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Decisione nel caso 709/2015/MDC sul rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico ai progetti della relazione finale sulla valutazione d'impatto che accompagna la sua proposta di direttiva che modifica le direttive sulla qualità dei combustibili e sulle energie rinnovabili

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico a progetti di versioni di una relazione di valutazione d'impatto (IAR) sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni connesso ai biocarburanti (ILUC). La divulgazione dei documenti è stata rifiutata in quanto avrebbe compromesso il processo decisionale della Commissione. Il denunciante, un gruppo di organizzazioni, ha ritenuto che dovesse essere concesso l'accesso ai documenti richiesti.

Il Mediatore ha indagato sulla questione. Ha osservato che nel settembre 2015 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2015/1513. Tale direttiva si basava sulla proposta legislativa della Commissione alla quale era allegata la relazione sulla valutazione d’impatto, i cui progetti erano in discussione nel caso di specie. Il Mediatore ha pertanto proposto che, alla luce di queste nuove circostanze, la Commissione conceda al pubblico l'accesso ai documenti richiesti. La Commissione non era d'accordo, sostenendo che non vi era stata cattiva amministrazione da parte sua. Ha tuttavia invitato il denunciante a presentare una nuova richiesta di accesso ai documenti, alla luce delle nuove circostanze. Il denunciante ha successivamente informato il Mediatore che, a seguito di una nuova richiesta di accesso ai documenti, la Commissione ha concesso l'accesso ai documenti da essa richiesti. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso con la constatazione che non erano giustificate ulteriori indagini sulla denuncia. Ha inoltre sottolineato che il Mediatore ha il diritto di chiedere a un'istituzione di prendere in considerazione, nel rispondere a una proposta di soluzione del Mediatore in un caso di accesso ai documenti, nuove argomentazioni sul motivo per cui un documento dovrebbe essere divulgato.

Lo sfondo

1. Il presente caso riguarda una richiesta di accesso del pubblico ai documenti che il denunciante, un gruppo di organizzazioni, ha presentato alla Commissione europea. Il denunciante ha chiesto l'accesso, tra gli altri documenti, ai progetti della relazione finale di valutazione d'impatto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni connesso ai biocarburanti (ILUC)[1], ai relativi allegati e alla relativa corrispondenza e sintesi. Tali documenti sono stati elaborati nel contesto della proposta della Commissione di modifica della vigente direttiva sulla qualità dei carburanti [2] e della direttiva sulle energie rinnovabili [3].

2. La Commissione ha concesso l'accesso ad alcuni dei documenti richiesti e ha negato l'accesso ad altri documenti sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 [4] (che consente a un'istituzione di negare l'accesso a un documento qualora la sua divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale dell'istituzione).

3. Il denunciante ha successivamente presentato altre due richieste di accesso agli stessi documenti, entrambe respinte dalla Commissione.

4. Poiché non era soddisfatto della risposta della Commissione, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo nell'aprile 2015. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente negato l'accesso a otto dei documenti richiesti. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia [5].

Diniego di accesso a otto dei documenti richiesti

Proposta del Mediatore per una soluzione

5. Nel dicembre 2016, tenendo conto delle argomentazioni e delle opinioni presentate dalle parti, il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione. Il Mediatore ha osservato che nel settembre 2015 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva ILUC (direttiva (UE) 2015/1513 [6]). Tale direttiva si basava sulla proposta legislativa della Commissione alla quale era allegata la relazione sulla valutazione d’impatto, i cui progetti di versione sono in discussione nel caso di specie.

6. Il Mediatore ha sottolineato che, in un caso analogo che era stato portato dinanzi al Tribunale [7], dopo l'adozione della direttiva riveduta (e prima della sentenza della Corte), la Commissione ha deciso di concedere l'accesso ai progetti di versione della relazione sulla valutazione d'impatto elaborata nel contesto della proposta della Commissione di revisione di tale direttiva. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione potesse adottare lo stesso approccio in questo caso. Ha pertanto proposto che, "alla luce del fatto che la direttiva 2015/1513 è stata ora adottata, la Commissione conceda al pubblico l'accesso ai sette [[8]] documenti rimanenti richiesti."

7. La Commissione non è d'accordo con la soluzione proposta. Essa ha sostenuto che il Mediatore non aveva contestato la correttezza giuridica e fattuale della sua decisione di diniego di accesso ai documenti richiesti al momento della sua adozione. Pertanto, non vi è stata cattiva amministrazione nel comportamento della Commissione. La Commissione non ha accettato di tener conto delle nuove circostanze in tale fase. Tuttavia, ha proseguito affermando che spettava al denunciante presentare una nuova richiesta di accesso ai documenti alla luce delle nuove circostanze, se lo desiderava [9]. Ha pertanto invitato il denunciante a farlo.

8. Nel luglio 2017 il denunciante ha informato la Mediatrice che, a seguito di una nuova richiesta di accesso ai documenti, la Commissione le ha fornito i sette documenti rimanenti richiesti. Il denunciante ha espresso la sua gratitudine al Mediatore, ma ha dichiarato che il caso potrebbe ora essere archiviato.

Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione

9. La Mediatrice sfrutta questa opportunità per sottolineare ancora una volta che le sue procedure non sono analoghe a quelle dei procedimenti giudiziari, in cui l'unica questione in esame (in un caso di accesso ai documenti) sarebbe se la decisione originaria dell'istituzione che nega l'accesso fosse valida. Al contrario, il Mediatore ha perfettamente il diritto di chiedere a un'istituzione anche di prendere in considerazione, nel rispondere a una proposta di soluzione del Mediatore, nuove argomentazioni sul motivo per cui un documento dovrebbe essere divulgato. Questi possono includere argomenti relativi a nuove circostanze che comportano l'inapplicabilità di un'eccezione alla divulgazione precedentemente applicabile [10]. Ciò non dovrebbe implicare alcuna critica della decisione originaria.

10. Un approccio più costruttivo, che tenga conto del passare del tempo e delle mutate circostanze, invece di un approccio burocratico e legalistico, che richieda una nuova richiesta in termini identici a quella già formulata, servirebbe meglio i cittadini. La Commissione dimostrerebbe in tal modo un livello più elevato di consapevolezza e di amicizia dei cittadini, in linea con i principi di buona amministrazione.

11. Alla luce del fatto che la Commissione ha ora divulgato i documenti richiesti e che il denunciante ha chiesto al Mediatore di archiviare il caso, non sono giustificate ulteriori indagini sulla denuncia.

Conclusione

Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Non sono giustificate ulteriori indagini sulla denuncia.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

Strasburgo, 04/10/2017

 

[1] La produzione di biocarburanti avviene in genere su terreni coltivati precedentemente utilizzati per altri scopi agricoli, come la coltivazione di alimenti o mangimi. Poiché questa produzione agricola è ancora necessaria, può essere parzialmente spostata verso terre precedentemente non coltivate come praterie e foreste. Questo processo è noto come cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC). Il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni rischia di vanificare le riduzioni di gas a effetto serra derivanti dall'aumento dei biocarburanti, in quanto le praterie e le foreste in genere assorbono elevati livelli di CO2. Convertendo questi tipi di terreno in terre coltivate, i livelli di CO2 atmosferica possono aumentare.

[2] Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU 1998, L 350, pag. 58).

[3] Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione

sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili e recante modifica e successiva abrogazione delle direttive

2001/77/CE e 2003/30/CE, GU 2009, L 140, pag. 16.

[4] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

[5] Per ulteriori informazioni sul contesto della denuncia, sulle argomentazioni delle parti e sull'indagine del Mediatore, si rimanda al testo integrale della proposta di soluzione del Mediatore,

 disponibile all'indirizzo: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/solution.faces/en/84306/html.bookmark

[6] Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2015, L 239, pag. 1).

[7] Cfr. ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2015, Philip Morris Benelux/Commissione, T-520/13, ECLI:EU:T:2015:702.

[8] La Commissione ha informato il denunciante che uno dei documenti richiesti (uno scambio di e-mail) non esisteva più in quanto non era stato archiviato. Si è scusato per il suo errore.

[9] La Commissione ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2010 nella causa C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, ECLI:EU:C:2010:40. La Corte ha dichiarato, al punto 57, che: "una persona può presentare una nuova domanda di accesso relativa a documenti ai quali è stato precedentemente negato l'accesso. Una siffatta domanda impone all’istituzione interessata di esaminare se il diniego di accesso anteriore rimanga giustificato alla luce di un mutamento della situazione di diritto o di fatto intervenuto nel frattempo».

[10] Va tenuto presente che quando il Mediatore presenta una proposta di soluzione, ciò non significa necessariamente che abbia ritenuto in via preliminare che il comportamento dell'istituzione interessata costituisca cattiva amministrazione. Una proposta di soluzione dovrebbe essere vista come un'opportunità per l'istituzione interessata di eliminare la questione controversa senza che il Mediatore abbia preso posizione sulla questione se si sia verificata una cattiva amministrazione.

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