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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 684/2012/JF contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
Decisione
Caso 684/2012/JF - Aperto(a) il Giovedì | 31 maggio 2012 - Decisione del Mercoledì | 25 marzo 2015 - Istituzione coinvolta Autorità europea per la sicurezza alimentare ( Soluzione amichevole ) - Paese Italia
Il caso riguardava il rifiuto dell'EFSA di concedere a un dipendente un assegno per figli a carico per suo nipote.
Il Mediatore ha indagato sulla questione e ha rilevato che l'EFSA avrebbe dovuto essere più attenta alla situazione specifica del dipendente. Propone pertanto che l'EFSA spieghi al dipendente quali documenti potrebbero mancare e che, dopo aver ricevuto tali documenti, l'EFSA esamini con favore la richiesta di un assegno per figli a carico.
L'EFSA ha accettato la proposta del Mediatore e il Mediatore ha archiviato il caso come risolto.
Lo sfondo
1. Il denunciante, un dipendente dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA"), ha chiesto all'EFSA di trattare suo nipote come un figlio a carico e, di conseguenza, di concedergli un assegno per figli a carico [1]. L'EFSA ha respinto la sua richiesta. Essa ha sostenuto che il denunciante non aveva fornito elementi di prova che dimostrassero che egli era legalmente responsabile del mantenimento di suo nipote e che tale mantenimento comportava spese gravose, come richiesto dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili.
2. Il denunciante ha quindi contattato il Mediatore europeo che ha deciso di avviare un'indagine sull'asserzione del denunciante secondo cui la decisione dell'EFSA di rifiutare al denunciante un assegno per una persona trattata come un figlio a carico era ingiustificata e la sua richiesta che l'EFSA gli concedesse l'assegno [2].
Asserzione secondo cui il rifiuto dell'EFSA di concedere un assegno per figli a carico sarebbe ingiustificato e connessa
La proposta di soluzione amichevole del Mediatore
3. Il Mediatore ha osservato che l'EFSA dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei fatti e delle circostanze invocati dal suo personale a sostegno delle loro domande di trattamento di una persona come figlio a carico. L'EFSA ha giustamente chiesto al denunciante di dimostrare, sulla base di documenti giustificativi, l'esistenza di una responsabilità giuridica in materia di alimenti ai sensi del diritto italiano e di fornire la prova delle spese derivanti da tale responsabilità, compreso l'importo pertinente. Il Mediatore ha tuttavia rilevato che il dovere di diligenza impone all'EFSA di prestare maggiore attenzione alla situazione specifica del denunciante e di non basarsi su un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme applicabili. Poiché l'EFSA aveva accettato che il denunciante potesse presentare elementi di prova eventualmente mancanti, il Mediatore ha presentato all'EFSA una proposta di soluzione amichevole.
"[f]ligge al denunciante l'invito a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti:
i) spiegare al denunciante quali prove deve presentare per conformarsi alle norme applicabili; e
ii) esaminando, sulla base di tali elementi di prova, la propria decisione sull'assegno per una persona equiparata a un figlio a carico."
4. In risposta alla proposta del Mediatore, l'EFSA ha dichiarato di aver inviato una lettera al denunciante con un elenco di documenti che avrebbe dovuto fornire per conformarsi alle norme applicabili [3]. L'EFSA ha inoltre dichiarato che, una volta che il denunciante avesse presentato i documenti mancanti, avrebbe riesaminato la sua richiesta, conformemente alla proposta del Mediatore, e informato quest'ultimo dell'esito della sua nuova valutazione.
5. Nelle sue osservazioni sulla risposta dell'EFSA, il denunciante ha informato il Mediatore di aver inviato nuovi documenti all'EFSA.
Valutazione del Mediatore dopo la proposta di una soluzione amichevole
6. Il Mediatore accoglie con favore l'accettazione da parte dell'EFSA della sua proposta di soluzione amichevole. Confida che nella sua nuova valutazione della richiesta del denunciante, l'EFSA adotterà un approccio comprensivo alla situazione del denunciante.
Conclusione
Sulla base dell'indagine relativa alla presente denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:
L'EFSA ha accettato la proposta del Mediatore e ha risolto la questione.
Il denunciante e il direttore esecutivo dell'EFSA saranno informati di tale decisione.
Emily O'Reilly
Strasburgo, 25.3.2015
[1] Ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («RS») in vigore all'epoca: "1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico percepisce (...) un’indennità mensile di EUR 328,73 per ciascun figlio a carico. 2. Per "figlio a carico" si intende il figlio legittimo, naturale o adottivo di un funzionario o del suo coniuge, che è effettivamente mantenuto dal funzionario. Lo stesso vale per il minore per il quale è stata presentata una domanda di adozione (...). Ogni figlio che il funzionario ha la responsabilità di mantenere in virtù di una decisione giudiziaria basata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori è assimilato a un figlio a carico (...)] 4. Qualsiasi persona che il funzionario ha la responsabilità giuridica di mantenere e il cui mantenimento comporta spese gravose può, in via eccezionale, essere trattata come un figlio a carico con decisione speciale motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, basata su documenti giustificativi." L'attuale statuto, in vigore dal gennaio 2014, ha aumentato l'importo dell'indennità a 372,61 EUR.
[2] Per ulteriori informazioni sul contesto della denuncia, sulle argomentazioni delle parti e sull'indagine del Mediatore, si rimanda al testo integrale della proposta di soluzione amichevole del Mediatore, disponibile all'indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/59364/html.bookmark
[3] L'EFSA ha allegato una copia della lettera alla sua risposta al Mediatore.