# Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1438/2008/DK contro la Commissione europea
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2010-06-04T00:01+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/4919)
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> Nel dicembre 2007, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti, il denunciante, cittadino britannico, ha chiesto l'accesso ai documenti in possesso della Commissione. Tuttavia, la Commissione ha dato seguito alla sua richiesta solo a metà maggio 2008.
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> Il denunciante si è pertanto rivolto al Mediatore per denunciare il presunto mancato rispetto da parte della Commissione, da un lato, delle disposizioni del regolamento relative alla tempestività del trattamento delle richieste di accesso ai documenti e, dall'altro, per fornire validi e adeguati motivi per non concedere il pieno accesso ai documenti richiesti. Il 27 maggio 2008 la Commissione ha concesso un accesso parziale ai documenti.
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> Nella sua decisione, il Mediatore ha individuato diverse carenze nel trattamento da parte della Commissione della richiesta di accesso ai documenti del denunciante. In particolare, il Mediatore ha rilevato che la Commissione ha erroneamente prorogato ulteriormente il termine già prorogato per trattare la richiesta del denunciante e che lo ha fatto senza fornire spiegazioni valide o adeguate. Di conseguenza, si è verificato un grave ritardo nella risposta al denunciante, dato che la Commissione ha impiegato cinque mesi per giungere a una decisione sulla richiesta. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica.
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> Per quanto riguarda la presunta mancanza di motivi validi e adeguati per non concedere il pieno accesso ai documenti richiesti, il Mediatore ha ritenuto che i motivi del rifiuto parziale della Commissione fossero effettivamente validi e adeguati. Ha inoltre osservato che la Commissione ha concesso pieno accesso ai documenti richiesti nel corso dell'indagine del Mediatore.
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IL CONTESTO DEL RECLAMO
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1. Il 14 dicembre 2007 il denunciante, cittadino britannico, ha presentato alla Commissione europea una domanda di accesso del pubblico ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1} (\<\<il regolamento\>\>). Il denunciante ha chiesto l'accesso ad alcune relazioni relative alla riforma delle norme comuni nel mercato interno dell'energia, che erano state preparate per la Commissione da una società di consulenza.

2. Il 5 febbraio 2008 la Commissione ha rifiutato l'accesso sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, che riguarda la tutela del processo decisionale dell'istituzione.

3. Il 12 febbraio 2008 il denunciante ha presentato una domanda di conferma.

4. Il 5 marzo 2008 la Commissione ha informato il denunciante con lettera della necessità di prorogare di altri 15 giorni lavorativi il termine per la risposta. Il 31 marzo 2008, con un'ulteriore lettera, la Commissione ha prorogato di altri 15 giorni lavorativi il termine per il trattamento della domanda.

5. Il 17 maggio 2008 il denunciante si è rivolto al Mediatore per denunciare l'incapacità della Commissione di trattare tempestivamente la sua richiesta di accesso ai documenti.

6. Il 27 maggio 2008 la Commissione ha concesso al denunciante un accesso parziale ai documenti richiesti.

OGGETTO DELL'INCHIESTA
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7. Il 17 luglio 2008 il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e affermazioni:

1. La Commissione non ha rispettato le pertinenti disposizioni del regolamento relative alla tempestività del trattamento delle richieste di accesso ai documenti.
2. La Commissione non ha fornito motivi validi e adeguati per non concedere il pieno accesso ai documenti richiesti.

Il denunciante ha chiesto alla Commissione di concedergli pieno accesso ai documenti richiesti.

L'INCHIESTA
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8. Il 17 luglio 2008 il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere sulle accuse e sulle richieste di cui sopra entro il 31 ottobre 2008.

9. Con lettere del 29 ottobre 2008 e del 30 gennaio 2009, la Commissione ha chiesto di prorogare il termine per la presentazione del suo parere. La Commissione ha infine trasmesso il suo parere il 25 febbraio 2009. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con l'invito a presentare osservazioni. Il denunciante non ha presentato osservazioni.

ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN
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### A. Asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato le pertinenti disposizioni del regolamento relative alla tempestività del trattamento delle domande di accesso ai documenti

*Argomenti presentati al Mediatore*

10. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha rispettato le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2} (\<\<il regolamento\>\>) per quanto riguarda la tempestività del trattamento delle domande di accesso ai documenti. Egli ha sostenuto che la Commissione ha impiegato quasi cinque mesi per trattare la sua domanda, mentre il regolamento consente un massimo di quattro volte 15 giorni lavorativi[\[3\],](#_ftn3){#_ftnref3} comprese le proroghe che devono essere debitamente spiegate.

11. Nel suo parere, la Commissione ha innanzitutto illustrato il contesto del caso. Ha ricordato che, in una lettera del 14 dicembre 2007, il denunciante ha chiesto l'accesso a uno studio di ECORTS e Moffatt Associates sulla *riforma delle norme comuni nel mercato interno dell'energia,* come indicato nella valutazione d'impatto della proposta relativa al terzo pacchetto sul mercato interno. Con lettera del 5 febbraio 2008, la direzione generale dell'Energia e dei trasporti della Commissione ha rifiutato l'accesso ai documenti richiesti. Il 12 febbraio 2008 il denunciante ha presentato una domanda di conferma. Con lettera del 5 marzo 2008 la Commissione ha prorogato di 15 giorni lavorativi il termine per il trattamento della richiesta sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento[\[4\].](#_ftn4){#_ftnref4} Con lettera del 31 marzo 2008 la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 6, paragrafo 3,[\[5\] del](#_ftn5){#_ftnref5} regolamento e, indicando il volume del documento richiesto, ha proposto, come soluzione equa, un'ulteriore proroga di 15 giorni lavorativi del termine fino al 21 aprile 2008. Il 27 maggio 2008 la Commissione ha informato il denunciante che i documenti richiesti rientravano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3[\[6\],](#_ftn6){#_ftnref6} primo comma, e che pertanto poteva essere concesso solo un accesso parziale.

12. Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante nel caso di specie relativa alla tempestività della Commissione nel trattare la sua richiesta, l'istituzione ha dichiarato che, con lettera del 31 marzo 2008, ha informato il denunciante di non essere purtroppo in grado di fornire la risposta definitiva entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. La Commissione ha sostenuto che ciò era dovuto al fatto che la richiesta del denunciante riguardava documenti molto voluminosi che dovevano essere attentamente valutati al fine di stabilire se fosse applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento. Pertanto, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, ha proposto, come soluzione equa, di prorogare di altri 15 giorni lavorativi il termine per il trattamento della richiesta. Il 27 maggio 2008 la Commissione ha fornito la sua risposta definitiva alla domanda di conferma del denunciante. Ha riconosciuto che, a causa di ampie discussioni interne, non era in grado di rispettare il termine e ha presentato le sue scuse al denunciante.

*Valutazione del Mediatore*

13. Il denunciante ha affermato che la Commissione non ha rispettato le pertinenti disposizioni del regolamento relative alla tempestività del trattamento delle richieste di accesso ai documenti. Il 14 dicembre 2007 egli ha presentato la sua domanda, pervenuta alla Commissione il 17 dicembre 2007. La prima risposta della Commissione alla domanda è stata quella di inviare una lettera al denunciante il 5 febbraio 2008, respingendo la domanda sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.

14. Per quanto riguarda il trattamento delle domande iniziali, l'art. 7 del regolamento dispone che:

"*...Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso a norma dell'articolo 10 entro tale termine oppure, in una risposta scritta, espone i motivi del rifiuto totale o parziale ... La mancata risposta da parte dell'istituzione entro il termine prescritto dà diritto al richiedente di presentare una domanda di conferma.*"

15. Il Mediatore osserva che non vi è traccia del fatto che la Commissione abbia confermato di aver ricevuto la domanda iniziale del denunciante. La prima risposta della Commissione al denunciante è stata datata 5 febbraio 2008. Occorre tuttavia rilevare che l'art. 7 del regolamento precisa chiaramente che la mancata risposta da parte dell'istituzione entro il termine stabilito conferisce al richiedente il diritto di presentare una domanda di conferma.

16. Il 12 febbraio 2008 il denunciante ha presentato una domanda di conferma.

17. Il 5 marzo 2008 la Commissione ha scritto al denunciante:

"Le*scrivo in riferimento alla Sua domanda del 12 febbraio 2008, protocollata il 13 febbraio 2008, con la quale, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, Lei presenta una domanda di conferma per l'accesso a uno studio dell'ECORTS e di Moffatt Associates sulla riforma delle norme comuni nel mercato interno dell'energia, come indicato nella valutazione d'impatto della proposta relativa al terzo pacchetto sul mercato interno. La tua domanda è attualmente in fase di gestione. Tuttavia, poiché non abbiamo ancora raccolto tutti gli elementi necessari per effettuare un'analisi adeguata della Sua richiesta al fine di adottare una decisione definitiva, non saremo in grado di rispondere alla Sua richiesta di conferma entro il termine prescritto. Occorre pertanto prorogare tale termine di altri 15 giorni lavorativi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il nuovo termine scade il 31 marzo 2008. Mi scuso per qualsiasi inconveniente che questo ritardo possa causare.*

18. Per quanto riguarda le domande di conferma, l'art. 8 del regolamento dispone che:

"*1. La domanda di conferma è trattata senza indugio. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione di tale domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso a ....*

*2. In casi eccezionali, ad esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il richiedente ne sia informato in anticipo e che siano fornite motivazioni dettagliate."*

19. L'obiettivo delle scadenze ravvicinate previste dal regolamento è garantire il pieno rispetto del diritto di accesso. Il mancato rispetto dei termini costituisce pertanto una violazione delle norme. Poiché il denunciante ha presentato la domanda di conferma il 12 febbraio 2008, la Commissione avrebbe dovuto concedere l'accesso al documento richiesto o comunicare per iscritto, entro il 5 marzo 2008, i motivi del suo rifiuto totale o parziale.

20. Il 5 marzo 2008 la Commissione si è limitata a informare il denunciante della sua decisione di prorogare il termine per la risposta alla domanda di conferma, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. Il nuovo termine per concedere o rifiutare l'accesso al documento richiesto avrebbe dovuto pertanto essere fissato al 27 marzo 2008. Tuttavia, nella sua decisione del 5 marzo 2008, la Commissione ha erroneamente indicato che il nuovo termine era il 31 marzo 2008.

21. Inoltre, il 31 marzo 2008, la Commissione ha scritto al denunciante come segue:

"Le*scrivo in riferimento alla Sua lettera del 12 febbraio 2008, protocollata il 13 febbraio 2008, con la quale, a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, Lei presenta* *\[d\] una domanda di conferma per l'accesso a uno studio dell'ECORTS e di Moffatt Associates sulla riforma delle norme comuni nel mercato interno dell'energia, come indicato nella valutazione d'impatto della proposta relativa al terzo pacchetto sul mercato interno. Faccio inoltre riferimento alla mia lettera del 5 marzo 2008, nella quale ho annunciato che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, era necessario prorogare il termine per il trattamento della Sua richiesta, in quanto non avevamo ancora raccolto tutti gli elementi necessari per effettuare un'analisi adeguata della Sua richiesta. Purtroppo, al momento, non siamo in grado di fornirLe una risposta definitiva entro il termine prorogato, che scade oggi. Ciò è dovuto al fatto che la Sua richiesta riguarda un documento molto voluminoso, che dobbiamo valutare meticolosamente al fine di stabilire se si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e pertanto possa essere concesso solo un accesso parziale. Di conseguenza, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, che stabilisce che "\[n\]el caso di una domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, l'istituzione interessata può conferire informalmente con il richiedente, al fine di trovare una soluzione equa", vorrei suggerire come soluzione equa di prorogare il termine per il trattamento della Sua richiesta di altri 15 giorni lavorativi fino al 21 aprile 2008. Mi auguro che accetti la proposta e Le sarei grato se volesse confermarlo via e-mail al seguente indirizzo: sg-acc-doc@cec.eu.int. Vi ringrazio per la comprensione."*

22. Analogamente agli articoli 7 e 8 del regolamento, l'articolo 2 della decisione C(2001) 3714 della Commissione[\[7\]](#_ftn7){#_ftnref7} stabilisce che "*la Commissione risponde alle domande di accesso iniziali e confermative entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. In caso di domande complesse o ingombranti, il termine può essere prorogato di quindici giorni lavorativi."*

23. Il Mediatore sottolinea che né il regolamento né la decisione C(2001) 3714 della Commissione prevedono un'ulteriore proroga di un termine già prorogato per una decisione su una domanda (iniziale o di conferma) di accesso ai documenti. Poiché la Commissione ha prorogato il termine per rispondere alla domanda di conferma del denunciante in due occasioni, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia rispettato né il regolamento né la decisione della Commissione di cui sopra.

24. Il Mediatore osserva inoltre che, nella sua lettera del 31 marzo 2008, la Commissione ha sostenuto la necessità di prorogare ulteriormente il termine per il trattamento della domanda di conferma del denunciante "*in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento*".

25. Secondo la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione[\[8\]](#_ftn8){#_ftnref8}, il diritto dell'istituzione di cercare una soluzione equa insieme al richiedente, previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, riflette la possibilità di tenere conto, anche se in modo particolarmente limitato, della necessità di conciliare gli interessi del richiedente con quelli di una buona amministrazione.

26. Per quanto riguarda la possibilità per un'istituzione di avvalersi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento per ritardare ulteriormente la sua risposta proponendo una "soluzione equa" a un richiedente, occorre ricordare che il regolamento prevede espressamente che il termine di 15 giorni lavorativi per il trattamento delle domande iniziali e di conferma possa essere prorogato in circostanze eccezionali. Ne consegue che le circostanze avrebbero dovuto essere particolarmente eccezionali affinché la Commissione potesse invocare l'art. 6, n. 3, per giustificare l'ulteriore ritardo intervenuto.

27. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che "*l'istituzione interessata può conferire informalmente con il richiedente, al fine di trovare una soluzione equa*". L'art. 6, n. 3, non può quindi essere interpretato nel senso che esso offre all'istituzione la possibilità di imporre unilateralmente quella che essa percepisce come una "soluzione equa".

28. Infine, l'articolo 6, paragrafo 3, si applica alle domande iniziali e non alle domande di conferma. La possibilità di cercare una soluzione equa è prevista nel caso di un "documento molto lungo" o di "un numero molto elevato di documenti". Quando un'istituzione accetta una richiesta di documenti come domanda formale di documenti ai sensi del regolamento, dovrebbe normalmente sapere, come ha fatto nel caso di specie, se l'oggetto della domanda è un documento "lungo" o un "grande numero" di documenti. Questo è il momento in cui dovrebbe avvalersi, se necessario, della possibilità di trovare una soluzione equa. La logica di cui sopra non esclude, a parere del Mediatore, che si possano ricercare "soluzioni eque" qualora l'istituzione si trovi successivamente di fronte a circostanze nuove e imprevedibili riguardanti la lunghezza o il numero dei documenti richiesti o, ad esempio, l'irrecuperabilità di un gran numero di vecchi documenti.

29. Nel caso di specie, tuttavia, l'invocazione da parte della Commissione dell'art. 6, n. 3, deve essere considerata illegittima sotto tutti gli aspetti summenzionati. Essa non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza particolarmente eccezionale per giustificare il ritardo supplementare e, in sostanza, lo ha imposto unilateralmente in quanto era perfettamente chiaro che, anche se il denunciante avesse rifiutato di accettare la soluzione equa proposta, vi sarebbe stato comunque un ritardo.

30. Il Mediatore rileva con rammarico che si sono verificati errori analoghi in relazione al ricorso della Commissione all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. L ' articolo 8, paragrafo 2, del regolamento impone alla Commissione di fornire al richiedente "*motivazioni dettagliate* " per la proroga del termine. Ciò che costituisce un ragionamento sufficientemente "*dettagliato* " ai sensi della disposizione di cui sopra può variare da caso a caso, a seconda delle circostanze pertinenti. Tuttavia, un semplice riferimento, formulato in termini generali, al fatto che la Commissione non abbia "raccolto*tutti gli elementi necessari per effettuare una corretta analisi della*richiesta* \[del* denunciante\]" non può soddisfare il requisito di cui sopra. Tale dichiarazione non contiene informazioni sufficienti per consentire di verificare se una proroga sia giustificata nel caso specifico. Sarebbero opportune spiegazioni sul motivo per cui la Commissione non è stata in grado di ottenere le informazioni necessarie per analizzare la domanda. Nel caso di specie, la dichiarazione della Commissione non fornisce pertanto "motivi*circostanziati"*ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento.

31. Infine, il Mediatore osserva che solo il 27 maggio 2008 la Commissione ha concesso un accesso parziale ai documenti richiesti. Si tratta di oltre cinque mesi dopo il 14 dicembre 2007, data della domanda iniziale.

32. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Mediatrice ritiene che la Commissione non abbia rispettato le disposizioni del regolamento relative alla tempestività del trattamento delle richieste di accesso ai documenti per i tre aspetti seguenti: i) ha ulteriormente prorogato il termine già prorogato per trattare la domanda di conferma del denunciante basandosi sull'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, ma senza fornire spiegazioni valide o adeguate; ii) ha affermato di applicare la possibilità di prorogare il termine a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, ma lo ha fatto senza fornire spiegazioni valide e adeguate; e iii) ha gravemente ritardato la sua risposta al denunciante, impiegando cinque mesi per giungere a una decisione sulla domanda di quest'ultimo. Le azioni della Commissione hanno costituito casi di cattiva amministrazione e il Mediatore farà un'osservazione critica pertinente qui di seguito.

### B. Asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe fornito motivi validi e adeguati per non concedere il pieno accesso ai documenti richiesti e relativa domanda

*Argomenti presentati al Mediatore*

33. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha fornito motivi validi e adeguati per non concedere il pieno accesso ai documenti richiesti. Sostiene che quasi tutti i cittadini dell'Unione sono acquirenti o utilizzatori di energia e sono pertanto interessati dalla riforma del mercato dell'energia. Vi era pertanto un interesse pubblico prevalente all'accesso del pubblico all'analisi alla base delle proposte della Commissione. Egli ha chiesto che la Commissione gli conceda pieno accesso ai documenti richiesti.

34. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che, poiché i negoziati erano in corso al momento della presentazione della richiesta, temeva che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe gravemente compromesso il suo processo decisionale in merito alle posizioni che avrebbe potuto adottare nel corso di tali negoziati. Il terzo pacchetto energia è stato oggetto di vivaci dibattiti e difficili negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Pertanto, la divulgazione delle informazioni avrebbe limitato il margine di manovra della Commissione, mettendone a repentaglio la flessibilità e la capacità di contribuire efficacemente alle fasi finali dei negoziati. Il fatto che quasi tutti i cittadini dell'Unione, in quanto acquirenti o utenti di energia, siano interessati dalla riforma del mercato dell'energia non può essere interpretato nel senso che costituisce un interesse pubblico prevalente a giustificare la divulgazione dei documenti richiesti. Dato che tutte le politiche dell'UE incidono sulla vita dei suoi cittadini, un semplice collegamento con una politica non è sufficiente a giustificare la divulgazione. In considerazione degli interessi contrastanti in questo caso, la Commissione ha ritenuto che l'interesse pubblico sarebbe stato meglio tutelato da negoziati interistituzionali coronati da successo e da una rapida adozione del terzo pacchetto energia. La divulgazione dei documenti richiesti avrebbe compromesso tale obiettivo. Tuttavia, alla luce dei progressi compiuti nei negoziati interistituzionali, delle discussioni in seno al Parlamento europeo nei mesi di giugno e luglio 2008 e degli accordi politici conclusi in sede di Consiglio il 10 ottobre 2008, la Commissione ritiene ora che i documenti richiesti non rientrino più nell'eccezione su cui si è basata in precedenza. Essa ha pertanto deciso di concedere pieno accesso ai documenti richiesti, allegandone copia al suo parere.

*Valutazione del Mediatore*

35. L'art. 4, n. 3, del regolamento così dispone:

"L'accesso*a un documento, redatto da un'istituzione per uso interno o ricevuto da un'istituzione, relativo a una questione per la quale l'istituzione non ha adottato una decisione, è rifiutato se la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.";*

36. Secondo una giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione, le eccezioni previste dal regolamento devono essere costruite e applicate in modo restrittivo, in modo da non violare il principio generale sancito dal regolamento che consente al pubblico l'accesso più ampio possibile ai documenti[\[9\].](#_ftn9){#_ftnref9}

37. Inoltre, l'articolo summenzionato prevede inequivocabilmente l'obbligo, e non solo la possibilità, di divulgare i documenti richiesti, a meno che la Commissione non dimostri che ciò "pregiudicherebbe gravemente" il suo processo decisionale.

38. Nel caso di specie, la prima questione fondamentale è, pertanto, se la Commissione fosse effettivamente impegnata in un processo decisionale in cui disponeva di una possibilità reale e reale di giungere a una decisione concreta. A tale riguardo, il Mediatore prende atto della dichiarazione della Commissione, formulata nella sua risposta del 27 maggio 2008, secondo cui, anche se aveva già "*adottato le sue proposte, essa partecipa comunque*attivamente ai* negoziati interistituzionali* " e che potrebbe "*modificare le sue proposte fino alla fine di tali negoziati*".

39. Il Mediatore accetta il parere della Commissione secondo cui, quando partecipa a tali negoziati interistituzionali, sono coinvolte le sue procedure interne. Ciò implica che esiste una possibilità reale e reale per la Commissione di giungere a una decisione concreta. L'art. 4, n. 3, può quindi, in linea di principio, applicarsi alla situazione attuale.

40. Per quanto riguarda l'adeguatezza dell'argomentazione della Commissione secondo cui la divulgazione al pubblico avrebbe "gravemente compromesso" il processo decisionale, il Mediatore prende atto della spiegazione della Commissione secondo cui essa stava ancora partecipando attivamente ai negoziati interistituzionali al momento della presentazione della domanda di conferma da parte del denunciante e che vi era pertanto la possibilità che essa decidesse di modificare la sua proposta fino alla chiusura di tali negoziati. Inoltre, "il*terzo pacchetto energia* \[era\]*in seconda lettura della procedura legislativa e* \[era\]*oggetto di vivaci dibattiti e difficili negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione".*

41. Alla luce di tali spiegazioni, il Mediatore ritiene che le ragioni della Commissione per non divulgare i documenti siano ragionevoli e che rispettino i requisiti minimi per la fornitura di spiegazioni adeguate per la mancata divulgazione. Il Mediatore ritiene che ciò sia particolarmente rilevante nel caso di specie, alla luce del fatto che i documenti richiesti sono stati utilizzati nei negoziati in corso tra la Commissione e gli attori esterni.

42. Per quanto riguarda il requisito secondo cui tale eccezione può essere applicata solo in assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento in questione, il Mediatore ha dichiarato in precedenti decisioni[\[10\]](#_ftn10){#_ftnref10} che dalla struttura e dalla formulazione della disposizione in questione risulta che di norma è la persona che chiede l'accesso a dover dimostrare la presenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Nel caso di specie, il denunciante ha sostenuto che quasi tutti i cittadini dell'Unione sono acquirenti o utilizzatori di energia e sono pertanto interessati dalla riforma del mercato dell'energia. Il Mediatore concorda con l'osservazione della Commissione secondo cui tale affermazione non può essere interpretata come un interesse pubblico prevalente che giustificherebbe la divulgazione. In assenza di ulteriori argomentazioni specifiche da parte del denunciante, il Mediatore ritiene che quest'ultimo non abbia dimostrato l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.

43. Infine, il Mediatore prende atto e plaude al fatto che, a suo parere, la Commissione abbia deciso di concedere pieno accesso ai documenti richiesti e che ne siano state fornite copie.

44. Alla luce delle sue conclusioni di cui sopra, il Mediatore non riscontra alcun caso di cattiva amministrazione corrispondente all'asserzione del denunciante.

### C. Conclusioni

Sulla base delle sue indagini su tale denuncia, il Mediatore archivia il caso con la seguente osservazione critica:

{#CR09/2010}

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Mediatrice ritiene che la Commissione non abbia rispettato le disposizioni del regolamento relative alla tempestività del trattamento delle richieste di accesso ai documenti per i tre aspetti seguenti: i) ha ulteriormente prorogato il termine già prorogato per trattare la domanda di conferma del denunciante basandosi sull'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, ma senza fornire spiegazioni valide o adeguate; ii) ha affermato di applicare la possibilità di prorogare il termine a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, ma lo ha fatto senza fornire spiegazioni valide e adeguate; e iii) ha gravemente ritardato la sua risposta al denunciante, impiegando cinque mesi per giungere a una decisione sulla domanda di quest'ultimo. Tali azioni della Commissione costituivano casi di cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, il 28 maggio 2010

*** ** * ** ***

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Vedi ibid.

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Ad esempio 15 + 15 giorni lavorativi per la domanda iniziale e 15 + 15 giorni lavorativi per la domanda di conferma.

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} L'art. 8, n. 2, del regolamento così dispone: "In*casi eccezionali, ad esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il richiedente ne sia informato in anticipo e che siano fornite motivazioni dettagliate."*

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} L'art. 6, n. 3, del regolamento così dispone: "*Nel caso di una domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, l'istituzione interessata può conferire informalmente con il richiedente, al fine di trovare una soluzione equa.*"

[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} L'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento dispone quanto segue: "L'accesso*a un documento, redatto da un'istituzione per uso interno o ricevuto da un'istituzione, relativo a una questione per la quale l'istituzione non ha adottato una decisione, è rifiutato se la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.";*

[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} 2001/937/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il suo regolamento interno \[notificata con il numero C(2001) 3714\] GU L 345, pag. 94, relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Causa T-2/03, *Verein für Konsumenteninformation/Commissione,* Racc. 2005, pag. II-01121, punto 101.

[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} Cfr. causa C-189/98 P, *Paesi Bassi e van der Wal/Commissione (Raccolta* 2000, pag. I-1, punto 27), e causa T-211/00, *Kuijer/Consiglio (Raccolta* 2002, pag. II-485, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). E sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-36/04, *API/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), punto 54 (cause citate), citata nella decisione sulla denuncia 3402/2004/PB, punto 1.7.

[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Cfr. le decisioni del Mediatore europeo 2821/2004/OV e 2403/2003/MF, disponibili sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu[](/)).