# Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1512/2011/VL contro il Parlamento europeo
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2013-10-04T00:01+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/51893)
---
Contesto della denuncia
-----------------------

**1.** Il denunciante ha lavorato per il Parlamento europeo come agente contrattuale tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2011. Ha una disabilità. Suo figlio, a cui è stato diagnosticato l'autismo, è stato iscritto in una delle scuole europee di Bruxelles nel quadro di un programma per bambini con bisogni educativi speciali. Successivamente, tuttavia, la Scuola decise che non poteva più provvedere ai bisogni del figlio.

**2.** Il denunciante lo ha quindi iscritto in una scuola di lingua tedesca a Eupen, in Belgio, dove ha soggiornato con sua madre. La scuola ha fornito un programma speciale, per il quale il denunciante ha ricevuto assistenza finanziaria dal Parlamento. Il Parlamento ha trattenuto il 5% dello stipendio del denunciante come parte del suo contributo alle spese scolastiche.

Oggetto dell'indagine
---------------------

**3.** Nell'avviare la presente indagine, il Mediatore ha preso atto del fatto che il denunciante aveva inviato un numero significativo di lettere ed e-mail ai servizi del Parlamento negli ultimi anni presentando una serie di rimostranze, non tutte chiare. Il Mediatore ha ritenuto che non sarebbe stato opportuno cercare di affrontare ciascuna di queste questioni. Egli non ha neppure ritenuto che ciò sarebbe nell'interesse del denunciante. Ha invece deciso di concentrarsi su quello che considerava il nucleo del caso del denunciante. Pertanto, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine sulle seguenti accuse e affermazioni:

##### Asserzione:

Il Parlamento non ha agito in modo corretto, equo e conforme ai principi di buona amministrazione quando ha rifiutato di fornire al denunciante l'assistenza che gli era dovuta. Più in particolare, il Parlamento non ha i) coperto la totalità delle spese scolastiche per il figlio del denunciante e gli ha invece chiesto di farsi carico egli stesso del 5% di tali spese; ii) fornirgli un risarcimento o un rimborso per alcuni tipi di danni e spese menzionati nella sua denuncia al Mediatore del 1o gennaio 2011, che era allegata alla sua denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto del personale dell'8 marzo 2011 (ad esempio, perdita di reddito dovuta al fatto che il denunciante ha dovuto prendere un congedo familiare, costi di noleggio di un'auto per viaggiare tra Bruxelles e Amburgo, perdita di un deposito in relazione a un appartamento); e iii) mantenere il proprio contributo alle spese scolastiche per il figlio del denunciante oltre la scadenza del contratto di lavoro del denunciante con il Parlamento.

##### Domanda:

Il Parlamento dovrebbe versare al denunciante gli importi che ritiene gli siano dovuti.

**4.** Nella sua lettera di apertura, il Mediatore ha richiamato l'attenzione del Parlamento sul fatto che, nel caso 1391/2002/JMA[\[1\],](#_ftn1 ""){#_ftnref1} aveva già presentato una relazione speciale sulla situazione dei funzionari i cui figli con bisogni educativi speciali erano stati esclusi dalle scuole europee e che erano tenuti a contribuire alle spese scolastiche dei loro figli.

L'indagine
----------

**5.** Il 19 agosto 2011 il Mediatore ha avviato la presente indagine. Il 6 dicembre 2011 il Parlamento ha presentato il suo parere sulla denuncia. Il 12 dicembre 2011, il 29 maggio 2012 e il 18 settembre 2012[\[2\]](#_ftn2 ""){#_ftnref2} il denunciante ha presentato le sue osservazioni.

**6.** Il 9 luglio 2013 i servizi del Mediatore hanno contattato il denunciante per informarlo delle linee guida della proposta del Mediatore per una soluzione amichevole. Il denunciante è stato informato che il suo accordo era necessario al riguardo.

**7.** Il 10 luglio 2013 il denunciante ha informato il Mediatore di aver bisogno di più tempo per quella che sembrava essere una valutazione della proposta del Mediatore da parte di terzi.

**8.** Lo stesso giorno, i servizi del Mediatore hanno informato il denunciante di avere piena comprensione della necessità del denunciante di prendere in considerazione la proposta di una soluzione amichevole. Allo stesso tempo, hanno sottolineato che il denunciante aveva sottolineato la sua difficile situazione finanziaria nelle settimane precedenti, a seguito della quale il suo caso era stato trattato in via prioritaria. Pertanto, al denunciante è stata chiesta una risposta entro il 15 luglio 2013 per stabilire se desiderasse che il Mediatore procedesse con la proposta di una soluzione amichevole.

**9.** Sempre il 10 luglio 2013, il denunciante ha espresso il suo accordo con la proposta di una soluzione amichevole.

**10.** Il 16 luglio 2013 il Mediatore ha presentato al Parlamento la seguente proposta di soluzione amichevole: "*Tenendo conto della difficile situazione finanziaria e personale del denunciante e delle conclusioni del Mediatore, il Parlamento potrebbe prendere in considerazione la possibilità di coprire il restante 5 % dei costi di istruzione del figlio del denunciante*".

**11.** Il 17 luglio 2013 il denunciante ha inviato una serie di e-mail ai servizi del Mediatore, in cui ha sottolineato di non essere d'accordo con la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole. Il denunciante ha sottolineato in particolare che, per essere accettabile per lui, qualsiasi proposta di soluzione amichevole deve includere il risarcimento del danno immateriale che ha affermato di aver subito (cfr. anche i punti 15 e 16 infra). Il denunciante ha inoltre dichiarato di aver perso la fiducia nell'attuale Mediatore e che il suo caso dovrebbe pertanto essere trattato dal nuovo Mediatore recentemente eletto, che assumerà le sue funzioni il 1o ottobre 2013.

**12.** Lo stesso giorno i servizi del Mediatore hanno informato il denunciante che il Mediatore si rammaricava del fatto che il denunciante non fosse più d'accordo con la proposta di una soluzione amichevole. Tuttavia, il Mediatore non ha ravvisato alcun motivo per modificare la sua proposta nel senso delineato dal denunciante. Il Mediatore ha pertanto informato il denunciante che, a meno che quest'ultimo non dovesse cambiare idea, avrebbe ritirato la sua proposta e deciso in merito al caso sulla base delle informazioni disponibili. Inoltre, il Mediatore ha informato il denunciante che non vedeva alcun motivo per sospendere il trattamento del caso del denunciante fino a quando il nuovo Mediatore non avesse assunto le sue funzioni.

**13.** Sempre il 17 luglio 2013, il denunciante ha risposto che, a suo avviso, qualsiasi risarcimento inferiore a 1 milione di euro per lui e la sua famiglia era inaccettabile. Il denunciante ha aggiunto di essere molto insoddisfatto del tempo impiegato dal Mediatore per trattare il suo caso, della portata ristretta della proposta del Mediatore per una soluzione amichevole e di quella che considerava la valutazione incompetente del Mediatore sulla discriminazione che sosteneva di aver subito. Sottolinea che, se il Mediatore dovesse procedere come indicato nella precedente e-mail di quel giorno, si rivolgerebbe a tutti i membri della commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Analisi e conclusioni del Mediatore
-----------------------------------

### Osservazioni preliminari

**14.** Le osservazioni del Parlamento nel suo parere sui vari aspetti dell'accusa implicavano che il denunciante non aveva adeguatamente esaurito tutte le possibilità di presentare richieste e reclami amministrativi interni. Su tale questione, il Mediatore ha osservato che il Parlamento ha trattato le denunce iniziali del denunciante come richieste a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, e che il denunciante ha successivamente presentato denunce amministrative interne contro le decisioni del Parlamento sulle sue richieste a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Non era quindi facile capire come si potesse sostenere che il denunciante non avesse esaurito le possibilità di presentare richieste e denunce amministrative interne, come richiesto dall'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore. Tuttavia, alla luce delle conclusioni cui giunge nel merito del presente caso, il Mediatore ritiene che non sia necessario esaminare la questione in modo più dettagliato.

**15.** Nelle sue osservazioni sul parere del Parlamento, il denunciante ha sollevato una serie di questioni e, tra l'altro, ha aggiunto una domanda di risarcimento danni a causa di presunte perdite immateriali[\[3\],](#_ftn3 ""){#_ftnref3} che non rientrano nel quadro della presente inchiesta. Nel presentare la sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha ritenuto che, nell'interesse di un'indagine mirata e nel debito rispetto delle condizioni di ricevibilità, fosse opportuno che concentrasse la sua indagine sulle questioni fondamentali, come indicato nell'accusa e nella denuncia.

**16.** Come indicato in precedenza, il denunciante ha successivamente informato il Mediatore di essersi opposto alla proposta di una soluzione amichevole, a meno che il Mediatore non dovesse modificare tale proposta in modo da prevedere un risarcimento per i presunti danni immateriali pari ad almeno 1 milione di euro. A tale riguardo, il Mediatore ritiene utile sottolineare che il denunciante non sembra aver esaurito tutte le possibilità di presentare richieste e denunce amministrative interne in relazione a tale richiesta. Per questo motivo, tale domanda è irricevibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore. Inoltre, e come spiegato di seguito al punto 41, alcune condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente in modo da far sorgere la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell'UE. A prima vista, il Mediatore non è convinto che questo sia il caso in relazione alla richiesta del denunciante di danni immateriali.

### A. Sull'asserita incapacità di agire in modo corretto, equo e conforme ai principi di buona amministrazione, avendo rifiutato di fornire al denunciante l'assistenza dovutagli

#### Argomenti presentati al Mediatore

##### i) Presunta mancata copertura integrale delle spese scolastiche del figlio del denunciante

**17.** Il **denunciante** sosteneva in sostanza che il Parlamento lo discriminava rispetto ad altri funzionari i cui figli frequentavano le scuole europee, non coprendo pienamente le spese scolastiche della sua truffa. In tale contesto, il denunciante ha invocato, *tra l'altro,* la relazione speciale del Mediatore nella denuncia 1391/2002/JMA.

**18. Il Parlamento** ha confermato di essersi occupato del 95% dei costi di istruzione per il figlio disabile del denunciante conformemente *agli orientamenti provvisori interistituzionali per l'esecuzione della rubrica di bilancio \<\<Aiuti supplementari ai disabili\>\> relativa agli stanziamenti per il benessere delle persone disabili* (\<\<gli orientamenti\>\>)[\[4\].](#_ftn4 ""){#_ftnref4}

**19.** Gli orientamenti stabilivano che i funzionari o altri agenti dovevano versare un contributo in funzione del loro reddito. Nel caso del denunciante, il contributo finanziario in questione ammontava al 5% delle spese sostenute, mentre il restante 95% era coperto dal Parlamento.

**20.** Il Parlamento osserva che inizialmente il denunciante sembrava accogliere con favore la decisione di concedergli il rimborso delle spese scolastiche conformemente agli orientamenti. Successivamente, quando il denunciante ha iniziato a sostenere di essere vittima di discriminazione rispetto ai funzionari i cui figli sono stati ammessi alle scuole europee, lo ha costantemente informato del contenuto degli orientamenti e ha confermato la loro corretta applicazione nel suo caso.

**21.** Il Parlamento osserva che il Mediatore ha invocato la sua relazione speciale del 27 maggio 2005 nel caso 1391/2002/JMA. A seguito di tale relazione speciale, un gruppo di lavoro incaricato di riferire al comitato interistituzionale per la preparazione delle misure sociali (CPAS) è stato incaricato di proporre ai capi dell'amministrazione modifiche degli orientamenti.

**22.** Il Parlamento sottolinea che, in seguito alla risoluzione dei suoi membri del 6 aprile 2006 sulla relazione speciale del Mediatore[\[5\],](#_ftn5 ""){#_ftnref5} ha mostrato un atteggiamento costruttivo in tutti i lavori del CPAS. Finora i capi dell'amministrazione non hanno ancora potuto raggiungere un accordo per migliorare gli orientamenti sulla base dei lavori del CPAS. Il Parlamento auspica che la situazione di stallo si concluda a breve e che i lavori possano essere ripresi con soddisfazione di tutte le parti interessate.

**23.** Il Parlamento era convinto che le norme contenute negli orientamenti, applicate nel caso del denunciante, fossero pienamente coerenti con lo statuto dei funzionari. In particolare, il Parlamento sottolinea che, sulla base del parere espresso nel 2003 dal Servizio giuridico della Commissione, il sistema in questione non è discriminatorio per motivi di disabilità.

**24.** Il **denunciante** ha sostanzialmente espresso il proprio disaccordo con le summenzionate osservazioni del Parlamento.

##### ii) Presunta mancata compensazione o rimborso di determinati tipi di danni o spese

**25.** Il **denunciante** ha ritenuto che il Parlamento dovesse fornirgli un risarcimento o un rimborso per alcuni tipi di danni e spese menzionati nella sua denuncia al Mediatore in data 1o gennaio 2011.

**26. Il Parlamento** sottolinea che, oltre a rimborsare sistematicamente al denunciante le spese che aveva il diritto di recuperare conformemente alle norme applicabili, gli ha versato un pagamento eccezionale una tantum a norma dell'articolo 76 dello statuto. In considerazione della situazione particolarmente difficile del denunciante, il Parlamento ha deciso, nel novembre 2009, di concedergli la somma di 8 000 EUR per coprire le spese di una seconda sistemazione in prossimità del centro che soddisfa le esigenze educative del figlio disabile. Nel gennaio 2011 il Parlamento si è spinto ancora oltre consentendo in via eccezionale al denunciante di beneficiare del telelavoro.

**27.** Complessivamente, il contributo finanziario concesso al denunciante per il periodo compreso tra maggio 2009 e agosto 2011 ammontava, secondo la stima più recente, a quasi 100 000 EUR.

**28.** Il **denunciante** non era sostanzialmente d'accordo con le osservazioni del Parlamento.

**29.** Inoltre, dalle sue osservazioni del 18 settembre 2012 risultava che egli aveva presentato un ulteriore reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, che riguardava i danni asseritamente causati dalla mancanza di un ambiente privo di barriere nelle scuole europee. Il Parlamento ha respinto la denuncia con la motivazione che: la richiesta di risarcimento del denunciante non era sufficientemente chiara in quanto egli non aveva accertato né la responsabilità del Parlamento né l'importo asseritamente dovuto. Il Parlamento ha inoltre sottolineato che, anche supponendo che la domanda di risarcimento del denunciante fosse basata sull'esclusione di suo figlio dalla Scuola europea, tale evento non poteva essere attribuito al Parlamento e, di conseguenza, una delle tre condizioni cumulative per la sua responsabilità per danni ai sensi del diritto dell'Unione non era soddisfatta.

##### iii) Presunto mancato mantenimento del contributo finanziario alle spese scolastiche del figlio del denunciante

**30.** Il **denunciante** ha contestato l'intenzione del Parlamento di finanziare l'istruzione di suo figlio solo fino alla fine dell'anno scolastico 2010/2011. Sostiene che il Parlamento ha un dovere di diligenza e dovrebbe quindi concedere un sostegno finanziario gratuito fino a quando la sua famiglia non deciderà di lasciare Eupen o fino a quando non saranno disponibili i necessari adattamenti in una delle scuole europee.

**31.** **Il Parlamento** ha confermato che, conformemente agli orientamenti, ha cessato di contribuire alle spese scolastiche per il figlio disabile del denunciante a decorrere dal 1o ottobre 2011. Conformemente al punto 3.1 dei suddetti orientamenti, i funzionari e gli altri agenti potevano beneficiare del sostegno a titolo della pertinente linea di bilancio della loro istituzione solo se erano "*in attività di servizio*". Dato che il contratto del denunciante è scaduto il 30 settembre 2011, egli non aveva diritto, dopo tale data, al sostegno in questione. Il Parlamento ne aveva debitamente informato il denunciante.

**32.** Inoltre, dopo che al denunciante sono state concesse prestazioni di invalidità a norma degli articoli 101 e 102 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e nonostante la scadenza del suo contratto di lavoro, il Parlamento aveva deciso di continuare a coprire alcuni tipi di costi del figlio del denunciante per il periodo compreso tra ottobre 2011 e settembre 2012, per un importo totale di 10 500 EUR.

**33.** Il **denunciante** non ha presentato alcuna argomentazione al riguardo.

#### Valutazione preliminare del Mediatore che ha portato a una proposta di soluzione amichevole

##### i) Presunta mancata copertura della totalità delle spese scolastiche relative al figlio del denunciante

**34.** All'inizio della sua proposta, il Mediatore ha riconosciuto i notevoli sforzi compiuti dai servizi del Parlamento per un periodo di cinque anni nell'assistere il denunciante in relazione alle esigenze particolari di suo figlio. Pertanto, i servizi del Parlamento hanno offerto la loro assistenza al denunciante durante la ricerca di una scuola adeguata per suo figlio, gli hanno concesso in via eccezionale un sostegno finanziario supplementare (8 000 EUR) e hanno dimostrato comprensione per la sua situazione consentendogli, in via eccezionale, di avvalersi del telelavoro per essere più vicino alla sua famiglia.

**35.** Per quanto riguarda il presente caso, il Mediatore ha osservato che il Parlamento ha sostanzialmente sostenuto che a) la sua posizione era in linea con gli orientamenti e che b) dopo la relazione speciale del Mediatore nel caso 1391/2002/JMA, il CPAS non è stato in grado di raggiungere un accordo sulla modifica di tali orientamenti. A tale riguardo, il Parlamento ha fatto riferimento a un parere del Servizio giuridico della Commissione del 29 ottobre 2003, secondo il quale le disposizioni pertinenti non erano discriminatorie.

**36.** Per quanto riguarda l'argomentazione di cui alla lettera a), il Mediatore ha ritenuto utile fare riferimento ai punti da 3 a 6 del progetto di raccomandazione nel caso 1391/2002/JMA[\[6\],](#_ftn6 ""){#_ftnref6} che esponevano i motivi per cui, a suo avviso, l'accordo pertinente contenuto negli orientamenti era discriminatorio. Osserva inoltre che il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui afferma il suo punto di vista su questo punto.[\[7\]](#_ftn7 ""){#_ftnref7} Passando all'argomento b), il fatto che gli orientamenti in questione non siano ancora stati modificati a causa di un disaccordo all'interno del CPAS non potrebbe servire da pretesto per impedire al Parlamento di fare ciò che ha affermato pubblicamente nella suddetta risoluzione di essere la cosa giusta da fare. Infine, il Mediatore ha osservato che il parere del Servizio giuridico della Commissione, che in ogni caso si basava su una serie di argomenti sollevati e respinti nel caso 1391/2002/JMA, era precedente alla sua relazione speciale e alla risoluzione del Parlamento. Pertanto, il fatto che il Parlamento si sia basato su tale parere nell'ambito della presente inchiesta non è stato convincente.

**37.** Pertanto, il Mediatore ha mantenuto il suo punto di vista per quanto riguarda le conclusioni alla base della sua relazione speciale 1391/2002/JMA.

**38.** Il Mediatore ha spiegato di essersi impegnato a cercare, ove possibile, soluzioni amichevoli alle denunce dei cittadini contro le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE. In tale contesto, il Mediatore ha osservato che, nelle sue più recenti e-mail al suo ufficio, il denunciante ha affermato di trovarsi in una situazione finanziaria e personale molto difficile. In tale contesto, il Mediatore ha concluso in via preliminare che la mancata copertura da parte del Parlamento della totalità dei costi di istruzione per il figlio del denunciante poteva costituire un caso di cattiva amministrazione. Pertanto, il Mediatore ha invitato il Parlamento a coprire non solo il 95%, ma il 100% dei costi di istruzione del figlio del denunciante, in linea con le conclusioni contenute nella relazione speciale nel caso 1391/2002/JMA. Se l'unico ostacolo all'effettuazione di tale pagamento risiedesse nella necessità che il Parlamento modifichi in primo luogo gli orientamenti in questione, il Parlamento potrebbe prendere in considerazione la possibilità di effettuare un pagamento *ex gratia* dell'importo in questione al denunciante, che affronterebbe nel contempo la difficile situazione del denunciante.

##### ii) Presunta mancata compensazione o rimborso di determinati tipi di danni o spese

**39.** Il denunciante ha sostenuto che il Parlamento dovrebbe risarcire e rimborsare alcuni tipi di danni o spese, che aveva menzionato nella sua denuncia al Mediatore del 1o gennaio 2011. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento a una serie di disposizioni giuridiche[\[8\].](#_ftn8 ""){#_ftnref8}

**40.** Il Mediatore ha osservato che nessuna di queste disposizioni fornisce una base giuridica per il rimborso dei tipi di spese dichiarate dal denunciante. Inoltre, il Mediatore non era a conoscenza di alcuna disposizione che potesse fornire al Parlamento una base giuridica per farlo.

**41.** Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, è sembrato utile sottolineare che, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE richiedeva che fossero soddisfatte le tre condizioni cumulative seguenti: i) il presunto comportamento dell'istituzione dell'Unione deve essere illegittimo, ii) il danno è reale e iii) esiste un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno invocato[\[9\].](#_ftn9 ""){#_ftnref9}

**42.** Il denunciante chiede che il Parlamento rimborsi i danni subiti da lui e dalla sua famiglia a causa dell'esclusione del figlio dalla scuola europea. Tuttavia, e per quanto deplorevole possa essere stato per la famiglia del denunciante, il Mediatore non ha visto come il presunto illecito delle scuole europee potesse essere attribuito al Parlamento. Pertanto, secondo il Mediatore, il Parlamento non potrebbe essere responsabile dei presunti danni.

**43.** Pertanto, il Mediatore ha ritenuto che non vi fosse cattiva amministrazione per quanto riguarda l'aspetto ii) dell'accusa.

##### iii) Presunto mancato mantenimento del contributo finanziario alle spese scolastiche del figlio del denunciante

**44.** Il denunciante ha sostenuto che il Parlamento dovrebbe mantenere gratuitamente il suo contributo finanziario alle spese scolastiche di suo figlio fino a quando la sua famiglia non lascerà Eupen o fino a quando non saranno disponibili i necessari adattamenti in una delle scuole europee. A sua volta, il Parlamento ha sottolineato che, conformemente al punto 3.1 degli orientamenti, la sua assistenza finanziaria dovrebbe cessare una volta scaduto il contratto del denunciante, in quanto quest'ultimo non svolge più un'attività lavorativa.

**45.** A parere del Mediatore, la posizione del Parlamento a tale riguardo sembrava ragionevole, dato che la disposizione in questione faceva espressamente riferimento al requisito di essere "*in attività di lavoro*". Sebbene il Mediatore abbia ritenuto, come indicato in precedenza, che gli orientamenti non dovessero impedire al Parlamento di fornire un'assistenza equa e non discriminatoria in casi come quello in esame, tale assistenza non poteva essere illimitata. Limitare tale assistenza al periodo di tempo durante il quale una persona lavorava per un'istituzione dell'Unione non sembrerebbe irragionevole o ingiusto. Detto questo, il Mediatore ha accolto con favore la decisione del Parlamento di continuare a contribuire a determinati tipi di costi relativi al figlio del denunciante anche oltre tale data. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che non vi fosse cattiva amministrazione nemmeno per quanto riguarda l'aspetto iii).

#### Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

**46.** La possibilità di presentare una proposta di soluzione amichevole e il contenuto di tale proposta erano stati discussi con il denunciante. Tuttavia, non appena il denunciante ha ricevuto una copia della proposta del Mediatore per una soluzione amichevole, ha chiarito che non era più d'accordo con tale proposta. Il denunciante ha sostanzialmente respinto la proposta di una soluzione amichevole perché non copriva la sua richiesta che il Parlamento gli pagasse un risarcimento di almeno 1 milione di euro per presunti danni immateriali. Inoltre, ha sostenuto che il Mediatore dovrebbe sospendere la valutazione del caso fino a quando il prossimo Mediatore non avrà assunto le sue funzioni (1o ottobre 2013).

**47.** Il denunciante ha inoltre sostenuto che la proposta di soluzione amichevole del Mediatore conteneva un errore di fatto per quanto riguarda l'aspetto iii) dell'accusa. A tal fine, ha sostenuto che in realtà era ancora in un rapporto contrattuale con il Parlamento perché quest'ultimo gli aveva concesso una "pensione a lungo termine" fino all'età di sessantacinque anni ("*eine Dauerrente bis zum 65.Lebensjahr*"), a causa del suo disturbo da stress post-traumatico. Pertanto, il Parlamento dovrebbe continuare a coprire le spese scolastiche del figlio, compresa la possibilità che quest'ultimo frequenti una scuola in Brasile.

#### Valutazione finale del Mediatore

##### i) Presunta mancata copertura della totalità delle spese scolastiche relative al figlio del denunciante

**48.** Il Mediatore ha già spiegato nell'osservazione preliminare di cui ai precedenti punti 15 e 16 perché il presunto danno immateriale del denunciante non poteva essere preso in considerazione nel quadro della presente indagine.

**49.** Il Mediatore si rammarica che il denunciante abbia deciso di ritirare il suo sostegno alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore. Secondo il Mediatore, tale proposta sarebbe stata utile agli interessi del denunciante. Spetta tuttavia al denunciante decidere se accettare o meno una soluzione amichevole. Alla luce della posizione adottata dal denunciante, il Mediatore deve concludere che non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole nel caso in esame.

**50.** Il Mediatore deve pertanto portare a termine la sua valutazione sulla base delle informazioni di cui dispone.

**51.** Nella sua proposta di soluzione amichevole, il Mediatore ha concluso che vi era un possibile caso di cattiva amministrazione solo per quanto riguarda l'aspetto i) dell'accusa. Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda *ii) la presunta mancata compensazione o rimborso di determinati tipi di danni o spese e iii) la presunta mancata conservazione del contributo finanziario alle spese scolastiche del figlio del denunciante.*

**52.** Il Mediatore ritiene che tali conclusioni restino valide.

**53.** Per quanto riguarda l'aspetto ii) dell'accusa, il Mediatore osserva che il denunciante non ha presentato nuove argomentazioni.

**54.** Per quanto riguarda l'aspetto iii) dell'asserzione, il denunciante sembra sostenere di essere ancora in "occupazione attiva" ai sensi del punto 3.1 degli orientamenti, in quanto il Parlamento gli avrebbe concesso quella che sembra essere una pensione di invalidità ("rente"). Tuttavia, il Mediatore ritiene che la nozione stessa di pensione implichi che il suo beneficiario, per definizione, non svolga più un'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, degli orientamenti. Inoltre, l'argomentazione del denunciante secondo cui egli (o suo figlio) era stato discriminato per motivi di disabilità a causa della decisione del Parlamento di non coprire più le spese scolastiche di suo figlio non è convincente. L'unica ragione per cui il Parlamento ha cessato di fornire assistenza finanziaria per le spese scolastiche del figlio del denunciante è stata la cessazione del rapporto di lavoro attivo del denunciante con il Parlamento. Il denunciante non può quindi invocare l'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità. Né il denunciante ha indicato altre disposizioni che potrebbero servire come base giuridica affinché il Parlamento continui a pagare le spese scolastiche di suo figlio.

**55.** In tale contesto, il Mediatore conferma le sue conclusioni iniziali secondo cui non vi è stata cattiva amministrazione per quanto riguarda gli aspetti ii) e iii) dell'accusa.

**56.** Per quanto riguarda l'aspetto i) dell'asserzione del denunciante, il Mediatore continua a ritenere che il Parlamento dovrebbe coprire la totalità dei costi di istruzione per il figlio del denunciante. Anche se il denunciante ha respinto la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole a tal fine, il Mediatore potrebbe indirizzare un corrispondente progetto di raccomandazione al Parlamento. Il Mediatore ritiene tuttavia che, qualora un denunciante abbia respinto una proposta di soluzione amichevole che sembra ragionevole ed equa, di norma non avrebbe senso insistere su tale soluzione e farne oggetto di un progetto di raccomandazione. Il Mediatore ritiene invece opportuno chiudere le sue indagini in tali casi con la constatazione che non sono giustificate ulteriori indagini. Nel caso di specie, è in ogni caso manifesto che il denunciante non sarebbe soddisfatto da alcuna soluzione che non gli accordi un pagamento di almeno 1 milione di euro.

**57.** In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini su questo caso.

### C. Conclusioni

Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con le seguenti conclusioni:

**Non vi sono motivi per ulteriori indagini per quanto riguarda l'aspetto i) dell'asserzione del denunciante e della sua affermazione. Per il resto della causa non è stata constatata alcuna cattiva amministrazione.**

Il denunciante e il Parlamento saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo, il 27 settembre 2013

*** ** * ** ***

[\[1\]](#_ftnref1 ""){#_ftn1} La relazione speciale è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/specialreport.faces/en/385/html.bookmark](/it/cases/specialreport.faces/it/385/html.bookmark)

[\[2\]](#_ftnref2 ""){#_ftn2} Il denunciante ha inviato un numero significativo di ulteriori e-mail durante tutta la procedura di reclamo.

[\[3\]](#_ftnref3 ""){#_ftn3} Il denunciante ha chiesto il risarcimento dei danni immateriali subiti (almeno 750 000 EUR), dal figlio (almeno 500 000 EUR) e dagli altri familiari (almeno 250 000 EUR).

[\[4\]](#_ftnref4 ""){#_ftn4} Sulla base delle informazioni a disposizione del Mediatore, il contributo del 5% del denunciante alle spese scolastiche di suo figlio ammontava a meno di 3 000 EUR.

[\[5\]](#_ftnref5 ""){#_ftn5} Disponibile all'indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA\&reference=P6-TA-2006-0135\&language=EN\&ring=A6-2006-0118](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0135&language=EN&ring=A6-2006-0118)

[\[6\]](#_ftnref6 ""){#_ftn6} "*3 Il Mediatore osserva che, conformemente alle decisioni del consiglio superiore delle scuole europee, risulta che i figli del personale al servizio delle istituzioni comunitarie per un periodo minimo di un anno hanno il diritto di essere ammessi alle scuole europee. Questi alunni sono esenti dalle tasse scolastiche (...). Pertanto, i funzionari dell'UE che hanno la possibilità di inviare i propri figli nelle scuole europee, compresi quelli con figli SEN* (Special Educational Needs)*i cui bisogni possono essere soddisfatti dalle scuole europee, non devono contribuire ai costi della loro istruzione.*

*Per contro, la Commissione non copre integralmente i costi di istruzione dei bambini SEN esclusi dalle scuole europee a causa del loro grado di disabilità.*

*4 Il Mediatore sottolinea che il principio di non discriminazione e di parità di trattamento è un principio fondamentale del diritto comunitario. Come stabilito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...) e dall'articolo 13 del trattato CE (...), è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità.*

*5 Sulla base delle informazioni disponibili, il Mediatore ritiene che il diverso trattamento finanziario che la Commissione riserva ai funzionari con figli SEN esclusi dalle scuole europee si basi unicamente sulla disabilità e sia pertanto discriminatorio. Il fatto che la differenza di trattamento riguardi solo alcuni genitori di figli SEN non ne modifica il carattere discriminatorio.*

*Inoltre, il fatto che alcuni figli di funzionari dell'UE siano esclusi dalle scuole europee per motivi diversi dalla disabilità è irrilevante. Le prove di cui dispone il Mediatore nell'ambito della sua indagine indicano che l'esclusione di alcuni bambini dalle scuole europee per motivi pedagogici non si basa su motivi esplicitamente vietati dal diritto comunitario. Le circostanze di fatto e di diritto di tali minori non sono quindi paragonabili a quelle dei minori SEN che sono esclusi dalle scuole europee a causa del loro grado di disabilità.*

*6 Il Mediatore conclude pertanto che il diverso trattamento finanziario concesso dalla Commissione ai funzionari con figli SEN esclusi dalle scuole europee a causa del loro grado di disabilità è discriminatorio e costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione."*

[\[7\]](#_ftnref7 ""){#_ftn7} Cfr. nota 5.

[\[8\]](#_ftnref8 ""){#_ftn8} Il denunciante ha fatto riferimento alle seguenti disposizioni: Articolo 24 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 13 del trattato CE, articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE e articolo 3 dell'allegato VII dello statuto.

[\[9\]](#_ftnref9 ""){#_ftn9} V., ad esempio, causa T-409/09, *Evropaiki Dynamiki/Commissione,* Racc. 2011, pag. II-3765, punto 47 e giurisprudenza ivi citata.