# Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2172/2011/ER contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
- Autore: Mediatore Europeo
- Data: 2012-12-26T00:01+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/it/decision/it/48705)
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Contesto della denuncia
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**1.** La presente causa riguarda una presunta esclusione sleale da un concorso generale organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO).
**2.** Il denunciante è un cittadino sloveno che ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/190/10 per capi unità nel settore della traduzione[\[1\].](#_ftn1 ""){#_ftnref1}
**3.** Il 28 aprile 2011 l'EPSO ha invitato il denunciante a partecipare alle prove scritte. In tale occasione, gli ha anche fornito un link che gli consentiva di accedere alle istruzioni relative alle prove scritte.
**4.** Il 13 maggio 2011 il denunciante ha sostenuto le prove scritte a Bruxelles.
**5.** Secondo le istruzioni impartite ai candidati il 28 aprile 2011 e alla data della prova, la prova consisteva in due parti principali. Nella parte a), i candidati dovevano effettuare una valutazione linguistica e qualitativa di un testo nella lingua da essi indicata come "prima lingua di partenza" (il denunciante ha indicato l'inglese) tradotto nella loro lingua principale (lo sloveno nel caso del denunciante). Nella parte b), i candidati dovevano effettuare una valutazione linguistica e qualitativa di un testo nella lingua da essi indicata come "seconda lingua di partenza" (il tedesco nel caso del denunciante) tradotto in sloveno. Nelle istruzioni ai candidati si affermava che la valutazione delle loro prestazioni nella prova scritta a) si basava sui seguenti criteri: i) "la *capacità \[del candidato\] di individuare gli errori e di indicare a quali categorie appartengono gli errori e ii) la* *valutazione linguistica e qualitativa \[del candidato\] del testo tradotto scritto nella* \[sua\]*prima lingua di partenza".*
**6.** Il 19 agosto 2011 l'EPSO ha informato il denunciante di averlo escluso dal concorso in quanto non aveva svolto uno dei compiti richiesti per la prova scritta a). Nello specifico, l'EPSO ha sottolineato di non aver redatto la valutazione linguistica e della qualità del testo tradotto nella sua prima lingua di partenza. Di conseguenza, la commissione giudicatrice ha deciso di non superare la prova scritta a). Nemmeno la prova scritta b) del denunciante è stata contrassegnata, in quanto il bando di concorso ha escluso la correzione della prova b) per i candidati che non hanno ottenuto un punteggio minimo nella prova a)[\[2\].](#_ftn2 ""){#_ftnref2}
**7.** Il 24 agosto 2011 il denunciante ha chiesto all'EPSO di rivedere la sua decisione. Sottolinea che, a causa del tempo limitato a disposizione e del numero estremamente elevato di errori nel testo tradotto, è solo in grado di contrassegnare le correzioni e di aggiungere commenti al testo. Tuttavia, non è stato in grado di scrivere la valutazione linguistica e di qualità.
**8.** Il 16 settembre 2011 e di nuovo l'11 ottobre 2011, l'EPSO ha confermato la sua decisione. Ha sottolineato che il denunciante non ha scritto una valutazione continua del testo in circa 400 parole nella prima lingua di partenza, come richiesto dalle istruzioni ai candidati. Su richiesta, l'EPSO ha inoltre fornito una copia della prova scritta del denunciante a) e la relativa scheda di valutazione.
**9.** Il 19 ottobre 2011 il denunciante ha presentato un reclamo all'EPSO, conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. L'EPSO ha risposto al denunciante il 30 aprile 2012, respingendo la sua denuncia.
**10.** Sempre il 19 ottobre 2011 il denunciante ha presentato la presente denuncia al Mediatore.
Oggetto dell'indagine
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**11.** Il 2 dicembre 2011 il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e affermazioni[\[3\]:](#_ftn3 ""){#_ftnref3}
**Asserzione**
L'EPSO ha erroneamente escluso il denunciante dal concorso a seguito delle prove scritte.
*Argomenti a sostegno:*
i) L'EPSO ha deciso, senza alcun motivo valido, di non attribuire alcun punteggio alla prova scritta del denunciante a).
ii) L'EPSO non ha effettuato una valutazione separata della prova scritta a) sulla base dei diversi criteri di valutazione individuati nel bando di concorso (e nella scheda di valutazione), né ha informato i candidati delle rispettive ponderazioni dei criteri di valutazione.
iii) Fornendo istruzioni supplementari ai candidati che valutano la qualità di una traduzione, l'EPSO ha agito in violazione del bando di concorso.
**Rivendicazione**
L'EPSO dovrebbe attribuire al denunciante i voti che merita per la sua prova scritta a).
L'indagine
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**12.** Il 2 dicembre 2011 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'accusa e la richiesta del denunciante e ha chiesto all'EPSO di fornire un parere. Il 18 gennaio e il 21 febbraio 2012 il denunciante ha inviato un'ulteriore corrispondenza al Mediatore, in cui ha chiarito che la sua denuncia doveva essere intesa come contenente un'ulteriore argomentazione a sostegno, vale a dire l'argomentazione iii). L'EPSO è stato pertanto invitato ad affrontare anche questo terzo argomento nel suo parere. Il 2 maggio 2012 il parere dell'EPSO è stato trasmesso al denunciante con un invito a formulare osservazioni, che egli ha inviato il 9 maggio e il 29 giugno 2012.
Analisi e conclusioni del Mediatore
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### Osservazioni preliminari
**13.** Nella sua denuncia, il denunciante ha chiesto al Mediatore di a) nominare un esperto linguistico indipendente per valutare la sua prova scritta a), in modo da certificare l'impossibilità, entro il termine stabilito, di redigere una valutazione approfondita di almeno 400 parole, e b) confrontare le prestazioni del denunciante nella prova a) con quelle dei candidati che hanno redatto la valutazione richiesta.
**14.** Nella sua lettera di apertura della presente indagine, il Mediatore ha informato il denunciante e l'EPSO che, sebbene non sia al di fuori della sua competenza raccomandare a un'istituzione di nominare un terzo per esprimere un parere, egli non è, in quanto tale, investito del potere di nominare esperti per riesaminare le conclusioni delle commissioni giudicatrici o dell'EPSO. Il Mediatore ha poi dichiarato che avrebbe preso in considerazione le misure pertinenti da adottare qualora avesse riscontrato casi di cattiva amministrazione corrispondenti alle accuse del denunciante. Il Mediatore osserva che, nelle sue osservazioni sul parere dell'EPSO, il denunciante ha mantenuto la sua richiesta. La presente richiesta sarà pertanto esaminata nel contesto della valutazione sostanziale effettuata dal Mediatore in appresso.
### A. Asserzione secondo cui l'EPSO avrebbe erroneamente escluso il denunciante dal concorso a seguito delle prove scritte e della relativa richiesta
#### Argomenti presentati al Mediatore
**15.** Nella sua denuncia al Mediatore e nella sua ulteriore corrispondenza del 18 gennaio 2012, il denunciante ha affermato che l'EPSO lo ha ingiustamente escluso dal concorso generale EPSO/AD/190/10. A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha presentato le seguenti argomentazioni: i) l'EPSO ha deciso, senza alcun motivo valido, di non attribuire alcun punteggio alla sua prova scritta a), ii) l'EPSO non ha effettuato una valutazione separata della prova scritta a) sulla base dei diversi criteri di valutazione individuati nel bando di concorso (e nella scheda di valutazione), né ha informato i candidati delle rispettive ponderazioni dei criteri di valutazione e iii) fornendo istruzioni supplementari ai candidati per valutare la qualità di una traduzione, l'EPSO ha agito in violazione del bando di concorso.
**16.** Nella sua lettera di apertura della presente indagine, il Mediatore ha osservato che le istruzioni ai candidati chiarivano che i candidati erano tenuti a svolgere due compiti: i) individuare e correggere gli errori direttamente sul testo tradotto e ii) redigere una valutazione, consistente in un testo continuo di circa 400 parole. Di conseguenza, la scheda di valutazione riportava due diversi criteri di valutazione: 1) la capacità di individuare gli errori e indicare la categoria a cui appartenevano e 2) la valutazione linguistica e della qualità del testo tradotto scritto nella prima lingua di partenza del candidato. Il Mediatore ha poi sottolineato che, in tali circostanze, era difficile capire come il mancato rispetto di uno dei criteri potesse comportare automaticamente una valutazione zero dell'altro. A tale riguardo, il Mediatore ha chiesto all'EPSO di fare specifico riferimento, nel suo parere, agli impegni assunti a seguito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore OI/5/2005/PB.
**17.** Nel suo parere, l'EPSO ha fatto riferimento alla decisione del Mediatore nell'indagine di propria iniziativa OI/5/2005/PB, secondo cui l'EPSO si è impegnato a proporre che le commissioni giudicatrici utilizzino e forniscano ai candidati un modello di scheda di valutazione contenente a) i criteri di valutazione stabiliti nei bandi di concorso pubblicati (compresi i vari aspetti che possono essere valutati dalla commissione giudicatrice per ciascun criterio) e il livello di prestazione raggiunto (da eccellente a insufficiente) e b) oltre al punteggio totale, i punteggi parziali attribuiti dalla commissione giudicatrice per ciascun criterio specificato nel bando di concorso.
**18.** L'EPSO ha poi menzionato le misure adottate per migliorare la trasparenza delle procedure di selezione, in linea con le raccomandazioni formulate dal Mediatore. L'EPSO ha sottolineato che "le*commissioni giudicatrici agiscono e prendono decisioni in piena indipendenza e, come confermato dalla giurisprudenza consolidata, godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta dei metodi di correzione e la definizione dei criteri di punteggio prima delle prove".* Inoltre, l'EPSO ha sottolineato che, a seguito di una riforma della procedura di concorso, ai candidati vengono ora forniti due documenti, vale a dire il bando di concorso e la guida ai concorsi generali, che li informano dettagliatamente sulla natura delle diverse prove ed esercitazioni che compongono un concorso.
**19.** Per quanto riguarda il caso del denunciante, l'EPSO ha dichiarato che la commissione giudicatrice ha deciso di non superare la prova scritta a) perché non ha redatto la valutazione linguistica e della qualità nella "prima lingua di partenza", come richiesto dal bando di concorso e dalle istruzioni impartite ai candidati. Secondo l'EPSO, il contenuto del documento di prova del denunciante non poteva essere considerato come costitutivo della valutazione scritta richiesta poiché "*i commenti che compaiono nel documento di prova del denunciante erano scritti nella sua lingua principale, lo sloveno, ad eccezione di poche parole e/o frasi incomplete nella sua prima lingua di partenza, l'inglese*".
**20.** L'EPSO ha poi sottolineato che la commissione giudicatrice ha utilizzato criteri oggettivi di valutazione stabiliti prima delle prove, ma ha anche affermato che la valutazione dell'idoneità dei candidati è di natura comparativa. Poiché tali procedimenti sono coperti dal segreto, non possono essere divulgati. Secondo l'EPSO, comunicare al denunciante i voti ottenuti costituirebbe una motivazione sufficiente della decisione della commissione giudicatrice. Tuttavia, la commissione giudicatrice ha informato il denunciante della sua decisione e dei motivi a suo sostegno. Inoltre, il denunciante ha ricevuto una copia del suo test a).
**21.** In risposta alla dichiarazione del Mediatore di cui al precedente punto 16, l'EPSO ha sostenuto che, nel caso del denunciante, "la*commissione giudicatrice ha deciso di non superare la prova scritta a), per cui non è stata effettuata alcuna valutazione".* L'EPSO ha sottolineato che la decisione della commissione giudicatrice era in linea con la giurisprudenza applicabile, in quanto una commissione giudicatrice ha il potere di stabilire che un candidato ha violato le regole del concorso, in particolare le disposizioni del bando di concorso, e di escluderlo dal concorso per questo motivo.
**22.** Per quanto riguarda il terzo argomento del denunciante, secondo il quale l'EPSO avrebbe oltrepassato i limiti imposti dal bando di concorso, l'EPSO ha osservato che la commissione giudicatrice ha deciso di escluderlo dal concorso senza superare la prova per non aver fornito una valutazione linguistica e della qualità nella sua prima lingua di partenza. A tale riguardo, l'EPSO ha sottolineato che tale requisito era stato chiaramente indicato nel bando di concorso, nelle istruzioni ai candidati allegate all'invito alle prove scritte e sul documento di prova stesso.
**23.** Alla luce di quanto precede, l'EPSO ha concluso che i) la commissione giudicatrice ha agito nei limiti del suo potere discrezionale e nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili, quando ha deciso di escludere il denunciante dal concorso senza superare la prova scritta a) e ii) non si è verificata alcuna violazione del bando di concorso.
**24.** Nelle sue osservazioni, il denunciante ha affrontato e sviluppato ulteriormente tutte le argomentazioni che aveva addotto a sostegno della sua affermazione. Per quanto riguarda la prima argomentazione, il denunciante ha affermato che l'EPSO non ha risposto correttamente alla dichiarazione del Mediatore di cui al punto 16. A tale proposito, ha sottolineato che la risposta dell'EPSO, secondo cui "nel *caso \[del denunciante\] la commissione giudicatrice ha deciso di non contrassegnare la sua prova scritta a), per cui non è stata effettuata alcuna valutazione*", è contraddittoria e non affronta adeguatamente la questione.
**25.** Per quanto riguarda la sua seconda argomentazione, il denunciante ha affermato che l'EPSO non ha affrontato la questione secondo cui, secondo le istruzioni ai candidati, i candidati "saranno*contrassegnati sia sugli errori che individuano sia* *sulla* loro*valutazione complessiva".*
**26.** A tale riguardo, il denunciante ha anche sostenuto che l'EPSO non ha fornito una giustificazione ragionevole del motivo per cui non ha informato i candidati i) delle rispettive ponderazioni delle singole parti della prova a), vale a dire di effettuare una valutazione linguistica e della qualità di un testo tradotto e di scrivere un testo continuo di 400 parole a tale riguardo, e ii) che il mancato completamento di una di tali parti comporterebbe l'esclusione automatica dal concorso, senza che l'altra parte sia contrassegnata.
**27.** Per quanto riguarda il suo terzo argomento, vale a dire che la commissione giudicatrice ha violato il bando di concorso fornendo ai candidati istruzioni supplementari che impongono loro di scrivere un testo di 400 parole in inglese, il denunciante ha dichiarato che l'EPSO non ha affrontato tale argomento nel suo parere. A questo proposito, il denunciante ha sottolineato che il bando di concorso affermava che lo scopo delle prove scritte era quello di "verificare*la capacità del candidato di valutare la qualità del testo tradotto",* non di valutare la sua capacità di scrivere in inglese. Secondo il denunciante, qualsiasi altra abilità, come la conoscenza dell'inglese di un candidato, dovrebbe essere verificata attraverso test specifici. Ha inoltre dichiarato di aver ricevuto le istruzioni solo il giorno stesso delle prove.
**28.** Il denunciante ha infine commentato l'opinione dell'EPSO di non aver completato correttamente la prima parte della prova a), in quanto si è limitato a commentare il testo tradotto nella sua lingua principale, lo sloveno, ad eccezione di poche parole e/o frasi incomplete nella sua prima lingua di partenza, vale a dire l'inglese. A tale riguardo, il denunciante ha spiegato che le parole e le espressioni slovene che ha utilizzato non erano commenti, ma piuttosto proposte di miglioramento del testo sloveno originale, mentre le parole in inglese costituivano la valutazione effettiva. Inoltre, egli ha dichiarato che il modo in cui ha effettuato la prova era conforme ai requisiti stabiliti dal bando di concorso. Poiché tale documento non specificava il numero di parole da utilizzare per la valutazione o che la valutazione doveva essere sotto forma di testo continuo, il denunciante ha ritenuto che l'EPSO abbia oltrepassato i limiti stabiliti nel bando di concorso imponendo ai candidati di scrivere un testo continuo di 400 parole in inglese.
#### Valutazione del Mediatore
**29.** Il Mediatore ricorda che la Corte di giustizia dell'UE ha costantemente stabilito che le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il contenuto dettagliato delle prove che fanno parte di un concorso. Non spetta alla Corte di giustizia criticare tale contenuto a meno che una commissione giudicatrice non superi i limiti del bando di concorso o non sia coerente con gli obiettivi della prova del concorso[\[4\].](#_ftn4 ""){#_ftnref4} Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che il suo compito si limiti a verificare se la valutazione della commissione giudicatrice sia viziata da un errore manifesto di valutazione. Il ruolo del Mediatore non è quello di sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice[\[5\].](#_ftn5 ""){#_ftnref5}
**30.** Nel caso in esame, la valutazione del Mediatore si concentrerà pertanto sulla questione se la commissione giudicatrice dell'EPSO abbia commesso un errore manifesto di valutazione non contrassegnando il testo scritto del denunciante a) e quindi escludendolo dal concorso.
**31.** Il Mediatore osserva innanzitutto che il bando di concorso non specificava in che modo sarebbe stata organizzata la prova scritta a). Tuttavia, le istruzioni ai candidati inviate via e-mail prima della data della prova e nuovamente distribuite il giorno della prova scritta hanno chiarito che ai candidati è stato chiesto non solo di individuare e correggere gli errori direttamente sul testo tradotto, ma anche di redigere una valutazione separata, consistente in un testo continuo di circa 400 parole. Tale requisito non sembra essere in contraddizione con le informazioni fornite nel bando di concorso, in quanto le istruzioni ai candidati si limitavano a specificare come sarebbe stata strutturata la prova. Pertanto, le obiezioni del denunciante secondo cui l'EPSO avrebbe violato il bando di concorso fornendo ai candidati istruzioni supplementari e avrebbe informato i candidati della struttura dettagliata della prova solo il giorno stesso della prova non sono convincenti.
**32.** Nel caso di specie, il denunciante non contesta di non aver scritto un testo continuo che valuti la qualità del testo tradotto. Tuttavia, il denunciante ha sostenuto che l'EPSO dovrebbe considerare le osservazioni che ha scritto in inglese sul testo come la sua valutazione effettiva. Dato che è pacifico che tali osservazioni erano composte solo da alcune parole, l'opinione dell'EPSO secondo cui le annotazioni del denunciante non soddisfacevano il requisito di un testo continuo sembrerebbe ragionevole.
**33.** Tuttavia, il Mediatore deve anche valutare la decisione della commissione giudicatrice di non attribuire al denunciante alcun punto per la sua prova scritta a), dato che non ha scritto un testo continuo che valuti la qualità della traduzione.
**34.** Tanto per cominciare, tale decisione sembra difficile da conciliare con la formulazione delle istruzioni ai candidati, che ha chiarito che i candidati "saranno*contrassegnati sia sugli errori individuati che sulla valutazione complessiva".* In linea con tale dichiarazione, la scheda di valutazione elencava anche due diversi criteri di valutazione: i) la capacità di individuare gli errori e indicare a quale categoria appartengono e ii) la valutazione linguistica e della qualità del testo tradotto scritto nella prima lingua di partenza del candidato.
**35.** Il Mediatore ritiene pertanto che la decisione di non attribuire alcun punteggio per la prova scritta a) perché il candidato non ha completato uno dei due esercizi richiesti non sia in linea con il bando di concorso, le istruzioni ai candidati e gli impegni assunti dall'EPSO. In effetti, è difficile capire come il mancato rispetto di uno dei criteri di valutazione specificati nella scheda di valutazione possa autorizzare automaticamente il comitato ad assegnare zero punti rispetto all'altro. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che i due criteri sembrano essere concepiti per essere valutati separatamente in relazione ai due compiti richiesti.
**36.** È vero che, nell'esercizio del suo potere discrezionale di organizzare concorsi, l'EPSO può decidere di incaricare la commissione giudicatrice, nel bando di concorso, di procedere alla correzione di una prova solo se un candidato ottiene un numero sufficiente di punti in un'altra prova. In effetti, ciò è avvenuto nel caso di specie con riferimento alla prova scritta b) del denunciante, che doveva essere contrassegnata solo nel caso in cui un candidato avesse ottenuto un numero sufficiente di punti nella prova scritta a). Tuttavia, se l'EPSO avesse voluto che la commissione giudicatrice procedesse in tal modo, ciò, data la gravità di tale conseguenza, avrebbe chiaramente dovuto essere indicato nel bando di concorso, come è effettivamente avvenuto per la prova scritta b).
**37.** Il Mediatore ricorda inoltre che, a seguito della sua indagine di propria iniziativa OI/5/2005/PB sulla trasparenza nelle procedure di assunzione dell'UE, l'EPSO si è impegnato a proporre alle commissioni giudicatrici di utilizzare, nel caso di prove scritte, un modello di scheda di valutazione, ottenibile dai candidati su richiesta, contenente a) i criteri di valutazione stabiliti nei bandi di concorso pubblicati (compresi i vari elementi eventualmente valutati dalla commissione per ciascun criterio) e il livello di prestazione raggiunto (da eccellente a insufficiente) e b), oltre al punteggio globale, i punteggi parziali.
**38.** Tuttavia, e nonostante i diversi criteri di selezione siano stati individuati sia nel bando di concorso che nella scheda di valutazione, la commissione giudicatrice non ha fornito una ripartizione delle prestazioni del candidato e ha invece deciso di non attribuire alcun punto alla prova a) del denunciante.
**39.** Il Mediatore conclude pertanto, senza dover nominare un esperto esterno come suggerito dal denunciante al precedente punto 13, che, omettendo di fornire una valutazione distinta per le due parti della prova a), la commissione giudicatrice dell'EPSO ha commesso un errore manifesto di valutazione. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.
**40.** Quando il Mediatore constata un caso di cattiva amministrazione, se possibile, presenta una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione all'istituzione interessata. Nel caso in esame, il Mediatore osserva tuttavia che il concorso generale EPSO/AD/190/10 è già stato chiuso e che è stato istituito un elenco di riserva. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la formulazione di un progetto di raccomandazione non avrebbe uno scopo utile. Pertanto, farà un'osservazione critica di seguito.
### B. Conclusione
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente osservazione critica:
{#CR56/2012}
I **principi di buona amministrazione esigono che le commissioni giudicatrici rispettino le disposizioni del bando di concorso e le istruzioni impartite ai candidati per la votazione delle prove. Nel caso di specie, la commissione giudicatrice ha deciso di non contrassegnare la prova scritta a) del denunciante in quanto quest'ultimo non ha svolto uno dei due compiti previsti dalla prova, anche se tale eventualità non era prevista nel bando di concorso o nelle istruzioni ai candidati. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione nelle attività dell'EPSO.**
L'EPSO e il denunciante saranno informati di tale decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, il 19 dicembre 2012
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[\[1\]](#_ftnref1 ""){#_ftn1} Bando di concorso EPSO/AD/190/10 (AD9), GU 2010, C 242/A, pag. 1.
[\[2\]](#_ftnref2 ""){#_ftn2} Punto V.2 del bando di concorso.
[\[3\]](#_ftnref3 ""){#_ftn3} Come specificato al punto 12, l'argomentazione iii) è stata sollevata dal denunciante solo dopo l'avvio dell'indagine.
[\[4\]](#_ftnref4 ""){#_ftn4} Cause riunite T-285/02 e T-395/02, *Vega Rodríguez/Commissione* (Raccolta 2004, PI pagg. I-A-333 e II-1527, punto 35).
[\[5\]](#_ftnref5 ""){#_ftn5} Cfr. le decisioni del Mediatore che chiudono le sue indagini sulla denuncia 1370/2010/(KM)BEH, paragrafo 40, sulla denuncia 1592/2009/ELB, paragrafo 29, e sulla denuncia 2965/2008/(VL)BEH, paragrafo 20.