comitato di selezione [7]. Eu-LISA ha confermato che il comitato di selezione ha svolto i suoi compiti conformemente alle norme applicabili.

Valutazione del Mediatore

9. Come sottolineato da eu-LISA nella sua risposta al reclamo amministrativo del denunciante, il comitato di selezione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle conoscenze e delle capacità dei candidati che partecipano a una procedura di selezione [8]. Nel contesto delle procedure di selezione, il Mediatore non metterà in discussione il giudizio di un comitato di selezione, a meno che non vi sia stato un errore manifesto di valutazione [9].

10. Nel caso di specie, il denunciante ritiene di aver risposto correttamente alla maggior parte delle domande e che il suo punteggio avrebbe quindi dovuto essere più elevato. Tuttavia, la valutazione dei candidati è stata effettuata su base comparativa e la convinzione personale del denunciante di aver fatto bene non è sufficiente a indicare un errore manifesto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

11. Il denunciante non ha inoltre addotto alcun altro argomento che indichi un errore manifesto.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione [10]:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte di eu-LISA nel decidere di non includere il denunciante nell'elenco di riserva pertinente.

Il denunciante e eu-LISA saranno informati della presente decisione.

Emily O'Reilly Mediatore
europeo

Strasburgo, 19/12/2017

 

[1] eu-LISA/16/TA/AD5/12.1 http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Information%20Security%20Officer/VN_EXT%20-%20Information%20Security%20Officer%20AD5.pdf

[2] Il punto 7 dell'avviso di posto vacante stabilisce che "La procedura di selezione comprende le seguenti fasi: -Per la procedura di selezione è istituito il comitato di selezione designato dal direttore esecutivo di eu-LISA [...]."

[3] Il punto 7 dell'avviso di posto vacante stabilisce che "Dopo i colloqui e le prove, la commissione giudicatrice redige un elenco dei candidati più idonei da inserire in un elenco di riserva per il posto e lo propone all'autorità che ha il potere di nomina. Il comitato di selezione può inoltre proporre all'autorità che ha il potere di nomina il candidato più idoneo per il posto; "

[4] Ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) che definisce lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica (GU 1962, L 45, pag. 1385).

[5] Norme di attuazione di eu-LISA per il 2015

[6] Sentenza del Tribunale di primo grado del 1° febbraio 1999, Mertens/Commissione, T-244/97, ECLI:EU:T:1999:27, punto 44.

[7] Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 novembre 1997, Vinzek/Commissione, T -71/96, ECLI:EU:T:1997:170, punto 47.

[8] Sentenza del Tribunale di primo grado del 19 febbraio 2004, Konstantopoulou/Corte di giustizia, T-19/03, ECLI:EU:T:2004:49, punto 43.

[9] Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 14/2010/ANA contro l'Ufficio europeo di selezione del personale, punto 14 (decisione disponibile al seguente indirizzo: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10427/html.bookmark#_ftnref5)

[10] Informazioni sulla procedura di riesame sono disponibili sul sito web del Mediatore: http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/en/70669/html.bookmark [TO IU-ASSISTANT: SI PREGA DI RITARDARE QUESTA FOOTNOTE PRIMA DI PUBBLICARLA SUL SITO WEB ] In caso di cattiva amministrazione, discutere con il responsabile del caso se la nota a piè di pagina debba essere soppressa (cfr. link alla decisione RR)

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